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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21509/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21509/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PASTRENGO, 22 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. LONGO IGNAZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso.
CONCLUSIONI Contrariisreiectis, In via principale: previe le declaratorie del caso, in particolare dato atto della sentenza di delibazione della Corte di Appello di Torino 9.2.24 n. 139/2024 passata in giudicato;
1. Annullarsi e in ogni caso revocarsi l'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione personale n. 2181/2011 del Tribunale di Torino in favore della convenuta CP_1
ed a carico del ricorrente con effetto quantomeno dalli 9.2.2024 ( cioè dalla
[...] Parte_1 pubblicazione della sentenza della Corte di Appello).
2. Annullarsi e in ogni caso revocarsi il contributo al mantenimento delle figlie e stabilito dalla sentenza Per_1 Persona_2
28.2.2011 del Tribunale di Torino a carico del ricorrente e da versarsi direttamente Parte_1 alla ex coniuge;
3. In via di strettissimo subordine e salvo gravame ridursi l'entità degli assegni nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
4. Conseguentemente ordinare al Min. difesa'Arma dei Carabinieri” ( datore di Lavoro del ricorrente) di cessare con effetto immediato il versamento diretto a parte convenuta della somma a suo tempo disposta dalla sentenza Controparte_1 28.2.2011 n. 2181 del Tribunale di Torino e prelevata mensilmente dalla retribuzione spettante al ricorrente , con ogni relativa declaratoria 5. Dichiararsi tenuta e condannarsi la Parte_1 convenuta a restituire al ricorrente ,gli assegni di mantenimento Controparte_1 Parte_1 percepiti a far tempo dalli 9.2.2024 nella misura di 150 euro mensili oltre rivalutazione maturata, con gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettiva cessazione del versamento diretto da parte dell'Amministrazione. Con il favore delle spese e degli onorari tutti del presente giudizio. 1-
“Vero che dall'anno 2021 più non convive con la madre e Testimone_1 Controparte_1 attualmente risiede in Torino Via Giacomo Dina 64, dopo aver risieduto dapprima a Torino in Via
Ozegna 14 e successivamente a Moncalieri dal 17.9.2023 , come risulta da certificato storico di residenza da mostrarsi al teste, 2- Vero che ha conseguito il diploma di maturità Testimone_1 scientifica ha frequentato sin dall'età di 5 anni la scuola Torino Danza, successivamente ha lavorato con la in Torino C.so Re Umberto 77, conseguendo diploma di Controparte_2 insegnamento di danza classica.
3- Vero che attualmente insegna danza classica Testimone_1 presso Istituto Koreos Dance Studio in Torino Via Arnaldo da Brescia 63, e anche a contratto in altri istituti 4- Vero che ha dapprima conseguito il diploma di maturità artistica (presso Persona_2 il liceo Artistico Cottini) e successivamente ha conseguito un diploma al l'accademia di cinematografia di Torino denominata Associazione Torino Musical frequentando un corso triennale di recitazione cinematografica 5- Vero che attualmente è impiegata presso Centro Persona_2
CH4 Sporting Club in Torino Via Trofarello 10 - ang. Via Passo Buole.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 2181/2011 emessa dal Tribunale di Torino del 1/ 3/2011
Con ricorso depositato il 28/11/2024 ha chiesto la modifica delle condizioni della Parte_1 separazione relativamente al contributo al mantenimento versato in favore della moglie e le figlie.
Nel dettaglio, con riguardo alla moglie, ha invocato la delibazione da parte della competente Corte di
Appello della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del loro matrimonio concordatario.
Con riguardo alle figlie ha affermato che le stesse sono divenute economicamente indipendenti e pertanto non si giustifica più il suo contributo.
All'udienza del 5/3/2025 è comparso personalmente, invero, Parte_1 [...]
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. All'esito dell'udienza, il Giudice CP_1 relatore, ritenuta superflua l'istruttoria, ha invitato il difensore a discutere la causa.
Il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione
***
Contributo al mantenimento della moglie
Parte ricorrente ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, con effetto quanto meno dalla delibazione da parte della Corte di Appello.
La domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento, osservando quanto segue.
Anzitutto la pronuncia di separazione personale, a differenza della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cd sentenza di divorzio), è travolta dalla delibazione di efficacia nell'ordinamento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Tale soluzione si giustifica alla luce delle differenze tra i due istituti, sia in punto “effetti” della separazione rispetto a quelli del divorzio sia con riguardo alla funzione dell'assegno di mantenimento. La separazione personale, infatti, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e il contributo al mantenimento consegue al dovere di assistenza materiale che, per l'appunto, conserva la sua efficacia.
La delibazione della sentenza ecclesiastica fa sì che venga meno il vincolo matrimoniale;
conseguentemente, dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, viene meno il presupposto per il riconoscimento di quell'assegno.
“Ne deriva, allora, del tutto plausibilmente, che, a fronte del travolgimento del presupposto
(permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole - così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato - che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo” (Cass. Civ., sez. I, ord., 11 maggio 2018 n .11553).
Deve pertanto disporsi la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie dalla pronuncia di delibazione da parte della Corte competente, in ossequio alla domanda formulata da parte ricorrente, con decorrenza 9 febbraio 2024, vale a dire dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di Appello torinese.
Contributo al mantenimento delle figlie
Parte ricorrente ha domandato altresì la revoca del contributo al mantenimento erogato in favore delle figlie (anni 28) e (anni 23) – o in subordine la loro riduzione- stante la loro Per_1 Per_2 maggiore età e l'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica.
Occorre dare atto della circostanza per cui parte resistente - beneficiaria diretta del contributo- non si
è costituita.
Sul punto può venire in soccorso la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato il ccdd principio di auto responsabilità dei figli: “ Non senza qualche iniziale discordanza, questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Ciò premesso, con riguardo alla figlia primogenita, questo Collegio condivide le conclusioni di parte ricorrente, considerato che ella, già ventottenne, non risiede più con la madre (cfr. certificato di residenza) ed è oramai inserita nel mondo del lavoro (nella specie, insegante di danza) avendo terminato ogni percorso di studio (cf. verbale, del 5/3/2025).
In applicazione dei predetti principi, si deve altresì ritenere che anche per la secondogenita sia venuto meno l'obbligo paterno. Con riferimento a di anni 23, che risiede ancora presso la madre, infatti, premesso che Per_2 stando a quanto riferito dal padre è occupata (“animatrice in un centro sportivo” “guarda due bambini” “è stata scritturata per una fiction per la Rai”), la convenuta, titolare del contributo, non ha assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante in applicazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, relativo al non raggiungimento dell'indipendenza da parte della figlia conseguente all'ottenimento di adeguata posizione lavorativa.
Sulle altre domande
È inammissibile la domanda tesa ad ottenere la restituzione da parte della sig.ra dei CP_1 contributi al mantenimento già versati.
Invero, può in questa sede disporsi la revoca del pagamento diretto del terzo (nella specie, Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri).
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
L'inammissibilità di una domanda proposta dal ricorrente giustifica una compensazione nella misura del 25%..
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di separazione:
DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra con Controparte_1 decorrenza dalla delibazione da parte della Corte competente (sentenza n. 139/2024 pubbl.
09/2/2024).
DISPONE la revoca dell'assegno a carico del ricorrente al contributo al mantenimento delle figlie.
DICHIARA inammissibile la domanda di condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme già versate.
Revoca l'ordine al datore di lavoro di parte ricorrente (Ministero difesa Arma dei Carabinieri) di cessare il versamento diretto della somma disposta con sentenza 2181/2011.
CONDANNA parte resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che, previa compensazione nella misura del 25%, liquida in € 2.178,75, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025
Il Presidente
Dott. AlbertoTetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 21509/2024 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
PASTRENGO, 22 10128 TORINO presso lo studio dell'avv. LONGO IGNAZIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso.
CONCLUSIONI Contrariisreiectis, In via principale: previe le declaratorie del caso, in particolare dato atto della sentenza di delibazione della Corte di Appello di Torino 9.2.24 n. 139/2024 passata in giudicato;
1. Annullarsi e in ogni caso revocarsi l'assegno di mantenimento stabilito dalla sentenza di separazione personale n. 2181/2011 del Tribunale di Torino in favore della convenuta CP_1
ed a carico del ricorrente con effetto quantomeno dalli 9.2.2024 ( cioè dalla
[...] Parte_1 pubblicazione della sentenza della Corte di Appello).
2. Annullarsi e in ogni caso revocarsi il contributo al mantenimento delle figlie e stabilito dalla sentenza Per_1 Persona_2
28.2.2011 del Tribunale di Torino a carico del ricorrente e da versarsi direttamente Parte_1 alla ex coniuge;
3. In via di strettissimo subordine e salvo gravame ridursi l'entità degli assegni nell'importo che il Tribunale riterrà di giustizia;
4. Conseguentemente ordinare al Min. difesa'Arma dei Carabinieri” ( datore di Lavoro del ricorrente) di cessare con effetto immediato il versamento diretto a parte convenuta della somma a suo tempo disposta dalla sentenza Controparte_1 28.2.2011 n. 2181 del Tribunale di Torino e prelevata mensilmente dalla retribuzione spettante al ricorrente , con ogni relativa declaratoria 5. Dichiararsi tenuta e condannarsi la Parte_1 convenuta a restituire al ricorrente ,gli assegni di mantenimento Controparte_1 Parte_1 percepiti a far tempo dalli 9.2.2024 nella misura di 150 euro mensili oltre rivalutazione maturata, con gli interessi legali maturati e maturandi sino all'effettiva cessazione del versamento diretto da parte dell'Amministrazione. Con il favore delle spese e degli onorari tutti del presente giudizio. 1-
“Vero che dall'anno 2021 più non convive con la madre e Testimone_1 Controparte_1 attualmente risiede in Torino Via Giacomo Dina 64, dopo aver risieduto dapprima a Torino in Via
Ozegna 14 e successivamente a Moncalieri dal 17.9.2023 , come risulta da certificato storico di residenza da mostrarsi al teste, 2- Vero che ha conseguito il diploma di maturità Testimone_1 scientifica ha frequentato sin dall'età di 5 anni la scuola Torino Danza, successivamente ha lavorato con la in Torino C.so Re Umberto 77, conseguendo diploma di Controparte_2 insegnamento di danza classica.
3- Vero che attualmente insegna danza classica Testimone_1 presso Istituto Koreos Dance Studio in Torino Via Arnaldo da Brescia 63, e anche a contratto in altri istituti 4- Vero che ha dapprima conseguito il diploma di maturità artistica (presso Persona_2 il liceo Artistico Cottini) e successivamente ha conseguito un diploma al l'accademia di cinematografia di Torino denominata Associazione Torino Musical frequentando un corso triennale di recitazione cinematografica 5- Vero che attualmente è impiegata presso Centro Persona_2
CH4 Sporting Club in Torino Via Trofarello 10 - ang. Via Passo Buole.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza n. 2181/2011 emessa dal Tribunale di Torino del 1/ 3/2011
Con ricorso depositato il 28/11/2024 ha chiesto la modifica delle condizioni della Parte_1 separazione relativamente al contributo al mantenimento versato in favore della moglie e le figlie.
Nel dettaglio, con riguardo alla moglie, ha invocato la delibazione da parte della competente Corte di
Appello della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del loro matrimonio concordatario.
Con riguardo alle figlie ha affermato che le stesse sono divenute economicamente indipendenti e pertanto non si giustifica più il suo contributo.
All'udienza del 5/3/2025 è comparso personalmente, invero, Parte_1 [...]
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. All'esito dell'udienza, il Giudice CP_1 relatore, ritenuta superflua l'istruttoria, ha invitato il difensore a discutere la causa.
Il difensore ha precisato le conclusioni come da ricorso e il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione
***
Contributo al mantenimento della moglie
Parte ricorrente ha domandato la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, con effetto quanto meno dalla delibazione da parte della Corte di Appello.
La domanda di parte ricorrente può trovare accoglimento, osservando quanto segue.
Anzitutto la pronuncia di separazione personale, a differenza della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cd sentenza di divorzio), è travolta dalla delibazione di efficacia nell'ordinamento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario. Tale soluzione si giustifica alla luce delle differenze tra i due istituti, sia in punto “effetti” della separazione rispetto a quelli del divorzio sia con riguardo alla funzione dell'assegno di mantenimento. La separazione personale, infatti, presuppone la permanenza del vincolo coniugale e il contributo al mantenimento consegue al dovere di assistenza materiale che, per l'appunto, conserva la sua efficacia.
La delibazione della sentenza ecclesiastica fa sì che venga meno il vincolo matrimoniale;
conseguentemente, dichiarata l'invalidità originaria del vincolo matrimoniale, viene meno il presupposto per il riconoscimento di quell'assegno.
“Ne deriva, allora, del tutto plausibilmente, che, a fronte del travolgimento del presupposto
(permanenza del vincolo coniugale) dell'assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole - così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell'intangibilità del giudicato - che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo” (Cass. Civ., sez. I, ord., 11 maggio 2018 n .11553).
Deve pertanto disporsi la revoca del contributo al mantenimento in favore della moglie dalla pronuncia di delibazione da parte della Corte competente, in ossequio alla domanda formulata da parte ricorrente, con decorrenza 9 febbraio 2024, vale a dire dalla pubblicazione della sentenza della
Corte di Appello torinese.
Contributo al mantenimento delle figlie
Parte ricorrente ha domandato altresì la revoca del contributo al mantenimento erogato in favore delle figlie (anni 28) e (anni 23) – o in subordine la loro riduzione- stante la loro Per_1 Per_2 maggiore età e l'asserito raggiungimento dell'indipendenza economica.
Occorre dare atto della circostanza per cui parte resistente - beneficiaria diretta del contributo- non si
è costituita.
Sul punto può venire in soccorso la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha affermato il ccdd principio di auto responsabilità dei figli: “ Non senza qualche iniziale discordanza, questa Corte si è consolidata nel ritenere che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26875 del 20/09/2023).
Ciò premesso, con riguardo alla figlia primogenita, questo Collegio condivide le conclusioni di parte ricorrente, considerato che ella, già ventottenne, non risiede più con la madre (cfr. certificato di residenza) ed è oramai inserita nel mondo del lavoro (nella specie, insegante di danza) avendo terminato ogni percorso di studio (cf. verbale, del 5/3/2025).
In applicazione dei predetti principi, si deve altresì ritenere che anche per la secondogenita sia venuto meno l'obbligo paterno. Con riferimento a di anni 23, che risiede ancora presso la madre, infatti, premesso che Per_2 stando a quanto riferito dal padre è occupata (“animatrice in un centro sportivo” “guarda due bambini” “è stata scritturata per una fiction per la Rai”), la convenuta, titolare del contributo, non ha assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante in applicazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, relativo al non raggiungimento dell'indipendenza da parte della figlia conseguente all'ottenimento di adeguata posizione lavorativa.
Sulle altre domande
È inammissibile la domanda tesa ad ottenere la restituzione da parte della sig.ra dei CP_1 contributi al mantenimento già versati.
Invero, può in questa sede disporsi la revoca del pagamento diretto del terzo (nella specie, Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri).
Spese di lite
In ragione della soccombenza ex art. 91 cpc, le spese di lite, così come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al DM 55/2014, come modificato con DM 147/2022, sono poste a carico della parte convenuta.
L'inammissibilità di una domanda proposta dal ricorrente giustifica una compensazione nella misura del 25%..
Le spese di giudizio sono liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000,01 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non complessità della causa e della totale assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di separazione:
DISPONE la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra con Controparte_1 decorrenza dalla delibazione da parte della Corte competente (sentenza n. 139/2024 pubbl.
09/2/2024).
DISPONE la revoca dell'assegno a carico del ricorrente al contributo al mantenimento delle figlie.
DICHIARA inammissibile la domanda di condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme già versate.
Revoca l'ordine al datore di lavoro di parte ricorrente (Ministero difesa Arma dei Carabinieri) di cessare il versamento diretto della somma disposta con sentenza 2181/2011.
CONDANNA parte resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite che, previa compensazione nella misura del 25%, liquida in € 2.178,75, oltre rimb. spese gen. 15%, IVA e CPA
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11/04/2025
Il Presidente
Dott. AlbertoTetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.