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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26001/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 26001/2024
promosso da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell . che li rappresenta e Parte_2 CP_1 difende in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo alle figlie:
nata a [...] il [...] (ad oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente)
e nata a [...] il [...] (ad oggi maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente).
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
Come da ricorso presentato congiuntamente in data 5.11.2024.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e sono nate dalla relazione tra e Persona_2 Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Parte_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 05.11.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la modifica del decreto n. 2487/2009 (r.g.v.g. 2682/2008) emesso dal
[...]
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e depositato in data 27.03.2009. Nello specifico, i ricorrenti hanno chiesto confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla IGa ER ; hanno, inoltre, chiesto disporsi, a carico del IG e a favore della figlia Pt_2 Parte_1 pari ad € 400,00 (quattrocentoeuro), oltre al 50%, alle spese straordinarie, hanno infine, chiesto disporsi la cessazione di qualsiasi obbligo in capo al IG , con decorrenza dal Parte_1 mese di Gennaio 2024, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne , Persona_2 anche mediante il rimborso delle spese straordinarie, avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche e aderenti agli interessi delle figlie, non ostandovi circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, in modifica del decreto n. 2487/2009 (r.g.v.g. 2682/2008) emesso dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e depositato in data
27.03.2009 CONFERMA l'assegnazione della casa familiare corrente in Torino – Via Ormea n. 133 bis di proprietà del IG SI , ciò in ragione della collocazione Parte_1 Parte_2 prevalente e della residenza anagrafica delle figlie (ad oggi maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente) e (ad oggi maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente) presso la madre.
DISPONE la cessazione di qualsiasi obbligo in capo al IG , con decorrenza dal Parte_1 mese di Gennaio 2024, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2 anche mediante il rimborso delle spese straordinarie, avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica ad ogni effetto di legge;
ER
DISPONE che il IG contribuisca al mantenimento della figlia ad oggi Parte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante versamento in favore della IGa del contributo mensile al mantenimento di € 400,00 (quattrocentoeuro), da Pt_2 corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che i genitori contribuiscano, ciascuno per la quota del 50%, alle spese straordinarie della ER figlia concordate e tutte necessariamente documentate, così come indicato nel Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016 il cui contenuto qui deve intendersi integralmente trascritto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est.
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis e segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
iscritto al n. v.g. 26001/2024
promosso da:
, Parte_1
e
, entrambi con il patrocinio dell . che li rappresenta e Parte_2 CP_1 difende in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero
relativo alle figlie:
nata a [...] il [...] (ad oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente)
e nata a [...] il [...] (ad oggi maggiorenne ed economicamente Persona_2 autosufficiente).
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
Come da ricorso presentato congiuntamente in data 5.11.2024.
Per il P.M.: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e sono nate dalla relazione tra e Persona_2 Persona_1 Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Parte_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 05.11.2024, e Parte_1 Pt_2
hanno chiesto la modifica del decreto n. 2487/2009 (r.g.v.g. 2682/2008) emesso dal
[...]
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e depositato in data 27.03.2009. Nello specifico, i ricorrenti hanno chiesto confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla IGa ER ; hanno, inoltre, chiesto disporsi, a carico del IG e a favore della figlia Pt_2 Parte_1 pari ad € 400,00 (quattrocentoeuro), oltre al 50%, alle spese straordinarie, hanno infine, chiesto disporsi la cessazione di qualsiasi obbligo in capo al IG , con decorrenza dal Parte_1 mese di Gennaio 2024, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne , Persona_2 anche mediante il rimborso delle spese straordinarie, avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, atteso che esse appaiono adeguate alle loro condizioni economiche e aderenti agli interessi delle figlie, non ostandovi circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo tra le parti e, in modifica del decreto n. 2487/2009 (r.g.v.g. 2682/2008) emesso dal Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta e depositato in data
27.03.2009 CONFERMA l'assegnazione della casa familiare corrente in Torino – Via Ormea n. 133 bis di proprietà del IG SI , ciò in ragione della collocazione Parte_1 Parte_2 prevalente e della residenza anagrafica delle figlie (ad oggi maggiorenne ma non Persona_1 ancora economicamente autosufficiente) e (ad oggi maggiorenne ed Persona_2 economicamente autosufficiente) presso la madre.
DISPONE la cessazione di qualsiasi obbligo in capo al IG , con decorrenza dal Parte_1 mese di Gennaio 2024, di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Persona_2 anche mediante il rimborso delle spese straordinarie, avendo quest'ultima raggiunto l'indipendenza economica ad ogni effetto di legge;
ER
DISPONE che il IG contribuisca al mantenimento della figlia ad oggi Parte_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, mediante versamento in favore della IGa del contributo mensile al mantenimento di € 400,00 (quattrocentoeuro), da Pt_2 corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE che i genitori contribuiscano, ciascuno per la quota del 50%, alle spese straordinarie della ER figlia concordate e tutte necessariamente documentate, così come indicato nel Protocollo
d'intesa tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino del 15/3/2016 il cui contenuto qui deve intendersi integralmente trascritto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 14.3.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.