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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 2919 / 2024 di Ruolo
Generale vertente t r a
, con l'avv. CANDOTTO NICOLE VERONICA Parte_1
RICORRENTE
e
, con l'avv. FRATTOLIN SARA Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate all'udienza del
19.05.2025)
1. Al fine di definire ogni questione patrimoniale ed economica pendente tra le parti, il SInor si impegna irrevocabilmente a trasferire a titolo Parte_1
di una tantum divorzile alla SI.ra entro la fine del mese di Controparte_1
giugno 2025, la sua piena proprietà della quota del 20% dell'immobile così censito al NCEU di Lignano Sabbiadoro e sito in via Villafranca n. 11/A:
-Fg. 60 Mapp.290 Sub 1 cat. A/3 cl.05 cons. 8 vani rendita 950,28 e sub.2 cat.
C/6 cl. 06 consistenza 32 mq rendita € 125,60.
A fronte di tale trasferimento, la SI.ra rinuncia all'assegno divorzile a _1
1 partire dal mese di giugno 2025.
2. Il SI. trasferirà altresì a favore delle figlie e Pt_1 Persona_1
la sua piena proprietà della quota del 30% dell'immobile sopra Persona_2
indicato, e ciò a tacitazione di ogni pretesa relativa al mancato o parziale versamento del contributo al mantenimento relativo agli anni pregressi.
3. La proprietà sarà trasferita alla SInora e alle figlie RA e _1
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile con Per_2
tutti i diritti, accessori e pertinenze e con la precisazione che l'immobile, eretto con concessione edilizia n. 7347 dd. 13.09.1996 e in forza di DIA in sanatoria n.
D/284/07 del 14.06.2007 prot.n. 24592, risulta essere oggi privo di abitabilità e tutte le parti (il SInor , la SInora e le figlie Parte_1 Controparte_1
RA e ) ne sono edotte . Persona_2
4. Il notaio rogante sarà scelto dalla SI.ra e dalle figlie RA e _1
, che si faranno carico di ogni eventuale onere, spesa e tributo Persona_2
inerente e conseguente.
5. Le pattuizioni che precedono si intendono eseguite causa familiae nell'ambito della rimodulazione degli equilibri economici familiari conseguenti al divorzio.
6. Le parti dichiarano che le attribuzioni sopra stabilite costituiscono accordo funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale con il fine di regolare tombalmente i reciproci rapporti patrimoniali ed economici e chiedono pertanto che, le attribuzioni sopra individuate siano soggette all'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in conformità con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012 n. 27/E;
7. spese legali compensante tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 26.10.1985 in Latisana.
Dall'unione sono nate due figlie, RA e , ora maggiorenni ed Per_2
economicamente autosufficienti.
Il Tribunale di Udine con sentenza dd. 31.08.2010 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, assegnando, per quanto rileva, la casa familiare alla SI.ra
, odierna resistente, in qualità di genitore collocatario della figlia all'epoca _1
minorenne . Nulla veniva stabilito a titolo di contribuzione economica tra Per_2
2 coniugi.
Con ricorso depositato in data 14.11.2024, il SI. ha adito il Tribunale di Pt_1
Udine per chiedere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché, essendone venuti meno i presupposti di legge, la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie;
egli ha chiesto, altresì, che nulla venisse previsto a carico dei coniugi a titolo di assegni divorzili.
Si è costituita in giudizio la SI.ra , aderendo alla domanda di divorzio, ma _1
chiedendo il riconoscimento, in proprio favore, di un assegno divorzile pari ad euro
900,00 a decorrere dalla data della domanda.
Le parti hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. e sono comparse personalmente avanti al giudice istruttore deSInato all'udienza del 17.02.2025.
Nel corso di questa udienza, il giudice istruttore ha illustrato alle parti possibili soluzioni conciliative, ma non è stato possibile addivenire ad alcun accordo, neppure in via parziale e provvisoria.
Pertanto, le procuratrici hanno insistito nelle rispettive pretese;
in particolare, parte ricorrente ha chiesto la pronuncia parziale di divorzio, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il proseguo (parte resistente nulla ha opposto al riguardo) e parte resistente ha chiesto l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti a tutela delle proprie pretese economiche.
Il giudice si è riservato di provvedere.
All'esito, con ordinanza dd. 17.02.2025, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sullo status, come richiesto dalle parti.
Con sentenza pubblicata in data 25.02.2025 il Tribunale ha pronunciato il divorzio tra le parti e ha rimesso la causa in istruttoria per il proseguo.
Infine, all'udienza del 19.05.2025 le procuratrici hanno dato atto che le parti hanno raggiunto un accordo complessivo su tutte le questioni controverse e hanno dunque rassegnato conclusioni congiunte, chiedendone al Tribunale l'immediato accoglimento. La causa è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dagli ex coniugi.
Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa
3 suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. dà atto che, al fine di definire ogni questione patrimoniale ed economica pendente tra le parti, il SInor si impegna irrevocabilmente a Parte_1
trasferire a titolo di una tantum divorzile alla SI.ra entro la fine Controparte_1 del mese di giugno 2025, la sua piena proprietà della quota del 20% dell'immobile così censito al NCEU di Lignano Sabbiadoro e sito in via Villafranca n. 11/A:
-Fg. 60 Mapp.290 Sub 1 cat. A/3 cl.05 cons. 8 vani rendita 950,28 e sub.2 cat.
C/6 cl. 06 consistenza 32 mq rendita € 125,60.
A fronte di tale trasferimento, la SI.ra rinuncia all'assegno divorzile a _1
partire dal mese di giugno 2025.
2. Dà atto che il SI. trasferirà altresì a favore delle figlie Pt_1 [...]
e la sua piena proprietà della quota del 30% Per_1 Persona_2 dell'immobile sopra indicato, e ciò a tacitazione di ogni pretesa relativa al mancato o parziale versamento del contributo al mantenimento relativo agli anni pregressi.
3. Dà atto che la proprietà sarà trasferita alla SInora e alle figlie _1
RA e nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente l'immobile Per_2
con tutti i diritti, accessori e pertinenze e con la precisazione che l'immobile, eretto con concessione edilizia n. 7347 dd. 13.09.1996 e in forza di DIA in sanatoria n.
D/284/07 del 14.06.2007 prot.n. 24592, risulta essere oggi privo di abitabilità e tutte le parti (il SInor , la SInora e le figlie RA e Parte_1 Controparte_1
) ne sono edotte . Persona_2
4. Dà atto che, in base agli accordi tra le parti, il notaio rogante sarà scelto dalla SI.ra e dalle figlie RA e , che si faranno carico _1 Persona_2
di ogni eventuale onere, spesa e tributo inerente e conseguente.
5. Dà atto che le pattuizioni che precedono si intendono eseguite causa familiae nell'ambito della rimodulazione degli equilibri economici familiari conseguenti al divorzio.
6. Dà atto che le parti dichiarano che le attribuzioni sopra stabilite costituiscono accordo funzionale ed indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale con il fine di regolare tombalmente i reciproci rapporti patrimoniali ed economici e chiedono pertanto che, le attribuzioni sopra individuate siano soggette all'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della Sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, in conformità con la Circolare dell'Agenzia
4 delle Entrate del 21 giugno 2012 n. 27/E;
7. Compensa per l'intero le spese legali tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di conSIlio del 19.05.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
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