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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Prima Sezione Civile
composto dei Signori:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6610 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
nella via Schiavazzi n. 6,
, C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2
residente nella Via Schiavazzi n. 6, entrambe elettivamente domiciliate in Cagliari, nella Via Caboni
n. 10, presso lo Studio dell'Avvocato Maria Donata Mamusa, che le rappresenta e difende e giusta procura speciale in atti,
ATTRICI
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Tiepolo n° 1 C.F. CP_1
C.F._3
CONVENUTO-CONTUMACE
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “ Voglia l'Ill.mo tribunale :
Accertare e dichiarare che la SI C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
29.03.1996 ed ivi residente nella via Schiavazzi n. 6 è LI del IGnor , CP_1 C.F._4
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], autorizzando la SI
[...]
a mantenere ed utilizzare il solo cognome materno e per l'effetto ordinare Parte_1
all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla trascrizione della emananda sentenza. -
Condannare il IGnor al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della CP_1
SI , da determinarsi in via equitativa o secondo altro criterio che il Giudice Parte_1
riterrà opportuno;
- Condannare il IGnor a versare in favore della LI , dato il mancato CP_1 Parte_1
raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultima, un assegno di mantenimento non inferiore ad euro 500,00 mensili, o altra somma maggiore o minore che il Giudice dovesse ritenere di giustizia, da corrispondersi a decorrere dal momento della domanda;
- Condannare il IGnor al pagamento, in favore della SI , C.F. CP_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Schiavazzi n. 6, delle C.F._2
somme da questa anticipate pro quota per il mantenimento della LI , da Parte_1
determinarsi in via equitativa o secondo altro criterio che il Giudice riterrà opportuno;
- Condannare il IGnor al pagamento, in favore della SI del CP_1 Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale da questa subito in seguito alla condotta omissiva del convenuto, nella misura che verrà determinata in corso di causa;
- Con vittoria di spese e competenze professionali del presente procedimento, oltre accessori di legge.”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, , esponendo che la IG.ra , CP_1 Parte_2
negli anni 1995 – 1996 ha intrattenuto una relazione sentimentale con il IG. e che dalla CP_1
predetta relazione è nata una LI, , riconosciuta dalla sola madre;
che la relazione veniva Pt_1
interrotta ed il convenuto, oltre a non provvedere al riconoscimento della LI, si è disinteressato alle sue eIGenze morali e materiali alle stessa;
che è cresciuta senza la figura paterna e ha Pt_1
appreso solo in adolescenza di essere LI naturale del convenuto;
che il convenuto era a conoscenza del rapporto di filiazione esistente e in occasione della nascita della LI si è recato più
volte in ospedale;
che è stata poi successivamente avvicinata dalla sorella del convenuto e Pt_1
sono stati organizzati diversi incontri anche con il figlio del convenuto, nato da altra relazione;
che
LA è stata invitata poi dai nonni paterni nel 2015 in occasione del natale e successivamente ha incontrato personalmente il convenuto.
Tanto premesso le attrici hanno chiesto che fosse accertato e dichiarato che il convenuto era il padre di , con ordine all'ufficiale dello stato civile competente di procedere alla trascrizione Parte_1
della emananda sentenza nei registri dello stato civile.
Hanno domandato altresì, la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale in loro favore, da determinarsi in via equitativa e, ancora, di porre a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI con un importo mensile non inferiore ad euro 500.00. Pt_1
La IG.ra ha domandato, infine, la condanna del convenuto al rimborso delle Parte_2
somme pro quota anticipate per il mantenimento della LI da determinarsi in via equitativa.
*****
All'udienza di prima comparizione del 13.12.2018, il Giudice Istruttore ha dichiarato la contumacia del convenuto, assegnando alle parti il termine di cui all'art. 183 VI comma cpc.
Con successiva ordinanza il Giudice ha ammesso la prova per testi dedotta dalla ricorrente e l'interrogatorio formale del convenuto e, successivamente, ha disposto la CTU emogenetica per l'accertamento della sussistenza del rapporto di filiazione.
Con relazione tecnica datata 22.06.2022 il CTU ha rappresentato che il convenuto non si è
presentato per l'espletamento delle operazioni peritali e, pertanto, ha dato atto di non aver potuto pertanto rispondere ai quesiti posti.
Il giudice Istruttore, assunta la prova per testi, acquisite le definitive conclusioni della parte ricorrente ed assegnati i termini di legge per conclusionali e repliche, ha rimesso la causa alla decisione del Collegio
****
Per quanto concerne la domanda di accertamento di paternità giova osservare che "l'azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale" disciplinata dall'art. 269 c.c., può
essere esercitata dal figlio maggiorenne o, nel caso di minore età, dal genitore o dal tutore che agisce nel suo interesse.
Quanto ai mezzi per dimostrare la paternità o la maternità del soggetto citato in giudizio la legge non pone preclusioni, l'art. 269 c.c. ammette, difatti, il ricorso anche ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell' "id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie,
sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-
ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti del preteso genitore (Cass., 22 gennaio
2014, n. 1279; Cass., 16 aprile 2008, n. 10007).
La Suprema Corte ha, altresì, autorevolmente precisato che la prova “dell'assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato,
richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi,
anche per l'azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento
(cfr. Cass., 14 dicembre 2017, n. 30122).
Nel caso di specie il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e non si è presentato alle operazioni peritali. Quindi, in assenza di campioni biologici di raffronto, il CTU non è stato posto in condizione di accertare la relazione di paternità biologica per cui è causa.
Ad ogni modo, osserva il Collegio che in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, deve escludersi qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre di quest'ultimo.
Il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall'art. 269, secondo comma, cod.
civ., non tollera difatti surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità naturale, né, conseguentemente,
mediante l'imposizione al giudice di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del tipo di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge (v. Cass Sez. 1, Sentenza n. 14976 del 02/07/2007).
La mancanza di prove oggettive assolutamente certe e ben difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti tra le stesse parti intercorsi e circa l'effettivo concepimento ad opera del preteso genitore naturale, se non consente di fondare la dichiarazione di paternità sulla sola dichiarazione della madre e sull'esistenza di rapporti con il presunto padre all'epoca del concepimento (secondo l'espresso disposto dell'art. 269 c.c., ultimo comma), non esclude che il giudice possa desumere, argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti ed, in particolare, dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi agli accertamenti biologici, potendo persino trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda esclusivamente dalla condotta processuale di quest'ultimo, globalmente considerata e posta in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (Cass. n. 18224 del 2006; Cass. 24 marzo 2006, n. 6694).
Pertanto, sebbene non si abbia nella specie agli atti la c.d. prova "regina"- il test del DNA- la prova della paternità si può ritenere raggiunta sulla scorta del complesso delle risultanze istruttorie,
adeguatamente valorizzate.
Anzitutto, è emerso che l' avesse frequentato la nel lasso di tempo nel quale è stato CP_1 Pt_1
concepita la IG.ra . Parte_1
Detta circostanza è stata confermata dalla LI della IG.ra IG.ra Parte_2 [...]
, la quale escussa all'udienza del 28.01.2020, ha confermato il capo n. 1 delle memorie Per_1
n. 183 comma 6 c.p.c di parte attrice, ovvero che l' ha frequentato la casa della madre ed CP_1
altresì che dalla relazione sentimentale è nata in data [...] , che è stata riconosciuta Pt_1
solo dalla madre ( a quell'epoca l' stava ancora insieme a mia madre anche se CP_1
contemporaneamente stava con un'altra ragazza minorenne che stava aspettando un figlio da lui,
so che è un bambino, un maschietto, è nato il [...]).
La teste ha confermato, altresì, che l' nell'aprile 2015 si è presentato alla CP_1 Parte_1
come suo padre tramite il contatto facebook (l'ho constatato personalmente , ho avuto modo
[...]
di visionare il profilo facebook di mia sorella ) e che nel 2017 mentre la IG.ra Pt_1 Parte_1
si trovava in compagnia di alcuni amici ( Signori e Persona_2 Persona_3
, presso il locale “Rosmur” ha incontrato l' , che si è avvicinato Persona_4 CP_1
commosso e si è presentato agli amici presenti come padre di ( me lo ha raccontato , gli Pt_1 Pt_1
amici presenti hanno detto che erano uguali, si assomigliavano).
Anche la IG.ra , ha confermato di essere a conoscenza della relazione intercorsa Testimone_1
nel 1996 tra la e l' (all'epoca avevo 9 anni e mi ricordo di Parte_2 CP_1 CP_1
che frequentava la nostra casa e si era fidanzato con mia madre) … e che l' nell'aprile CP_1
2015 si è presentato alla come suo padre. Parte_1 Infine, anche la teste cugina di ha confermato di aver sentito Testimone_2 Parte_1
conversare i familiari in merito alla relazione intercorsa tra la e l' ( Parte_2 CP_1
ero piccola negli anni 95 e 96, ne ho sentito parlare a casa) e di aver conosciuto l' nel 2016 ( CP_1
io e eravamo in un locale ad Assemini, il Rosmur;
LA mi diceva che messaggiava con padre Pt_1
e mi aveva fatto vedere una sua foto;
eravamo in bagno e come siamo uscite mi sono trovata davanti a quest'uomo che ho riconosciuto essere quello della foto;
ho detto ad guarda che c'è tuo Pt_1
padre, si sono salutati e sono andati fuori dal locale a parlare;
quando sono rientrati lei me lo ha presentato, gli ha detto lei che ero sua cugina;
allora l'ha presentato a tutti i presenti del nostro Pt_1
gruppo).
Il suddetto quadro probatorio sicuramente favorevole alla tesi attorea è ulteriormente rafforzato dal comportamento processuale tenuto dal convenuto il quale, rimasto contumace, non è comparso -
all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale sulle predette circostanze, senza peraltro addurre alcun legittimo impedimento;
tale contegno può dunque essere valutato dal collegio alla stregua dell'art. 232 c.p.c.
Pertanto, sulla scorta delle prove orali ammesse, della mancata costituzione del convenuto e del rifiuto dello stesso di sottoporsi alle opportune indagini genetiche, non avendo l' fornito CP_1
alcuna legittima motivazione a fondamento del proprio impedimento né alcuna altra valida ricostruzione della vicenda tale da far propendere per un rigetto, si deve necessariamente concludere, secondo la regola probatoria del processo civile costruita sulla figura del "più probabile che non", per un accoglimento della domanda attorea. La IG.ra , avendolo Parte_1
specificamente richiesto, deve essere autorizzata a mantenere unicamente il cognome materno,
divenuto elemento costitutivo della propria identità, senza menzione del cognome paterno.
******
Quanto, invece, alla richiesta di mantenimento che la IG.ra ha domandato pro Parte_1
futuro, giova preliminarmente osservare che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità a cui il Tribunale aderisce, l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli non può protrarsi sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali eIGenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a sé stessi (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sez. II 7.7.2004, n. 12477).
La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che la tutela della prole sul piano giuridico possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura,
con ciò collidendo con il principio c.d. di auto responsabilità (cfr., SC, 18076/2014), con un accertamento che abbia riguardo, oltre all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 22
giugno 2016 n. 12952; in termini analoghi più di recente: Cassazione civile, sez. VI, 05/03/2018, n.
5088).
In punto di prova, poi, l'età avanzata dell'avente diritto all'assegno non è senza conseguenze in concreto, perché allorquando il figlio abbia raggiunto una età non più giovanile, l'indipendenza economica si presume e l'onere della prova si inverte.
La Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 14 agosto 2020, n. 17183), dopo aver ricordato che l'infanzia non dura in eterno al pari della condizione di figli mantenuti dai genitori, ha stabilito che,
finiti gli studi (siano quelli dell'obbligo o la laurea specialistica), un figlio ha il dovere di rendersi autonomo dai propri genitori e cercarsi un'occupazione in grado di mantenersi perché, sostiene la Cassazione, un figlio non può pretendere "che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto, in vece sua, il genitore".
Rileva il Collegio che nella specie l'età della LI (ormai ventinovenne) esclude senza dubbio il suo diritto al mantenimento, senza potersi attribuire rilievo decisivo alla circostanza contingente rappresentata dalla mancanza di un'occupazione stabile o comunque coerente con il percorso di studi od il conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto che le attrici, sulle quali tale onere incombeva, non hanno dimostrato.
Ed anzi le attuali condizioni del mercato del lavoro, caratterizzato da precarietà e temporaneità,
impongono di ritenere "eIGibile l'utile attivazione del figlio nella ricerca comunque di un lavoro
[…] in attesa dell'auspicato reperimento di un impiego più aderente alle proprie soggettive aspirazioni", sicché l'attesa o l'ingiustificato rifiuto di occupazioni non perfettamente aderenti alle aspettative potrebbero costituire "indici di comportamenti inerziali non incolpevoli" (nello stesso tessuto fracassi senso, cfr. Cass. 22 giugno 2016, n. 12952).
Nel caso di specie, non è stata fornita dalle attrici - richiedenti il contributo pro futuro per il mantenimento di - prova in ordine al mancato raggiungimento senza colpevole inerzia di Pt_1
autonomia economica da parte del figlio (non sono state articolate richieste istruttorie sulla questione) e né allegazioni in ordine al percorso di studi e /o altri percorsi di lavoro o formativi.
La domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla IG.ra va pertanto Parte_3
rigettata.
******
Riguardo all' ulteriore domanda avanzata dalla IG.ra di condanna del Parte_2
convenuto a corrispondere, in favore della medesima, delle somme anticipate pro quota in ragione del mancato contributo al mantenimento della LI dalla sua nascita sino alla declaratoria di paternità, la stessa deve trovare accoglimento nei termini che seguono. In materia di mantenimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, la domanda di rimborso delle somme anticipate da un genitore può essere proposta nel giudizio di accertamento della paternità
(Cassazione n. 17914/2010; Cassazione n. 7986/2014).
Per costante giurisprudenza l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale, collegandosi allo status genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ., da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. Civ..
Pertanto, il "quantum" dovuto in restituzione per il periodo di mantenimento esclusivo non può
essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa, senza però prescindere, né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici eIGenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione, né
dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori." (Cassazione 22506/2010; Cassazione 16657/2014).
Pertanto, nell'ipotesi in cui al mantenimento abbia provveduto, integralmente o comunque al di là
delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali. L'azione di regresso per il rimborso al mantenimento può esercitarsi nei limiti degli obblighi gravanti sui genitori in base ai principi di cui agli artt. 316 e 316 bis c.c. ( nel senso che è obbligo dei genitori adempiere ai loro doveri nei riguardi dei figli in proporzione alle loro sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo) ma, trattandosi di rimborso di spese già
sostenute, il genitore che formula la domanda di regresso è onerato di fornire la prova, quanto meno presuntiva degli esborsi effettivamente sostenuti.
Nel caso di specie è stato oggetto di prova testimoniale che il padre non ha mai contribuito al mantenimento della LI , di cui si è fatta carico integralmente la madre. Pt_1
Ciò fonda il diritto dell'attrice ad ottenere il rimborso di una quota di quanto speso per tale mantenimento che, considerato il totale inadempimento del padre, può attestarsi intorno al 50%.
Deve da subito rilevarsi che per i motivi sopra esposti con riferimento al mancato riconoscimento di un contributo di mantenimento per a carico di , il regresso deve essere Parte_1 CP_1
valutato fino al compimento del 18 anno di età potendosi presumere che fino a tale limite la madre abbia contribuito alle eIGenze della stessa.
Stante la oggettiva impossibilità di addivenire ad una precisa quantificazione delle spese ordinarie sostenute dalla nascita (anno 1996) fino al compimento del 18esimo anno dalla madre a titolo di mantenimento di , è possibile solo procedere ad una quantificazione in via equitativa. Pt_1
A tal riguardo è stato autorevolmente affermato che "il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili eIGenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza" (Cass. sez. I, 25/05/2022 n.16916). In ogni caso, fermo restando il potere discrezionale del giudice di stabilire, anche in via equitativa,
il quantum degli esborsi sostenuti dal genitore che si è unilateralmente fatto carico del mantenimento del figlio, egli è, comunque, tenuto a valorizzare l'entità dei redditi propri di ciascun genitore così come emersi, anche in via presuntiva, dalle risultanze processuali (Cass. Sez. I n.
16657/2014; Cass. Sez.
6-1 n.14417/2016).
Orbene, nel caso di specie deve evidenziarsi come parte attrice ( ) abbia dedotto Parte_2
di versare in condizioni economiche precarie e come la stessa risulti ammessa al beneficio del a spese dello Stato (ove viene dichiarato un reddito annuo di euro 1464,88). Non risultano Parte_4
versate in atti le sue dichiarazioni reddituali o autocertificazioni dalla nascita di ad oggi. Pt_1
Non è dato conoscere neppure la situazione reddituale del convenuto .
Pertanto, sulla base di quanto evidenziato e stante la carenza di elementi oggettivi certi circa la situazione economica in cui versava l' al momento della nascita della LI e negli anni CP_1 Pt_1
successivi, il Collegio ritiene adeguato e proporzionato l' importo minimo previsto di euro 300,00
mensili anticipati dalla madre a titolo di mantenimento per la LI. La conseguente quota di rimborso a carico dell' deve quindi essere valutata in euro 150,00 per ciascun mese dalla CP_1
nascita fino al compimento del 18esimo anno di età e pertanto nell'importo complessivo di euro
32.400 (12*18*150,00=32.400)
*****
Quanto alla domanda di condanna del convenuto al risarcimento del danno endofamiliare avanzata dalla IG.ra , osserva preliminarmente il Collegio come in tema di filiazione, l'obbligo Parte_1
del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148
c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità
aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore (Cass. Sez.
III, Ordinanza n. 15148 del 12 maggio 2022).
È stato tuttavia osservato come in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità,
l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio,
presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass. Sez. I, Ordinanza n.
22496 del 9 agosto 2021).
La più recente giurisprudenza di merito richiede, poi, che venga fornita concreta prova del danno esistenziale subito dall'assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano 13 marzo 2020
n. 286; Trib. Savona 13 gennaio 2020 n. 50; Trib. Roma 1 agosto 2019 che ha ritenuto necessario che “siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione”).
Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, è' pacifico anche per come emerge dagli atti difensivi e dagli elementi probatori raccolti che l' , benché consapevole del rapporto CP_1
di filiazione (avendo intrattenuto una stabile relazione con la IG.ra nonché Controparte_2
rapporti sessuali non protetti con la stessa all'epoca cui risale presumibilmente il concepimento, non si è mai interessato della LI (in primis anche sottoponendosi responsabilmente al test per accertare la paternità reclamata dall'attrice) e le ha fatto mancare ogni assistenza, sia spirituale che materiale.
In tal senso si sono espressi i testi escussi. A ciò si aggiunga che il convenuto, all'udienza fissata per rendere l'interrogatorio formale sulle predette circostanze, non è comparso senza peraltro addurre alcun legittimo impedimento e;
tale contegno può dunque essere valutato dal Collegio alla stregua dell'art. 232 c.p.c.
Pertanto, ritiene il Collegio che possano ritenersi configurati i profili di danno individuati dalle citate pronunce della Corte di Cassazione, sia sotto il profilo del pregiudizio all'identità personale che all'intimo-affettivo (danno insito nell'assenza della figura paterna), sia infine all'aspetto del disagio connesso al poco interesse manifestato dal convenuto;
danni certamente eziologicamente connessi al colpevole mancato riconoscimento ad opera del presunto padre.
Appurata l'esistenza del danno e scandagliata la sua natura, va ora operata la sua quantificazione.
Anzitutto, nel caso di specie è emerso che la madre abbia cresciuto da sola la LI e che questi non abbia avuto altra figura che possa aver concretamente sostituito il genitore assente: non è, infatti, la sola mancanza del genitore biologico a determinare l'insorgenza del danno, quanto una effettiva lesione del diritto fondamentale del figlio, che però, essendo di tipo psichico, non può che essere ricostruita ed accertata, come nel caso di specie, in via abduttiva.
Sono quindi determinanti le dichiarazioni della madre in ordine al percorso di vita che il figlio ha dovuto affrontare in autonomia fino alla maggiore età.
Inoltre, è opportuno limitare il danno a quello concretizzatosi sino all'età adulta, i diciotto anni, fase in cui può presumersi – in via generica e secondo l'id quod plerumque accidit – che la persona sia in grado di badare da sé al suo futuro e la figura genitoriale, pur non assente, vede limitare il proprio ruolo attivo nella educazione, formazione e supporto alla vita del figlio.
Procedendo, quindi, con la liquidazione, soccorre un criterio equitativo di quantificazione del danno che prende le mosse, per analogia, dalla rinuncia patrimoniale subìta dal figlio.
Considerando infatti, il periodo che va dalla nascita sino al compimento della maggiore età, si deve avere riguardo alla misura dell'assegno minimo di contribuzione al mantenimento previsto in caso di separazione personale dei coniugi. Si tratta questo, di un criterio che rende il giudizio equitativo più trasparente, per non renderlo meramente arbitrario ma semplicemente per agganciarlo a fatti oggettivi, pur estranei ad un danno che – per definizione – avviene a livello psichico e si riflette sulla personalità del danneggiato.
Non può, invece, prendersi in considerazione la prospettazione operata da parte attrice laddove ha proposto, quale criterio alternativo di quantificazione del danno, quello derivante dalla morte del genitore e ciò in quanto il danno da perdita del rapporto parentale è un danno che subisce la vittima secondaria dell'illecito (cioè il figlio) quale conseguenza dell'evento lesivo subìto dal genitore e provocato da un terzo.
Nel caso di specie, invece, più corretto appare il richiamo al criterio liquidativo che si applica nei casi di danno da deprivazione della figura genitoriale, laddove i soggetti coinvolti sono due e cioè il figlio-danneggiato e il genitore-danneggiante, che è l'autore della condotta illecita endo-familiare.
Appurato il parametro di riferimento, si ritiene tuttavia opportuno apportare un correttivo, che vada a temperare il quantum.
Si osserva, difatti, che l'attrice non ha, in concreto, dimostrato specificamente il danno subìto, se non dando prova della pacifica assenza della figura paterna nella propria vita e dell'assenza di altre figure che lo possano aver sostituto.
A mero scopo esemplificativo, parte attrice ben avrebbe potuto circostanziare tutti quegli eventi in cui la presenza paterna – con un certo margine di probabilità – avrebbe favorito e/o agevolato la propria crescita umana e lo sviluppo della persona (es. mancata possibilità di frequentare gli studi universitari per indisponibilità economica e necessità di svolgere attività lavorativa per il proprio sostentamento).
In altre parole, l'attrice avrebbe dovuto contestualizzare il danno esistenziale arrecatogli dalla mancanza della figura paterna che, in quanto danno cagionato all'esistenza, si traduce in un peggioramento della qualità della propria vita e, dunque, in una lesione alla possibilità di accedere alle attività, alle abitudini di vita e agli assetti relazionali della persona.
Si ritiene quindi opportuna una mitigazione del quantum in ragione del fatto che, nonostante le regole di comune esperienza inducano a credere che il rapporto parentale sia caratterizzato da affetto, esperienze condivise, insegnamenti, non è detto che detta regola esperienziale sia sempre e comunque verificata e, dunque, che il rapporto padre-figlio vada oltre il mero dato naturale della procreazione.
Non sono stati forniti elementi di questo tipo, nemmeno prospettati in via indiziaria.
Per tutte queste ragioni, partendo dalla somma in astratto liquidabile e non ancora personalizzata
(derivante dalla soglia minima mensile prevista per il mantenimento dei figli, ammontante ad euro
175,00, moltiplicata per 12 mensilità e per i primi 18 anni di vita dell'attore e quindi pari ad euro
37.800,00) è possibile operare una riduzione del 10% tenendo conto dell'argomento sopra indicato.
Si tratta di una liquidazione ed una riduzione calcolata in via equitativa, ai sensi degli art. 2056,1226,2058 e 2059 c.c..
Si è tuttavia individuato un dato obbiettivo di partenza (quanto previsto nella misura minima per la contribuzione al mantenimento di un figlio, che costituisce solo la spia del costo che un figlio determina per il genitore presso cui non è collocato) poi calato nel caso di specie e ridotto secondo equità.
Parte convenuta va quindi condannata a versare all'attore, a titolo di risarcimento del danno endo-
familiare, la somma di € 34.020,00 rivalutata all'attualità, oltre interessi legali dalla data del compimento dei diciotto anni (momento in cui il danno si è perfezionato e può ritenersi in via presuntiva esattamente percepito dal danneggiato nel suo esatto ammontare e nella sua effettiva consistenza) sino all'attualità, sulla somma devalutata e poi rivalutata anno per anno.
****** Deve essere rigettata, invece, la richiesta di danno endofamiliare formulata da Parte_2
non avendo la stessa, in concreto, né allegato né dimostrato specificamente il danno subìto, e ad ogni modo apparendo rilevante nella specie l'inerzia dell'attrice, la quale ben avrebbe potuto,
adoperando l'ordinaria diligenza, intraprendere detta azione nei confronti dell' molto tempo CP_1
prima, maturata la piena consapevolezza del disinteresse dimostrato dal convenuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così
provvede:
1. Dichiara che , nata a [...] il [...], è LI di , nato Parte_1 CP_1
a Cagliari il 12.10.1974;
2. dispone che conservi il suo attuale cognome materno;
Parte_1
3. rigetta la domanda di mantenimento formulata da;
Parte_1
4. condanna al pagamento in favore di per il periodo CP_1 Parte_2
marzo 1996 fino a della somma di euro 32.400,00, a titolo di rimborso per le spese di mantenimento sostenute in favore della LI , oltre interessi come per Parte_1
legge dal dì della pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
5. condanna al pagamento in favore di della somma di CP_1 Parte_1
euro 34.020, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per le causali sopra esposte, oltre al pagamento degli interessi legali dalla decisione fino al saldo.
6. rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da Parte_2
7. condanna il resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle attrici che liquida in complessivi euro 5000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale in data 20.5.2025.
Il Giudice Il Presidente Dott. Mario Farina
Dott. Giorgio Latti