Sentenza breve 14 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 14/04/2023, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 00854/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00365/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 365 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in RN, via Ss Martiri Salernitani n. 31;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesta Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a – del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20.12.2022, con il quale il Responsabile dell'Area P.O. Urbanistica Edilizia e Patrimonio del Comune di Eboli ha respinto l'istanza di accertamento di conformità depositata dai ricorrenti in data 08.09.2022 (prot. n. -OMISSIS-) ai fini della sanatoria di alcune opere realizzate alla -OMISSIS-;
b – della nota prot. n. -OMISSIS-del 07.12.2022, recante la comunicazione dei motivi ostativi;
c – dell'ordinanza di demolizione n. --OMISSIS-del 07.06.2022, successivamente notificata, con la quale la P.A. ha disposto, tra l'altro, la demolizione delle opere di cui all'istanza di accertamento di conformità respinta con il provvedimento sub a);
d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per la declaratoria – in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133 – comma 1 - lett. a) – n. 3 del D. Lgs. n. 104/2010 dell'efficacia della s.c.i.a. depositata dai ricorrenti in data 10.06.2020 prot. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe, proprietari di alcune aree site nel Comune di Eboli, presentavano il 10.06.2020 una SCIA, per la realizzazione di n. 2 campi da tennis, n. 2 campi di paddle, n. 1 campo di calcetto e un muro di recinzione;
il 26.05.2022, i ricorrenti in epigrafe presentavano s.c.i.a. di ripristino parziale, volta alla demolizione di alcune opere;
con ordinanza n. --OMISSIS-del 07.06.2022, l’Ente ingiungeva la rimozione di una serie di opere abusive;
con provvedimento del 30.06.2022, l’Ente comunicava, con riferimento alla s.c.i.a. del 26.05.2020, che “la s.c.i.a. è in fase di divieto perché carente … dell’autorizzazione di dissequestro da parte dell’autorità A.G. per la rimozione delle opere oggetto di s.c.i.a.”;
ottenuto il dissequestro, i ricorrenti epigrafati integravano la s.c.i.a. del 26.05.2020 con il conseguito dissequestro; invitavano la P.A. ad effettuare un sopralluogo per accertare l’intervenuta demolizione delle opere ritenute non sanabili;
in data 08.09.2022, gli stessi depositavano istanza di accertamento di conformità per la sanatoria delle opere residue già regolarmente assentite in virtù della s.c.i.a. del 10.06.2020;
avverso il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20.12.2022, recante il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità depositata dai ricorrenti in data 08.09.2022 (prot. n. -OMISSIS-); nonché l’ordinanza di demolizione n. --OMISSIS-del 07.06.2022, insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, notificato il 16.02.2023 e depositato il 23.02.2023, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso;
resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame;
nell’udienza camerale del 12 aprile 2023, la causa è introitata per la decisione;
Considerato che
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa;
il gravame è manifestamente infondato e, come tale, va rigettato;
la materia del contendere verte sulla legittimità o meno del diniego di sanatoria nonché dell’ordine demolitorio;
ed invero, sulla base della documentazione in atti, i provvedimenti, oggetto del presente gravame, si appalesano legittimi;
anzitutto, l’infondatezza del presente gravame consente di prescindere dallo scrutinio delle eccezioni di rito profilate dalla parte resistente;
non colgono nel segno tutte le censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate;
vanno, senza dubbio alcuno, disattese le doglianze inerenti i vizi di illegittimità procedimentali, afferenti l’inosservanza degli artt. 19 e 10 bis L. 241/1990, stante la non ravvisabilità, evincibile dagli atti di causa, sia degli estremi del prefato consolidamento della SCIA presentata per la realizzazione del manufatto sia del lamentato difetto motivazionale in riferimento alle osservazioni presentate dalla parte ricorrente ex art. 10 bis;
nel merito, il ricorso è infondato;
la disamina analitica della documentazione versata in atti conduce il Collegio a riscontrare una sostanziale insanabilità del manufatto in contestazione, proprio in ragione del suo contrasto rispetto alle previsioni urbanistiche di riferimento;
l’area interessata dall’intervento edilizio ricade in zona Ed di pianura del PRG vigente;
in tale zona sono consentiti gli interventi di cui all’art. 15 delle N.T.A.;
la norma de qua così recita:
“la manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti per la pratica sportiva, con possibilità di coprirli con strutture rimovibili e senza ulteriori impermeabilizzazioni del suolo, quali pertinenze di edifici esistenti ed edificabili, al servizio dei residenti e degli utenti dei medesimi edifici, e fermo restando che le strutture di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, e simili, devono essere realizzate all’interno degli stessi edifici”;
la previsione urbanistica consente soltanto l’edificazione di impianti atteggiati alla stregua di mere pertinenze di edifici esistenti;
sono condivisibili le osservazioni del Comune, che, nella sua memoria difensiva, rimarca quanto segue:
“l’intervento eseguito per la sua ubicazione su un appezzamento di terreno privo di edifici, individuato in catasto al foglio -OMISSIS-particella -OMISSIS-, in proprietà della sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, nonchè per tipologia e dimensione non può qualificarsi come pertinenza di edificio. Inoltre, come si evince dalla documentazione allegata alla domanda di sanatoria, l’impianto sportivo realizzato si presta all’utilizzo di circa cinquanta soggetti residenti in diverse località, rendendo l’opera eseguita non conforme alla citata norma e, pertanto non pertinenza di un edificio, bensì come un complesso autonomo con modifica della destinazione urbanistica del suolo e con incremento del carico urbanistico”;
l’incontestabile carenza, in ragione della natura e delle dimensioni dell’opera, della qualifica pertinenziale, postula il contrasto della stessa con la norma urbanistica;
ergo, il manufatto è insanabile;
per quanto premesso, il diniego di sanatoria è legittimo;
ed è, del pari, legittima l’ordinanza demolitoria, in ragione della consistenza edilizia dell’opera stessa;
e tanto basta al Collegio;
la peculiarità della fattispecie consente la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania- sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Referendario, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gaetana Marena | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.