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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/12/2024, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4073/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Piero Neri Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. Piero Neri CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
1 Con ricorso depositato in data 21.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il
21.09.1996 e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il Persona_1
23.02.1997) e (nata il [...]) Persona_2
Con provvedimento in data 23-10-2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.12.2024.
Il Giudice Relatore, in data 05.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la deci- sione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condi- zioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
2 OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
[...]
e , CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazio- ne della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 21.09.1996 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 359 P. 2 Serie
A anno 1996.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale posta in Livorno, Via delle Fornaci, 64/66, di proprietà di entrambi i coniugi in quota paritetica viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, fatto salvo quanto indicato al punto 4. Il marito si allontanerà dal domicilio coniugale entro il 31.12.2024;
3) I figli oramai risultano essere entrambi maggiorenni;
il figlio , Persona_1
economicamente autosufficiente, risiede altrove rispetto all'immobile familiare, mentre la figlia , ancora non economicamente autosufficiente, con- Persona_2
tinuerà a vivere presso l'abitazione familiare unitamente alla di lei madre;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti
(doc 4, 5, 6, 7). Il marito, a titolo di concorso al mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, verserà direttamen- Per_2
te alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00= (cinque- cento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre, il sig. , quale contributo economico a favore della mo- Parte_1
3 glie si obbliga a trasferire alla medesima, la propria quota parte CP_1
dell'immobile coniugale, posto in Livorno, Via delle Fornaci, 64/66; In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n
78/2010 concordemente dichiarano quanti segue:
IDENTIFICAZIONE
a) i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Comune di Livorno Foglio 69
Particella 553, sub 601 Cat. A/2 Cl 3, R.C. € 898,64= e la partita catastale risulta corret- tamente intestata ai signori e in quota parte paritetica Parte_1 CP_1 del 50% cadauno.
b) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti: detta via delle Fornaci, proprietà
e proprietà , salvo se altri. Pt_3 Pt_4
c) I coniugi dichiarano che la planimetria dell'immobile depositata in catasto in data
18.09.2019, Prot. n. T227747 è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale.
PROVENIENZA
Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a loro in for- za di atto di compravendita ai rogiti del notaio di Livorno, Rep. N. Persona_3
6686, Racc. n. 4946, registrato a Livorno il 26.04.2021, al n 4135 serie 1 T, trascritto a
Livorno il 26.04.2021 ai nn. 4983/7199 (Doc. 8).
SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare della quota immobiliare trasferita dichiara: - Che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia n. 83, richiesta con domanda protocollata al n. 80931 in data 16 ot- tobre 2002 e rilasciata dal comune di Livorno in data 16 dicembre 2009, cui ha fatto se- guito il deposito presso il medesimo Comune di documentazione integrativa in data 2
4 dicembre 2008, protocollo n. 99803 e la presentazione presso il detto Comune in data
31 marzo 2014 della segnalazione certificata di attività (S.C.I.A.) per rinnovo protocollo n. 31196 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino per- messo di costruire o DIA o SCIA.
CERTIFICATO ENERGETICO
Dichiara la parte a cui l'immobile è attribuito di rinunziare al CERTIFICATO
[...]
previsto dal D.L. del 19/8/2005 n.192; Pt_5
5) posto che sul detto immobile grava a tutt'oggi mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con la NC BA BP PA (finanziamento n. 972474) con ipoteca iscritta il 30.05.2011 al n. 1797 particolare e successivamente frazionato, con debito residuo pari ad € 243.839,71= e prossima rata da versarsi entro il
31,12,2024, il sig. a mezzo del presente atto si obbliga a prov- Parte_1
vedere al pagamento di detto mutuo in via esclusiva fino all'estinzione dello stes- so.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Azzurra Fodra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4073/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'Avv. Piero Neri Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con l'Avv. Piero Neri CP_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.12.2024 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
1 Con ricorso depositato in data 21.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre
2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il
21.09.1996 e che dalla loro unione sono nati i figli (nato il Persona_1
23.02.1997) e (nata il [...]) Persona_2
Con provvedimento in data 23-10-2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 05.12.2024.
Il Giudice Relatore, in data 05.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la deci- sione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condi- zioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
2 OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_2
[...]
e , CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno (LI) di procedere alla annotazio- ne della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 21.09.1996 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 359 P. 2 Serie
A anno 1996.
DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale posta in Livorno, Via delle Fornaci, 64/66, di proprietà di entrambi i coniugi in quota paritetica viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti, fatto salvo quanto indicato al punto 4. Il marito si allontanerà dal domicilio coniugale entro il 31.12.2024;
3) I figli oramai risultano essere entrambi maggiorenni;
il figlio , Persona_1
economicamente autosufficiente, risiede altrove rispetto all'immobile familiare, mentre la figlia , ancora non economicamente autosufficiente, con- Persona_2
tinuerà a vivere presso l'abitazione familiare unitamente alla di lei madre;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti
(doc 4, 5, 6, 7). Il marito, a titolo di concorso al mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne non economicamente autosufficiente, verserà direttamen- Per_2
te alla medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00= (cinque- cento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
inoltre, il sig. , quale contributo economico a favore della mo- Parte_1
3 glie si obbliga a trasferire alla medesima, la propria quota parte CP_1
dell'immobile coniugale, posto in Livorno, Via delle Fornaci, 64/66; In relazione al trasferimento dell'immobile sopra descritto le parti a sensi dell'art 19 D.L. n
78/2010 concordemente dichiarano quanti segue:
IDENTIFICAZIONE
a) i DATI CATASTALI dell'immobile sono i seguenti: Comune di Livorno Foglio 69
Particella 553, sub 601 Cat. A/2 Cl 3, R.C. € 898,64= e la partita catastale risulta corret- tamente intestata ai signori e in quota parte paritetica Parte_1 CP_1 del 50% cadauno.
b) I CONFINI dell'unità immobiliare sono i seguenti: detta via delle Fornaci, proprietà
e proprietà , salvo se altri. Pt_3 Pt_4
c) I coniugi dichiarano che la planimetria dell'immobile depositata in catasto in data
18.09.2019, Prot. n. T227747 è conforme allo stato di fatto dell'immobile oggetto del presente verbale.
PROVENIENZA
Dichiarano i coniugi che l'immobile oggetto di trasferimento è pervenuto a loro in for- za di atto di compravendita ai rogiti del notaio di Livorno, Rep. N. Persona_3
6686, Racc. n. 4946, registrato a Livorno il 26.04.2021, al n 4135 serie 1 T, trascritto a
Livorno il 26.04.2021 ai nn. 4983/7199 (Doc. 8).
SITUAZIONE URBANISTICA
Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.40 della legge 28 febbraio
1985, n.47, e successive proroghe e modifiche, la parte titolare della quota immobiliare trasferita dichiara: - Che l'immobile oggetto di trasferimento è stato costruito in base a concessione edilizia n. 83, richiesta con domanda protocollata al n. 80931 in data 16 ot- tobre 2002 e rilasciata dal comune di Livorno in data 16 dicembre 2009, cui ha fatto se- guito il deposito presso il medesimo Comune di documentazione integrativa in data 2
4 dicembre 2008, protocollo n. 99803 e la presentazione presso il detto Comune in data
31 marzo 2014 della segnalazione certificata di attività (S.C.I.A.) per rinnovo protocollo n. 31196 e che dopo la sua costruzione non ha subito modifiche che comportino per- messo di costruire o DIA o SCIA.
CERTIFICATO ENERGETICO
Dichiara la parte a cui l'immobile è attribuito di rinunziare al CERTIFICATO
[...]
previsto dal D.L. del 19/8/2005 n.192; Pt_5
5) posto che sul detto immobile grava a tutt'oggi mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi con la NC BA BP PA (finanziamento n. 972474) con ipoteca iscritta il 30.05.2011 al n. 1797 particolare e successivamente frazionato, con debito residuo pari ad € 243.839,71= e prossima rata da versarsi entro il
31,12,2024, il sig. a mezzo del presente atto si obbliga a prov- Parte_1
vedere al pagamento di detto mutuo in via esclusiva fino all'estinzione dello stes- so.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 6.12.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
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