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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
La Coordinatrice della 1^ sezione civile, delegata dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 983/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del
2002 promosso da
(C.F.: ) rappresentato e difeso da sè stesso;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
All'udienza del 26.9.2025 l'opponente insisteva in atti, indi la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2025, l'avvocato ha proposto opposizione ex art. Parte_1
170 del dpr. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte di Appello di Catania, sezione famiglia, persona e minorenni a, depositato il 29.5.2025, comunicato in pari data, con il quale ha liquidato i compensi in favore del predetto opponente nell'ambito del procedimento civile n.840/2024 R.G. quale difensore della parte appellante , ammessa nel giudizio predetto al Controparte_2 patrocinio a carico dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del
2.7.2024.
Lamenta che il compenso è stato liquidato applicando l'errato scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00 sebbene, trattandosi di giudizio in materia di separazione dei coniugi, andava applicato lo scaglione indeterminato come previsto dall'art.5 comma 5 del D.M. n.55 del 2014 semmai in considerazione dell'andamento del giudizio, della natura delle questioni trattate e della complessità della causa avrebbe potuto attribuire un valore basso alla controversia sempre nell'ambito dello
1 scaglione indeterminato.
Di conseguenza ha chiesto la riliquidazione del compenso nella misura di euro 3743,00 già dimezzata.
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che non si è costituito Controparte_1 pur se regolarmente citato.
2) Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello di Catania, sezione famiglia, persona e minorenni, nel liquidatore i compensi all'avvocato che ha difeso il proprio assistito, ammesso al beneficio delle spese Parte_1
a carico dell'Erario, nel procedimento di separazione giudiziale fra coniugi, ha errato nell'applicare lo scaglione di valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 “in considerazione dell'andamento del giudizio, della complessità della causa e della natura delle questioni trattate, liquidando il compenso in euro 961,50 già dimezzato ex art. 130 del D.P.R. n.115 del 2002 ed in particolare euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva ed euro 425,50 per la fase decisionale.
Infatti, il giudizio nel quale è stata spiegata l'attività difensiva svolta dall'opponente ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi e secondo l'art.5 comma 5 del D.M. n.55 del 2014 il compenso va computato applicando lo scaglione di valore indeterminato.
3) Va quindi riliquidato il compenso spettante all'avvocato applicando il valore Parte_1 indeterminabile con complessità bassa come richiesto dallo stesso opponente in considerazione della natura del giudizio, del suo andamento e complessità.
Ne consegue che applicando lo scaglione medio del valore indeterminabile con complessità bassa il compenso spettante all'opponente va così rideterminato: euro 1.029,00 per la fase di studio;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.735,00 per la fase decisionale;
importi già dimezzati ex art. 130 del DPR n.115 del 2002 mentre nulla per la fase istruttoria non essendo stata nemmeno richiesta.
Il compenso in definitiva ammonta ad euro 3.473,00 oltre IVA, Cassa e spese generali.
In conclusione, l'opposizione deve accogliersi e le spese dell'odierno giudizio vanno poste a carico del , liquidate secondo il valore della controversia per le fasi studio, Controparte_1 introduttiva e decisionale, nei valori minimi stante la semplicità della controversia, senza la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate attività proprie di tale fase.
P.Q.M.
La Coordinatrice delegata,
2 visto l'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, in riforma del decreto emesso il 22.5.2025 dalla Corte di
Appello di Catania – sezione famiglia, persona e minorenni – e depositato il 29.5.2025, liquida il compenso dell'avv. in relazione al patrocinio a carico dello Stato svolto nel Parte_1 giudizio R.G. n.840/2024, nella misura di € 3.473,00 oltre IVA, Cassa e spese generali e ne pone il pagamento a carico dell'Erario.
Condanna il al pagamento in favore dell'opponente dei compensi per il Controparte_1 giudizio di opposizione che liquida in € 962,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania il 30.9.2025
La Coordinatrice delegata
Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania
Prima sezione civile
La Coordinatrice della 1^ sezione civile, delegata dal Presidente della Corte d'Appello, ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 983/2025 avente ad oggetto opposizione ex art.170 d.p.r. n.115 del
2002 promosso da
(C.F.: ) rappresentato e difeso da sè stesso;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE contro
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_1
OPPOSTO
All'udienza del 26.9.2025 l'opponente insisteva in atti, indi la causa veniva posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.6.2025, l'avvocato ha proposto opposizione ex art. Parte_1
170 del dpr. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte di Appello di Catania, sezione famiglia, persona e minorenni a, depositato il 29.5.2025, comunicato in pari data, con il quale ha liquidato i compensi in favore del predetto opponente nell'ambito del procedimento civile n.840/2024 R.G. quale difensore della parte appellante , ammessa nel giudizio predetto al Controparte_2 patrocinio a carico dello Stato, con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del
2.7.2024.
Lamenta che il compenso è stato liquidato applicando l'errato scaglione da euro 1.100,01 ad euro
5.200,00 sebbene, trattandosi di giudizio in materia di separazione dei coniugi, andava applicato lo scaglione indeterminato come previsto dall'art.5 comma 5 del D.M. n.55 del 2014 semmai in considerazione dell'andamento del giudizio, della natura delle questioni trattate e della complessità della causa avrebbe potuto attribuire un valore basso alla controversia sempre nell'ambito dello
1 scaglione indeterminato.
Di conseguenza ha chiesto la riliquidazione del compenso nella misura di euro 3743,00 già dimezzata.
1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia del che non si è costituito Controparte_1 pur se regolarmente citato.
2) Il ricorso è fondato.
La Corte di Appello di Catania, sezione famiglia, persona e minorenni, nel liquidatore i compensi all'avvocato che ha difeso il proprio assistito, ammesso al beneficio delle spese Parte_1
a carico dell'Erario, nel procedimento di separazione giudiziale fra coniugi, ha errato nell'applicare lo scaglione di valore da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 “in considerazione dell'andamento del giudizio, della complessità della causa e della natura delle questioni trattate, liquidando il compenso in euro 961,50 già dimezzato ex art. 130 del D.P.R. n.115 del 2002 ed in particolare euro 268,00 per la fase di studio, euro 268,00 per la fase introduttiva ed euro 425,50 per la fase decisionale.
Infatti, il giudizio nel quale è stata spiegata l'attività difensiva svolta dall'opponente ha ad oggetto la separazione personale dei coniugi e secondo l'art.5 comma 5 del D.M. n.55 del 2014 il compenso va computato applicando lo scaglione di valore indeterminato.
3) Va quindi riliquidato il compenso spettante all'avvocato applicando il valore Parte_1 indeterminabile con complessità bassa come richiesto dallo stesso opponente in considerazione della natura del giudizio, del suo andamento e complessità.
Ne consegue che applicando lo scaglione medio del valore indeterminabile con complessità bassa il compenso spettante all'opponente va così rideterminato: euro 1.029,00 per la fase di studio;
euro 709,00 per la fase introduttiva;
euro 1.735,00 per la fase decisionale;
importi già dimezzati ex art. 130 del DPR n.115 del 2002 mentre nulla per la fase istruttoria non essendo stata nemmeno richiesta.
Il compenso in definitiva ammonta ad euro 3.473,00 oltre IVA, Cassa e spese generali.
In conclusione, l'opposizione deve accogliersi e le spese dell'odierno giudizio vanno poste a carico del , liquidate secondo il valore della controversia per le fasi studio, Controparte_1 introduttiva e decisionale, nei valori minimi stante la semplicità della controversia, senza la fase di trattazione ed istruttoria non essendo state espletate attività proprie di tale fase.
P.Q.M.
La Coordinatrice delegata,
2 visto l'art. 170 del d.p.r. n. 115/2002, in riforma del decreto emesso il 22.5.2025 dalla Corte di
Appello di Catania – sezione famiglia, persona e minorenni – e depositato il 29.5.2025, liquida il compenso dell'avv. in relazione al patrocinio a carico dello Stato svolto nel Parte_1 giudizio R.G. n.840/2024, nella misura di € 3.473,00 oltre IVA, Cassa e spese generali e ne pone il pagamento a carico dell'Erario.
Condanna il al pagamento in favore dell'opponente dei compensi per il Controparte_1 giudizio di opposizione che liquida in € 962,00 oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Catania il 30.9.2025
La Coordinatrice delegata
Antonella V. Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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