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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4350/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Angelo Francesco Callea Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.11.2024 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo “[..] condannare la Controparte_1 resistente al pagamento delle differenze retributive, degli straordinari, delle ferie, delle ex festività, dei ratei 13 mensilità e 14, del TFR non corrisposti nella misura complessiva di €. 22,718,18 [..] ovvero a quell'altra maggiore o minore somma determinanda [..]”.
La , benchè ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Fissata l'udienza del 21.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuto
1 accordo conciliativo, come documentato da parte ricorrente con l'atto depositato con le note scritte.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 21 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4350/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Angelo Francesco Callea Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.11.2024 ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo “[..] condannare la Controparte_1 resistente al pagamento delle differenze retributive, degli straordinari, delle ferie, delle ex festività, dei ratei 13 mensilità e 14, del TFR non corrisposti nella misura complessiva di €. 22,718,18 [..] ovvero a quell'altra maggiore o minore somma determinanda [..]”.
La , benchè ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
Fissata l'udienza del 21.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte - la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuti meno i motivi di contrasto inter partes a seguito dell'intervenuto
1 accordo conciliativo, come documentato da parte ricorrente con l'atto depositato con le note scritte.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della convenuta.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 21 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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