Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 1605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1605 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dott. Elena Gelato Consigliere rel.
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6788 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(alla nascita nata a [...]_1 Parte_2
Banos, FO (Stati Uniti d'America) il 20.11.1940 e residente in 26882 Caddy Court, El
Macero, FO 95618 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._1 Parte_3
(alla nascita ) nata a [...], FO (Stati Uniti d'America)
[...] Parte_4 il 07.04.1969 e residente in 36040 Easterday Way, Fremont, FO 94536 (Stati Uniti
d'America), c.f. in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità C.F._2 genitoriale del minore nato a [...], FO (Stati uniti Persona_1
d'America) il 05.03.2005 e residente in 36040 Easterday Way, Fremont, FO 94536 (Stati
Uniti d'America), c.f. , (alla nascita C.F._3 Parte_5
) nata a [...], FO (Stati uniti d'America) il 13.05.1964 e Persona_2 residente in 3604 Miwok Pl, Davis, FO 95618 (Stati Uniti d'America), c.f.
, nata a [...], FO (Stati uniti C.F._4 Parte_6
d'America) il 13.02.1961 e residente in 1606 Manzanita Ave, Belmont, CA 94002 (Stati Uniti
d'America),c.f. , nata a [...], C.F._5 Parte_7
FO (Stati uniti d'America) il 11.04.1995 e residente in 3604 Miwok Pl, Davis, FO
FO 95618 (Stati Uniti d'America), c.f. , C.F._7 Parte_9 nata a [...], FO (Stati Uniti d'America) il 15.06.1989 e residente in 15
[...]
Yorkridge TRL, Hockessin, Delaware 19707 (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._8
nata a [...], FO (Stati uniti d'America) il Parte_10
09.12.2001 e residente in 36040 Easterday Way, Fremont, FO 94536 (Stati Uniti d'America),
c.f. , rappresentati e difesi dagli Avv. ti Andrea Permunian e Marco C.F._9
Permunian per delega in atti appellanti
E
(c.f. , contumace Controparte_1 P.IVA_1 appellato
OGGETTO: appello contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 7 dicembre 2022 nel proc. n. 22632/21 R.G.
Conclusioni degli appellanti: “in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis, 702 ter c.p.c. resa nella causa n.
22632/2021 R.G. dal Tribunale di Roma - Sezione Diritti della Persona e Immigrazione in data 07.12.2022, comunicata dalla cancelleria in data 07.12.2022 e non notificata,
Voglia la Corte d'Appello di Roma, contrariis rejectis:
1-accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (alla nascita Parte_1 [...]
nata a [...], FO (Stati Uniti d'America) in data 20.11.1940 è cittadina italiana Parte_2 fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente Persona_3 trasmesso la cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile Persona_3 della popolazione di ON (SO);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (alla nascita Parte_3 Parte_4
nata a [...], FO (Stati Uniti d'America) in data 07.04.1969 è cittadina italiana fin dalla nascita
[...] in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_3 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile Persona_3 della popolazione di ON (SO);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che (alla nascita Parte_5 Persona_2
nata a [...], FO (Stati Uniti d'America) in data 13.05.1964 è cittadina italiana fin dalla
[...] nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente Persona_3 trasmesso la cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile Persona_3 della popolazione di ON (SO);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...], Parte_6
FO (Stati Uniti d'America) in data 13.02.1961 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
Persona_3
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile Persona_3 della popolazione di ON (SO);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...], Parte_10
FO (Stati Uniti d'America) in data 09.12.2001 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
Persona_3
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di ON (SO);
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nato a [...], Parte_11
FO (Stati Uniti d'America) in data 05.03.2005 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
Persona_3
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di ON (SO);
13- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...], Parte_9
FO (Stati Uniti d'America) in data 15.06.1989 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
Persona_3 14- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di ON (SO);
15- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...], Parte_8
FO (Stati Uniti d'America) in data 21.09.1991 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
Persona_3
16- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di ON (SO);
17- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che nata a [...], Parte_12
FO (Stati Uniti d'America) in data 11.04.1995 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la cittadinanza italiana;
Persona_3
18- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di ON (SO) quale Comune di riferimento per l'immigrante di procedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Persona_3
Stato Civile della popolazione di ON (SO);Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado”.
FATTO E DIRITTO
I signori (alla nascita , (alla Parte_1 Parte_2 Parte_3 nascita , , (alla nascita Parte_4 Persona_1 Parte_5 Persona_2
,
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
hanno impugnato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma
[...] Parte_10 in data 7 dicembre 2022, con la quale era stata respinta la domanda dagli stessi proposta, volta al riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Gli appellanti, rilevando l'erroneità delle conclusioni tratte dal primo Giudice, con particolare riguardo alla ritenuta applicabilità della disposizione di cui all'art. 12 della legge 555/1912 in luogo di quella di cui all'art. 7 dello stesso testo normativo, hanno richiesto, in totale riforma della pronuncia di primo grado, l'accoglimento della loro originaria domanda.
Il , già contumace in primo grado, non si è costituito neppure nel presente Controparte_1 giudizio.
La Procura Generale presso la Corte d'Appello ha reso parere contrario all'accoglimento del gravame.
La causa è stata trattenuta in decisione, nelle forme ordinarie, all'udienza del 26 febbraio 2025, con rinuncia della parte appellante all'assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. Il gravame non può essere accolto.
Ritiene questa Corte che le conclusioni assunte dal Tribunale in ordine alla lettura delle richiamate disposizioni della legge 555/1912 siano a ben vedere corrette, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, cui questa Corte ritiene di aderire.
In una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, seppure disciplinata ratione temporis dall'art. 11 del codice civile del 1865, la Suprema Corte ha esaminato l'applicabilità, o meno, dell'art. 7 della legge 555/1912, la cui disciplina era stata invocata dal ricorrente quale disposizione di interpretazione autentica delle disposizioni del codice civile del 1865, che sarebbero state sul punto di dubbia interpretazione.
La Suprema Corte si è in questi termini espressa: “Anche a voler ammettere che vi fosse nel codice del 1865 una incertezza interpretativa, riguardo alla condizione giuridica del bipolide di fatto, risolta con una norma di interpretazione autentica (e cioè dal citato art. 7 della legge n. 555 del 1912), la tesi del ricorrente è priva di fondamento, in quanto alla regola dell'art. 7 si contrappone la regola dettata dall'art. 12 della stessa legge. Ed infatti, mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro
Stato dal quale viene ritenuto cittadino (iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che ”i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il
30 agosto 1961. Perduta la cittadinanza italiana, il soggetto diviene “straniero” rispetto allo Stato italiano, non essendolo stato prima, perché nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo Stato italiano finché conserva la cittadinanza italiana, anzi l'art. 7 cit. è preordinato ad affermare esattamente la regola opposta, quella per cui l'avere acquistato la cittadinanza straniera per nascita non impedisce allo Stato italiano di considerare il soggetto come suo cittadino. Né può attribuirsi rilievo dirimente alla circostanza che la legislazione degli Stati
Uniti, applicava – e applica tutt'ora - il criterio dello ius soli, per cui era possibile che, ancor prima che il genitore perdesse la cittadinanza italiana acquistando quella statunitense, il figlio minore fosse già in possesso della cittadinanza straniera e che ciò fosse sufficiente a far considerare il nato “straniero” per l'ordinamento italiano;
ciò in quanto spettava e spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza e la perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero (Cass. sez. un. nn. 25317/2022 e 25318/2022, cit.). In definitiva, la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli,
e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario, vale a dire in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli a minori a lui sottoposti. Questa è l'unica interpretazione possibile del testo normativo, in ragione del criterio letterale, ma anche avendo riguardo alla sua ratio legis, poiché esso è chiaramente finalizzato a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia, nei termini in cui essa era intesa tanto nel 1865 che nel 1912, e cioè come comunità in cui era individuabile un “capo famiglia” che aveva la potestà sui minori… e adottava decisioni che vincolavano tutti;
e sempre che l'unità familiare fosse effettiva, in ragione della comune residenza. Questo compendio normativo, anche a volerlo leggere alla luce degli odierni principi di diritto unionali e dei vigenti trattati internazionali, non è manifestamente sproporzionato rispetto agli scopi che si propone(va) e cioè di salvaguardare l'unità familiare, anche sotto il profilo della cittadinanza, nel regime normativo della filiazione ratione temporis vigente;
inoltre nella legislazione del 1912 il legislatore si è occupato anche di scongiurare il rischio di apolidia, poiché il minore perdeva la cittadinanza italiana solo se garantito dalla possibilità di acquistarne (o a maggior ragione se già ne aveva acquistato) un'altra. Non vi è di conseguenza la necessità di alcun rinvio pregiudiziale, posto che in primo luogo non si individua una norma attualmente vigente che sarebbe in contrasto con il diritto unionale, e in ogni caso non sussiste obbligo di rinvio ex art. 267 TFUE qualora una giurisprudenza consolidata della Corte UE risolva il punto di diritto di cui trattasi, quale che sia la natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza, pure in mancanza di una stretta identità delle questioni controverse (Corte di Giustizia UE,6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81; Cass. sez. un. n. 20701 del
10/09/2013). Come sopra si è detto, la giurisprudenza europea ritiene legittimo che uno Stato membro voglia tutelare l'unità della cittadinanza all'interno di una stessa famiglia, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità
e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. CGUE 12/03/2019, Tjebbes, cit.). Inoltre, pur se nessun rilievo aveva nel 1910 la valutazione dell'interesse del minore, essendo di là da venire la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, non è pretermessa - né nel codice del 1865, né nella legislazione del 1912 - la valutazione dell'interesse di chi, non avendo alcun potere decisorio durante la minore età e subendo le decisioni paterne cui era per legge soggetto, avesse voluto ristabilire il legame con lo Stato di origine una volta diventato maggiorenne, riacquistando la cittadinanza nei modi previsti dalla legge. In termini si è espressa anche l'ordinanza n. 17161/2023 di questa
Corte, segnatamente nella parte in cui, vagliando l'effetto della perdita della cittadinanza da parte del padre sullo status civitatis del figlio minorenne, ha osservato che non rileva “l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 del stessa legge”. Sulla ragionevolezza dell'art 12 cit. si vedano anche le - tutt'ora condivisibili
- considerazioni rese da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011, ove in motivazione si afferma che “si tratta di disposizioni che non esulano dalla discrezionalità del legislatore dell'epoca e superano agevolmente il vaglio della ragionevolezza, ove si ponga mente al suindicato potere di ciascuno Stato di stabilire con la propria legislazione l'acquisto e la perdita della cittadinanza. Di certo, la valutazione di un dato normativo inserito in un determinato contesto storico-sociale non può non risentire dell'evoluzione della sensibilità giuridica che negli anni si è venuta formando in merito ai diritti della personalità: tuttavia la chiara formulazione della norma contenuta nella L. n.
5545 del 1912, art. 12, comma 2, non offre alcuna possibilità di interpretazioni di carattere evolutivo, laddove il raffronto con la diversa disciplina contenuta nella L. n. 91 dell'anno 1992, frutto di una maggiore sensibilità giuridica, soprattutto sotto il profilo della conservazione della cittadinanza degli italiani all'estero, rimane relegato, come già evidenziato, nelle questioni di diritto intertemporale. Del resto, appare di intuitiva evidenza come l'istituto della iuris communicatio, come all'epoca disciplinato, fosse ispirato al principio dell'unità di cittadinanza del nucleo familiare, di talché appare consequenziale la possibilità, al compimento della maggiore età, di scegliere, sia pure in concomitanza con il legame della residenza, la cittadinanza italiana”. Non può dirsi quindi che, a oggi, si producano effetti gravemente lesivi dei diritti del ricorrente, posto che la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice civile del 1865 che della legge n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto, per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore età” (in questi termini, Cass., 8 gennaio 2024, n. 454).
Le suddette conclusioni sono state poi confermate dalla Suprema Corte con la successiva pronuncia n. 3654/2024, questa volta resa con riguardo ad un'ipotesi di diretta applicabilità delle disposizioni di cui alla legge 555/1912, con la quale è stato ribadito l'orientamento secondo cui se in termini generali il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la cittadinanza italiana salva la facoltà di rinunciarvi da maggiorenne, il principio era derogato nell'ipotesi, in rapporto di specialità rispetto alla prima, in cui il padre convivente avesse perso la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario quando il figlio era ancora minorenne, ipotesi in cui la decisione adottata dal titolare della patria potestà produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti, fatta salva la facoltà di riacquisto della cittadinanza una volta raggiunta la maggiore età (nello stesso senso, cfr. anche Cass., ord., 15 giugno 2023, n. 17161
e Cass., 27 aprile 2011, n. 9377).
I suddetti principi, come detto condivisi da questa Corte, sono applicabili al caso di specie, considerato che l'ava degli odierni appellanti, signora cittadina Persona_3 italiana emigrata negli Stati Uniti d'America, si era naturalizzata cittadina americana, a seguito di espressa domanda dalla stessa formulata, nell'anno 1946, quando la figlia Parte_1 nata nell'anno 1940, era ancora minorenne.
Per effetto di questa scelta, ai sensi dell'art. 12 della legge 555/1912 all'epoca vigente, l'allora minore ha perso la cittadinanza italiana Parte_1
La linea di discendenza da un antenato italiano è dunque stata interrotta, dal che discende la necessità di rigetto dell'appello.
Nulla è a statuire sulle spese del presente grado di giudizio, stante la contumacia dell'appellato.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
rigetta l'appello; nulla sulle spese, stante la contumacia dell'appellato; dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contribuito unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Elena Gelato Dr. Diego Rosario Antonio Pinto