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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/05/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2017 promossa da:
[ ], nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ciampino alla via Di Modena n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDI PAOLO
[ ] ed elettivamente domiciliato Battipaglia alla via De Crescenzo n. 102 C.F._2
ATTORE contro
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. STABILE GIUSEPPE [ ] ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Campagna alla via S.S. 91 n. 82
CONVENUTA nonché
[ ], nato a [...] il [...], CP_2 C.F._4 [...]
[ ], nato a [...] il [...] e CP_3 C.F._5 CP_4
[ , nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._6
dall'avv. BUONASORTE VINCENZO [ ] ed elettivamente domiciliati in C.F._7
Battipaglia alla Piazza Conforti n. 5
CONVENUTI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. esponeva di essere proprietario Parte_1
pro quota, assieme ai sig.ri , e di un CP_2 Controparte_3 CP_4
immobile ad uso abitativo sito in Campagna in Via SS.91 n° 123 e catastalmente indicato alla
Partita 1970 – Foglio 59 – Particella 602 – Sub 1 – 11, e di aver concordato con la ditta So. Cu.
l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria a Controparte_5
seguito di una trattativa economica conclusasi con la stesura di un contratto di appalto privato stipulato, approvato e sottoscritto tra le parti in data 09/06/2012; esponeva altresì che nel corso dei predetti lavori, avviati il 18/06/2012 e sono stati eseguiti secondo le attività elencate nel computo metrico redatto dal D. L. in data 04/06/2012 ed allegato al contratto di appalto, si manifestavano problematiche imputabili alla ditta appaltatrice, al punto che il Direttore dei lavori in più occasioni la richiamava a porre in essere i lavori commissionati a regola d'arte tramite lettere di contestazione ed intimazione inviate a partire dal 02.01.2013, invitandola altresì al rispetto del termine per la conclusione dei lavori contrattualmente pattuito entro e non oltre il 18.12.2012.
Nonostante tali inviti la ditta oltre a non completare i lavori entro i termini pattuiti eseguiva gli stessi con modalità non conformi alle regole dell'arte, per cui nel corso del tempo si verificavano varie problematiche e danni correlati all'inesatto adempimento dell'appaltatrice ed accertati tramite consulenza tecnica di parte;
per tale ragione il provvedeva a proporre Pt_1
presso questo Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo per accertare e far dichiarare le responsabilità della SO. CU. in ordine alla mala realizzazione delle CP_6
opere commissionate, anche ai fini della richiesta di risarcimento per i danni subiti all'immobile oggetto del giudizio;
il ricorso veniva iscritto al numero di R.G. 10078/2014 e si concludeva con il deposito in data 30.06.2015 di consulenza tecnica d'ufficio, avverso la quale l'attore formulava note critiche non essendosi provveduto in tal sede alla determinazione della somma spettante a titolo di penale per il ritardo nel completamento dei lavori.
pagina 2 di 8 La domanda veniva poi trasposta nel presente giudizio, nell'ambito del quale parte attrice conveniva oltre alla SO CU Edil anche i sig.ri , e CP_2 Controparte_3 CP_4
e rassegnava le seguenti conclusioni: “Condannare la
[...] Parte_2 al risarcimento danni sia per gli errori e i danni causati nell'espletamento di
[...]
tale contratto nonché al pagamento della penale contrattuale per violazione dei termini ivi esposti, previa declaratoria di responsabilità, al pagamento della somma di € 60000,00
(sessantamila/00) o comunque di quella che sarà accertata in corso di causa, eventualmente a seguito di una CYU tecnica, il tutto oltre interessi legali dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria”.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in Parte_2
via preliminare la carenza di legittimazione attiva del nonché l'intervenuta decadenza Pt_1
dall'esercizio dell'azione di garanzia per mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 1667 e
1668 c.c.; nel merito, contestava quanto dedotto da controparte in merito sia all'inesatta esecuzione dei lavori commissionati sia al ritardo nell'ultimazione degli stessi, ed insisteva perciò per l'integrale rigetto della domanda attorea con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano altresì i sig.ri , e CP_2 Controparte_3 CP_4
integralmente aderendo alla domanda di parte attrice.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria attraverso l'acquisizione delle prove orali articolate dalle parti, e all'udienza del 20.01.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione di garanzia, sollevata da parte convenuta nei propri scritti introduttivi.
Come noto, la norma di riferimento sul punto è l'art. 1667 c.c.
La disposizione citata prevede, come noto, due distinti termini per l'esercizio dell'azione di garanzia per vizi dell'opera: il primo, avente carattere decadenziale, è previsto al comma 2, ai sensi del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le pagina 3 di 8 difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta” (salvo che l'appaltatore stesso non abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati); il secondo invece, di natura prescrizionale, è contemplato dal successivo comma 3, il quale nel trattare i presupposti per l'attivazione in via giurisdizionale della garanzia statuisce che “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”.
Con particolare riguardo ai requisiti della denuncia dei vizi richiesta dal comma 2, la giurisprudenza ha precisato che essa non può consistere in una mera contestazione dei difetti effettuata in maniera generica e non circostanziata, ma piuttosto deve contenere almeno una descrizione (anche sommaria) dei vizi rilevati, al fine di porre l'appaltatore nella condizione di poter fornire riscontro a tali dichiarazioni anche offrendosi di porre loro rimedio (cfr. Cass. civ.
n. 25433/2013).
Venendo al caso di specie, si osserva che la prima valida denuncia dei vizi della cosa appaltata da parte della committenza deve ricondursi alla lettera di messa in mora e richiesta di intervento inoltrata alla ditta convenuta in data 15.10.2013, all'interno della quale si dà atto dell'intervenuto riscontro di difetti quali infiltrazioni di acqua all'interno delle varie abitazioni e presenza all'interno dell'immobile di attrezzature ed impalcature non ancora rimosse.
Al fine di verificare il rispetto del termine di cui all'art. 1667 c.c., tuttavia, non è sufficiente il solo dato della denuncia dei vizi all'appaltatore, essendosi detto che essa deve necessariamente intervenire entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta.
Nonostante in giurisprudenza si sia in più occasioni optato per lo spostamento in avanti del momento di conoscenza dei vizi all'esperimento della consulenza di parte spesso prodromica all'instaurazione del giudizio, va comunque rammentato che tale soluzione non può essere applicata in modo indiscriminato, dovendosi valutare caso per caso se ai fini della piena conoscenza della natura dei vizi e della loro derivazione causale sia necessaria l'intermediazione di un'indagine tecnica, oppure se le stesse in ragione della loro evidenza siano immediatamente intellegibili anche solo icto oculi. In senso conforme si segnala l'orientamento di legittimità secondo cui la nozione di “scoperta” dei vizi non significa che il ricorso a un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini, quando avesse avuto già conoscenza della entità e delle cause del vizio, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse
pagina 4 di 8 stata tale da consentire una loro consapevole denuncia prima e una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito» (Cass. civ. n. 21089/2012).
Orbene, nel caso in esame la natura dei vizi riscontrati e in questa sede denunciati dai committenti non consentono di ritenere che essi presentassero un grado di occultamento tale da non essere immediatamente riscontrabili e valutabili già in un momento immediatamente successivo alla conclusione dei lavori, e tanto può affermarsi sulla base della stessa consulenza tecnica disposta dai comproprietari ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo, nella quale si dà atto di difetti principalmente attinenti alla non perfetta esecuzione dei rivestimenti esterni delle pareti e dei lavori di tinteggiatura, oltre che al danneggiamento di alcuni elementi interni quali elettropompe esterne en zanzariere;
difetti, questi, che evidentemente attengono ad elementi dell'immobile immediatamente percepibili senza la necessità di specifiche valutazioni di carattere tecnico specialistico (si pensi ai vizi di cui ai nn. 14), 15), 16), 18), 21) e 22) della perizia di parte attrice), per come ulteriormente corroborato anche dalle risultanze della perizia d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio per ATP e ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio.
In ragione di ciò, e per le ragioni sopra esposte, dovrà necessariamente assumersi quale dies a quo per la denuncia dei vizi la data di conclusione dei lavori appaltati alla a partire Parte_2
dalla quale è verosimile ritenere che gli odierni attori fossero già in condizione di contestare alla ditta appaltatrice l'incorretta esecuzione dei lavori pattuiti.
A tale proposito va segnalato, come peraltro fatto anche dal CTU nella propria relazione, come non vi sia chiarezza in merito all'esatta individuazione del momento di ultimazione dei lavori, rinvenendosi negli atti di causa sia l'indicazione del 18.12.2012 come data stimata di completamento delle opere appaltate, sia un successivo verbale di chiusura dei lavori sottoscritto dai committenti e dal Direttore dei lavori e datato 31.07.2013.
In ogni caso, per i fini di interesse in questa sede l'assunzione come termine di riferimento dell'una o dell'altra data non determinerebbe conseguenze di particolare rilievo in merito alla verifica del rispetto dei termini di denuncia dei vizi, dal momento che in entrambi i casi si tratterebbe comunque di date precedenti quella di denuncia oltre i 60 giorni fissati dalla legge.
Né in senso contrario potrebbe valorizzarsi la prospettazione dell'esistenza dei difetti fatta per pagina 5 di 8 la prima volta in data 02.01.2013 con lettera di intimazione e diffida da parte del direttore dei lavori, non solo in quanto effettuata in termini eccessivamente generici (vi si fa riferimento unicamente a “danni e difetti di esecuzione” senza ulteriori specificazioni), ma anche perché proveniente da un soggetto che pur essendo nominato dalla parte committente non è legittimato a porre in essere atti giuridici nell'interesse e in favore di questa.
In conclusione, perciò, l'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1667 c.c. dal momento di consegna dei lavori determina quale necessaria conseguenza giuridica l'impossibilità per il committente di far valere la garanzia per vizi prevista in materia di appalto
Ai fini dell'ammissibilità della domanda neppure potrebbe farsi ricorso all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dagli artt. 1453 ss. c.c. (sebbene nessuna prospettazione in tal senso sia stata avanzata dagli attori): in materia di appalto, infatti, detto termine può trovare applicazione unicamente nell'ipotesi in cui si versi non in un'ipotesi di incorretta esecuzione dei lavori ma piuttosto di mancato completamento degli stessi (in questo senso cfr. Cass. civ. n.
1186/2015), ipotesi quest'ultima che tuttavia non ricorre nel caso concreto alla luce di quanto desumibile sia dalle risultanze di CTU, sia dal verbale di chiusura dei lavori del 31.07.2013
(posto che in essi alcun riferimento viene fatto ad un'incompletezza dei lavori allo stato attuale, ma piuttosto ad una esecuzione degli stessi non a regola d'arte).
Discorso a parte merita invece la valutazione della domanda attorea di condanna della So. Cu. al pagamento della penale contrattualmente pattuita, in ragione del colpevole ritardo da CP_5
quest'ultima maturato rispetto al completamento dei lavori appaltati e alla loro consegna ai committenti.
Recuperando quanto sopra brevemente prospettato in merito all'individuazione della data di ultimazione dei lavori, non pare possibile ritenere che gli stessi siano stati effettuati nel rispetto dei tempi contrattualmente pattuiti, sulla base di quanto è possibile evincere dallo scambio di comunicazioni intercorso tra la ditta convenuta e il direttore dei lavori tra il 02.01.2013 e l'11.03.2012: ed infatti, già a partire dalla prima missiva di intimazione e diffida del
02.01.2013 (successiva al termine contrattuale per il completamento dei lavori), quest'ultimo contestava alla appaltatrice il mancato completamento di talune delle opere concordate entro il termine di 180 giorni fissato nel contratto di appalto (oltre, come si è detto, all'inesatta Pa esecuzione di quelle già completate), ed in riscontro ad essa la Cu. chiedeva “La CP_5
pagina 6 di 8 sospensione del decorrere dei 180 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della raccomandata in oggetto e fino a quando non viene trovato un accordo tra le parti”, in tal modo indirettamente confermando di non aver ancora ultimato le lavorazioni a quella data.
Quanto, poi, alla circostanza che tra le parti sarebbe effettivamente stato raggiunto un accordo per la concessione di una proroga dal dicembre del 2012 alla primavera del 2013 per il completamento dei lavori non ancora conclusi, essa non può considerarsi sufficientemente dimostrata dalla parte eccepente, dal momento che l'unica prova in tal senso offerta dalla convenuta - vale a dire le dichiarazioni rese in sede di prova orale dai testi da essa indicati - si pongono in evidente contrasto con la documentazione presente agli atti, ed in particolare con le comunicazioni del 01.02.2013 e del 05.02.2013, nelle quale il Direttore dei lavori prima, ed il sig. poi, escludevano ogni intenzione della committenza di aderire alla Controparte_3
richiesta di proroga formulata dalla SO. CU. contestandone peraltro anche la motivazione CP_5
indicata dalla ditta nella ricorrenza di condizioni climatiche avverse.
Pertanto, stante la mancanza di accordo tra le parti circa la proroga del termine oltre il
18.12.2012, il fatto che agli atti di causa vi sia un verbale di chiusura dei lavori datato
31.07.2013 evidentemente è indicativo di un ritardo nel completamento dei lavori imputabile alla ditta appaltatrice, sicché, contrariamente a quanto riferito dal CTU, sulla base di tale intervallo temporale ben potrà provvedersi a calcolare quanto spettante ai a titolo di Pt_1
penale per il ritardo. Considerata dunque la pattuizione in contratto di una penale pari ad €
50,00 per ogni giorno di ritardo, e considerando altresì un totale di 215 giorni di ritardo, si avrà un importo complessivo di € 10.750,00 oltre interessi, spettante ai committenti a titolo di penale.
In condizione dell'accoglimento meramente parziale della domanda attorea e del considerevole ridimensionamento della stessa rispetto agli importi prospettati in sede di citazione, si ritengono sussistenti validi e fondati motivi per disporre la compensazione al 50% delle spese di lite del presente giudizio, ponendo il restante 50% a carico della convenuta risultata parzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la SO. CU. a corrispondere CP_5
all'attore e ai convenuti , e Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
ciascuno pro quota, la somma di € 10.750,00 oltre interessi sino al soddisfo, a
[...]
titolo di penale dovuta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 09.06.2012; Pa 2) Condanna la convenuta . CU. a rifondere direttamente all'avv. Riccardi, dichiaratosi CP_5
antistatario, le spese di lite del presente giudizio nella misura del 50%, che si liquidano in complessivi € 2.946,50, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
Pa 3) Condanna la convenuta . CU. a rifondere direttamente all'avv. Buonasorte, CP_5
dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio nella misura del 50%, che si liquidano in complessivi € 2.560,50, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
Si comunichi.
Salerno, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Oliva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2017 promossa da:
[ ], nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ciampino alla via Di Modena n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. RICCARDI PAOLO
[ ] ed elettivamente domiciliato Battipaglia alla via De Crescenzo n. 102 C.F._2
ATTORE contro
[ ], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. STABILE GIUSEPPE [ ] ed elettivamente domiciliata in C.F._3
Campagna alla via S.S. 91 n. 82
CONVENUTA nonché
[ ], nato a [...] il [...], CP_2 C.F._4 [...]
[ ], nato a [...] il [...] e CP_3 C.F._5 CP_4
[ , nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi
[...] C.F._6
dall'avv. BUONASORTE VINCENZO [ ] ed elettivamente domiciliati in C.F._7
Battipaglia alla Piazza Conforti n. 5
CONVENUTI
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. esponeva di essere proprietario Parte_1
pro quota, assieme ai sig.ri , e di un CP_2 Controparte_3 CP_4
immobile ad uso abitativo sito in Campagna in Via SS.91 n° 123 e catastalmente indicato alla
Partita 1970 – Foglio 59 – Particella 602 – Sub 1 – 11, e di aver concordato con la ditta So. Cu.
l'esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria a Controparte_5
seguito di una trattativa economica conclusasi con la stesura di un contratto di appalto privato stipulato, approvato e sottoscritto tra le parti in data 09/06/2012; esponeva altresì che nel corso dei predetti lavori, avviati il 18/06/2012 e sono stati eseguiti secondo le attività elencate nel computo metrico redatto dal D. L. in data 04/06/2012 ed allegato al contratto di appalto, si manifestavano problematiche imputabili alla ditta appaltatrice, al punto che il Direttore dei lavori in più occasioni la richiamava a porre in essere i lavori commissionati a regola d'arte tramite lettere di contestazione ed intimazione inviate a partire dal 02.01.2013, invitandola altresì al rispetto del termine per la conclusione dei lavori contrattualmente pattuito entro e non oltre il 18.12.2012.
Nonostante tali inviti la ditta oltre a non completare i lavori entro i termini pattuiti eseguiva gli stessi con modalità non conformi alle regole dell'arte, per cui nel corso del tempo si verificavano varie problematiche e danni correlati all'inesatto adempimento dell'appaltatrice ed accertati tramite consulenza tecnica di parte;
per tale ragione il provvedeva a proporre Pt_1
presso questo Tribunale ricorso per accertamento tecnico preventivo per accertare e far dichiarare le responsabilità della SO. CU. in ordine alla mala realizzazione delle CP_6
opere commissionate, anche ai fini della richiesta di risarcimento per i danni subiti all'immobile oggetto del giudizio;
il ricorso veniva iscritto al numero di R.G. 10078/2014 e si concludeva con il deposito in data 30.06.2015 di consulenza tecnica d'ufficio, avverso la quale l'attore formulava note critiche non essendosi provveduto in tal sede alla determinazione della somma spettante a titolo di penale per il ritardo nel completamento dei lavori.
pagina 2 di 8 La domanda veniva poi trasposta nel presente giudizio, nell'ambito del quale parte attrice conveniva oltre alla SO CU Edil anche i sig.ri , e CP_2 Controparte_3 CP_4
e rassegnava le seguenti conclusioni: “Condannare la
[...] Parte_2 al risarcimento danni sia per gli errori e i danni causati nell'espletamento di
[...]
tale contratto nonché al pagamento della penale contrattuale per violazione dei termini ivi esposti, previa declaratoria di responsabilità, al pagamento della somma di € 60000,00
(sessantamila/00) o comunque di quella che sarà accertata in corso di causa, eventualmente a seguito di una CYU tecnica, il tutto oltre interessi legali dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria”.
Incardinatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale eccepiva in Parte_2
via preliminare la carenza di legittimazione attiva del nonché l'intervenuta decadenza Pt_1
dall'esercizio dell'azione di garanzia per mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 1667 e
1668 c.c.; nel merito, contestava quanto dedotto da controparte in merito sia all'inesatta esecuzione dei lavori commissionati sia al ritardo nell'ultimazione degli stessi, ed insisteva perciò per l'integrale rigetto della domanda attorea con condanna dello stesso al pagamento delle spese di lite.
Si costituivano altresì i sig.ri , e CP_2 Controparte_3 CP_4
integralmente aderendo alla domanda di parte attrice.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria attraverso l'acquisizione delle prove orali articolate dalle parti, e all'udienza del 20.01.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava la stessa a sentenza previa concessione dei termini di legge.
MOTIVAZIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione di garanzia, sollevata da parte convenuta nei propri scritti introduttivi.
Come noto, la norma di riferimento sul punto è l'art. 1667 c.c.
La disposizione citata prevede, come noto, due distinti termini per l'esercizio dell'azione di garanzia per vizi dell'opera: il primo, avente carattere decadenziale, è previsto al comma 2, ai sensi del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le pagina 3 di 8 difformità e i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta” (salvo che l'appaltatore stesso non abbia riconosciuto i vizi o li abbia occultati); il secondo invece, di natura prescrizionale, è contemplato dal successivo comma 3, il quale nel trattare i presupposti per l'attivazione in via giurisdizionale della garanzia statuisce che “L'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera”.
Con particolare riguardo ai requisiti della denuncia dei vizi richiesta dal comma 2, la giurisprudenza ha precisato che essa non può consistere in una mera contestazione dei difetti effettuata in maniera generica e non circostanziata, ma piuttosto deve contenere almeno una descrizione (anche sommaria) dei vizi rilevati, al fine di porre l'appaltatore nella condizione di poter fornire riscontro a tali dichiarazioni anche offrendosi di porre loro rimedio (cfr. Cass. civ.
n. 25433/2013).
Venendo al caso di specie, si osserva che la prima valida denuncia dei vizi della cosa appaltata da parte della committenza deve ricondursi alla lettera di messa in mora e richiesta di intervento inoltrata alla ditta convenuta in data 15.10.2013, all'interno della quale si dà atto dell'intervenuto riscontro di difetti quali infiltrazioni di acqua all'interno delle varie abitazioni e presenza all'interno dell'immobile di attrezzature ed impalcature non ancora rimosse.
Al fine di verificare il rispetto del termine di cui all'art. 1667 c.c., tuttavia, non è sufficiente il solo dato della denuncia dei vizi all'appaltatore, essendosi detto che essa deve necessariamente intervenire entro il termine di 60 giorni dalla loro scoperta.
Nonostante in giurisprudenza si sia in più occasioni optato per lo spostamento in avanti del momento di conoscenza dei vizi all'esperimento della consulenza di parte spesso prodromica all'instaurazione del giudizio, va comunque rammentato che tale soluzione non può essere applicata in modo indiscriminato, dovendosi valutare caso per caso se ai fini della piena conoscenza della natura dei vizi e della loro derivazione causale sia necessaria l'intermediazione di un'indagine tecnica, oppure se le stesse in ragione della loro evidenza siano immediatamente intellegibili anche solo icto oculi. In senso conforme si segnala l'orientamento di legittimità secondo cui la nozione di “scoperta” dei vizi non significa che il ricorso a un accertamento tecnico possa giovare al danneggiato quale escamotage onde essere rimesso in termini, quando avesse avuto già conoscenza della entità e delle cause del vizio, ma solo che compete al giudice del merito accertare se la conoscenza dei vizi e della loro consistenza fosse
pagina 4 di 8 stata tale da consentire una loro consapevole denuncia prima e una non azzardata iniziativa giudiziale poi, anche in epoca precedente, pur senza l'ulteriore supporto del parere di un perito» (Cass. civ. n. 21089/2012).
Orbene, nel caso in esame la natura dei vizi riscontrati e in questa sede denunciati dai committenti non consentono di ritenere che essi presentassero un grado di occultamento tale da non essere immediatamente riscontrabili e valutabili già in un momento immediatamente successivo alla conclusione dei lavori, e tanto può affermarsi sulla base della stessa consulenza tecnica disposta dai comproprietari ed allegata al ricorso introduttivo del giudizio di accertamento tecnico preventivo, nella quale si dà atto di difetti principalmente attinenti alla non perfetta esecuzione dei rivestimenti esterni delle pareti e dei lavori di tinteggiatura, oltre che al danneggiamento di alcuni elementi interni quali elettropompe esterne en zanzariere;
difetti, questi, che evidentemente attengono ad elementi dell'immobile immediatamente percepibili senza la necessità di specifiche valutazioni di carattere tecnico specialistico (si pensi ai vizi di cui ai nn. 14), 15), 16), 18), 21) e 22) della perizia di parte attrice), per come ulteriormente corroborato anche dalle risultanze della perizia d'ufficio disposta nell'ambito del giudizio per ATP e ritualmente acquisita agli atti del presente giudizio.
In ragione di ciò, e per le ragioni sopra esposte, dovrà necessariamente assumersi quale dies a quo per la denuncia dei vizi la data di conclusione dei lavori appaltati alla a partire Parte_2
dalla quale è verosimile ritenere che gli odierni attori fossero già in condizione di contestare alla ditta appaltatrice l'incorretta esecuzione dei lavori pattuiti.
A tale proposito va segnalato, come peraltro fatto anche dal CTU nella propria relazione, come non vi sia chiarezza in merito all'esatta individuazione del momento di ultimazione dei lavori, rinvenendosi negli atti di causa sia l'indicazione del 18.12.2012 come data stimata di completamento delle opere appaltate, sia un successivo verbale di chiusura dei lavori sottoscritto dai committenti e dal Direttore dei lavori e datato 31.07.2013.
In ogni caso, per i fini di interesse in questa sede l'assunzione come termine di riferimento dell'una o dell'altra data non determinerebbe conseguenze di particolare rilievo in merito alla verifica del rispetto dei termini di denuncia dei vizi, dal momento che in entrambi i casi si tratterebbe comunque di date precedenti quella di denuncia oltre i 60 giorni fissati dalla legge.
Né in senso contrario potrebbe valorizzarsi la prospettazione dell'esistenza dei difetti fatta per pagina 5 di 8 la prima volta in data 02.01.2013 con lettera di intimazione e diffida da parte del direttore dei lavori, non solo in quanto effettuata in termini eccessivamente generici (vi si fa riferimento unicamente a “danni e difetti di esecuzione” senza ulteriori specificazioni), ma anche perché proveniente da un soggetto che pur essendo nominato dalla parte committente non è legittimato a porre in essere atti giuridici nell'interesse e in favore di questa.
In conclusione, perciò, l'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 1667 c.c. dal momento di consegna dei lavori determina quale necessaria conseguenza giuridica l'impossibilità per il committente di far valere la garanzia per vizi prevista in materia di appalto
Ai fini dell'ammissibilità della domanda neppure potrebbe farsi ricorso all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dagli artt. 1453 ss. c.c. (sebbene nessuna prospettazione in tal senso sia stata avanzata dagli attori): in materia di appalto, infatti, detto termine può trovare applicazione unicamente nell'ipotesi in cui si versi non in un'ipotesi di incorretta esecuzione dei lavori ma piuttosto di mancato completamento degli stessi (in questo senso cfr. Cass. civ. n.
1186/2015), ipotesi quest'ultima che tuttavia non ricorre nel caso concreto alla luce di quanto desumibile sia dalle risultanze di CTU, sia dal verbale di chiusura dei lavori del 31.07.2013
(posto che in essi alcun riferimento viene fatto ad un'incompletezza dei lavori allo stato attuale, ma piuttosto ad una esecuzione degli stessi non a regola d'arte).
Discorso a parte merita invece la valutazione della domanda attorea di condanna della So. Cu. al pagamento della penale contrattualmente pattuita, in ragione del colpevole ritardo da CP_5
quest'ultima maturato rispetto al completamento dei lavori appaltati e alla loro consegna ai committenti.
Recuperando quanto sopra brevemente prospettato in merito all'individuazione della data di ultimazione dei lavori, non pare possibile ritenere che gli stessi siano stati effettuati nel rispetto dei tempi contrattualmente pattuiti, sulla base di quanto è possibile evincere dallo scambio di comunicazioni intercorso tra la ditta convenuta e il direttore dei lavori tra il 02.01.2013 e l'11.03.2012: ed infatti, già a partire dalla prima missiva di intimazione e diffida del
02.01.2013 (successiva al termine contrattuale per il completamento dei lavori), quest'ultimo contestava alla appaltatrice il mancato completamento di talune delle opere concordate entro il termine di 180 giorni fissato nel contratto di appalto (oltre, come si è detto, all'inesatta Pa esecuzione di quelle già completate), ed in riscontro ad essa la Cu. chiedeva “La CP_5
pagina 6 di 8 sospensione del decorrere dei 180 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della raccomandata in oggetto e fino a quando non viene trovato un accordo tra le parti”, in tal modo indirettamente confermando di non aver ancora ultimato le lavorazioni a quella data.
Quanto, poi, alla circostanza che tra le parti sarebbe effettivamente stato raggiunto un accordo per la concessione di una proroga dal dicembre del 2012 alla primavera del 2013 per il completamento dei lavori non ancora conclusi, essa non può considerarsi sufficientemente dimostrata dalla parte eccepente, dal momento che l'unica prova in tal senso offerta dalla convenuta - vale a dire le dichiarazioni rese in sede di prova orale dai testi da essa indicati - si pongono in evidente contrasto con la documentazione presente agli atti, ed in particolare con le comunicazioni del 01.02.2013 e del 05.02.2013, nelle quale il Direttore dei lavori prima, ed il sig. poi, escludevano ogni intenzione della committenza di aderire alla Controparte_3
richiesta di proroga formulata dalla SO. CU. contestandone peraltro anche la motivazione CP_5
indicata dalla ditta nella ricorrenza di condizioni climatiche avverse.
Pertanto, stante la mancanza di accordo tra le parti circa la proroga del termine oltre il
18.12.2012, il fatto che agli atti di causa vi sia un verbale di chiusura dei lavori datato
31.07.2013 evidentemente è indicativo di un ritardo nel completamento dei lavori imputabile alla ditta appaltatrice, sicché, contrariamente a quanto riferito dal CTU, sulla base di tale intervallo temporale ben potrà provvedersi a calcolare quanto spettante ai a titolo di Pt_1
penale per il ritardo. Considerata dunque la pattuizione in contratto di una penale pari ad €
50,00 per ogni giorno di ritardo, e considerando altresì un totale di 215 giorni di ritardo, si avrà un importo complessivo di € 10.750,00 oltre interessi, spettante ai committenti a titolo di penale.
In condizione dell'accoglimento meramente parziale della domanda attorea e del considerevole ridimensionamento della stessa rispetto agli importi prospettati in sede di citazione, si ritengono sussistenti validi e fondati motivi per disporre la compensazione al 50% delle spese di lite del presente giudizio, ponendo il restante 50% a carico della convenuta risultata parzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 7 di 8 assorbita, così dispone:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la SO. CU. a corrispondere CP_5
all'attore e ai convenuti , e Parte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
ciascuno pro quota, la somma di € 10.750,00 oltre interessi sino al soddisfo, a
[...]
titolo di penale dovuta per il ritardo nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto stipulato tra le parti in data 09.06.2012; Pa 2) Condanna la convenuta . CU. a rifondere direttamente all'avv. Riccardi, dichiaratosi CP_5
antistatario, le spese di lite del presente giudizio nella misura del 50%, che si liquidano in complessivi € 2.946,50, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
Pa 3) Condanna la convenuta . CU. a rifondere direttamente all'avv. Buonasorte, CP_5
dichiaratosi antistatario, le spese di lite del presente giudizio nella misura del 50%, che si liquidano in complessivi € 2.560,50, oltre iva, cpa e rimborso spese forfettario come per legge;
Si comunichi.
Salerno, 6 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Oliva
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