Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
RG 30927 2023
Il Giudice designato, dr.ssa Maria Casola, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12/12/2024, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta ai sensi della vigente normativa, ha depositato la presente:
SENTENZA nella causa in materia di lavoro proposta da:
(avv. RAFANELLI PATRIZIA e RUBINI Parte_1
BRUNA) ricorrente contro
Controparte_1
(avv. TAGLIENTE ALDO ) resistente
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto telematicamente in data 04/10/2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio
[...]
formulando Controparte_1 le seguenti conclusioni: “al 27-2-2022 non è ripetibile e per l'effetto:
1) accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all' ; CP_1
1
3) condannare l' resistente al pagamento dei compensi CP_1 spettanti per l'attività prestata nella presente fase di giudizio, oltre il rimborso del contributo unificato pari ad euro 43,00, il tutto oltre le spese generali, CPA ed IVA da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati antistatarii”.
Si costituiva in giudizio la parte resistente, esplicando ampie difese e concludendo per il rigetto della domanda.
All'esito della odierna udienza, svoltasi nelle modalità della trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta depositate tempestivamente, il giudice ha depositato la presente sentenza.
In via introduttiva, è bene precisare che la presente sentenza viene redatta secondo principi di sintesi, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 16-bis comma 9-octies del D.L. n. 179 del 2012, come modificato dal D.L. 83/2015 conv. nella L. 132/2015.
Inoltre, questo giudice ricorda che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (sentenza n. 13747/2004 e successive conformi) occorre attenersi al “processo di mutamento della motivazione (nel senso di una sua semplificazione- schematizzazione).. e di semplificazione del linguaggio istituzionale, in coincidenza ad una presunzione di legittimità delle attività degli organi istituzionali e con uno speculare obbligo di contestazione della stessa da parte dei suoi destinatari”. Con la conseguenza che il giudicante non deve arrivare ad estrinsecare la
“specifica individuazione delle fonti probatorie ritenute idonee a suffragare la ricostruzione fattuale operata”, ma ben adempie al proprio obbligo semplicemente con l'”attestare di avere compiuto le predette operazioni con una formula sintetica.. la quale attesti che i fatti (da lui individuati) hanno trovato riscontro nell'istruttoria documentale e/testimoniale”. E' ben consentito, dunque, anche a questo giudice adempiere al proprio obbligo di motivazione con l'enunciazione sintetica delle fonti del proprio convincimento in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ritenuti rilevanti ai fini della decisione.
2 I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono pacifici e comunque documentalmente provati.
Il sig. a seguito di domanda presentata in data 24 maggio Pt_1
2018, ha ricevuto - con provvedimento comunicato in data 28 agosto
2018- la liquidazione dell'assegno cat. IO n. 16425580 a far data dal
1/6/2018.
A seguito di licenziamento, in data 20-02-2020 il medesimo ha presentato domanda di NASPI n. 700328022020003500628, dichiarando espressamente di essere titolare di assegno di invalidità
e di voler optare per il pagamento della NASPI.
L' , con missiva del 2-3-2020 ha comunicato l'accoglimento CP_1 della domanda NASPI a far data dal 28-2-2020, tuttavia, successivamente, in data 17-11-2022 ha segnalato l'intervenuto accertamento di somme indebitamente percepite su pensione cat. IO
16425580 dal 3-3-2020 al 27-2-2022 per complessivi euro 7060,22.
La difesa attorea ha, nel presente giudizio, contestato la legittimità di questo provvedimento.
L'assunto è fondato.
Sul tema, occorre fondamentalmente richiamare il disposto dell'art. 52 L. n. 88/1989 applicabile anche alla prestazione per cui è causa, oggetto della richiesta ripetitoria sopra indicata.
Inoltre, va richiamato l'orientamento espresso dalla sentenza della Cassazione 30.6.2020, n. 13223, secondo la quale “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni
3 reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito”).
Tale orientamento interpretativo può ritenersi consolidato, e recentemente ribadito da parte della Corte di appello di Roma
(sentenza n. 853 del 20.3.2023), che ha sul punto statuito quanto segue: “in tema di ripetizione dei pagamenti indebiti di natura assistenziale, la Suprema Corte ha affermato che, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, tale indebito è ripetibile solo per il periodo successivo all'adozione del provvedimento con cui si accerta il venir meno delle condizioni di legge, salvo che non ricorrano ipotesi tali da escludere, a priori, un qualsivoglia affidamento dell'accipiens (Cass. n. 24180/2022), come nel caso di prestazione erogata a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale o non ne abbia mai fatto richiesta (Cass. n.
12406/2003), oppure nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. n. 5059/2018), oppure in caso di comprovato dolo dell'accipiens (Cass. 28771/2018 cit.). Si tratta di principi di diritto cui la Corte intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc”.
Ebbene, nel caso di specie, deve escludersi il dolo del percettore la prestazione, posto che, anche nella presente fattispecie, in maniera simile al caso esaminato dalla Suprema corte sopra richiamato, la situazione che ha generato l'indebito era a conoscenza dell' CP_1 sulla base di una corretta dichiarazione della parte ricorrente, come risulta per tabulas.
Per tali ragioni non sussiste il diritto alla ripetizione.
Il ricorso deve essere dunque accolto.
Tenuto conto dell'esito del giudizio le spese sono poste a carico della parte resistente secondo la liquidazione espressa in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l'irripetibilità dell'indebito oggettivo preteso dall' e di CP_1 cui in motivazione e di conseguenza dichiara che parte ricorrente non è tenuta a restituire all' le somme dal medesimo pretese a CP_1 tale titolo;
4 condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.864,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi e al rimborso del CU.
Roma, 12/12/2024
Si comunichi
Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola
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