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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2692 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.4674/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati: dott. ssa Maria Casaregola Presidente dott. ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4674/2022 di ruolo generale, promossa da
c.f. , quale erede di c.f. Parte_1 C.F._1 Persona_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Carolina Capuano, c.f. , in C.F._2 C.F._3 virtù di procura allegata ricorso per decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Arzano, alla via Francesco Caracciolo n. 9
APPELLANTE
nei confronti di
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mario Cioffi, c.f. P_ C.F._4
, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, unitamente al C.F._5 quale elettivamente domicilia in Frattaminore (NA), alla via Dei Mille n. 1, presso lo studio dell'avv.to Luca
Sepe
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1100/2022, pubblicata il 28.03.2022.
Conclusioni per l'appellante: “accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1100/2022 pubblicata in data in data 28.03.2022 non notificata resa dal Tribunale di Napoli
Nord - G.U. Dott.ssa Stefania Fontanarosa nel giudizio recante rg. 7624/2018, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiarare che la P_
è debitrice dell'appellante, nella qualità, della somma di € 30.000,00 e condannarla al pagamento della
[...] detta somma, oltre interessi, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Conclusioni per l'appellato: rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto, e confermare la sentenza impugnata
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. propose ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Napoli Nord esponendo che Parte_2 era erede, quale coniuge superstite, di , già portatore di tre assegni bancari - rimasti impagati Persona_1
- dell'importo di euro 10.000,00 ciascuno, emessi da nel mese di luglio 2013 a favore del fratello, P_
. Persona_1
Il Tribunale di Napoli Nord, con decreto n. 1979/2018, ingiunse a il pagamento a favore di P_ [...] della somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Pt_2
La propose opposizione eccependo che i titoli erano privi di data e luogo di emissione ed erano “falsi”, Per_1 in quanto abusivamente riempiti sia nella parte relativa all'importo sia in quella relativa al nome del beneficiario, indicato come;
che aveva sottoscritto i suddetti titoli “al solo fine di facilitare Persona_1 eventuali pagamenti in favore di terzi, da comunicarsi preventivamente e concordarsi di volta in volta, in relazione ad alcune pratiche burocratiche ed ai lavori relativi alla demolizione e ricostruzione dell'immobile/palazzo di famiglia, sito in Arzano (NA) alla Via Vittorio Emanuele n.36, di cui il fratello era informalmente e per comodità di tutti i condomini, amministratore”.
Si costituì deducendo che , nel luglio del 2013, al fine di evitare l'imminente Parte_1 P_ azione espropriativa di un immobile di proprietà del coniuge, aveva chiesto ed ottenuto dal Controparte_2 germano un prestito di euro 30.000,00; che la , quando ricevette la somma, consegnò al fratello Per_1 Per_1
i tre assegni posti a fondamento del ricorso monitorio, apponendovi la propria firma di traenza;
che i germani concordarono di non indicare la data di emissione degli assegni atteso che la aveva rappresentato di Per_1 poter restituire l'importo nell'arco temporale di un anno;
che, trascorso l'anno, sollecitò Persona_1 invano il pagamento, anche per il tramite di un parente, , al quale riferì di non CP P_ avere ancora la possibilità di restituire la somma.
Il primo giudice, all'esito dell'espletamento della prova testimoniale, accolse l'opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
La decisione si fonda, per quel che ancora rileva nella presente sede di gravame, sulle seguenti ragioni: a)
l'opponente ha allegato la sussistenza di un accordo di riempimento con riguardo agli assegni dedotti in lite, in virtù del quale, in un momento successivo al rilascio degli stessi, sarebbero stati indicati gli importi, le date e i nomi dei beneficiari, al fine di procedere al pagamento di coloro che avrebbero eseguito i lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della famiglia , sito in Arzano;
b) la suddetta circostanza Per_1 ha trovato riscontro probatorio nella testimonianza di il quale ha dichiarato che gli assegni Controparte_2 furono consegnati da al fratello, , allo scopo di pagare le ditte che eseguivano i lavori P_ Per_1 di completamento del palazzo sito in Arzano, alla via Vittorio Emanuele - lavori poi sospesi - e che la Per_1 non aveva chiesto al fratello la restituzione degli assegni perché sperava nella ripresa delle opere di ristrutturazione dell'immobile; c) la tesi della parte opposta, secondo la quale gli assegni Parte_2 servissero ad estinguere un debito che la aveva nei confronti del germano per un prestito di denaro, è Per_1 rimasta priva di riscontro probatorio, atteso che sul punto il teste ha reso una testimonianza de CP relato; peraltro, non vi è prova documentale di eventuali solleciti, tesi alla restituzione della somma
2 asseritamente oggetto di prestito da parte di a favore dell'opponente; d) è consolidato in Persona_1 giurisprudenza il principio secondo cui chi chiede la restituzione di una somma di denaro, affermando di averla in precedenza corrisposta a titolo di mutuo, è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., oltre all'avvenuta consegna del denaro, anche che questa è stata effettuata per un titolo che comporti l'obbligo di restituzione;
detta prova, nel caso di specie, non è stata fornita, con conseguente accoglimento dell'opposizione.
§ 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto appello, cui ha resistito, costituendosi, Parte_1
. P_
Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.11.2024, ha riservato la causa in decisione, assegnando il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali ed il successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§ 2.1. L'appellante, con un unico motivo di gravame - rubricato “Errata valutazione delle prove”- censura la sentenza del primo giudice nella parte in cui statuisce: “la tesi della parte opposta, secondo la quale gli assegni servissero ad estinguere un debito che la aveva con il fratello per un prestito P_ Persona_1 di denaro, è rimasta priva di riscontro probatorio, atteso che sul punto il teste ha reso una CP testimonianza de relato”.
La difesa dell' sostiene che il giudice di prime cure, “in ragione di un evidente malgoverno dei Pt_1 risultati dell'istruttoria espletata, 'degrada' la testimonianza del sig. avv. da testimonianza CP diretta a testimonianza de relato actoris riducendo in tal modo l'efficacia probatoria della stessa”.
Rappresenta che il teste , cugino dei germani , ha dichiarato di aver svolto, in ragione del CP Per_1 legame parentale, attività di mediazione - ricevendo in consegna gli assegni in questione - affinchè P_
restituisse l'importo di euro 30.000,00 prestatole dal fratello, precisando che la gli aveva detto
[...] Per_1 di essere impossibilitata a restituirlo, in tal modo ammettendo di essere debitrice del germano.
Il difensore dell'appellante, in sintesi, deduce : a) la testimonianza dell' ha ad oggetto una confessione CP stragiudiziale della;
b) il giudice di prime cure, in forza della suddetta confessione, avrebbe dovuto Per_1 ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull' con riguardo al prestito di danaro effettuato dal Pt_1 coniuge a favore della sorella di quest'ultimo, la quale aveva contestualmente consegnato al germano tre assegni di euro 10.000,00 ciascuno, privi di data, incassabili, a titolo restitutorio del prestito, nell'arco temporale di un anno;
c) la mancanza di prova documentale di eventuali solleciti tesi alla restituzione della somma oggetto del prestito, è ininfluente in relazione al tema decidendum, sia perché non v'è alcun obbligo giuridico di solleciti documentali sia perché, trattandosi di rapporti tra fratelli, , una volta Persona_1 incaricato il cugino di prestare la sua opera di intermediazione per la restituzione della somma oggetto del prestito e venuto a conoscenza che la sorella non contestava di dover restituire quanto ricevuto - dichiarando esclusivamente di non avere ancora a disposizione le somme - non riteneva necessario inoltrare diffide o messe in mora;
d) la vicenda deve essere esaminata tenendo presente il contesto strettamente familiare in cui si è svolta (la sorella ottiene un prestito dal fratello e quest'ultimo incarica il cugino di sollecitarne la restituzione, col chiaro intento di risolvere la vicenda in ambito familiare;
e) “ben altro comportamento avrebbe avuto la
3 se la consegna degli assegni al fratello avesse avuto un titolo diverso: sicuramente la richiesta P_ immediata di riavere gli assegni! Invece si limita a riferire di non essere ancora in grado di restituire non avendo a disposizione le somme.”; f) il primo giudice ha sopravvalutato le dichiarazioni rese dal teste CP_2
coniuge dell'opponente, del quale va segnalata l'inattendibilità in ragione del rapporto coniugale ma
[...] anche, e soprattutto, per la versione dei fatti narrati, non essendo credibile che gli assegni fossero stati consegnati per consentire la gestione del pagamento di lavori di ristrutturazione di un immobile in comproprietà della famiglia e che, soprattutto, una volta sospesi i lavori, i titoli fossero rimasti nella Per_1 disponibilità del de cuius, , senza che ne fosse fatta richiesta di restituzione;
peraltro non sono Persona_1 stati allegati nè contratti nè preventivi di tali lavori di ristrutturazione dell'immobile di famiglia.
§ 2.2. Il motivo di gravame è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.
Il teste , sul capo di prova “Vero che nel corso dell'anno 2014 l'avv. a mezzo CP CP comunicazione telefonica e durante le occasioni di incontro in Arzano con la cugina sig.ra P_ sollecitava la stessa a restituire al sig. l'importo in denaro ricevuto in prestito”, ha risposto: Persona_1
“è vero chiamai mia cugina, ma ripeto in veste di cugino e non in qualità di avvocato di . Sul Persona_2 capo di prova “Vero che nel corso dell'anno 2014 la sig.ra ai solleciti ricevuti dall'avv. P_ [...]
circa la restituzione dell'importo di € 30.000,00 ricevuto in prestito dal fratello
CP Persona_1 rispondeva di non avere ancora la disposizione le somme”, l' ha risposto: “è vero mia cugina mi disse di
CP non avere le somme a disposizione”. Inoltre il teste ha confermato la rispondenza al vero dei
CP seguenti capi di prova: “Vero che nel corso dell'anno 2014 il sig. incaricava il cugino sig Persona_1 avv. , al quale consegnava i tre assegni, di sollecitare, suo tramite, la sorella sig.ra
CP P_
, alla restituzione dell'importo di euro 30.000,00 ricevuto in prestito”; “Vero che, dopo la morte del
[...]
l'avv. ha consegnato i tre assegni alla vedova ” . Persona_1 CP Pt_2
Le circostanze oggetto della prova testimoniale consistono in affermazioni che ha fatto al teste P_
e in attività compiute dal teste, quali, precisamente, l'intermediazione finalizzata alla CP restituzione della somma di 30.000,00 a favore di e l'aver detenuto per un lasso temporale gli Persona_1 assegni dedotti in lite -sottoscritti da e consegnati al teste da per lo svolgimento P_ Persona_1 dell'attività di intermediazione - fino al decesso di quest'ultimo.
Al riguardo va dato seguito al principio giurisprudenziale secondo cui la deposizione “de relato ex parte”, con cui si riferiscano circostanze sfavorevoli alla parte medesima, ha la natura giuridica di prova testimoniale di una confessione stragiudiziale fatta a un terzo ed è liberamente apprezzabile dal giudice, ai sensi dell'art. 2735, comma 1, secondo periodo, c.c., nonché sufficiente a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice (cfr. Cass. sentenza n. 1320 del 2017).
Ciò posto la circostanza che abbia dichiarato al cugino - che intercedeva affinchè P_ CP
a fosse restituita la somma di euro 30.000,00 prestata alla sorella - di non potere restituire Persona_1 ancora la somma perché non ne aveva la disponibilità, rappresenta senza dubbio una confessione stragiudiziale della di essere debitrice del germano per l'importo di euro 30.000,00, ricevuto in prestito. Si evidenzia, Per_1 quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste, che la Suprema Corte ha affermato: “in sede di
4 assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell'escussione, al quale l'ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l'attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione”. Ne consegue che non può essere sottovalutata la testimonianza quando il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere specifici dettagli non richiestigli (cfr. Cass. Ordinanza n. 32456 del
03/11/2022).
La suddetta riferita confessione stragiudiziale induce a ritenere provato che avesse ricevuto in P_ prestito dal fratello la somma di euro 30.000,00, anche alla luce del fatto che l' ha dichiarato di aver avuto CP nella sua disponibilità i tre assegni, per l'importo complessivo di euro 30.000,00, fino alla morte del cugino, circostanza che avvalora la tesi dell'opposta in merito all'attività di intermediazione svolta da e CP al fatto che gli assegni non servissero per il pagamento di lavori - peraltro pacificamente sospesi - di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della famiglia . E invero, se la finalità del rilascio degli Per_1 assegni da parte della fosse stata quella di pagare i lavori di ristrutturazione dell'immobile di famiglia Per_1 che amministrava il fratello, non troverebbe alcuna giustificazione il fatto che l'assegno fosse stato per un lasso di tempo nella disponibilità del cugino anzi tale circostanza trova fondamento nella verosimile CP ricostruzione della vicenda fornita dall'opposta, vale a dire che , munito degli assegni sottoscritti CP dalla , avesse svolto un'attività di intermediazione per consentire a di soddisfare il suo Per_1 Persona_1 credito restitutorio nei confronti della sorella.
Va condivisa l'osservazione della difesa dell'appellante secondo cui la mancanza di prova di formali solleciti del finalizzati alla restituzione della somma oggetto del prestito, è priva di rilevanza, anche in Per_1 considerazione del fatto che si trattava di un prestito tra fratelli e di una vicenda che verosimilmente Per_1
riteneva opportuno risolvere nell'ambito familiare, ricorrendo all'intermediazione del cugino
[...] CP
[...]
Analogamente va condiviso il rilievo del difensore dell'appellante secondo cui è poco verosimile che, sospesi i lavori di ristrutturazione dell'immobile di famiglia, avesse lasciato gli assegni sottoscritti e P_ privi di data (circostanza incontestata) nella disponibilità del fratello, senza chiederne la restituzione.
Alla luce di quanto esposto poco attendibili, con riguardo alla ricostruzione della vicenda dedotta in lite, appaiono le dichiarazioni rese dal teste, - non condivisibilmente valorizzate dal primo giudice Controparte_2
– relative alla consegna da parte di al fratello di tre assegni in bianco per pagamenti a terzi P_ concernenti i lavori di completamento del palazzo di famiglia sito in Arzano, anche in considerazione della circostanza che il teste ha riferito di non essere stato presente alla consegna dei tre assegni a Persona_1
(“preciso di non essere stato presente al momento della consegna perché mia moglie partiva da sola, però posso dire che prima di partire ne parlammo”).
Per quanto esposto, ritenuto provato che ha prestato alla germana la somma di Persona_1 P_
30.000,00 euro, senza riceverla in restituzione, l'appello va accolto e l'opposizione di va P_ rigettata.
5 Resta ferma la revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice, atteso che, in caso di riforma della sentenza di accoglimento dell'opposizione, non si verifica una reviviscenza del decreto ingiuntivo caducato per effetto della pronuncia del primo giudice (cfr. da ultimo Cass. Ordinanza n. 22874/2024).
, quindi, va condannata al pagamento a favore di della somma di euro 30.000,00, P_ Parte_1 oltre interessi legali a decorrere dalla data della costituzione in mora, avvenuta mediante raccomandata ricevuta dalla il 14.11.2017. Per_1
§3. La riforma della sentenza impugnata impone un nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, spese che si liquidano considerando l'esito complessivo della lite. Esse - comprensive anche di quelle occorse per l'instaurazione del procedimento monitorio (cfr. Cass. sentenza n. 24482/2022) - si pongono a carico di e si liquidano, come da dispositivo, in base al DM 147/2022 (scaglione compreso tra euro P_
26.000,01 ed euro 52.000,00). I compensi, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione, vanno quantificati in misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa, per tutte le fasi processuali, con riguardo al giudizio di primo grado, e, con riguardo al gravame, nella misura intermedia tra i minimi e i medi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale e nella misura pari ai minimi di tariffa per la fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di impugnazione non è stata svolta nessuna attività istruttoria.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, rigetta l'opposizione proposta in primo grado da avverso il P_ decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli Nord n. 1979/2018 e condanna al pagamento a favore P_ di della somma di euro 30.000,00, oltre interessi legali a decorrere dal 14.11.2017; Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese processuali a favore di spese che si P_ Parte_1 liquidano in complessivi euro 6.740,00 (euro 1.027,50 per il procedimento monitorio ed euro 5.712,50 per la fase di cognizione) per il primo grado, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il secondo grado, in euro 777,00 per esborsi ed euro 6.732,50 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Napoli, 14 maggio 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il presidente dott.ssa Maria Casaregola
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