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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mafalda Russo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lainate (MI), viale Rimembranze n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: indennità di malattia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 11 ottobre 2024 e CP_ ritualmente notificato, la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare la nullità o CP_ comunque la nullità del provvedimento sanzionatorio emesso da per averla ritenuta assente ingiustificata alla visita medica domiciliare di controllo del 7.12.2023 e per sentir condannare l'istituto al pagamento in suo favore della indennità di malattia illegittimamente trattenuta, oltre refusione delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver sofferto uno stato di CP_ malattia dal 27.11.2023 al 7.12.2023 e di aver comunicato ad e al datore di lavoro la
Pagina 1 di 3 variazione del proprio domicilio per la reperibilità in relazione ad un periodo di tale stato di malattia, .
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, ha dato atto di aver ritenuto fondate le argomentazioni di parte attrice e di aver quindi riconosciuto la giustificatezza dell'assenza alla visita domiciliare del 7.12.2023 ed ha perciò chiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso. CP_ Nella specie, le parti hanno dato atto che nelle more del processo ha riconosciuto la fondatezza della domanda della ricorrente e la giustificatezza dell'assenza alla visita domiciliare del 7.12.2023 e tanto è sufficiente per rilevare come siano dunque venute meno le ragioni di contestazione attoree.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali, sulla base della soccombenza virtuale.
Sul punto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rileva il giudicante che l'avvenuto riconoscimento in via di autotutela della giustificatezza dell'assenza alla visita domiciliare del 7.12.2023 è elemento in sé già sufficiente a far emergere la virtuale
Pagina 2 di 3 soccombenza dell'istituto convenuto, il quale – prima della notificazione del ricorso – nella fase amministrativa aveva invece negato la fondatezza delle giustificazioni fornite dalla ricorrente.
CP_ In ragione di quanto esposto deve essere condannato a rifondere a parte attorea le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del
CP_ fatto che non ha comunque effettuato alcuna trattenuta per il recupero della indennità di CP_ malattia, del valore della lite (inferiore ad € 1.100,00) e della condotta processuale di il quale - nelle more del processo e già in vista della prima udienza - riconoscendo la fondatezza della domanda della lavoratrice, ha contribuito ad una definizione pacifica della questione di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
CP_
- Condanna in quanto parte virtualmente soccombente, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Monza, 26 febbraio 2025
Il Giudice Elena Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2514/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Mafalda Russo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lainate (MI), viale Rimembranze n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara Tommaselli, elettivamente domiciliato presso la propria sede in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: indennità di malattia
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 11 ottobre 2024 e CP_ ritualmente notificato, la ricorrente ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per sentir dichiarare la nullità o CP_ comunque la nullità del provvedimento sanzionatorio emesso da per averla ritenuta assente ingiustificata alla visita medica domiciliare di controllo del 7.12.2023 e per sentir condannare l'istituto al pagamento in suo favore della indennità di malattia illegittimamente trattenuta, oltre refusione delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda la ricorrente ha esposto di aver sofferto uno stato di CP_ malattia dal 27.11.2023 al 7.12.2023 e di aver comunicato ad e al datore di lavoro la
Pagina 1 di 3 variazione del proprio domicilio per la reperibilità in relazione ad un periodo di tale stato di malattia, .
CP_ Costituitosi ritualmente in giudizio, ha dato atto di aver ritenuto fondate le argomentazioni di parte attrice e di aver quindi riconosciuto la giustificatezza dell'assenza alla visita domiciliare del 7.12.2023 ed ha perciò chiesto al Tribunale adito di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Giova premettere che la "cessazione della materia del contendere" (solo di recente introdotta nel nostro ordinamento positivo per il giudizio amministrativo, per l'ipotesi che sopravvenga, entro il termine di fissazione dell'udienza, l'annullamento o la riforma dell'atto impugnato da parte dell'amministrazione: art. 23 L. n. 1034 del 1971) è formula corrente nella prassi giurisprudenziale, ma non può dirsi costituisca una via autonoma di definizione del processo civile: non è una formula terminativa istituzionalizzata.
Essa non è che il riflesso processuale di un mutamento della situazione sostanziale, quando questa dà luogo al venir meno della ragion d'essere della lite, in forza di un fatto sopravvenuto, che priva i litiganti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Una volta cessata la materia della lite, la fine del processo non può non seguire secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal c.p.c.; cioè, escludendo la conciliazione giudiziale, la cancellazione della causa seguita dall'estinzione del processo, l'estinzione per rinunzia o per inattività delle parti, la sentenza.
In quest'ultimo caso è evidente che le parti devono darsi atto, e dare atto al giudice, del venir meno della lite mediante contemporaneo e conforme mutamento delle conclusioni definitive sottoposte o da sottoporre al giudice stesso, il quale potrà emettere la decisione a seconda del tenore di esse e si pronuncerà eventualmente solo sulle spese se le parti avranno definitivamente concluso in tal senso. CP_ Nella specie, le parti hanno dato atto che nelle more del processo ha riconosciuto la fondatezza della domanda della ricorrente e la giustificatezza dell'assenza alla visita domiciliare del 7.12.2023 e tanto è sufficiente per rilevare come siano dunque venute meno le ragioni di contestazione attoree.
Tanto premesso con riferimento al merito della domanda, la causa deve essere decisa esclusivamente in tema di spettanza delle spese legali, sulla base della soccombenza virtuale.
Sul punto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, rileva il giudicante che l'avvenuto riconoscimento in via di autotutela della giustificatezza dell'assenza alla visita domiciliare del 7.12.2023 è elemento in sé già sufficiente a far emergere la virtuale
Pagina 2 di 3 soccombenza dell'istituto convenuto, il quale – prima della notificazione del ricorso – nella fase amministrativa aveva invece negato la fondatezza delle giustificazioni fornite dalla ricorrente.
CP_ In ragione di quanto esposto deve essere condannato a rifondere a parte attorea le spese di lite, che vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del
CP_ fatto che non ha comunque effettuato alcuna trattenuta per il recupero della indennità di CP_ malattia, del valore della lite (inferiore ad € 1.100,00) e della condotta processuale di il quale - nelle more del processo e già in vista della prima udienza - riconoscendo la fondatezza della domanda della lavoratrice, ha contribuito ad una definizione pacifica della questione di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
CP_
- Condanna in quanto parte virtualmente soccombente, a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 400,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Monza, 26 febbraio 2025
Il Giudice Elena Greco
Pagina 3 di 3