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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1702/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1702/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Pietro Laura, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ronchi Gaetano Luca, giusta CP_1
procura allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 8/01/2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni, con prosecuzione della causa per la pronuncia di divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Giulianova in data 5 settembre 1993 con e CP_1 che dal matrimonio era nato il figlio (il 9/02/1997), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, sita in Teramo, alla moglie;
dare atto dell'indipendenza economica dei coniugi;
al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che: nel corso degli anni, il rapporto coniugale era entrato in profonda crisi ed era venuta meno anche l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, i quali vivevano di fatto separati dal 2020, quando era stato costretto a lasciare la casa coniugale di Teramo, di proprietà della moglie, per trasferirsi nell'abitazione di sua proprietà, sita in Giulianova;
entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, svolgendo egli attività di odontotecnico e la moglie funzioni di dirigente del settore legale INAIL.
Con comparsa in data 06/12/2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale, premesso di avere promosso separato giudizio nei confronti del coniuge per la ripetizione della somma di € 115.000, ha aderito alle domande di separazione e divorzio alle condizioni proposte dal ricorrente, rilevando di essere proprietaria della casa coniugale di Teramo, da cui il marito si era allontanato fin dal 2020 ( avendo allacciato una relazione con altra donna) ed in cui viveva unitamente al figlio
, occupato presso un'azienda quale ingegnere biomedico, con rinuncia ad Per_1
ogni mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione in data 08/01/2025 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, chiedendo di pronunciare la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altra statuizione.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Stante la dedotta indipendenza economica del figlio e delle stesse parti, non Per_1
devono essere adottati ulteriori provvedimenti di carattere economico.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres.
Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Le spese processuali relative alla domanda di separazione, come concordemente richiesto, devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali relative al giudizio di separazione.
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1702/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Di Pietro Laura, giusta procura Parte_1
allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ronchi Gaetano Luca, giusta CP_1
procura allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: all'udienza in data 8/01/2025, i Procuratori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, senza ulteriori statuizioni, con prosecuzione della causa per la pronuncia di divorzio.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/07/2024, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario a Giulianova in data 5 settembre 1993 con e CP_1 che dal matrimonio era nato il figlio (il 9/02/1997), maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale, sita in Teramo, alla moglie;
dare atto dell'indipendenza economica dei coniugi;
al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che: nel corso degli anni, il rapporto coniugale era entrato in profonda crisi ed era venuta meno anche l'unione affettiva e sentimentale tra i coniugi, i quali vivevano di fatto separati dal 2020, quando era stato costretto a lasciare la casa coniugale di Teramo, di proprietà della moglie, per trasferirsi nell'abitazione di sua proprietà, sita in Giulianova;
entrambi i coniugi erano economicamente indipendenti, svolgendo egli attività di odontotecnico e la moglie funzioni di dirigente del settore legale INAIL.
Con comparsa in data 06/12/2024 si è costituita in giudizio la resistente, la quale, premesso di avere promosso separato giudizio nei confronti del coniuge per la ripetizione della somma di € 115.000, ha aderito alle domande di separazione e divorzio alle condizioni proposte dal ricorrente, rilevando di essere proprietaria della casa coniugale di Teramo, da cui il marito si era allontanato fin dal 2020 ( avendo allacciato una relazione con altra donna) ed in cui viveva unitamente al figlio
, occupato presso un'azienda quale ingegnere biomedico, con rinuncia ad Per_1
ogni mantenimento.
Alla prima udienza di comparizione in data 08/01/2025 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, chiedendo di pronunciare la separazione personale e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altra statuizione.
Pertanto, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione, può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi senza ulteriori statuizioni.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Stante la dedotta indipendenza economica del figlio e delle stesse parti, non Per_1
devono essere adottati ulteriori provvedimenti di carattere economico.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del Pres.
Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
Le spese processuali relative alla domanda di separazione, come concordemente richiesto, devono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
4) dichiara integralmente compensate le spese processuali relative al giudizio di separazione.
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)