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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di
Mauro in data 27/03/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n.1366/2024 R.g.
Tra
n.26/11/1971 (c.f. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Peluso e Vincenzo Peluso
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e per esso l' Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1
Rappresentati e difesi dai Dottori Sandra Maria Patanè e Francesco Pronestì
RESISTENTE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge n.107/2015
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ri corso i scritt o in data 13/ 06/ 2024 , deposi tat o in dat a 13/06/2024,
l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, rassegnando le seguenti concl usioni: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e
124, della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrent e ad us ufruire del benefi cio econo mi co di € 500,00 annui , tramit e l a
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2023/2024 e conseguentemente condannare il al Controparte_1
riconosci mento del benefi ci o st esso, così come previsto e disciplinato dall a normati va i n favore dei docen ti a t empo i ndetermi nato per tut ti i suddetti anni scol asti ci;
2) i n via s ubor dinata, previo accertamento e declaratori a del diritt o della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggio rnamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2020/2021, 2023/2024 condannare il a Controparte_1
met tere a disposiz i one della part e ri corrent e detta carta docente (o altro equipoll ente) per l'i mpor to di € 1.000,00 o di quella mi nore o maggiore rit enuta di giusti zia a titol o di ri sar ci mento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3)
Condannare il , in persona del l.r.p.t., al pagamento Controparte_1
di spese, di ritti ed onorar i del present e giudizi o e spese generali al 15%, olt re
Iva e C.p.A., con attribuzione i n f avore degli Avv.ti Vi ncenzo Peluso e
Francesco Pelus o quali anti cipat ari anche dell e spese.
Part e resist ent e, cos t ituit asi in gi udi zio, ha rassegnato l e concl usion i di cui al la memori a di cost ituzi one i n giudi zio: Per le annualità 2020/ 2021 e 2023/2024, part e resist ente ader isce all a ri chi est a di part e ri corrent e a vedersi ri conoscere il beneficio economico, pari a € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1 – commi da 121 a 124, della L. 107/2015; - C on espressa richi esta di compensazione dell e spese di lit e.
Il Giudice scrivente ha trattato la controversia in oggetto all'udienza del 26 marzo 2025, fratt ant o s ostit uit a dal deposito di not e scri tte ex art .127t erc.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale com uni cazi one all e parti del decreto reso ex art .127t erc.p.c., preso atto del deposit o di note s cri t te e nt ro il t ermine assegnat o con il predet to decreto, l ett e le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adott ato la s ent enza c on cont est uale motivazione , nei termini di seguit o precisati.
In via prelim inare si ril eva che «al fine di sost enere l a form azi one continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istit uito l a C arta el ett ronica del docent e. La st essa,
2 «dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualifi cazione delle com pet enze professi onali, svolt i da enti accredi tat i pres so il [ ], a corsi di l aurea, di l aurea magist rale, CP_1
speci alist ica o a ci cl o unico, i nerenti al profil o professi onale, ovvero a corsi post lauream o a m ast er universit ari inerenti al profilo professi onal e, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi cultural i e spett acoli dal vivo, nonché per i niziat ive coerenti con l e attività individuate nell'ambito de l piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi ano nazional e di form azione di cui al comm a 124». La somm a oggetto d'accredito «non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponi bil e».
Sulla conformità di questa dis posi zi one rispetto all a di sci plina euro -unit ari a è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, con l'Ordinanza del 18.5.2022 (res a nell a causa C -450/ 2021, UC contro
[...]
Si t ra t ta, nell a speci e, di Ordinanza resa in un procedim ent o Controparte_1
in cui l'i st ant e aveva ri chi est o accertarsi il suo di ritt o di benefici are dell 'indennit à is titui ta all'arti col o 1, comma 121, dell a l egge n. 107/ 2015, sost enendo, in parti colare, che la normati va it al i ana che ri serva l a concessione di t al e indennit à al solo personal e docent e assunt o a t empo i ndet ermi nato cost ituisce una dis criminazi one vi etat a dall a cl ausol a 4 dell'accordo quadro, lett a alla l uce degli arti coli 20 e 21 dell a C art a dei di rit ti fondament ali dell 'Unione europea, ed è contrari a alla cl ausola 6, punt o 2, di tale accordo, lett a all a l uce dell'articol o 14 dell a C art a.
La C ort e di gi usti zi a ha rilevato che l'indennit à in esame deve essere considerat a com e ri ent rant e t ra l e " condizi oni di impi ego" ai sensi del la cl ausola 4, punto 1, dell 'accordo quadro perché versat a al fine di sost enere l a formazi one continua dei docenti , l a quale è obbli gat oria tanto per il personal e a t empo indet erminat o quant o per quel lo i mpiegat o a t empo det erm inato presso il , e di val ori zzarne l e compet enze professi onali. CP_1
Inol tre, dall'adozi one del decreto -legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versam ento di dett a indennit à mira a consentire l'acquisto dei servizi di connet tivit à
3 necessari allo svolgi ment o, da part e dei docenti im pi egati presso il , CP_1
dei loro compiti professionali a dist anza. Il giudice del ri nvi o precisa alt resì che l a concessione di quest a st essa indennità dipende i n m odo det erminant e dall 'effet tiva prest azione del servi zi o da part e di t ali docenti.
A t al punto bisogna valut are s e l e persone i nteressat e esercitino un l avoro identico o simil e nel senso dell'accordo quadro, occorre st abili re, conform em ent e al la cl ausola 3, punto 2, e alla cl ausola 4, punt o 1, dell'accordo quadro, se, t enuto conto di un insi em e di fat tori, come l a nat ura del lavoro, l e condi zioni di form azione e l e condi zioni di impi ego, si possa rit enere che tali persone si t rovino i n una s ituazione comparabile, con valut azi one che spett a al giudi ce interno.
È infatti possibi le avere una di fferenza di trattamento quant o al le condi zioni di impiego, s e esist a una r agione oggetti va, ovvero se la diff erenza di tratt ament o sia gi ustifi cata dalla sussist enza di el ement i precisi e concreti , che contraddisti nguono il rapporto di impi ego di cui trattasi , nel parti col ar e contesto in cui s 'ins cri ve e in base a cri teri oggetti vi e trasparenti, al fi ne di verifi care s e t ale dispari tà risponda a una reale necessit à, sia idonea a conseguire l 'obi etti vo pers egui to e risul ti ne cessaria a tal fine (Tribunal e
Napoli sez. l av., 17/ 05/2023, n.3324 ).
Ciò post o, dunque, deve ri levarsi com e la m era nat ura t emporanea della prest azione non può mai costit ui re ragione ogget tiva ai sensi dell a Cl ausola 4 che consent a un di verso t rat tam ento;
nell a specie, va esclusa l a configurabilit à di ragi oni oggetti ve che poss ano gi usti fi care la disparit à di t ratt am ento fondat a, di per sé s olo, tra docenti di ruol o e non di ruol o. La Cart a docenti spett a al personal e suppl ent e precario che abbi a superato 180 giorni di l avoro in un anno applicandosi l'art. 489 del d.lgs . n. 297 del 1994, com e i nt egrato dall'art. 11, comm a 14, dell a l. n. 124 del 1999 (Il com ma 1 dell'arti colo 489 del t est o unico
è da i ntendere nel s enso che il servi zi o di insegnam ent o non di ruolo prestat o a decorrere dall'anno scolasti co 1974 -1975 è consi der ato come anno scolasti co intero se ha avuto l a durat a di alm eno 180 giorni oppure se il servi zio si a st at o prest ato i nint errott ament e dal 1° febbrai o fino al termine delle operazi oni di scruti nio final e).
Da ulti mo la S.C. ( C ass azione civil e sez. lav., 27/10/2023 n.29961) ha st at uito che la Cart a Docent e, pur introdot ta con quei fini general i di t utel a di una cert a
4 dimensione t emporal e del servi zi o educati vo, che non vanno di menti cati perché frutto di una s celt a del l egis lat ore, si i nterseca con il pi ano dei rapporti di lavoro dei singoli , con quant o ciò comport a sot to il profil o dell a cura della parit à di t rat tam ent o in ques to ambito.
È allora evident e che l'avere il l egi slat ore ri ferit o quel benefi cio all'" anno scol astico" non cons ent e di es cludere da un'identi ca percezi one di esso quei docenti precari il cui l avoro, secondo l 'ordinam ent o scol asti co, abbi a anal oga tarat ura. L'indagine va all ora indirizzata verso la ri cerca di parametr i giuri dici che cons entano di indivi duare quali siano l e suppl enze rispett o all e quali vi si a s ovrapponibili tà di condizioni, i n modo t al e che l'obi etti vo del legi slatore non pos s a es sere persegu it o se non assicurando al contempo parità di tratt ament o. Va dunque considerato il disposto dell 'appena cit ato art. 4, commi 1 e 2, della L . 124 del 1999.
Il comma 1 di t ale disposi zione prevede che "all a copertura dell e catt edre e dei posti di i ns egnamento che risul tino eff etti vament e vacanti e disponi bili entro la data del 31 dicembre e che ri mangano prevedi bil ment e tali per l'i nt ero anno scol asti co (c.d. vacanz a s u organi co di di ritto, n.d.r.), qualora non sia possi bil e provveder e con il personal e docente di ruolo dell e dot azioni organiche pr ovinci ali o medi ant e l'uti lizzazione del personal e i n soprannumero, e s empr eché ai posti medesi mi non si a stat o già assegnat o a qualsiasi titol o pers onal e di ruolo, si provvede mediante il conferimento di suppl enze annuali, in att esa dell 'espl et ament o dell e procedure concorsuali per
l'assunzione di per s onal e docente di ruolo". Il richiamo all '"annualità" dell a suppl enza, int esa in senso di annualità didat tica è qui esplicit o. Ma, non diversament e, il comma 2 st abili sce che "alla copertura dell e catt edre e dei posti di i nsegnament o non vacanti che si rendano di fatt o disponibili ent ro la data del 31 dicembr e e fi no al t ermine dell 'anno scolasti co (c.d. vacanza s u organico di f atto, n.d.r.) si provvede mediant e il conferimento di suppl enze temporanee f ino al t er mine dell e atti vità di datti che", ivi compreso il caso i n cui vi sia necessit à di copertur a per ore di insegnamento che non concorrono
a cost ituir e catt edr e o posti orario. La relazione tra supplenze e didatti ca annua è dunque anche qui chiarament e enunciata. Si tratta, in entrambi i casi, di suppl enz e destinat e a pr otrar si per l 'intera durata dell 'atti vità di datti ca, s u catt edre e posti di i nsegnamento specifi ci, si cché il nesso tra la formazione
5 del docent e che vi ene support ata, l a durata e l a f unzi onal ità rispetto ai discenti è certo. Ri s pett o a quest e tipol ogie di i ncari co, che sono quell e che qui fa valere i l ricorr ent e, si ravvisa la necessi tà di rimuovere l a discrimi naz ione subita dall 'as sunt o a tempo det ermi nat o riconoscendo il diritto alla carta docent e i n modo identi co a quant o p revisto per il docent e di ruolo. Va, dunque, ri conos ciut a l 'attribuzi one della Cart a del Docent e ai precari cui si ano assegnati incari chi ai sensi della L. 124 del 1999, ar t.
4, comma 1 e 2.
Tanto premesso, deve essere il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, con riferimento agli a.a.s.s.2020/2021, 2023/2024.
Il ricorso va, dunque, accolto relativamente alle predette annualità.
Le spese di lite e sono liquidate come da dispositivo e sono poste a carico del CP_1
soccombente ex art.91c.p.c.
P.Q.M.
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico corrispondente al valore nominale di €500,00 annui per gli A.A.S.S.2020/2021, 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente.
2) Condanna il convenuto all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il CP_1
godimento.
3) Condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €321,00 oltre spese generali (15%), I.v.a. e C.p.a. come per legge, da distrarsi nei confronti dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Vibo Valentia, 27 marzo 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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