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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/05/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 552/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. DI GIACOMO STEFANO ricorrente contro
• CP_1 con l'avv. DONI FILIPPO
resistente
IN PUNTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
- Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall sulla pensione cat. SOCPDEL n. CP_1
07802296 pari a 3.783,62 – in p.l.r.t. – ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il periodo da dicembre 2016 a febbraio 2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all CP_1
b) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente ha diritto ad ottenere il trattamento di famiglia sulla cat. SOCPDEL n. 07802296;
c) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
Tribunale di Treviso
- In ogni caso condannare l – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato e trattenuto dall o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre CP_1 interessi, come per legge;
- Condannare l al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i CP_1 collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato già da ora antistatario.
Si dichiara, inoltre, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. al
c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 98/2011, determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c. è di
€ 3.783,62.
PARTE RESISTENTE
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore della Corte dei conti di Venezia, sezione giurisdizionale per il Veneto;
NEL MERITO: rigettarsi ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in ogni caso dichiarsi ripetibili tutti gli arretrati percepiti da parte ricorrente in un'unica soluzione a marzo 2022.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
invalido civile totale al 100%, ha ottenuto, su domanda, nel marzo 2022, la Parte_1 liquidazione del trattamento di famiglia quale figlio inabile con riconoscimento degli arretrati per gli CP_ ultimi 5 anni, salvo ricevere in data 26.01.2023 comunicazione con cui l chiedeva la restituzione della somma di €. 3.783,62 a titolo di indebito maturato dal 23.12.2016 al 28.02.2023 sulla pensione
SOCPDEL n.07802296 per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare maggiore rispetto al dovuto (cfr. doc. D).
Tanto premesso, ed evidenziato che il trattamento di famiglia può essere concesso esclusivamente sulla pensione di reversibilità (essendo strettamente correlato alla ricezione della pensione di reversibilità da lavoratore dipendente e necessitando, quale ulteriore requisito, della inabilità a proficuo lavoro), ha rilevato:
• di non aver mai percepito alcun trattamento di famiglia sulla pensione SOCPDEL pari alla somma mensile di €. 52,91; CP_
• pertanto, qualora asseritamente non dovuto, sarebbe stato sufficiente per l' non accogliere la domanda di trattamento di famiglia (anziché accoglierla e liquidarla e poi chiederne la restituzione);
• che i requisiti per accedere ed ottenere il trattamento di famiglia – art. 2 c.2 e 9 l. 153/1988 - (o meglio assegno di vedovanza/ al nucleo familiare) sono: a) essere vedova o vedovo ovvero figlio;
b) essere titolare di pensione di reversibilità o indiretta;
c) essere inabile ad un proficuo
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lavoro, o invalido al 100%, eventualmente con indennità di accompagnamento (che presuppone una invalidità al 100%) o dichiarato inabile al lavoro anche con modello SS3 dal medico di famiglia;
• che i suddetti requisiti sono posseduti da parte ricorrente (titolare di pensione di reversibilità da lavoratore dipendente;
inabile a proficuo lavoro);
• che bisogna distinguere l'indebito in generale, regolato dalla norma codicistica di cui all'art. 2033 c.c., dalle specifiche ipotesi di indebito previdenziale ed assistenziale;
nei casi di indebito concernente prestazioni di solidarietà sociale occorre distinguere tra diverse ipotesi regolate da regimi giuridici differenti, tenendo conto che si tratta pur sempre di deroghe rispetto alla regola generale posta dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, a mente del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Se è vero che, ai sensi dell'art. 38 Cost., le prestazioni erogate nell'ambito del sistema di sicurezza sociale debbano essere riconosciute esclusivamente a coloro che – vuoi perché cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, vuoi perché lavoratori in stato di bisogno al verificarsi di determinati eventi – possiedono i requisiti richiesti dalla legge, è anche vero che lo stesso legislatore può, con specifiche normative, privilegiare l'aspetto dell'affidamento generatosi nell'accipiens per effetto della prolungata erogazione di una prestazione di fatto attribuitagli: “in tali casi, dunque, la norma generale sull'indebito di cui all'art. 2033 c.c. viene derogata dalla normativa speciale di settore che prevede una disciplina sull'indebito ben più favorevole per il pensionato. Si tratta di un regime dai «tratti eccentrici» rispetto al canone civilistico posto dall'art. 2033 c.c. secondo cui la ripetibilità è, invece, la regola. Tale specialità di disciplina risponde, a ben vedere, all'esigenza di tutelare la parte più debole del rapporto obbligatorio con l'Ente previdenziale e, pertanto, trova il proprio fondamento nell'art. 38 Cost., di cui costituisce espressione. (…) le prestazioni assistenziali sono destinate piuttosto a tutti coloro che sono privi dei mezzi necessari per vivere e, pertanto, esprimono una visione più ampia di solidarietà sociale. Tale sottile linea di distinzione tra l'assistenza e la previdenza sociale è accolta nell'art. 38 Cost., i cui commi 1 e
2 delineano rispettivamente i due ambiti surriferiti in cui si articola il sistema della sicurezza sociale pubblica. All'interno della cornice costituzionale, dunque, le due categorie dell'assistenza e della previdenza sociale rispondono a scopi e a funzioni diverse e, in ragione dei tratti distintivi di ciascuna branca, sono diversamente disciplinate. (…) Con specifico riguardo all'indebita erogazione di trattamenti di carattere assistenziale, la giurisprudenza è unanimemente orientata, nel senso che in tali ipotesi non possano trovare applicazione, né in via analogica né in via estensiva, le regole previste in materia di pensioni o altre prestazioni previdenziali, in ragione del carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di tali norme che ne impone la stretta interpretazione.
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CP_ L nel caso di specie ha chiesto indietro il trattamento di famiglia corrisposto unitamente ai ratei arretrati che però sono stati utilizzati in buona fede da parte ricorrente.
Il ricorrente ha richiamato l'art. 52 l. 88/1989 che dispone che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dal succitato panorama normativo emergerebbe che “il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Nel caso di specie, non essendo sussistito alcun dolo da parte ricorrente (nella domanda di trattamento di famiglia parte istante chiedeva solamente il riconoscimento del trattamento di famiglia di €. 52,91 sulla pensione di reversibilità quale trattamento di famiglia per figlio inabile), l'errore è imputabile solamente all , che non ha correttamente individuato la fattispecie. CP_1
In un caso simile, il ricorrente ha richiamato la sentenza del Tribunale di Catania che, il 2 febbraio
2022, condividendo la tesi di parte ricorrente, ha escluso che possa dirsi “integrato il dolo ai sensi della normativa di settore”, e che dunque sussistano “i presupposti che consentono la ripetizione dell'indebito e pertanto va ritenuta illegittima la ripetizione di indebito disposta dall
[...]
, che va anche condannato al pagamento di quanto trattenuto a tale titolo…”, CP_2 dichiarando di conseguenza l'irripetibilità delle somme, con condanna dell al pagamento di CP_1 quanto trattenuto in compensazione.
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L'orientamento giurisprudenziale precisa l'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato (cfr. anche sentenza n. 583/2021 del Tribunale di Cosenza, che cita Cassazione n.
25309/2009 che, in tema di indebiti previdenziali, recita testualmente: “nel caso sia l' ad CP_2 omettere di valutare dati di cui già disponga, si configura una ipotesi di errore imputabile all CP_2 medesimo e quindi non potrà pretendere la restituzione del non dovuto. Quello che rileva non è la natura dell'errore, ma la sua fonte: se provocato dall'assicurato, o proprio dell'ente”).
Ha concluso evidenziando:
➢ che (cfr. Tribunale di Roma con sentenza n. 944 del 2022) il “contenzioso che si instaura in seguito alla ricezione di nota di indebito da parte dell' è diverso da quello volto al CP_1 riconoscimento del diritto ad una prestazione a carico dell'Istituto di Previdenza, che presuppone la previa proposizione di una domanda in sede amministrativa, costituente presupposto indefettibile dell'azione in sede giudiziale, la cui mancanza ne determina
l'improponibilità”. L'azione giudiziale si risolve in una domanda di accertamento negativo dell'altrui pretesa di ripetizione dell'indebito (di modo che non occorre presentare il ricorso al
Comitato Provinciale in caso di prestazioni di carattere assistenziale, in quanto l'azione avanzata da parte ricorrente sarebbe mirata ad un accertamento negativo dell'altrui pretesa di ripetizione dell'indebito);
➢ che in materia è ormai consolidato il principio secondo cui: “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni
o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr. tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. Nr.
13223 del 2020; Cass nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, nella materia in oggetto trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr.doc.4);
➢ che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n. 13223 -cfr.doc.5); nel caso di specie, non essendovi alcun dolo della parte ricorrente, non è possibile procedere alla restituzione della somma corrisposta per prestazioni assistenziali;
l'indebito assistenziale, per le diverse ipotesi sopra evidenziate, CP_ abilita l' a chiedere le somme soltanto a far tempo dalla notifica del provvedimento di
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indebito e non per il periodo antecedente, stante anche la natura alimentare delle suddette prestazioni;
in particolare è esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Tanto premesso, nella prospettazione della parte ricorrente, rattandosi di indebito c.d. assistenziale, CP_ l non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema
Corte (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Per_1
Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n.
13223/2020; Cass. n. 13915/2021 etc.). CP_ Nel caso di specie, pertanto, l non può chiedere la restituzione dell'indebito assistenziale per il periodo precedente alla notifica del provvedimento.
Ad abundantiam il ricorrente ha rilevato:
➢ che “l avrebbe dovuto almeno comunicare a parte ricorrente le precise ragioni per le CP_1
quali il suo diritto era venuto meno, poiché in linea generale colui che afferma di avere effettuato un pagamento indebito, a causa di un mutamento successivo del titolo, ha l'onere di fornire la prova di tale mutamento o almeno di dedurne le precise ragioni. Nella fattispecie, non risulta esplicata la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute atteso che non può, certo, essere ritenuta indicativa dei motivi del diritto alla restituzione il generico contenuto della comunicazione che si limita ad informare parte ricorrente che si è provveduti a rideterminare l'importo della prestazione assistenziale a decorrere da una certa data. (…) Sul punto, il Tribunale di Palermo, con la recentissima sentenza n. 712 del 2023 depositata in data 03.03.2023 è chiarissimo e non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo e specifica che, per il caso sopra indicato, perfettamente sovrapponibile alla nostra controversia, che “per tale ragione l'indebito dovrebbe ritenersi CP_ insussistente, in quanto sfornito di allegazione (da parte dell e ciò sarebbe motivo sufficiente per l'accoglimento del ricorso” (cfr.doc.7)”;
➢ che, riconoscendo valore giuridico al legittimo affidamento formatosi nell'accipiens persino in contrasto con la normativa interna applicabile, la giurisprudenza europea è giunta così ad
“estendere la tutela di cui al citato art. 1 del Protocollo addizionale alla C.E.D.U. anche ai casi di indebito previdenziale ed assistenziale rispetto ai quali, per effetto dell'inerzia statale, il cittadino abbia in buona fede confidato nella corretta attribuzione delle erogazioni non dovute. In siffatte ipotesi, a garanzia dell'affidamento del privato soccorre la regola del «buon governo» a cui dev'essere improntata l'azione della pubblica amministrazione ed in forza della quale è fatto dovere alle autorità pubbliche di agire in tempo utile per correggere l'errore, in modo appropriato e con la massima coerenza, ogni qualvolta venga in rilievo una questione di interesse generale. Allo stesso modo, laddove si
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proceda alla ripetizione delle somme, è comunque necessario garantire all'interessato un
«giusto equilibrio» tra gli opposti interessi, individuale e pubblico, non potendosi imporre al cittadino un onere eccessivo rispetto al sacrificio delle proprie fondate aspettative. In altri termini, l'interferenza pubblica nella sfera di godimento individuale del “bene” erogato è ammissibile, ma solo a certe condizioni, ossia se è ragionevole e proporzionata rispetto allo scopo perseguito”. CP_ L ritualmente costituitosi, ha ricostruito come segue i fatti di causa:
• dovendo dare seguito a procedura esecutiva pendente contro parte ricorrente, l' , quale CP_1
terzo pignorato, al fine di determinare la quota cedibile di parte ricorrente, procedeva ad una ricognizione dei trattamenti pensionistici dalla stessa percepiti. A seguito di detta ricognizione emergeva che il “trattamento di famiglia” era già in pagamento sulla pensione IO alla data della domanda del 23.12.2021, come pure per il periodo relativo agli arretrati (23.12.2016 –
22.12.2021) e per tutto il periodo successivo;
CP_
• accortosi di questo ex art. 21 DPR 797/551, ha revocato il Trattamento di famiglia corrisposto con lavorazione del 27.12.2021 fin dalla decorrenza;
l'indebito veniva notificato al ricorrente con nota del 26.01.2023 [doc. 06] con cui veniva disposto il recupero con trattenuta mensile di € 68,79 per 55 rate con decorrenza dal mese di aprile 2023.
Tanto premesso, ha in primis eccepito il difetto di giurisdizione del GO, appartenendo la causa alla cognizione della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto.
Nel merito, ha evidenziato:
• che la prestazione oggetto di causa è perfettamente ripetibile, non essendovi alcuna buona fede di parte ricorrente da tutelare (il ricorrente ben sapeva che stava percependo il trattamento di famiglia sulla pensione IO, né viene esposto alcun elemento per cui potesse ipotizzare di aver diritto ad un trattamento di famiglia per ogni pensione), ed essendo stato il ricorrente, con la CP_ propria domanda, ha indurre in errore l Nessuna colpa sarebbe imputabile all o CP_2 ai suoi Funzionari che, a fronte della massa dei trattamenti erogati, “non può certo essere tenuto a controllare ogni istanza che presupponga l'assenza di pagamento della prestazione domandata”;
• che il principio di irripetibilità della prestazione in caso di buona fede del percettore non si applica in caso di duplicazione di pagamento (Cass. civ. sez. lav., 22.01.1998, n. 586);
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• che, essendo passati solo pochi mesi tra il primo pagamento della prestazione (marzo 2022) e la richiesta di restituzione della stessa (gennaio 2023), “nessun affidamento meritevole di tutela può essersi perfezionato, tale da far ritenere irripetibile la somma oggetto di causa. In subordine, quantomeno gli arretrati percepiti a marzo 2022 in un'unica soluzione e non mese per mese non possono essere ritenuti utilizzati per le ordinarie esigenze di vita di parte ricorrente”.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa per le vie cartolari e, all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., viene definita nella presente sede.
***
1) QUESTIONE DI GIURISDIZIONE (G.O. / CORTE DEI CONTI)
Le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., n. 6179 del 7.03.20082) citate da riguardano una CP_1 fattispecie del tutto analoga alla presente: ANF richiesto da titolare di pensione di reversibilità erogata da Inpdap e negato in sede amministrativa. 2 “Dagli elementi storici e funzionali sopra cennati deriva il permanere la giurisdizione della Corte dei Conti nella odierna fattispecie, per le tre seguenti considerazioni riassuntive:
1. Il carattere accessorio ed integrativo dell'assegno per il nucleo familiare rispetto alla pensione, ove questa, con giudizio di merito, risulti componente del reddito familiare. La funzione previdenziale del nuovo istituto, affermata dalla ricorrente, è corretta, ma non sufficiente ad escludere di per sè la giurisdizione della Corte dei conti, competente a conoscere in via esclusiva delle pensioni dei pubblici dipendenti, anch'essa istituto di carattere previdenziale.
In particolare la pensione di riversibilità, in quanto trattamento previdenziale, è affidata, in via generale, al giudice ordinario del lavoro;
ma, se la pensione del dante causa sia a carico dello Stato, alla Corte dei conti,
(Cass. Sezioni Unite 14 dicembre 1998 n. 12540). L'inscindibile collegamento tra tipo di pensione e assegno per il nucleo familiare (Corte cost. 516/1995 cit.,
Cass. 28 ottobre 2003 n. 16201), e il carattere accessorio ed integrativo di tale assegno rispetto alla pensione di riversibilità a carico dell'Inpdap, attraggono l'assegno neri per il nucleo familiare nella giurisdizione cui è istituzionalmente affidata la cognizione della pensione di riversibilità stessa e, quindi, nella specie, della Corte dei conti (Corte dei conti sez. Ba 13 novembre 1997 n. 237, 26 luglio 1999 n. 248, 17 dicembre 1999 n. 376);
2. Il finanziamento da parte dello Stato. Poichè, a norma della L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 3, sopra riportato, continuano ad applicarsi le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, la funzione previdenziale dell'assegno per il nucleo familiare sulle pensioni dei pubblici dipendenti continua a svolgersi con gli strumenti finanziari preesistenti, ed in particolare ad avvalersi del finanziamento diretto dello Stato, e sussiste pertanto la ratio della devoluzione alla Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13), sulla cui base queste Sezioni Unite hanno deciso questioni per certi versi analoghe (Cass. Sezioni Unite 8 novembre 2006 n. 23732, idem 14 febbraio 2007 n. 3195 in tema di benefici amianto per gli ex dipendenti pubblici, devolute per tale motivo alla Corte dei conti;
Sez. Un. 20 dicembre 2006 n. 27187, idem 12 marzo 2004 n. 5171, idem 3 marzo 2003 n. 3079, sulla devoluzione alla Corte dei conti dei trattamenti pensionistici dei dipendenti della s.p.a.
Ferrovie dello Stato, perchè, nonostante l'assetto privatistico dei relativi rapporti di lavoro, derivante prima dalla privatizzazione del rapporto e poi dalla trasformazione dell'Ente pubblico economico Ferrovie dello Stato in s.p.a., il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato;
analogamente per i dipendenti della s.p.a. Poste italiane: Cass. Sez. un. 4 gennaio 2007 n. 14, idem 24 marzo 2005 n. 6404).
3. Vi è infine il principio di concentrazione delle tutele, desumibile dall'art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.
2. Cost., sul giusto processo e sulla sua ragionevole durata, per il quale deve evitarsi che questioni attinenti allo stesso rapporto (si pensi all'ipotesi di pensionato pubblico che faccia questione sulla misura della pensione nonchè sull'assegno per il nucleo familiare) siano devolute a giudici diversi.
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In altre due pronunzie, inerenti a fattispecie molto simili, c'è stata riassunzione davanti alla Corte dei
Conti in seguito a pronunce di difetto di giurisdizione dei G.O. (Corte dei Conti Calabria, sez. giurisdiz., 18.05.2023 n. 82; Corte dei Conti Calabria Sez. giurisdiz., 13.07.2023, n. 142).
La sentenza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 05.04.2023, n. 9436 depositata dal ricorrente, invece, dice qualcosa di più rispetto alle precedenti, in quanto distingue le diverse fattispecie (e le conseguenti diverse giurisdizioni) a seconda del petitum azionato.
Il ricorrente chiedeva di accertare l'infondatezza della pretesa dell' di ripetizione dei ratei di CP_1 Per_ pensione di reversibilità, versati al alla morte del padre, (già dipendente di (Omissis)), in CP_3 quanto studente universitario di anni 23 a carico dello stesso padre, pensione che avrebbe dovuto cessare d'ufficio al compimento di 26 anni (ossia nell'ottobre del 2002) e che, invece, era stata indebitamente percepita fino all'ottobre del 2018.
Qui il ricorrente afferma di non contestare (e di non aver contestato) la natura pubblicistica della pensione (ovvero la insussistenza del diritto a seguito del compimento del ventiseiesimo anno di età o ancora il quantum percepito); per tali ragioni sostiene che, sulla base del petitum azionato, la controversia spetti al giudice ordinario, essendo in contestazione la fondatezza dell'azione di recupero dei ratei dall'1.11.2002 al 31.12.2008 per prescrizione decennale dell'azione e dei ratei per il periodo dall'1.01.2009 al 31.10.2018 perchè irripetibili ex art. 52 l. n. 88 DEL 1989 o ex art. 206 D.P.R. n.
1092 del 1973.
Nel caso in esame, non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare.
Neppure è in discussione la sussistenza del diritto dell'orfano superstite a percepite il trattamento di reversibilità dopo il compimento del 26mo anno di età (lo stesso ricorrente ammette che tale diritto non sussiste dopo il compimento del 26mo anno di età).
Quello che è in discussione è solo la fondatezza dell'azione di recupero dei ratei dall'1.11.2002 al
31.12.2008 per prescrizione decennale dell'azione e dei ratei per il periodo dall'1.01.2009 al
31.10.2018 che, nell'assunto attoreo, sarebbero irripetibili ex art. 52 l. 88 del 1989 o ex art. 206 D.P.R.
n. 1092 del 1973.
Le questioni poste dal ricorrente (prescrizione, buona fede) attengono, dunque, solo al rapporto figlio orfano studente/INPS, e non a quello (pensionistico) che è a base della reversibilità, e si contrappongono alla pretesa restitutoria dell' che ha assunto una propria e distinta natura, CP_1 concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, con la conseguenza che la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice ordinario.
Per gli esposti motivi si deve affermare il seguente principio di diritto: "La giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo di pensione di riversibilità erogata dall'Inpdap spetta alla Corte dei conti"; in applicazione di esso si deve dichiarare nella presente fattispecie la giurisdizione della Corte dei conti.”
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La Corte statuisce: “in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum.”
È vero che nella sentenza da ultimo citata non si parla di ANF, ma i presupposti del petitum sostanziale sembrerebbero analoghi al nostro caso. Infatti nel nostro caso, a ben vedere, il ricorrente chiede di paralizzare l'azione dell non perché le somme percepite fossero dovute (parla sempre CP_1 di indebito previdenziale/assistenziale) ma per irripetibilità per motivi di errore imputabile all'ente/buona fede del percettore, irripetibilità dell'indebito previdenziale, irripetibilità per legittimo affidamento, ecc.
E infatti su tali motivi si difende , dando per non contestata l'illecita duplicazione del pagamento. CP_1
Ne deriva, a parere di questo giudicante, la giurisdizione del GO.
2) Il Merito
Nel caso che ci occupa, guardando all'evoluzione giurisprudenziale, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis:
Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n.
24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..]in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Anche la Corte d'appello di Palermo (s. 67/2023 pubbl. il 03/02/2023), pronunziandosi in un caso simile a quello in esame (ANF su prestazione pensionistica) ha ribadito il superiore principio, richiamando «[..], l'ormai consolidato indirizzo della Corte di legittimità secondo il quale “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24617 del 10/08/2022 ) ed ancora “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra
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beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.” v. Cass. Sez. L. Sentenza n. 26036 del 15/10/2019, n. 5059 del 2018, n. 28771 del 2018, n.10642 del 2019; “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo...” - v. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall e che quindi l già conosce: CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso («Infine va osservato che in casi simili CP_2
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso
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conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie,
Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del
07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023) «[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide, non essendo in contestazione da parte dell la regolarità delle dichiarazioni reddituali da parte della ricorrente, la somma indebitamente CP_1 erogata (per le ragioni espresse in memoria di costituzione), non è ripetibile. CP_ Inoltre l non ha fornito la prova che l'erronea liquidazione sia stata determinata da un comportamento doloso o, comunque, colpevolmente negligente della ricorrente.
Conclusivamente, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente espletata disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che l'indebito contestato dall sulla pensione cat. SOCPDEL n. CP_1
07802296 pari a 3.783,62, per il periodo da dicembre 2016 a febbraio 2023, non è ripetibile e per l'effetto condanna l – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e/o CP_1 trattenuto (o restituito in buona fede da parte ricorrente), oltre interessi di legge;
- 12 - Tribunale di Treviso
CP_
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro
1312,00 oltre accessori di legge. Spese da distrarsi a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 08/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 13 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 21 d.p.r. 797/55 prevede che “In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni”, ovvero, anche in caso di pluralità di redditi da lavoro o da pensione, spetta un unico assegno per il nucleo familiare”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato - alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. - la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa di lavoro R.G. nr. 552/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. DI GIACOMO STEFANO ricorrente contro
• CP_1 con l'avv. DONI FILIPPO
resistente
IN PUNTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
- Accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall sulla pensione cat. SOCPDEL n. CP_1
07802296 pari a 3.783,62 – in p.l.r.t. – ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, per il periodo da dicembre 2016 a febbraio 2023, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto:
a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all CP_1
b) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente ha diritto ad ottenere il trattamento di famiglia sulla cat. SOCPDEL n. 07802296;
c) In via subordinata, accertare e dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
Tribunale di Treviso
- In ogni caso condannare l – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente CP_1 recuperato e trattenuto dall o restituito in buona fede da parte ricorrente, maggiorato di oltre CP_1 interessi, come per legge;
- Condannare l al pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i CP_1 collegamenti ipertestuali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarato già da ora antistatario.
Si dichiara, inoltre, che il valore delle prestazioni dedotte in giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. al
c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 98/2011, determinato ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.c. è di
€ 3.783,62.
PARTE RESISTENTE
PRELIMINARMENTE: dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore della Corte dei conti di Venezia, sezione giurisdizionale per il Veneto;
NEL MERITO: rigettarsi ogni domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, o comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in ogni caso dichiarsi ripetibili tutti gli arretrati percepiti da parte ricorrente in un'unica soluzione a marzo 2022.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
invalido civile totale al 100%, ha ottenuto, su domanda, nel marzo 2022, la Parte_1 liquidazione del trattamento di famiglia quale figlio inabile con riconoscimento degli arretrati per gli CP_ ultimi 5 anni, salvo ricevere in data 26.01.2023 comunicazione con cui l chiedeva la restituzione della somma di €. 3.783,62 a titolo di indebito maturato dal 23.12.2016 al 28.02.2023 sulla pensione
SOCPDEL n.07802296 per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare maggiore rispetto al dovuto (cfr. doc. D).
Tanto premesso, ed evidenziato che il trattamento di famiglia può essere concesso esclusivamente sulla pensione di reversibilità (essendo strettamente correlato alla ricezione della pensione di reversibilità da lavoratore dipendente e necessitando, quale ulteriore requisito, della inabilità a proficuo lavoro), ha rilevato:
• di non aver mai percepito alcun trattamento di famiglia sulla pensione SOCPDEL pari alla somma mensile di €. 52,91; CP_
• pertanto, qualora asseritamente non dovuto, sarebbe stato sufficiente per l' non accogliere la domanda di trattamento di famiglia (anziché accoglierla e liquidarla e poi chiederne la restituzione);
• che i requisiti per accedere ed ottenere il trattamento di famiglia – art. 2 c.2 e 9 l. 153/1988 - (o meglio assegno di vedovanza/ al nucleo familiare) sono: a) essere vedova o vedovo ovvero figlio;
b) essere titolare di pensione di reversibilità o indiretta;
c) essere inabile ad un proficuo
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lavoro, o invalido al 100%, eventualmente con indennità di accompagnamento (che presuppone una invalidità al 100%) o dichiarato inabile al lavoro anche con modello SS3 dal medico di famiglia;
• che i suddetti requisiti sono posseduti da parte ricorrente (titolare di pensione di reversibilità da lavoratore dipendente;
inabile a proficuo lavoro);
• che bisogna distinguere l'indebito in generale, regolato dalla norma codicistica di cui all'art. 2033 c.c., dalle specifiche ipotesi di indebito previdenziale ed assistenziale;
nei casi di indebito concernente prestazioni di solidarietà sociale occorre distinguere tra diverse ipotesi regolate da regimi giuridici differenti, tenendo conto che si tratta pur sempre di deroghe rispetto alla regola generale posta dall'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo, a mente del quale “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
Se è vero che, ai sensi dell'art. 38 Cost., le prestazioni erogate nell'ambito del sistema di sicurezza sociale debbano essere riconosciute esclusivamente a coloro che – vuoi perché cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, vuoi perché lavoratori in stato di bisogno al verificarsi di determinati eventi – possiedono i requisiti richiesti dalla legge, è anche vero che lo stesso legislatore può, con specifiche normative, privilegiare l'aspetto dell'affidamento generatosi nell'accipiens per effetto della prolungata erogazione di una prestazione di fatto attribuitagli: “in tali casi, dunque, la norma generale sull'indebito di cui all'art. 2033 c.c. viene derogata dalla normativa speciale di settore che prevede una disciplina sull'indebito ben più favorevole per il pensionato. Si tratta di un regime dai «tratti eccentrici» rispetto al canone civilistico posto dall'art. 2033 c.c. secondo cui la ripetibilità è, invece, la regola. Tale specialità di disciplina risponde, a ben vedere, all'esigenza di tutelare la parte più debole del rapporto obbligatorio con l'Ente previdenziale e, pertanto, trova il proprio fondamento nell'art. 38 Cost., di cui costituisce espressione. (…) le prestazioni assistenziali sono destinate piuttosto a tutti coloro che sono privi dei mezzi necessari per vivere e, pertanto, esprimono una visione più ampia di solidarietà sociale. Tale sottile linea di distinzione tra l'assistenza e la previdenza sociale è accolta nell'art. 38 Cost., i cui commi 1 e
2 delineano rispettivamente i due ambiti surriferiti in cui si articola il sistema della sicurezza sociale pubblica. All'interno della cornice costituzionale, dunque, le due categorie dell'assistenza e della previdenza sociale rispondono a scopi e a funzioni diverse e, in ragione dei tratti distintivi di ciascuna branca, sono diversamente disciplinate. (…) Con specifico riguardo all'indebita erogazione di trattamenti di carattere assistenziale, la giurisprudenza è unanimemente orientata, nel senso che in tali ipotesi non possano trovare applicazione, né in via analogica né in via estensiva, le regole previste in materia di pensioni o altre prestazioni previdenziali, in ragione del carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di tali norme che ne impone la stretta interpretazione.
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CP_ L nel caso di specie ha chiesto indietro il trattamento di famiglia corrisposto unitamente ai ratei arretrati che però sono stati utilizzati in buona fede da parte ricorrente.
Il ricorrente ha richiamato l'art. 52 l. 88/1989 che dispone che: “
1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.”.
Tale norma è stata poi oggetto di interpretazione autentica con l'art. 13 L. 412/91 che dispone: “Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Dal succitato panorama normativo emergerebbe che “il recupero di quanto indebitamente già erogato è ammesso non solo in caso di dolo del pensionato, ma anche nell'ipotesi di “omessa od incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”.
Nel caso di specie, non essendo sussistito alcun dolo da parte ricorrente (nella domanda di trattamento di famiglia parte istante chiedeva solamente il riconoscimento del trattamento di famiglia di €. 52,91 sulla pensione di reversibilità quale trattamento di famiglia per figlio inabile), l'errore è imputabile solamente all , che non ha correttamente individuato la fattispecie. CP_1
In un caso simile, il ricorrente ha richiamato la sentenza del Tribunale di Catania che, il 2 febbraio
2022, condividendo la tesi di parte ricorrente, ha escluso che possa dirsi “integrato il dolo ai sensi della normativa di settore”, e che dunque sussistano “i presupposti che consentono la ripetizione dell'indebito e pertanto va ritenuta illegittima la ripetizione di indebito disposta dall
[...]
, che va anche condannato al pagamento di quanto trattenuto a tale titolo…”, CP_2 dichiarando di conseguenza l'irripetibilità delle somme, con condanna dell al pagamento di CP_1 quanto trattenuto in compensazione.
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L'orientamento giurisprudenziale precisa l'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato (cfr. anche sentenza n. 583/2021 del Tribunale di Cosenza, che cita Cassazione n.
25309/2009 che, in tema di indebiti previdenziali, recita testualmente: “nel caso sia l' ad CP_2 omettere di valutare dati di cui già disponga, si configura una ipotesi di errore imputabile all CP_2 medesimo e quindi non potrà pretendere la restituzione del non dovuto. Quello che rileva non è la natura dell'errore, ma la sua fonte: se provocato dall'assicurato, o proprio dell'ente”).
Ha concluso evidenziando:
➢ che (cfr. Tribunale di Roma con sentenza n. 944 del 2022) il “contenzioso che si instaura in seguito alla ricezione di nota di indebito da parte dell' è diverso da quello volto al CP_1 riconoscimento del diritto ad una prestazione a carico dell'Istituto di Previdenza, che presuppone la previa proposizione di una domanda in sede amministrativa, costituente presupposto indefettibile dell'azione in sede giudiziale, la cui mancanza ne determina
l'improponibilità”. L'azione giudiziale si risolve in una domanda di accertamento negativo dell'altrui pretesa di ripetizione dell'indebito (di modo che non occorre presentare il ricorso al
Comitato Provinciale in caso di prestazioni di carattere assistenziale, in quanto l'azione avanzata da parte ricorrente sarebbe mirata ad un accertamento negativo dell'altrui pretesa di ripetizione dell'indebito);
➢ che in materia è ormai consolidato il principio secondo cui: “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni
o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr. tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021; Cass. Nr.
13223 del 2020; Cass nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, nella materia in oggetto trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (cfr.doc.4);
➢ che l'indebito assistenziale abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/06/2020, n. 13223 -cfr.doc.5); nel caso di specie, non essendovi alcun dolo della parte ricorrente, non è possibile procedere alla restituzione della somma corrisposta per prestazioni assistenziali;
l'indebito assistenziale, per le diverse ipotesi sopra evidenziate, CP_ abilita l' a chiedere le somme soltanto a far tempo dalla notifica del provvedimento di
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indebito e non per il periodo antecedente, stante anche la natura alimentare delle suddette prestazioni;
in particolare è esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Tanto premesso, nella prospettazione della parte ricorrente, rattandosi di indebito c.d. assistenziale, CP_ l non avrebbe potuto e dovuto chiedere la restituzione di quanto percepito in buona fede e comunque in assenza di dolo in base ai principi oggi consolidati nella giurisprudenza della Suprema
Corte (fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. v. pure Cass. n.11921/2015; Cass. n. 19638/2015, Per_1
Cass. n. 17216/2017; Cass. n. 10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n.
13223/2020; Cass. n. 13915/2021 etc.). CP_ Nel caso di specie, pertanto, l non può chiedere la restituzione dell'indebito assistenziale per il periodo precedente alla notifica del provvedimento.
Ad abundantiam il ricorrente ha rilevato:
➢ che “l avrebbe dovuto almeno comunicare a parte ricorrente le precise ragioni per le CP_1
quali il suo diritto era venuto meno, poiché in linea generale colui che afferma di avere effettuato un pagamento indebito, a causa di un mutamento successivo del titolo, ha l'onere di fornire la prova di tale mutamento o almeno di dedurne le precise ragioni. Nella fattispecie, non risulta esplicata la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute atteso che non può, certo, essere ritenuta indicativa dei motivi del diritto alla restituzione il generico contenuto della comunicazione che si limita ad informare parte ricorrente che si è provveduti a rideterminare l'importo della prestazione assistenziale a decorrere da una certa data. (…) Sul punto, il Tribunale di Palermo, con la recentissima sentenza n. 712 del 2023 depositata in data 03.03.2023 è chiarissimo e non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo e specifica che, per il caso sopra indicato, perfettamente sovrapponibile alla nostra controversia, che “per tale ragione l'indebito dovrebbe ritenersi CP_ insussistente, in quanto sfornito di allegazione (da parte dell e ciò sarebbe motivo sufficiente per l'accoglimento del ricorso” (cfr.doc.7)”;
➢ che, riconoscendo valore giuridico al legittimo affidamento formatosi nell'accipiens persino in contrasto con la normativa interna applicabile, la giurisprudenza europea è giunta così ad
“estendere la tutela di cui al citato art. 1 del Protocollo addizionale alla C.E.D.U. anche ai casi di indebito previdenziale ed assistenziale rispetto ai quali, per effetto dell'inerzia statale, il cittadino abbia in buona fede confidato nella corretta attribuzione delle erogazioni non dovute. In siffatte ipotesi, a garanzia dell'affidamento del privato soccorre la regola del «buon governo» a cui dev'essere improntata l'azione della pubblica amministrazione ed in forza della quale è fatto dovere alle autorità pubbliche di agire in tempo utile per correggere l'errore, in modo appropriato e con la massima coerenza, ogni qualvolta venga in rilievo una questione di interesse generale. Allo stesso modo, laddove si
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proceda alla ripetizione delle somme, è comunque necessario garantire all'interessato un
«giusto equilibrio» tra gli opposti interessi, individuale e pubblico, non potendosi imporre al cittadino un onere eccessivo rispetto al sacrificio delle proprie fondate aspettative. In altri termini, l'interferenza pubblica nella sfera di godimento individuale del “bene” erogato è ammissibile, ma solo a certe condizioni, ossia se è ragionevole e proporzionata rispetto allo scopo perseguito”. CP_ L ritualmente costituitosi, ha ricostruito come segue i fatti di causa:
• dovendo dare seguito a procedura esecutiva pendente contro parte ricorrente, l' , quale CP_1
terzo pignorato, al fine di determinare la quota cedibile di parte ricorrente, procedeva ad una ricognizione dei trattamenti pensionistici dalla stessa percepiti. A seguito di detta ricognizione emergeva che il “trattamento di famiglia” era già in pagamento sulla pensione IO alla data della domanda del 23.12.2021, come pure per il periodo relativo agli arretrati (23.12.2016 –
22.12.2021) e per tutto il periodo successivo;
CP_
• accortosi di questo ex art. 21 DPR 797/551, ha revocato il Trattamento di famiglia corrisposto con lavorazione del 27.12.2021 fin dalla decorrenza;
l'indebito veniva notificato al ricorrente con nota del 26.01.2023 [doc. 06] con cui veniva disposto il recupero con trattenuta mensile di € 68,79 per 55 rate con decorrenza dal mese di aprile 2023.
Tanto premesso, ha in primis eccepito il difetto di giurisdizione del GO, appartenendo la causa alla cognizione della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Veneto.
Nel merito, ha evidenziato:
• che la prestazione oggetto di causa è perfettamente ripetibile, non essendovi alcuna buona fede di parte ricorrente da tutelare (il ricorrente ben sapeva che stava percependo il trattamento di famiglia sulla pensione IO, né viene esposto alcun elemento per cui potesse ipotizzare di aver diritto ad un trattamento di famiglia per ogni pensione), ed essendo stato il ricorrente, con la CP_ propria domanda, ha indurre in errore l Nessuna colpa sarebbe imputabile all o CP_2 ai suoi Funzionari che, a fronte della massa dei trattamenti erogati, “non può certo essere tenuto a controllare ogni istanza che presupponga l'assenza di pagamento della prestazione domandata”;
• che il principio di irripetibilità della prestazione in caso di buona fede del percettore non si applica in caso di duplicazione di pagamento (Cass. civ. sez. lav., 22.01.1998, n. 586);
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• che, essendo passati solo pochi mesi tra il primo pagamento della prestazione (marzo 2022) e la richiesta di restituzione della stessa (gennaio 2023), “nessun affidamento meritevole di tutela può essersi perfezionato, tale da far ritenere irripetibile la somma oggetto di causa. In subordine, quantomeno gli arretrati percepiti a marzo 2022 in un'unica soluzione e non mese per mese non possono essere ritenuti utilizzati per le ordinarie esigenze di vita di parte ricorrente”.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa per le vie cartolari e, all'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c., viene definita nella presente sede.
***
1) QUESTIONE DI GIURISDIZIONE (G.O. / CORTE DEI CONTI)
Le Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un., n. 6179 del 7.03.20082) citate da riguardano una CP_1 fattispecie del tutto analoga alla presente: ANF richiesto da titolare di pensione di reversibilità erogata da Inpdap e negato in sede amministrativa. 2 “Dagli elementi storici e funzionali sopra cennati deriva il permanere la giurisdizione della Corte dei Conti nella odierna fattispecie, per le tre seguenti considerazioni riassuntive:
1. Il carattere accessorio ed integrativo dell'assegno per il nucleo familiare rispetto alla pensione, ove questa, con giudizio di merito, risulti componente del reddito familiare. La funzione previdenziale del nuovo istituto, affermata dalla ricorrente, è corretta, ma non sufficiente ad escludere di per sè la giurisdizione della Corte dei conti, competente a conoscere in via esclusiva delle pensioni dei pubblici dipendenti, anch'essa istituto di carattere previdenziale.
In particolare la pensione di riversibilità, in quanto trattamento previdenziale, è affidata, in via generale, al giudice ordinario del lavoro;
ma, se la pensione del dante causa sia a carico dello Stato, alla Corte dei conti,
(Cass. Sezioni Unite 14 dicembre 1998 n. 12540). L'inscindibile collegamento tra tipo di pensione e assegno per il nucleo familiare (Corte cost. 516/1995 cit.,
Cass. 28 ottobre 2003 n. 16201), e il carattere accessorio ed integrativo di tale assegno rispetto alla pensione di riversibilità a carico dell'Inpdap, attraggono l'assegno neri per il nucleo familiare nella giurisdizione cui è istituzionalmente affidata la cognizione della pensione di riversibilità stessa e, quindi, nella specie, della Corte dei conti (Corte dei conti sez. Ba 13 novembre 1997 n. 237, 26 luglio 1999 n. 248, 17 dicembre 1999 n. 376);
2. Il finanziamento da parte dello Stato. Poichè, a norma della L. n. 153 del 1988, art. 2, comma 3, sopra riportato, continuano ad applicarsi le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato, la funzione previdenziale dell'assegno per il nucleo familiare sulle pensioni dei pubblici dipendenti continua a svolgersi con gli strumenti finanziari preesistenti, ed in particolare ad avvalersi del finanziamento diretto dello Stato, e sussiste pertanto la ratio della devoluzione alla Corte dei conti (R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13), sulla cui base queste Sezioni Unite hanno deciso questioni per certi versi analoghe (Cass. Sezioni Unite 8 novembre 2006 n. 23732, idem 14 febbraio 2007 n. 3195 in tema di benefici amianto per gli ex dipendenti pubblici, devolute per tale motivo alla Corte dei conti;
Sez. Un. 20 dicembre 2006 n. 27187, idem 12 marzo 2004 n. 5171, idem 3 marzo 2003 n. 3079, sulla devoluzione alla Corte dei conti dei trattamenti pensionistici dei dipendenti della s.p.a.
Ferrovie dello Stato, perchè, nonostante l'assetto privatistico dei relativi rapporti di lavoro, derivante prima dalla privatizzazione del rapporto e poi dalla trasformazione dell'Ente pubblico economico Ferrovie dello Stato in s.p.a., il trattamento pensionistico di detti lavoratori è posto a carico di un apposito Fondo, che continua ad essere alimentato parzialmente dallo Stato;
analogamente per i dipendenti della s.p.a. Poste italiane: Cass. Sez. un. 4 gennaio 2007 n. 14, idem 24 marzo 2005 n. 6404).
3. Vi è infine il principio di concentrazione delle tutele, desumibile dall'art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999 n.
2. Cost., sul giusto processo e sulla sua ragionevole durata, per il quale deve evitarsi che questioni attinenti allo stesso rapporto (si pensi all'ipotesi di pensionato pubblico che faccia questione sulla misura della pensione nonchè sull'assegno per il nucleo familiare) siano devolute a giudici diversi.
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In altre due pronunzie, inerenti a fattispecie molto simili, c'è stata riassunzione davanti alla Corte dei
Conti in seguito a pronunce di difetto di giurisdizione dei G.O. (Corte dei Conti Calabria, sez. giurisdiz., 18.05.2023 n. 82; Corte dei Conti Calabria Sez. giurisdiz., 13.07.2023, n. 142).
La sentenza Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 05.04.2023, n. 9436 depositata dal ricorrente, invece, dice qualcosa di più rispetto alle precedenti, in quanto distingue le diverse fattispecie (e le conseguenti diverse giurisdizioni) a seconda del petitum azionato.
Il ricorrente chiedeva di accertare l'infondatezza della pretesa dell' di ripetizione dei ratei di CP_1 Per_ pensione di reversibilità, versati al alla morte del padre, (già dipendente di (Omissis)), in CP_3 quanto studente universitario di anni 23 a carico dello stesso padre, pensione che avrebbe dovuto cessare d'ufficio al compimento di 26 anni (ossia nell'ottobre del 2002) e che, invece, era stata indebitamente percepita fino all'ottobre del 2018.
Qui il ricorrente afferma di non contestare (e di non aver contestato) la natura pubblicistica della pensione (ovvero la insussistenza del diritto a seguito del compimento del ventiseiesimo anno di età o ancora il quantum percepito); per tali ragioni sostiene che, sulla base del petitum azionato, la controversia spetti al giudice ordinario, essendo in contestazione la fondatezza dell'azione di recupero dei ratei dall'1.11.2002 al 31.12.2008 per prescrizione decennale dell'azione e dei ratei per il periodo dall'1.01.2009 al 31.10.2018 perchè irripetibili ex art. 52 l. n. 88 DEL 1989 o ex art. 206 D.P.R. n.
1092 del 1973.
Nel caso in esame, non è in discussione il riconoscimento in favore del dipendente pubblico del trattamento pensionistico ovvero il suo ammontare.
Neppure è in discussione la sussistenza del diritto dell'orfano superstite a percepite il trattamento di reversibilità dopo il compimento del 26mo anno di età (lo stesso ricorrente ammette che tale diritto non sussiste dopo il compimento del 26mo anno di età).
Quello che è in discussione è solo la fondatezza dell'azione di recupero dei ratei dall'1.11.2002 al
31.12.2008 per prescrizione decennale dell'azione e dei ratei per il periodo dall'1.01.2009 al
31.10.2018 che, nell'assunto attoreo, sarebbero irripetibili ex art. 52 l. 88 del 1989 o ex art. 206 D.P.R.
n. 1092 del 1973.
Le questioni poste dal ricorrente (prescrizione, buona fede) attengono, dunque, solo al rapporto figlio orfano studente/INPS, e non a quello (pensionistico) che è a base della reversibilità, e si contrappongono alla pretesa restitutoria dell' che ha assunto una propria e distinta natura, CP_1 concretizzatasi nella richiesta di ripetizione di una somma indebita, con la conseguenza che la giurisdizione non può che essere devoluta al giudice ordinario.
Per gli esposti motivi si deve affermare il seguente principio di diritto: "La giurisdizione sulla domanda di assegno per il nucleo familiare integrativo di pensione di riversibilità erogata dall'Inpdap spetta alla Corte dei conti"; in applicazione di esso si deve dichiarare nella presente fattispecie la giurisdizione della Corte dei conti.”
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La Corte statuisce: “in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum.”
È vero che nella sentenza da ultimo citata non si parla di ANF, ma i presupposti del petitum sostanziale sembrerebbero analoghi al nostro caso. Infatti nel nostro caso, a ben vedere, il ricorrente chiede di paralizzare l'azione dell non perché le somme percepite fossero dovute (parla sempre CP_1 di indebito previdenziale/assistenziale) ma per irripetibilità per motivi di errore imputabile all'ente/buona fede del percettore, irripetibilità dell'indebito previdenziale, irripetibilità per legittimo affidamento, ecc.
E infatti su tali motivi si difende , dando per non contestata l'illecita duplicazione del pagamento. CP_1
Ne deriva, a parere di questo giudicante, la giurisdizione del GO.
2) Il Merito
Nel caso che ci occupa, guardando all'evoluzione giurisprudenziale, vertendosi in materia d'indebito assistenziale, (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis:
Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n.
24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..]in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Anche la Corte d'appello di Palermo (s. 67/2023 pubbl. il 03/02/2023), pronunziandosi in un caso simile a quello in esame (ANF su prestazione pensionistica) ha ribadito il superiore principio, richiamando «[..], l'ormai consolidato indirizzo della Corte di legittimità secondo il quale “In tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 24617 del 10/08/2022 ) ed ancora “L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra
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beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.” v. Cass. Sez. L. Sentenza n. 26036 del 15/10/2019, n. 5059 del 2018, n. 28771 del 2018, n.10642 del 2019; “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo...” - v. Cass Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca della prestazione assistenziale.
Nell'ultimo decennio, infatti, si è progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del “Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in CP_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue, secondo la Corte, che i cittadini non devono comunicare all la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo quei redditi non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, ecc.), giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria.
A fortiori, per il Supremo Collegio, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall e che quindi l già conosce: CP_1 CP_2
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso («Infine va osservato che in casi simili CP_2
(secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso
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conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante dell'indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie,
Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019).
Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale d'incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del
07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 23/02/2022, n. 5983; Cass. civ. Sent. n. 5606 del 23 febbraio 2023) «[..]l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Alla luce di tali princìpi, che questo giudice condivide, non essendo in contestazione da parte dell la regolarità delle dichiarazioni reddituali da parte della ricorrente, la somma indebitamente CP_1 erogata (per le ragioni espresse in memoria di costituzione), non è ripetibile. CP_ Inoltre l non ha fornito la prova che l'erronea liquidazione sia stata determinata da un comportamento doloso o, comunque, colpevolmente negligente della ricorrente.
Conclusivamente, sulla scorta delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo al minimo della tariffa ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 147/2022 tenuto conto dell'attività effettivamente espletata disponendone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averle anticipate senza ricevere compenso alcuno.
P.Q.M
Definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara che l'indebito contestato dall sulla pensione cat. SOCPDEL n. CP_1
07802296 pari a 3.783,62, per il periodo da dicembre 2016 a febbraio 2023, non è ripetibile e per l'effetto condanna l – in p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e/o CP_1 trattenuto (o restituito in buona fede da parte ricorrente), oltre interessi di legge;
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CP_
- condanna l a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro
1312,00 oltre accessori di legge. Spese da distrarsi a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 08/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 13 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'art. 21 d.p.r. 797/55 prevede che “In seno alla stessa famiglia non è concesso, per ciascuna persona a carico, che un assegno, anche se i membri di essa prestino la loro opera in aziende facenti capo a differenti gestioni”, ovvero, anche in caso di pluralità di redditi da lavoro o da pensione, spetta un unico assegno per il nucleo familiare”.