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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1475 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 53 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615 comma primo e 617 comma primo c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. TUFARIELLO Parte_1
GIOVANNI
- OPPONENTE -
E
quale Controparte_1 procuratrice della società Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e
[...] difesa dagli avv.ti PESENTI MARCO, DOMENEGOTTI MARGHERITA e
ABBRUZZESE CARLO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.1.2024,
[...]
proponeva opposizione al precetto notificatole in Pt_1 data 14.12.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) il difetto di legittimazione attiva
1 della opposta;
2) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
4)
l'usurarietà dei tassi di interessi applicati e l'applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non risulta fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In primis, va detto che la comunicazione della cessione del credito in questione è stata data correttamente alla debitrice ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr.
Cass. 13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito
2 de quo nell'ambito delle cessioni in blocco in questione, occorre rilevare che, nelle pubblicazioni in G.U. del
4.12.2018, 2.2.2019 e 2.3.2019, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti (cfr. doc. nn. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, parte opposta ha depositato i contratti di cessione, tra e CP_1 CP_3 Controparte_4
e tra la prima e Controparte_2 riportanti in calce, quale allegato e parte integrante degli stessi, l'elenco relativo a tutte le posizioni cedute con evidenza del numero di NDG identificativo della posizione contrattuale in questione (cfr. allegati nn. 13 e
14 alla comparsa di costituzione).
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non risulta fondata, tenuto conto della notifica di precedenti precetto e pignoramento nell'anno 2009 e di quanto rappresentato da parte opposta, e non specificamente contestato da parte opponente, circa un successivo accordo tra le parti, in base al quale la rinunciava all'esecuzione CP_1 immobiliare e riprendeva a versare somme di Parte_1 denaro in esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo azionato fino all'ultima contabilizzata
3 in data 30.12.2019.
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, laddove configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., risulta palesemente infondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo richiesta l'indicazione delle modalità di determinazione e calcolo degli interessi.
Considerata, invece, come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata (essendosi limitata la opponente a dedurre di aver “effettuato vari versamenti non contabilizzati che comportano una diminuzione degli importi così come erroneamente calcolati”).
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, essa non è fondata, oltre che formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, senza alcuno specifico riferimento ai dati contrattuali.
Dall'esame del contratto, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi
(5,269% - art. 3 contratto di mutuo) sia di quelli moratori
(7,269% - art. 5 contratto), dal momento che il tasso soglia dei corrispettivi applicabile alla fattispecie in esame era pari al 7,965%.
Con riguardo, infine, al motivo di opposizione relativo alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, esso risulta solo accennato (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), senza alcuna contestazione specifica e senza fornire od indicare qualsivoglia supporto probatorio e documentale.
Questo Giudice riteneva, pertanto, non ammissibile la disposizione di una CTU contabile, dal momento che l'attrice si limitava ad affermare (senza alcun supporto
4 documentale o c.t.p.) la sussistenza di interessi usurari ed anatocistici, senza neppure indicare i dati numerici dei tassi in questione né le relative previsioni contrattuali e senza neppure aver depositato il DM di interesse per la rilevazione del tasso soglia anti usura.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 06/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 53 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (artt. 615 comma primo e 617 comma primo c.p.c.) e vertente
T R A
rapp.ta e difesa dall'avv. TUFARIELLO Parte_1
GIOVANNI
- OPPONENTE -
E
quale Controparte_1 procuratrice della società Controparte_2
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e
[...] difesa dagli avv.ti PESENTI MARCO, DOMENEGOTTI MARGHERITA e
ABBRUZZESE CARLO
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 2.1.2024,
[...]
proponeva opposizione al precetto notificatole in Pt_1 data 14.12.2023 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente: 1) il difetto di legittimazione attiva
1 della opposta;
2) l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) l'indeterminatezza dell'atto di precetto;
4)
l'usurarietà dei tassi di interessi applicati e l'applicazione di interessi anatocistici.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla contestazione della legittimazione attiva della opposta, essa non risulta fondata alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa.
In primis, va detto che la comunicazione della cessione del credito in questione è stata data correttamente alla debitrice ai sensi dell'art. 58 del TUB, secondo cui la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale produce gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c., tenuto conto, ad ogni modo, del fatto che la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione
(anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (cfr.
Cass. 13/07/2011, n. 15364).
In relazione, poi, alla prova dell'inclusione del credito
2 de quo nell'ambito delle cessioni in blocco in questione, occorre rilevare che, nelle pubblicazioni in G.U. del
4.12.2018, 2.2.2019 e 2.3.2019, venivano indicati criteri specifici di individuazione dei crediti ceduti (cfr. doc. nn. 3, 4 e 5 allegati alla comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di precisare che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (cfr. Cass. 4277/2023; 31188/2017).
Inoltre, parte opposta ha depositato i contratti di cessione, tra e CP_1 CP_3 Controparte_4
e tra la prima e Controparte_2 riportanti in calce, quale allegato e parte integrante degli stessi, l'elenco relativo a tutte le posizioni cedute con evidenza del numero di NDG identificativo della posizione contrattuale in questione (cfr. allegati nn. 13 e
14 alla comparsa di costituzione).
Quanto all'eccezione di prescrizione, essa non risulta fondata, tenuto conto della notifica di precedenti precetto e pignoramento nell'anno 2009 e di quanto rappresentato da parte opposta, e non specificamente contestato da parte opponente, circa un successivo accordo tra le parti, in base al quale la rinunciava all'esecuzione CP_1 immobiliare e riprendeva a versare somme di Parte_1 denaro in esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo azionato fino all'ultima contabilizzata
3 in data 30.12.2019.
Quanto alla contestazione della somma richiesta in precetto, essa, laddove configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma primo c.p.c., risulta palesemente infondata, dal momento che l'atto di precetto impugnato contiene tutti gli elementi previsti dall'art. 480 c.p.c., non essendo richiesta l'indicazione delle modalità di determinazione e calcolo degli interessi.
Considerata, invece, come una doglianza sull'an ovvero sul quantum della pretesa creditoria, essa risulta formulata in maniera assolutamente generica ed indeterminata (essendosi limitata la opponente a dedurre di aver “effettuato vari versamenti non contabilizzati che comportano una diminuzione degli importi così come erroneamente calcolati”).
Quanto alla doglianza relativa all'applicazione di interessi usurari, essa non è fondata, oltre che formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, senza alcuno specifico riferimento ai dati contrattuali.
Dall'esame del contratto, può senz'altro escludersi la nullità della pattuizione sia degli interessi corrispettivi
(5,269% - art. 3 contratto di mutuo) sia di quelli moratori
(7,269% - art. 5 contratto), dal momento che il tasso soglia dei corrispettivi applicabile alla fattispecie in esame era pari al 7,965%.
Con riguardo, infine, al motivo di opposizione relativo alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, esso risulta solo accennato (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), senza alcuna contestazione specifica e senza fornire od indicare qualsivoglia supporto probatorio e documentale.
Questo Giudice riteneva, pertanto, non ammissibile la disposizione di una CTU contabile, dal momento che l'attrice si limitava ad affermare (senza alcun supporto
4 documentale o c.t.p.) la sussistenza di interessi usurari ed anatocistici, senza neppure indicare i dati numerici dei tassi in questione né le relative previsioni contrattuali e senza neppure aver depositato il DM di interesse per la rilevazione del tasso soglia anti usura.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'opponente e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex artt. 615 comma 1
e 617 comma 1 c.p.c.;
B) Condanna la opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 06/05/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
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