CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 30/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente
MA RC, OR
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E300879/2024 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E300879/2024 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E301360/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E301360/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E301360/2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nella sua qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_2 snc (oramai cancellata dal registro imprese sin dal 16.2.2018), l'avviso di accertamento n. T9K02E300879/2024 relativo a redditi dell'anno 2016 con cui l'Agenzia Entrate di Como:
a) contestava la mancata istituzione dei registri previsti dall'art. 14, D.P.R. 600/73 e dalla normativa Iva, condotta sanzionata dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/97;
b) contestava l'omessa comunicazione delle operazioni attive e passive prevista come obbligatoria dall'art. 21, D.Lgs. 78/2010;
c) ricostruiva induttivamente il reddito e il valore della produzione per l'anno d'imposta 2016 in € 88.760,00;
d) contestava un'Iva a debito pari ad € 27.401,00.
Lo stesso contribuente in proprio (quale ex socio al 25% della società cancellata) impugnava altresì l'avviso di accertamento n. T9K01E301360/2024 con cui l'Agenzia Entrate di Como riprendeva a tassazione in capo al socio, ex art. 5 del T.U.I.R. e ai fini Irpef ed addizionali, il reddito contestato alla Ricorrente_2 in proporzione alla sua quota di partecipazione, ovvero l'importo di € 22.190,08 (25% di € 88.760,33).
A fondamento del ricorso lamentava l'illegittimità della pretesa tributaria per
- violazione del contraddittorio;
- erronea ricostruzione del reddito della Ricorrente_2 per l'anno 2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate di Como eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 nella sua qualità di rappresentante legale della Ricorrente_2 ormai cancellata dal registro imprese (sin dal 2018), essendosi la società estinta oltre cinque anni prima della data di notifica dell'avviso di accertamento ex art 28 co 4 D Lgs n 175/2014. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida, a prescindere dalla delibazione di ogni eccezione preliminare sull'ammissibilità del ricorso (in quanto presentato dal Ricorrente_1 sia quale socio, sia quale legale rappresentante della società Ricorrente_2, ormai cancellata dal registro sin dal 2018), il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione del principio del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
E' infatti documentato che l'Ufficio ha, dapprima, inviato il questionario con il quale, considerata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, ha richiesto l'invio di tutta la documentazione contabile ed extracontabile ai fini del controllo. Inoltre, l'Ufficio ha inviato lo schema d'atto con cui ha invitato il contribuente a presentare, entro il termine di 60 giorni, eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Ancora, l'Ufficio, su richiesta della parte, ha fissato il contraddittorio per il giorno 16/10/2024 come da verbale in atti in cui la parte ha presentato il bilancio non registrato relativo all'anno 2016 e dichiarato di voler presentare istanza di accertamento con adesione.
Alla stregua di quanto sopra, si ritiene che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.
Parimenti infondato è il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta l'errata ricostruzione del reddito dalla
Ricorrente_2 per l'anno 2016, riconoscendo un importo inferiore a titolo di costi rispetto a quelli indicati nelle fatture prodotte.
Invero, a fronte dell'omessa presentazione da parte della società Ricorrente_2 snc delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2016 e 2017 e dell'omessa tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 14, D.P.R. 600/73,
l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73, prescindendo dalla documentazione e sulla base di presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “l'accertamento induttivo puro svolto
... ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere del tutto dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l'imponibile sulla base di elementi meramente indiziari, ancorché inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., ma costituenti presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (arg ex Cass. Civ n. 19191/ 2019), quando i dati in esse contenuti siano assolutamente inattendibili e tali da inficiare l'utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari…” (cfr Corte di
Cassazione, Sezione 6, n. 4662/2023).
Nella fattispecie, l'Ufficio ha correttamente ricostruito i ricavi prendendo come dato quello presente nell'applicativo “Associazione_1”dal quale risultava che la società aveva emesso fatture nei confronti dei clienti per un totale pari ad € 243.186,00 oltre Iva per € 35.757,00.
In merito ai costi, l'Ufficio ha riconosciuto solo quelli risultanti dall'applicativo “Associazione_1” ovvero quelli comunicati dai fornitori per un totale pari ad € 40.311,00 oltre ai costi relativi al personale dipendente pari a complessivi € 114.114,67 risultanti dalle CU trasmesse.
In tale quadro, non essendo fondate le censure mosse al prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della società, risultano conseguentemente infondate le censure mosse anche al successivo avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, attesa la ristretta base azionaria.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
la CGT così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Ufficio delle spese di lite liquidate in euro 2500,00.
Como, 5.11.2025 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Agostino Abate Dott. Marco Mancini
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ABATE AGOSTINO, Presidente
MA RC, OR
ORTORE GIOVANNI LUCA, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E300879/2024 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K02E300879/2024 IRAP 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E301360/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E301360/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E301360/2024 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 278/2025 depositato il
10/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava, nella sua qualità di rappresentante legale della società Ricorrente_2 snc (oramai cancellata dal registro imprese sin dal 16.2.2018), l'avviso di accertamento n. T9K02E300879/2024 relativo a redditi dell'anno 2016 con cui l'Agenzia Entrate di Como:
a) contestava la mancata istituzione dei registri previsti dall'art. 14, D.P.R. 600/73 e dalla normativa Iva, condotta sanzionata dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/97;
b) contestava l'omessa comunicazione delle operazioni attive e passive prevista come obbligatoria dall'art. 21, D.Lgs. 78/2010;
c) ricostruiva induttivamente il reddito e il valore della produzione per l'anno d'imposta 2016 in € 88.760,00;
d) contestava un'Iva a debito pari ad € 27.401,00.
Lo stesso contribuente in proprio (quale ex socio al 25% della società cancellata) impugnava altresì l'avviso di accertamento n. T9K01E301360/2024 con cui l'Agenzia Entrate di Como riprendeva a tassazione in capo al socio, ex art. 5 del T.U.I.R. e ai fini Irpef ed addizionali, il reddito contestato alla Ricorrente_2 in proporzione alla sua quota di partecipazione, ovvero l'importo di € 22.190,08 (25% di € 88.760,33).
A fondamento del ricorso lamentava l'illegittimità della pretesa tributaria per
- violazione del contraddittorio;
- erronea ricostruzione del reddito della Ricorrente_2 per l'anno 2016.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia Entrate di Como eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 nella sua qualità di rappresentante legale della Ricorrente_2 ormai cancellata dal registro imprese (sin dal 2018), essendosi la società estinta oltre cinque anni prima della data di notifica dell'avviso di accertamento ex art 28 co 4 D Lgs n 175/2014. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida, a prescindere dalla delibazione di ogni eccezione preliminare sull'ammissibilità del ricorso (in quanto presentato dal Ricorrente_1 sia quale socio, sia quale legale rappresentante della società Ricorrente_2, ormai cancellata dal registro sin dal 2018), il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la nullità degli avvisi di accertamento impugnati per violazione del principio del contraddittorio.
Il motivo è infondato.
E' infatti documentato che l'Ufficio ha, dapprima, inviato il questionario con il quale, considerata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, ha richiesto l'invio di tutta la documentazione contabile ed extracontabile ai fini del controllo. Inoltre, l'Ufficio ha inviato lo schema d'atto con cui ha invitato il contribuente a presentare, entro il termine di 60 giorni, eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Ancora, l'Ufficio, su richiesta della parte, ha fissato il contraddittorio per il giorno 16/10/2024 come da verbale in atti in cui la parte ha presentato il bilancio non registrato relativo all'anno 2016 e dichiarato di voler presentare istanza di accertamento con adesione.
Alla stregua di quanto sopra, si ritiene che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato.
Parimenti infondato è il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta l'errata ricostruzione del reddito dalla
Ricorrente_2 per l'anno 2016, riconoscendo un importo inferiore a titolo di costi rispetto a quelli indicati nelle fatture prodotte.
Invero, a fronte dell'omessa presentazione da parte della società Ricorrente_2 snc delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2016 e 2017 e dell'omessa tenuta delle scritture contabili previste dall'art. 14, D.P.R. 600/73,
l'Ufficio ha proceduto alla ricostruzione induttiva del reddito ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600/73, prescindendo dalla documentazione e sulla base di presunzioni semplici anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “l'accertamento induttivo puro svolto
... ai sensi dell'art. 39, comma 2, del DPR n. 600 del 1973, consente all'Amministrazione finanziaria di prescindere del tutto dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di determinare l'imponibile sulla base di elementi meramente indiziari, ancorché inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli artt.
2727 e 2729 c.c., ma costituenti presunzioni “supersemplici”, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (arg ex Cass. Civ n. 19191/ 2019), quando i dati in esse contenuti siano assolutamente inattendibili e tali da inficiare l'utilizzabilità anche di quelli apparentemente regolari…” (cfr Corte di
Cassazione, Sezione 6, n. 4662/2023).
Nella fattispecie, l'Ufficio ha correttamente ricostruito i ricavi prendendo come dato quello presente nell'applicativo “Associazione_1”dal quale risultava che la società aveva emesso fatture nei confronti dei clienti per un totale pari ad € 243.186,00 oltre Iva per € 35.757,00.
In merito ai costi, l'Ufficio ha riconosciuto solo quelli risultanti dall'applicativo “Associazione_1” ovvero quelli comunicati dai fornitori per un totale pari ad € 40.311,00 oltre ai costi relativi al personale dipendente pari a complessivi € 114.114,67 risultanti dalle CU trasmesse.
In tale quadro, non essendo fondate le censure mosse al prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della società, risultano conseguentemente infondate le censure mosse anche al successivo avviso di accertamento emesso nei confronti del socio, attesa la ristretta base azionaria.
Le spese di lite liquidate in dispositivo seguono la soccombenza di legge.
P.Q.M.
la CGT così provvede:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell'Ufficio delle spese di lite liquidate in euro 2500,00.
Como, 5.11.2025 Il Presidente Il Giudice relatore
Dott. Agostino Abate Dott. Marco Mancini