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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1715 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 1ᵃ CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di conIGlio nelle persone dei Giudici:
Dr. GI Disabato Presidente
Dr.ssa Rosella Nocera Giudice
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 13578/2021 R.G.A.C. pendente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Di Nanna Leopoldo, in virtù di mandato in atti, presso il cui studio in Bari alla via di Vagno n. 5 è elettivamente domiciliato
– Ricorrente –
e
(c.f. ) rappresentata e difesa, in virtù di CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Sogari Francesca, presso il cui studio, in Bari alla via Dante
Alighieri n. 3, è elettivamente domiciliata
– Resistente – nonché
presso il Tribunale di Bari Controparte_2
– Intervenuto –
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'esito della trattazione cartolare della causa disposta per la data del
19.3.2025, con ordinanza del 20.3.2025, la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai procuratori delle parti, senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del
21.3.2025.
F A T T O E D I R I T T O
Con ricorso depositato il 28/10/2021 chiedeva al Tribunale di Parte_1
Bari di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in Modugno (BA) il 21/09/1998, dalla cui unione erano nati tre figli: CP_1
(n. il 14/10/1999), (n. il 21/11/2002) e GI (n. il 15/12/2005). Per_1 Per_2
A fondamento della sua domanda deduceva che: - il Tribunale di Bari, con decreto del 06/06/2018 aveva omologato la convenzione di separazione personale, affidando i figli minori in via condivisa ai genitori, con collocamento privilegiato presso la madre, regolamentando il diritto di visita paterno e ponendo in capo a questi l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e GI mediante corresponsione al coniuge della somma Per_2 mensile di €450,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie (nulla statuendo per il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente), Per_1 assegnando la casa coniugale alla SI.ra , e ponendo a carico del SI. CP_1
l'obbligo di versare alla SI.ra la complessiva somma di Pt_1 CP_1
€1.600,00 per varie causali:
- il SI. era titolare di una macelleria con reddito di circa €11.000,00 Pt_1 annui;
- la IG.ra era lavoratrice dipendente;
CP_1
- a fronte di un reddito mensile di circa €1.200,00, egli sosteneva spese per quasi
€1.400,00;
- di conseguenza egli non era in grado di sostenere l'esborso di €900,00 (€450,00 per ciascun figlio) bensì il minore importo di €170,00 per figlio;
tutto ciò premesso chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 21/09/1998; la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale ed al regime di affidamento dei figli minori;
la determinazione, nella somma non superiore ad €170,00, del contributo mensile per il mantenimento di ciascuno figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il Presidente, all'esito dell'udienza del 16/02/2022 di comparizione delle parti dinanzi a sé, preso atto dell'assenza della parte resistente, con ordinanza:
- revocava i provvedimenti personali regolanti lo stato separativo relativamente alla figlia divenuta maggiorenne;
Per_2
- riduceva ad €100,00 mensili il contributo paterno al mantenimento della figlia
Per_2
- confermava per il resto i provvedimenti della separazione;
- nominava il Giudice istruttore e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie integrative.
Con memoria del 2.5.2022 si costituiva in giudizio la IG.ra , la CP_1 quale impugnava e contestava quanto ex adverso dedotto nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedeva che il contributo mensile a carico del SI. fosse rideterminato in €450,00 per entrambi i figli e GI, oltre al Pt_1 Per_2
50% dele spese straordinarie.
Con sentenza n. 2742/2022 pubblicata il 04/07/2022 era pronunciata sentenza parziale sullo status e con ordinanza depositata in pari data veniva fissata l'udienza per il prosieguo del giudizio e assegnate alle parti i termini di cui all'art. 183 co 6° c.p.c.. Ammessi i mezzi istruttori e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, in data 04/03/2025 le parti depositavano la convenzione sottoscritta contenente gli accordi regolanti il divorzio unitamente alla dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale.
La causa, quindi, all'esito della trattazione cartolare disposta per il 19.3.2025 era rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi contestualmente declinate dai loro procuratori, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; il P.M. concludeva con propria nota del 21.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza parziale sullo status, le uniche questioni da definire inter partes sono quelle di natura personale ed economica relative ai figli GI, minore, ed maggiorenne, e agli stessi coniugi, in relazione alle quali le parti hanno Per_2 raggiunto un accordo, trasfuso nella convenzione sottoscritta il 18/02/2025 e depositata il
04/03/2025, che prevede l'obbligo del padre di provvedere al mantenimento del solo figlio GI (divenuto ormai maggiorenne) mediante la corresponsione alla CP_1 della somma mensile di €450,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. L'accordo può dunque essere recepito in sentenza, non essendo contrario ad alcuna norma di legge.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva di divorzio, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello (consensuale) camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti giustificano l'integrale compensazione tra di loro delle spese processuali, come pure dichiarato nella convenzione in atti.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato il 28/10/2021 da nei confronti Parte_1 di , fermo quanto statuito con pronuncia non definitiva emessa in CP_1 corso di causa, così provvede:
1. dichiara che i rapporti personali ed economici tra i coniugi restino regolati conformemente alle conclusioni congiunte contenute nella convenzione sottoscritta il 18/02/2025 e depositata agli atti il 04/03/2025; 2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 6 maggio 2025 nella Camera di ConIGlio della Sezione I Civile.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr. GI Disabato