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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 1418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1418 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 18 settembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8606 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Ernesto Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Simonetta
Garbati, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio il in opposizione alla cartella esattoriale n. Controparte_1
02520200005823400000, notificata il 24 novembre 2021, a titolo di canoni di locazione, per gli anni dal 2014 al 2019, oltre a interessi e spese, in riferimento al contratto stipulato il 18 febbraio 2013, avente ad oggetto l'immobile commerciale sito in viale Sant'Avendrace nn. 104/A e 104/B, ed al contratto ulteriore CP_1 in pari data, avente ad oggetto l'immobile commerciale sito in viale CP_1
1 Sant'Avendrace nn. 96, 96/A e 96/B, deducendo l'invasione di liquami fognari nel secondo locale ed il danneggiamento della merce, oltre alla chiusura dell'attività, eccependo la prescrizione quinquennale dei canoni, la compensazione del credito con il controcredito risarcitorio e con quello restitutorio quanto al deposito cauzionale, nonché con il controcredito relativo all'indennità di avviamento e concludendo per la risoluzione del secondo contratto per grave inadempimento della locatrice, per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni da questa arrecati alla conduttrice, del diritto alla restituzione del deposito cauzionale ed al pagamento della suddetta indennità, nonché per l'accertamento della prescrizione parziale dei canoni relativi a entrambi i contratti e della compensazione tra i contrapposti crediti, per la condanna dell'altra parte al pagamento della differenza in favore della ricorrente e, infine, per l'annullamento della cartella opposta.
Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento Controparte_1 dei motivi di opposizione e concludendo per il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Nel corso del processo, il Giudice ha proposto alle parti di comporre la lite in via conciliativa, mediante la concessione del pagamento, a carico dell'opponente ed a favore dell'opposta, della minor somma di Euro 11.000,00, con la rinuncia tra le parti a ogni altra e superiore pretesa e la compensazione delle spese processuali per intero.
Successivamente, il Giudice ha proposto alle parti, ad integrazione della proposta già formulata, di comporre la lite per la somma già determinata ed alle medesime condizioni, ma con la previsione di pagamenti differiti in sei rate mensili.
All'udienza odierna, infine, le parti hanno dichiarato entrambe di accettare la proposta conciliativa d'ufficio così come da ultimo formulata e hanno concluso congiuntamente affinché il Giudice voglia revocare la cartella di pagamento opposta, dare atto della cessata materia del contendere e del pagamento delle somme ivi indicate, con la compensazione delle spese del giudizio.
***
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del
2 contendere. Nel corso del processo, infatti, i procuratori delle parti hanno dichiarato la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata d'ufficio e, al contempo, l'intervenuta esecuzione del pagamento per la minor somma e con le modalità determinate nella proposta stessa e, per tale ragione, hanno chiesto di revocare la cartella esattoriale opposta. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata, anche se non con la revoca della cartella, ma con l'accertamento negativo del diritto fatto valere nella medesima.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara la inesistenza del diritto dell'opposto a procedere alla riscossione coattiva, nei confronti dell'opponente, in forza della iscrizione a ruolo sottostante alla cartella di pagamento dedotta in giudizio;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 18 settembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8606 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata dell'avv. Ernesto Pacini, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Simonetta
Garbati, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria difensiva
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 dicembre 2021, ha convenuto Parte_1 in giudizio il in opposizione alla cartella esattoriale n. Controparte_1
02520200005823400000, notificata il 24 novembre 2021, a titolo di canoni di locazione, per gli anni dal 2014 al 2019, oltre a interessi e spese, in riferimento al contratto stipulato il 18 febbraio 2013, avente ad oggetto l'immobile commerciale sito in viale Sant'Avendrace nn. 104/A e 104/B, ed al contratto ulteriore CP_1 in pari data, avente ad oggetto l'immobile commerciale sito in viale CP_1
1 Sant'Avendrace nn. 96, 96/A e 96/B, deducendo l'invasione di liquami fognari nel secondo locale ed il danneggiamento della merce, oltre alla chiusura dell'attività, eccependo la prescrizione quinquennale dei canoni, la compensazione del credito con il controcredito risarcitorio e con quello restitutorio quanto al deposito cauzionale, nonché con il controcredito relativo all'indennità di avviamento e concludendo per la risoluzione del secondo contratto per grave inadempimento della locatrice, per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni da questa arrecati alla conduttrice, del diritto alla restituzione del deposito cauzionale ed al pagamento della suddetta indennità, nonché per l'accertamento della prescrizione parziale dei canoni relativi a entrambi i contratti e della compensazione tra i contrapposti crediti, per la condanna dell'altra parte al pagamento della differenza in favore della ricorrente e, infine, per l'annullamento della cartella opposta.
Si è costituito in giudizio il contestando il fondamento Controparte_1 dei motivi di opposizione e concludendo per il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti.
Nel corso del processo, il Giudice ha proposto alle parti di comporre la lite in via conciliativa, mediante la concessione del pagamento, a carico dell'opponente ed a favore dell'opposta, della minor somma di Euro 11.000,00, con la rinuncia tra le parti a ogni altra e superiore pretesa e la compensazione delle spese processuali per intero.
Successivamente, il Giudice ha proposto alle parti, ad integrazione della proposta già formulata, di comporre la lite per la somma già determinata ed alle medesime condizioni, ma con la previsione di pagamenti differiti in sei rate mensili.
All'udienza odierna, infine, le parti hanno dichiarato entrambe di accettare la proposta conciliativa d'ufficio così come da ultimo formulata e hanno concluso congiuntamente affinché il Giudice voglia revocare la cartella di pagamento opposta, dare atto della cessata materia del contendere e del pagamento delle somme ivi indicate, con la compensazione delle spese del giudizio.
***
1. Pregiudizialmente, deve essere dichiarata cessata la materia del
2 contendere. Nel corso del processo, infatti, i procuratori delle parti hanno dichiarato la volontà di accettare la proposta conciliativa formulata d'ufficio e, al contempo, l'intervenuta esecuzione del pagamento per la minor somma e con le modalità determinate nella proposta stessa e, per tale ragione, hanno chiesto di revocare la cartella esattoriale opposta. Ciò fa venir meno la situazione di contrasto tra le parti e, per via della sopravvenuta carenza di interesse a una decisione di merito, determina senz'altro la cessazione della materia del contendere, che va, conseguentemente, dichiarata, anche se non con la revoca della cartella, ma con l'accertamento negativo del diritto fatto valere nella medesima.
2. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara la inesistenza del diritto dell'opposto a procedere alla riscossione coattiva, nei confronti dell'opponente, in forza della iscrizione a ruolo sottostante alla cartella di pagamento dedotta in giudizio;
2) dichiara cessata la materia del contendere;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari, il 18 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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