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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 04/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 21/03/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3223 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata ad Olevano Sul NO (SA), il 31/01/1944 (C.F.: Parte_1
), rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce al ricorso per C.F._1
accertamento tecnico preventivo obbligatorio, dall'avv.to Lara D'Auria ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso,
giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Fiumicino, Persona_1
dall'avv.to Francesco Bove e con questo elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n.
1 38, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento (opposizione ad A.T.P.).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 14/06/2024, esponeva che Parte_1
con decorrenza dall'1/11/2021 era stata riconosciuta dalla Commissione medica dell' CP_1
di Salerno portatrice di uno stato patologico tale da ottenere il riconoscimento dell'invalidità
civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con impossibilità di deambulare senza aiuto permanente di un accompagnatore, e, di conseguenza, aveva ottenuto il riconoscimento del diritto alla percezione del beneficio dell'indennità di accompagnamento. In data 1/3/2023, tuttavia, era stata sottoposta a visita medico legale di revisione, la quale aveva negato la ricorrenza a detta data dei presupposti sanitari per la fruizione da parte della ricorrente dell'indennità di accompagnamento, sicché
quest'ultima aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della citata provvidenza.
In ragione delle non soddisfacenti – per la ricorrente – risultanze dell'A.T.P., la stessa proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi le domande previo accertamento della sussistenza del suo diritto ai benefici invocati, lamentando l'erroneità e l'incompletezza della valutazione effettuata in esito all'accertamento consulenziale.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
2 Si costituiva in giudizio l con memoria difensiva depositata telematicamente in CP_1
data 11/09/2024, il quale concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa.
Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
La ricorrente depositava documentazione medica comprovante l'aggravamento del suo stato di salute e, nel corso del giudizio, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. e conferito incarico allo stesso Consulente per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate, nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 21/03/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P., ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
In rito, sono infondate le eccezioni preliminari sollevate dall'istituto resistente, emergendo
3 dagli atti, all'esito dell'A.T.P., la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede di merito, all'esito delle nuove indagini ed alla luce della nuova documentazione acquisita, ha riscontrato una diagnosi di “artrosi
polidistrettuale in esiti di pregressa frattura del femore destro (2021), vasculopatia cerebrale
cronica con declino cognitivo ed esiti ischemici in sede bulbo-pontina, cardiopatia sclero-
ipertensiva con valvulopatia mitralica di grado moderato”.
L'ausiliario ha poi constatato un netto peggioramento delle condizioni fisiche della ricorrente,
anche dal punto di vista motorio, rispetto alla visita svolta durante il procedimento per ATP,
atteso che all'atto della seconda visita la suddetta patologia determinava “una più severa
limitazione funzionale con notevole difficoltà a raggiungere e tenere la stazione eretta,
possibile solo con ausilio e sostegno continuo, ed una impossibilità ai passaggi posturali ed
alla deambulazione autonomi. A tale quadro morboso si aggiunge, inoltre, il rilievo di
un'ipotrofia muscolare da non uso, che rende altresì deficitaria la forza muscolare degli arti
inferiori, e dei segni di un incipiente declino cognitivo su base cerebrovascolare. Ne risulta
pertanto una condizione tale da ridurre notevolmente l'autonomia funzionale della ricorrente
nelle elementari attività dirette a soddisfare i bisogni primari ed essenziali della vita
quotidiana (vestizione, svestizione, igiene personale, alimentazione), con impossibilità di
una autonoma deambulazione ed impossibilità al mantenimento di un'autonoma stazione
eretta, con conseguente incapacità ad effettuare modifiche posturali e necessità di
assistenza continua”.
Si legge nella perizia, in relazione all'epoca di insorgenza della condizione invalidante, che
“alla luce della gravità attuale, clinicamente rilevata, e pregressa, evidenziata dai precedenti
accertamenti medico-legali del 08/01/2024 e dalla documentazione sanitaria, considerati
altresì il peggioramento clinico oggi obiettivato ed i tempi ed i modi di evoluzione
4 peggiorativa delle affezioni in diagnosi, si ritiene che solo un più recente aggravamento del
complesso morboso sofferto dalla ricorrente ne abbia compromesso l'autonoma
deambulazione, con impedimento ad espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita,
con necessità di assistenza continua e, ai sensi di legge, diritto all'indennità di
accompagnamento e ai benefici connessi allo stato di portatore di handicap grave ai sensi
dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92, a decorrere dal 01/10/2024”.
Modificando, quindi, il giudizio precedentemente espresso di insussistenza dei requisiti sanitari occorrenti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, il C.T.U. ha concluso affermando che, alla luce dell'aggravamento della patologia rilevata e della sopravvenuta incapacità di deambulare, le attuali condizioni della ricorrente consentono di attribuire l'indennità di accompagnamento richiesta.
Non è più sussistente, quindi, l'autonomia necessaria per gli spostamenti e lo svolgimento delle semplici funzioni della vita di tutti i giorni.
Ciò evidenziato il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, che in base all'evoluzione della malattia, desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita e da lui esaminata, le condizioni cliniche della ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto al beneficio solo a decorrere dal mese di ottobre 2024.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di ottobre 2024, cioè in epoca successiva sia alla prima visita di revisione in sede amministrativa da parte della
Commissione medica dell' che al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito CP_1
avvenuto il 07/05/2024).
Le conclusioni in parola sono fondate su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportate da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
5 Invero, come già detto, il C.T.U. ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere il beneficio invocato si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute della ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad ottenere l'indennità richiesta.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va parzialmente accolta ed appare senz'altro condivisibile la decorrenza dei benefici richiesti a far tempo dal mese di ottobre 2024.
Quanto alle spese del giudizio, stante l'accoglimento soltanto parziale della domanda,
appare congruo addivenire alla integrale compensazione delle spese del giudizio.
Vanno, invece, interamente ed in via definitiva messe a carico dell' le spese della CP_1
consulenza tecnica effettuata nel presente giudizio, nella misura liquidata con autonomo decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3223 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da
[...]
, contro l in persona Parte_1 Controparte_2
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la ricorrente totalmente inabile ed abbisognevole di assistenza permanente e continuativa ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alle Leggi n. 18/80 e n. 508/88, con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3) pone le spese di C.T.U., da liquidarsi con separato decreto quanto alla presente fase di giudizio, a definitivo carico dell' CP_1
6 Salerno, 14/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
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