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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/10/2025, n. 2151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2151 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4815/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 4815/2023 promossa da
, C.F. e P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig.
[...]
(C.F. ), nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi Parte_2 C.F._1 del Giudizio Campania , a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio
- Rep 180 134 del 2 2 / 0 6 /202 3, Racc. 12348 rilasciata da Persona_1
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, codice Parte_1 fiscale e p. Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Consiglia Fortunato (CF P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno , alla C.F._2 via Luigi Cacciatore n. 3, in virtù di procura in calce all'atto d'appello
( , .salerno.it); P.IVA_2 Email_1 CP_1
- APPELLANTE
contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_2
e residente in [...], rappresentato e C.F._3 difeso giusta mandato in calce all'atto di costituzione e risposta dall'avv. Andrea Manzillo
(C.F.: ) ed insieme allo stesso elettivamente domiciliato presso C.F._4 il suo studio legale sito in Torre Annunziata (NA) alla via Melito n. 3 (
; Email_2
- APPELLATO pagina 1 di 6
nonché contro
(C.F. ) in persona del p.t., dom.to per la carica Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, CP_3 in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv.
AN RA De CA ( ), ed elettivamente domiciliato in C.F._5
presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo P.E.C.: CP_3 apoli.it Email_3 Email_4 CP_3
- APPELLATO
Oggetto: appello avvero la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2725/2023 resa in data 09/12/2022 e pubblicata in data 10/08/2023
CONCLUSIONI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Controparte_2
Pace di Torre Annunziata, l' ed il Controparte_5 Controparte_3 impugnando la cartella esattoriale n.00720200004369779, notificata il 10/06/2022 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni relative a contravvenzioni al Codice della
Strada, elevate dal nel 20216, per l'importo complessivo di € 1.240,63 Controparte_3 insieme alle relative intimazioni di pagamento n. 07120210005218368000 e n.
07120210005218368000.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c., eccepiva la prescrizione della pretesa essendo decorsi tra il verificarsi dell'infrazione e la notifica della prima intimazione di pagamento più di cinque anni, insieme alla mancata indicazione degli importi dovuti e del calcolo degli interessi. Chiedeva la sospensione cautelare della cartella e la dichiarazione di prescrizione del credito in essa contenuto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo: (i) Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dovendo la domanda essere proposta nelle forme di cui agli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/81, oggi art. 7 della D. Lgs.
n.150/2011; (ii) l'incompetenza per territorio del giudice adito, dovendo essere proposta la domanda nella circoscrizione del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e, dunque, dinanzi al giudice di Pace di (iii) il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva in qualità di concessionario per la riscossione;
(iv) la regolarità
pagina 2 di 6 della procedura esattoriale ed il mancato decorso del termine di prescrizione. Insisteva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
nel caso di accertamento della fondatezza dell'istanza di parte opponente, chiedeva disporsi la compensazione delle spese.
1.2. Con sentenza n. 2725/2023 resa in data 09/12/2022 e pubblicata in data 10/08/2023 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, qualificata l'azione quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale al fine di far valere la prescrizione del credito, dichiarava il decorso del termine quinquennale ex art. 209 C.d.S., in mancanza di prova di atti interruttivi, disponendo il conseguente annullamento della suddetta cartella;
condannava alla spese di lite , compensando nei Parte_1 confronti dell'Ente impositore.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con Parte_1 atto di citazione notificato in data 18.10.2023, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: (i) errata valutazione del giudice di prime cure circa la qualificazione dell'azione, da intendersi quale opposizione “recuperatoria” e pertanto da esperirsi nelle forme e nei termini di cui agli artt. 22-23 della L. n. 689/81; (ii) la regolarità della procedura esattoriale, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione del credito, anche alla luce delle sospensioni dettate dalla normativa in tema di Covid -
19; (iii) l'incompetenza del giudice adito;
(iv)la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente illegittimità della condanna alle spese.
2.1. Si costituiva l'appellato eccependo: (i) l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione per violazione degli artt. 339, co. 3 c.p.c.; (ii) l'incompetenza funzionale del giudice adito, in favore del Tribunale di Napoli;
(iii) la corretta qualificazione dell'azione da parte del giudice di prime cure;
(iv) il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
2.3 Si costituiva il chiedendo la riforma della sentenza n. 2725/2023 Controparte_3 resa in data 09/12/2022 e pubblicata in data 10/08/2023, ovvero la dichiarazione della debenza del credito con vittoria di spese di lite ed in subordine la condanna alle spese della sola . Parte_1
3. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale ed assegnata in data al giudice scrivente che in data 11.9.2025 si riservava con concessione dei termini.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. L'appello proposto da è fondato, per i motivi che Parte_1 si vanno ad esporre.
4.1 Preliminarmente, si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato ex artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, c.p.c. è infondata. CP_2
La competenza del giudice di pace nelle cause in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada configura, infatti, una competenza ratione materiae per pagina 3 di 6 cui il relativo giudizio non avviene ex art. 113 co. 2 c.p.c. secondo equità, ma secondo diritto. Al riguardo, giova ricordare che:
- in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la competenza del giudice di pace è attribuita per materia (cfr. Cass. Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10261:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”);
- la decisione delle cause attribuite alla competenza per materia del giudice di pace ha luogo secondo diritto e non già secondo equità (cfr. Cass. 9 marzo 2000, n. 2687; Cass.
30 luglio 2020, n. 16317: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae");
- i limiti all'appellabilità delle sentenze previsti dall'art. 339, co. III, c.p.c. operano unicamente laddove la decisione del giudice di pace abbia avuto luogo secondo equità.
Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
4.2 Quanto all'eccepita incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere invece competente il Tribunale di Napoli, l'eccezione si accoglie in quanto per le controversie in materia di sanzioni amministrative ex L. 689/81, ove viene contestato e messo in discussione anche la notifica dei verbali presupposti, come nella fattispecie, l'opposizione c.d. “recuperatoria ” si propone, a pena di decadenza, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, che, nel caso di specie, coincide con il giudice di
Pace di CP_3
5. Sempre in via preliminare, occorre soffermarsi sulla necessità di operare una corretta qualificazione giuridica della domanda in quanto, secondo qualificata giurisprudenza, è riconosciuto al giudice, anche in grado di appello, il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di pagina 4 di 6 extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero ecceda dai limiti della domanda medesima, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o non allegata in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n. 7467/2020).
5.1 Codesto giudicante ritiene che il giudice di pace abbia errato nel qualificare la domanda unicamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale, avendo, in realtà, la domanda avanzata dall'Albergatore natura di opposizione
“recuperatoria” in relazione all'infrazione al C.D.S., rispetto alla quale va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
6. L'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace Torre Annunziata in favore del Giudice di Pace di ormulata da in ambo i gradi CP_3 Parte_1 di giudizio è fondata .
6.1. Si rammenta che l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, esplicitamente afferma che
“l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Trattasi di una competenza funzionale e inderogabile riguardo alla quale emergono, in parallelo, l'interesse pubblico alla repressione di condotte illecite e il diritto dei privati a ricevere tutela a fronte di un esercizio asseritamente illegittimo del pubblico potere (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 8294/2005, a mente della quale “… Infatti, la competenza sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689
[trasfuso nell'odierno art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011] è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione”; conf.
Cass. Civ., sent. n. 11747/2006). Anche nelle opposizioni c.d. recuperatorie, pertanto, la competenza per territorio si radicherà nel luogo della commessa violazione e postula una verifica riferita alle singole infrazioni sottese all'unica cartella di pagamento posto che, qualora quest'ultima sia stata emessa sulla scorta di illeciti perpetrati in Comuni rientranti in circondari appartenenti a distinti giudici, essa è suscettibile di un vaglio disgiunto e parcellizzato da parte di ciascuno di questi in riferimento ai singoli illeciti.
6.2. Nel caso in esame, la sanzione per violazione del codice della strada, sottesa alla cartella opposta, veniva elevata dalla poiché il luogo in cui è stata Controparte_6 commessa la violazione contestata, coincide, come incontestato tra le parti, con la circoscrizione del Giudice di Pace di il giudice scrivente ritiene quest'ultimo il CP_3 solo competente alla verifica dell'eventuale assenza del verbale di accertamento e delle relative conseguenze.
6.3. Nel caso in cui ricorra “un'errata affermazione di competenza” da parte del giudice di primo grado”, il giudice d'appello non può giudicare il merito della vicenda, ma deve rimettere le parti davanti all'ufficio giudiziario competente, in quanto se il giudice in sede d'appello decidesse il merito della causa, “farebbe molto di più che sostituirsi al primo pagina 5 di 6 giudice in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva” (ex multis, Corte
d'Appello di Napoli sentenza n. 2232/2022).
7. Da tutto quanto sopra esposto consegue che l'appello proposto da Parte_1
vada accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.
[...]
8. Le spese stante la controvertibilità delle questioni e la decisione su motivi preliminari, senza esame del merito, vagliabili solo dal giudice di prime cure territorialmente competente, integrano le eccezioni ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
9. Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dottor. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_6
2. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata in favore del g.d.p. di
Napoli, assegnando i termini di legge per la riassunzione davanti allo stesso;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Torre annunziata,
30/09/2025
il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dottor Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di appello iscritta al n. R.G. 4815/2023 promossa da
, C.F. e P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del sig.
[...]
(C.F. ), nella qualità di Responsabile Atti Introduttivi Parte_2 C.F._1 del Giudizio Campania , a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio
- Rep 180 134 del 2 2 / 0 6 /202 3, Racc. 12348 rilasciata da Persona_1
, con sede legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, codice Parte_1 fiscale e p. Iva , rappresentata e difesa dall'Avv. Consiglia Fortunato (CF P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno , alla C.F._2 via Luigi Cacciatore n. 3, in virtù di procura in calce all'atto d'appello
( , .salerno.it); P.IVA_2 Email_1 CP_1
- APPELLANTE
contro nato il [...] a [...] c.f. Controparte_2
e residente in [...], rappresentato e C.F._3 difeso giusta mandato in calce all'atto di costituzione e risposta dall'avv. Andrea Manzillo
(C.F.: ) ed insieme allo stesso elettivamente domiciliato presso C.F._4 il suo studio legale sito in Torre Annunziata (NA) alla via Melito n. 3 (
; Email_2
- APPELLATO pagina 1 di 6
nonché contro
(C.F. ) in persona del p.t., dom.to per la carica Controparte_3 P.IVA_3 CP_4 in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, CP_3 in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv.
AN RA De CA ( ), ed elettivamente domiciliato in C.F._5
presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo P.E.C.: CP_3 apoli.it Email_3 Email_4 CP_3
- APPELLATO
Oggetto: appello avvero la sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n.
2725/2023 resa in data 09/12/2022 e pubblicata in data 10/08/2023
CONCLUSIONI: in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Controparte_2
Pace di Torre Annunziata, l' ed il Controparte_5 Controparte_3 impugnando la cartella esattoriale n.00720200004369779, notificata il 10/06/2022 ed emessa per il mancato pagamento di sanzioni relative a contravvenzioni al Codice della
Strada, elevate dal nel 20216, per l'importo complessivo di € 1.240,63 Controparte_3 insieme alle relative intimazioni di pagamento n. 07120210005218368000 e n.
07120210005218368000.
A sostegno dell'opposizione, ritenuta l'ammissibilità dell'azione ex art. 615 c.p.c., eccepiva la prescrizione della pretesa essendo decorsi tra il verificarsi dell'infrazione e la notifica della prima intimazione di pagamento più di cinque anni, insieme alla mancata indicazione degli importi dovuti e del calcolo degli interessi. Chiedeva la sospensione cautelare della cartella e la dichiarazione di prescrizione del credito in essa contenuto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione al difensore, dichiaratosi antistatario.
1.1 Si costituiva in giudizio l' eccependo: (i) Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., dovendo la domanda essere proposta nelle forme di cui agli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/81, oggi art. 7 della D. Lgs.
n.150/2011; (ii) l'incompetenza per territorio del giudice adito, dovendo essere proposta la domanda nella circoscrizione del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e, dunque, dinanzi al giudice di Pace di (iii) il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva in qualità di concessionario per la riscossione;
(iv) la regolarità
pagina 2 di 6 della procedura esattoriale ed il mancato decorso del termine di prescrizione. Insisteva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese;
nel caso di accertamento della fondatezza dell'istanza di parte opponente, chiedeva disporsi la compensazione delle spese.
1.2. Con sentenza n. 2725/2023 resa in data 09/12/2022 e pubblicata in data 10/08/2023 dal Giudice di Pace di Torre Annunziata, qualificata l'azione quale opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale al fine di far valere la prescrizione del credito, dichiarava il decorso del termine quinquennale ex art. 209 C.d.S., in mancanza di prova di atti interruttivi, disponendo il conseguente annullamento della suddetta cartella;
condannava alla spese di lite , compensando nei Parte_1 confronti dell'Ente impositore.
2. Avverso detta sentenza, presentava appello l' , con Parte_1 atto di citazione notificato in data 18.10.2023, chiedendo la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi: (i) errata valutazione del giudice di prime cure circa la qualificazione dell'azione, da intendersi quale opposizione “recuperatoria” e pertanto da esperirsi nelle forme e nei termini di cui agli artt. 22-23 della L. n. 689/81; (ii) la regolarità della procedura esattoriale, con conseguente mancato decorso del termine di prescrizione del credito, anche alla luce delle sospensioni dettate dalla normativa in tema di Covid -
19; (iii) l'incompetenza del giudice adito;
(iv)la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente illegittimità della condanna alle spese.
2.1. Si costituiva l'appellato eccependo: (i) l'inammissibilità Controparte_2 dell'impugnazione per violazione degli artt. 339, co. 3 c.p.c.; (ii) l'incompetenza funzionale del giudice adito, in favore del Tribunale di Napoli;
(iii) la corretta qualificazione dell'azione da parte del giudice di prime cure;
(iv) il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
2.3 Si costituiva il chiedendo la riforma della sentenza n. 2725/2023 Controparte_3 resa in data 09/12/2022 e pubblicata in data 10/08/2023, ovvero la dichiarazione della debenza del credito con vittoria di spese di lite ed in subordine la condanna alle spese della sola . Parte_1
3. La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale ed assegnata in data al giudice scrivente che in data 11.9.2025 si riservava con concessione dei termini.
⁎⁎⁎⁎⁎
4. L'appello proposto da è fondato, per i motivi che Parte_1 si vanno ad esporre.
4.1 Preliminarmente, si evidenzia che l'eccezione di inammissibilità proposta dall'appellato ex artt. 113, co. 2, e 339, co. 3, c.p.c. è infondata. CP_2
La competenza del giudice di pace nelle cause in materia di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada configura, infatti, una competenza ratione materiae per pagina 3 di 6 cui il relativo giudizio non avviene ex art. 113 co. 2 c.p.c. secondo equità, ma secondo diritto. Al riguardo, giova ricordare che:
- in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la competenza del giudice di pace è attribuita per materia (cfr. Cass. Sez. Un. 27 aprile 2018, n. 10261:
“In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”);
- la decisione delle cause attribuite alla competenza per materia del giudice di pace ha luogo secondo diritto e non già secondo equità (cfr. Cass. 9 marzo 2000, n. 2687; Cass.
30 luglio 2020, n. 16317: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 99 del d.lgs. n. 507 del 1999, non trova applicazione l'art. 113, comma 2, c.p.c. e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. della l. n. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita "ratione valoris" dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge "ratione materiae");
- i limiti all'appellabilità delle sentenze previsti dall'art. 339, co. III, c.p.c. operano unicamente laddove la decisione del giudice di pace abbia avuto luogo secondo equità.
Ne consegue che l'eccezione non può essere accolta.
4.2 Quanto all'eccepita incompetenza territoriale del Giudice adito, per essere invece competente il Tribunale di Napoli, l'eccezione si accoglie in quanto per le controversie in materia di sanzioni amministrative ex L. 689/81, ove viene contestato e messo in discussione anche la notifica dei verbali presupposti, come nella fattispecie, l'opposizione c.d. “recuperatoria ” si propone, a pena di decadenza, davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, che, nel caso di specie, coincide con il giudice di
Pace di CP_3
5. Sempre in via preliminare, occorre soffermarsi sulla necessità di operare una corretta qualificazione giuridica della domanda in quanto, secondo qualificata giurisprudenza, è riconosciuto al giudice, anche in grado di appello, il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di pagina 4 di 6 extrapetizione o di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero ecceda dai limiti della domanda medesima, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o non allegata in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n. 7467/2020).
5.1 Codesto giudicante ritiene che il giudice di pace abbia errato nel qualificare la domanda unicamente quale opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale, avendo, in realtà, la domanda avanzata dall'Albergatore natura di opposizione
“recuperatoria” in relazione all'infrazione al C.D.S., rispetto alla quale va dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
6. L'eccezione di incompetenza per territorio dell'adito Giudice di Pace Torre Annunziata in favore del Giudice di Pace di ormulata da in ambo i gradi CP_3 Parte_1 di giudizio è fondata .
6.1. Si rammenta che l'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, esplicitamente afferma che
“l'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Trattasi di una competenza funzionale e inderogabile riguardo alla quale emergono, in parallelo, l'interesse pubblico alla repressione di condotte illecite e il diritto dei privati a ricevere tutela a fronte di un esercizio asseritamente illegittimo del pubblico potere (cfr.
Cass. Civ., sent. n. 8294/2005, a mente della quale “… Infatti, la competenza sull'opposizione all'ordinanza - ingiunzione ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689
[trasfuso nell'odierno art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011] è devoluta funzionalmente e, quindi, inderogabilmente, al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione”; conf.
Cass. Civ., sent. n. 11747/2006). Anche nelle opposizioni c.d. recuperatorie, pertanto, la competenza per territorio si radicherà nel luogo della commessa violazione e postula una verifica riferita alle singole infrazioni sottese all'unica cartella di pagamento posto che, qualora quest'ultima sia stata emessa sulla scorta di illeciti perpetrati in Comuni rientranti in circondari appartenenti a distinti giudici, essa è suscettibile di un vaglio disgiunto e parcellizzato da parte di ciascuno di questi in riferimento ai singoli illeciti.
6.2. Nel caso in esame, la sanzione per violazione del codice della strada, sottesa alla cartella opposta, veniva elevata dalla poiché il luogo in cui è stata Controparte_6 commessa la violazione contestata, coincide, come incontestato tra le parti, con la circoscrizione del Giudice di Pace di il giudice scrivente ritiene quest'ultimo il CP_3 solo competente alla verifica dell'eventuale assenza del verbale di accertamento e delle relative conseguenze.
6.3. Nel caso in cui ricorra “un'errata affermazione di competenza” da parte del giudice di primo grado”, il giudice d'appello non può giudicare il merito della vicenda, ma deve rimettere le parti davanti all'ufficio giudiziario competente, in quanto se il giudice in sede d'appello decidesse il merito della causa, “farebbe molto di più che sostituirsi al primo pagina 5 di 6 giudice in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva” (ex multis, Corte
d'Appello di Napoli sentenza n. 2232/2022).
7. Da tutto quanto sopra esposto consegue che l'appello proposto da Parte_1
vada accolto con assorbimento degli ulteriori motivi.
[...]
8. Le spese stante la controvertibilità delle questioni e la decisione su motivi preliminari, senza esame del merito, vagliabili solo dal giudice di prime cure territorialmente competente, integrano le eccezioni ragioni idonee a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
9. Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dottor. Amleto Pisapia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_6
2. dichiara l'incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata in favore del g.d.p. di
Napoli, assegnando i termini di legge per la riassunzione davanti allo stesso;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Torre annunziata,
30/09/2025
il Giudice
Dott. Amleto Pisapia
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