Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 20/02/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00505/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2421 del 2025, proposto da RO UD, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Consentino e Marilena Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore , il Ministero dell'Istruzione e del Merito (Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Direzione Generale), il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e il Ministero per Gli Affari Europei il Sud le Politiche di Coesione e il P.n.r.r., in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
nei confronti
di OM IC e AL ON, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- del decreto dell’USR Sicilia n. 13437 del 17 marzo 2025, di approvazione della graduatoria di merito relativa al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A028 “MATEMATICA E SCIENZE” per la Regione Sicilia di cui al D.D.G. Mim n. 2575 del 2023;
- del decreto dell’USR Sicilia n. 30706 del 26 giugno 2025, di integrazione della predetta graduatoria;
- del decreto dell’USR Sicilia n. 36898 del 29 luglio 2025, di scorrimento della graduatoria a seguito di rinunce da parte di cinque vincitori;
- del decreto dell’USR Sicilia n. 38852 dell’11 agosto 2025, di ulteriore scorrimento ed integrazione della graduatoria in conseguenza di un’altra rinuncia;
- dei verbali della Commissione – ancorché non conosciuti – a mezzo dei quali sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di riserva ai sensi dell’art. 3, co. 3, del Bando di concorso;
- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, siccome lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
- dell’illegittimità della graduatoria di merito della Classe A028“Matematica e Scienze” per la Regione Sicilia, per aver violato le norme sulle riserve concorsuali, avendo inserito un numero di riservisti superiori alle quote di legge, di cui ai documenti impugnati;
- del conseguenziale diritto della ricorrente, alla riformulazione della graduatoria, nel rispetto delle quote e limiti di riserva, con inserimento della ricorrente con il punteggio (207,50) e nella posizione legittimamente spettante, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione nelle prossime procedure di scorrimento;
nonché, per la condanna ai sensi dell’art. 30 c.p.a.
dell’amministrazione intimata e delle amministrazioni resistenti alla riformulazione della graduatoria di merito della classe A028 “Matematica e Scienze” per la Regione Sicilia, previa rimozione delle eccedenze riserviste che superano i limiti di ogni categoria prevista dal bando ed in ogni caso il
limite complessivo delle riserve ai sensi del Decreto dipartimentale 2575 del 6 dicembre 2023, e della legge (l’art. 5 comma 1 del DPR 9 maggio 1994 n. 487) con conseguente inclusione corretta della ricorrente tra i vincitori;
in ogni caso, con condanna dell’Amministrazione all’adozione di ogni provvedimento utile a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione nelle prossime procedure di scorrimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa LE AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto la sussistenza dei presupposti per definire il ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., del che è stato dato avviso alle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso r.g. n. 5963/2025, notificato e depositato in data 16.5.2025, presso il T.a.r. del Lazio - Roma, la ricorrente, unitamente ad altri soggetti, ha impugnato i decreti ministeriali nn. 205 e 206 del 26 ottobre 2023 ed i decreti direttoriali nn. 2575 e 2576 del 6 dicembre 2023, nella parte in cui prevedono che la graduatoria definitiva sia compilata con l’elencazione dei soli candidati vincitori, senza, quindi, l’indicazione anche dei candidati risultati idonei.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 21-22.8/5.9.2025 e depositato in data 5.9.2025 presso il T.a.r. del Lazio, la ricorrente ha impugnato i decreti prot. n. 13437 del 17.3.2025, di approvazione della graduatoria di merito del concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A028 “matematica e scienze” per la Regione Sicilia, nonché prot. nn. 30706 del 26.6.2025, 36898 del 29.7.2025 e 38852 dell’11.8.2025, di integrazione e scorrimento della medesima graduatoria, deducendo vizi relativi al mancato rispetto delle percentuali di riserva.
Il T.a.r. Lazio-Roma, con sentenza n. 20002 dell’11.11.2025, ha qualificato tale ricorso per motivi aggiunti come ricorso autonomo e, con l’ordinanza n. 20356 del 14.11.2025, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del T.a.r. per la Sicilia.
Con ricorso notificato in data 10.12.2025 e depositato in data 11.12.2025, detto ricorso è stato riassunto davanti al T.a.r. per la Sicilia ed è quindi oggetto della presente sentenza.
2. La doglianza è affidata al seguente motivo di diritto: “ Eccesso di potere, travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà manifesta; violazione del principio di legalità e del giusto procedimento; violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 35 e 97 cost.); violazione delle disposizioni contenute nel decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 del m.i.u.r; violazione delle disposizioni contenute nel d.p.r. del 16 giugno 2023, n. 82 violazione e/o falsa applicazione della lex specialis; difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487 ”, atteso che, nella graduatoria per la classe di concorso A028 sono stati individuati 41 candidati idonei vincitori, di cui 8 per solo merito, 13 per merito e riserva e 20 titolari di sola riserva, così violando l’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994, che stabilisce che la quota di riserva non può superare il 50% dei posti a concorso. Si sostiene che nel calcolo dei posti attribuiti per riserva devono essere inclusi anche i partecipanti che sarebbero stati inseriti tra i vincitori, anche solo per merito.
3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio attraverso la difesa erariale la quale ha prodotto una memoria in data 12.1.2026 nella quale ha chiesto nel merito il rigetto del ricorso. I controinteressati intimati non si sono costituiti in giudizio.
4. All’udienza camerale del 15 gennaio 2026, il Collegio ha reso alle parti gli avvisi, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., (a) sugli eventuali profili di irricevibilità del ricorso quanto all’impugnazione della graduatoria del 17 marzo 2025; (b) sugli eventuali profili di inammissibilità del ricorso quanto all'impugnazione delle successive graduatorie. Dopo la discussione, previo avviso alle parti sulla possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata (art. 60, c.p.a.), la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, e ad assorbimento di ogni altra questione, il Collegio conferma i rilievi sollevati ex officio in punto di rito.
5.1. Innanzitutto, l’impugnazione della graduatoria di merito del 17.3.2025 è tardiva, a fronte della notifica del ricorso (inizialmente qualificato come ricorso per motivi aggiunti nel giudizio proposto al T.a.r. Lazio) alle pp.aa. resistenti in data 21.8.2025 e ai controinteressati il 22.8.2025 (per AL) e il 5.9.2025 (per OM).
Il dies a quo per la proposizione del ricorso è la data di pubblicazione della graduatoria (17.3.2025) in quanto in quel momento la ricorrente ha avuto piena ed immediata contezza della lesività derivante dall’asserito scorretto calcolo della quota di riserva.
Parte ricorrente sostiene in contrario che, essendo stata collocata nell’elenco non graduato degli idonei, l’interesse attuale e concreto ad agire è sorto solo a seguito della pubblicazione del decreto 30706 del 26.6.2025, di integrazione della prima graduatoria e del riscontro da parte dell’Amministrazione in data 25.7.2025 alla richiesta di accesso avanzata in data 25.6.25, dal quale è emersa la prossimità della sua posizione rispetto all’ultimo candidato non riservista risultato vincitore.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Al momento della pubblicazione della graduatoria approvata con decreto prot. n. 13437 del 17.3.2025, la ricorrente (che sapeva di essere idonea con punteggio di 207,25), ha avuto contezza del numero di concorrenti risultati vincitori e di quanti di questi avessero titoli di riserva e fossero stati inclusi con riserva o meno.
Da tale momento ha iniziato a decorrere il termine per proporre ricorso volto a contestare il presunto eccesso del numero dei riservisti, essendo chiaro che l’esclusione dal novero dei vincitori derivava dal numero dei candidati ai quali era stata attribuita la riserva.
Pertanto, evidentemente, né i successivi scorrimenti, né l’esito dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 25.7.2025, potevano postergare il dies a quo della proposizione del ricorso.
Quanto all’istanza di accesso, si osserva in particolare che nella nota del 25.7.2025 (prot. n. 36217) l’Amministrazione scolastica richiama anche una precedente nota prot. n. 21192 del 5.5.2025 (data in cui era ancora pendente il termine per impugnare), prodotta in atti dalla stessa ricorrente, nella quale sono espressamente chiarite le modalità seguite dalla p.a. nel calcolo delle riserve.
Ulteriormente, non ha alcun pregio l’argomento speso da parte ricorrente nel corso dell’udienza di discussione, secondo cui le censure sul calcolo della quota di riserva, quanto alla graduatoria del 17 marzo 2025, erano già contenute nel ricorso introduttivo r.g. n. 5963/2025, presentato al T.a.r. Lazio dalla ricorrente, insieme ad soggetti, entro i termini di decadenza dal dies a quo del 17.3.2025.
Invero, dalla lettura dell’atto citato si evince che l’unico accenno alla consistenza delle quote di riserva, del tutto generico, si trova a pag. 12 (cfr. il riferimento al cumulo delle quote riservate “ spesso ben oltre il limite complessivo del 50% dei posti messi a concorso ”) e non consiste in una autonoma e articolata doglianza, ma un obiter dictum , in quanto l’unico motivo di merito dedotto in quella sede attiene al difetto di trasparenza, collegato alla mancata pubblicazione dell’elenco degli idonei non vincitori.
In conclusione il ricorso va dichiarato irricevibile quanto alla graduatoria pubblicata in data 17.3.2025.
5.2. In ragione della tardività dell’impugnazione della graduatoria di merito del 17.3.2025, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire per quanto riguarda le successive graduatorie (di integrazione e scorrimento) del 26.6.2025, del 29.7.2025 e del 11.8.2025, atti strettamente consequenziali al primo.
6. Ad abundantiam , il Collegio ritiene opportuno chiarire che, anche se il ricorso fosse stato ricevibile e ammissibile, esso sarebbe comunque infondato nel merito attesa la condivisione dell’orientamento giurisprudenziale che depone in senso contrario alle argomentazioni ricorrenti sulle modalità di calcolo della quota di riserva e che è compendiato nella sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. 3 bis, n. 21450 del 27.11.2025 secondo la quale: “ Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ordd. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759).” (Cons. St., VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, III, n. 1980/2010).
Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito” (Cons. St., V, 10.3.1998, n.270 e Cons. St., VI, n. 3971/2005).
Tali principi si devono ritenere applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale la riserva in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio è stata espressamente prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito nella legge 106/2021 all’articolo 59, comma 10-bis (e recepita dal D.M. n. 205/2023 di indizione della procedura concorsuale, all’articolo 13, commi 9 e 10, nell’ottica di offrire ai docenti precari una più agevole possibilità di stabilizzazione), concorrendo nell’ambito di posti ad essi specificamente destinati. ”.
7. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato in parte irricevibile, con riferimento alla graduatoria n. n. 13437 del 17.3.2025, e inammissibile, con riferimento alle graduatorie n. 30706 del 26.6.2025, n. 36898 del 29.7.2025 e n. 38852 dell’11.8.2025.
8. Le spese di giudizio possono trovare compensazione tra le parti costituite in ragione del rilievo ex officio dei profili di rito rilevanti ai fini della decisione. Nessuna statuizione sulle spese è dovuta per i controinteressati non costituiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e per il resto inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Nulla spese per i controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC RI, Presidente
ON Scianna, Primo Referendario
LE AT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AT | IC RI |
IL SEGRETARIO