Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/02/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7029 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 15.1.2025 avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bologna alla via Santo Stefano, 29 presso lo studio dell'avv. Gilda Luana De Fatico che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
residente a [...]
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 9.9.2024, il ricorrente (nato a [...]
Briano l'1.3.1953), premesso di aver contratto matrimonio in Frignano il 30.9.1982 con la
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resistente (nata a [...] il [...]), dal quale sono nati due figli, attualmente maggiorenni ed indipendenti economicamente, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione accessoria, con vittoria di spese.
In data 15 gennaio 2025 solo il ricorrente compariva dinanzi al Giudice Delegato (dott.ssa
Sequino) il quale non potendo esperire il tentativo di conciliazione, per assenza della resistente non comparsa nonostante la regolare notifica, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione ex art. 473bis-21, ultimo comma,
c.p.c..
Il P.M. esprimeva parere favorevole.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della resistente la quale, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre
“dodici mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 414/2013 del 12-2-
2013 (pubblicata il 15.2.2013), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (essendo i figli della coppia maggiorenni ed indipendenti economicamente e non essendo state avanzate richieste di contenuto economico) devono intendersi limitate allo status.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, tenuto conto della contumacia della resistente, nulla va disposto per le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
2 R.G. n. 7029/2024
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frignano il 30 settembre 1982 (atto n. 60, parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1982) tra (nato a [...] Parte_1
di Briano l'1.3.1953) e (nata a [...] il [...]); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frignano per l'annotazione e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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