Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 16/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 01068/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 468 del 2025, proposto da Italmetalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Maria Cursi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Brindisi, in persona del Presidente - legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Quarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 0008459 del 13/03/2025 con la quale il Dirigente dell’Area 4-Ambiente e Mobilità della Provincia di Brindisi ha assegnato alla ricorrente il termine di 60 gg per acquisire dalla Regione Puglia il provvedimento di accertamento di compatibilità urbanistica al fine di completare il procedimento di VIA e per dare piena efficacia al provvedimento dirigenziale n. 19 del 7/3/2025 con cui è stata rilasciata in favore della società ricorrente la VIA e l’autorizzazione unica ex art. 208 dlgs n. 152/06 in relazione “all’attività di smaltimento e recupero rifiuti e attività di demolizione di veicoli fuori uso”;
- di ogni altro atto ad essa connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società Italmetalli s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della nota prot. n. 0008459 del 13.03.2025, a firma del Dirigente della Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità Settore Ecologia della Provincia di Brindisi, avente ad oggetto “ Italmetalli srl – Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs. n. 151/2006 in relazione alla “Attività di smaltimento e recupero rifiuti e attività di demolizione di veicoli fuori uso, in Francavilla F.na alla via Gorizia snc foglio 136 p.lla 1994”- Acquisizione del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Regione Puglia”.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto le seguenti censure:
-Violazione e omessa applicazione dell’art. 89, comma 2, delle NTA del PPTR della Regione Puglia e dell’art. 17-bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Violazione del giusto procedimento. Errata applicazione e violazione dell’art. 21-quater della L. n. 241/1990.
La Provincia di Brindisi, in data 04.06.2025, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Le parti hanno ribadito le proprie difese, mediante deposito di memorie e documenti.
Nella camera di consiglio del 10.06.2025, il ricorso, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge, è stato trattenuto in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il gravame è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito indicate.
Fondate e meritevoli di condivisione, ad avviso del Collegio, sono le censure con cui la ricorrente si duole della violazione dell’art. 89, comma 2, delle NTA del PPTR della Regione Puglia alla luce delle regole procedimentali sottese alla indetta conferenza di servizi esitata nel provvedimento dirigenziale n. 19 del 07.03.2025.
Nella specie, parte ricorrente, con note prot. n. 33879 e n. 33880 del 13.10.23 (reiterante in data 14.10.23) ha inoltrato istanza di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e contestuale richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 del medesimo D.lgs. 152/2006, per l’esercizio dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi e demolizione di veicoli fuori uso.
La Provincia di Brindisi, nel rispetto dell’art. 89, comma 2, delle NTA del PPTR, ha indetto, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990, una conferenza di servizi in modalità asincrona, alla quale sono state invitate a partecipare le Amministrazioni e gli Enti interessati ivi inclusa, per quanto di interesse, la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Paesaggio e Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.
Nel corso del procedimento, sono stati acquisiti il parere favorevole di Arpa Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi, il provvedimento del Comune di Francavilla Fontana n. 3 del 18.3.2024 di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 89, c. 1, lett.b) delle NTA del PPTR relativo all’intervento di realizzazione della tettoia da utilizzarsi per le opere di demolizione e bonifica, in uno, al deliberato del medesimo Ente comunale del 28.11.2024, recante parere favorevole alla localizzazione dell’impianto di smaltimento e recupero rifiuti da demolire di che trattasi.
Di contro, la Regione Puglia non ha preso parte alla conferenza né la stessa ha fatto pervenire alcuna determinazione di sua competenza, sia pur sollecitata dall’Autorità competente (v. nota prot. n. 744 del 09.01.2024).
All’esito dei lavori, sulla base dei pareri e della documentazione acquisita, è stata accolta l’istanza presentata dalla società ricorrente - come da verbale conferenza servizi asincrona, nota prot. 1233 del 14.1.2025- e, in data 07.03.2025, è stato adottato il conseguente provvedimento dirigenziale n. 19/2025 in favore della società ricorrente.
Ebbene, ad avviso del Collegio, è di tutta evidenza alla luce dell’iter procedimentale richiamato che l’omessa partecipazione della Regione- Sezione Paesaggio debba essere intesa come espressiva di un sopravvenuto assenso tacito al progetto; e ciò in forza delle regole che governano lo svolgimento dell’istituto in esame.
La conferenza di servizi, infatti, rappresenta un modulo procedimentale finalizzato all’esame e alla comparazione di tutti gli interessi coinvolti nell’ambito dell’autorizzazione.
La ratio dell’istituto è quella di snellire l’iter decisionale di provvedimenti pluristrutturati ovvero soggetti all’assenso vincolante di una o più Amministrazioni.
A tal fine, l’art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241 del 1990 prevede che “ si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso…ai sensi del comma 3 la propria posizione ”.
Nella specie, come sopra detto, la Regione Puglia è stata invitata a partecipare oltre che sollecitata dalla Provincia di Brindisi ad esprimere le proprie valutazioni; l’Ente regionale, però, non ha inteso prendere parte ad alcuna seduta della conferenza di servizi, né ha manifestato qualsivoglia dissenso o attivato alcuno dei rimedi previsti dell’art. 14-quinquies della L. n. 241 del 1990 avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi medesima.
Privo di pregio, di contro, è il richiamo fatto dalla difesa comunale alla presentazione da parte della ricorrente, in data successiva alla proposizione dell’odierno gravame, dell’istanza di compatibilità paesaggistica richiesta dalla nota gravata.
E ciò in virtù del fatto che la predetta istanza risulta essere stata presentata con espressa “ salvezza degli effetti dell’esito del presente giudizio”.
Né la Provincia di Brindisi può pretendere, al di fuori (come nella specie) delle ipotesi normativamente previste, di rimettere in discussione aspetti – compatibilità paesaggistica – valutati nella loro sede naturale ed esitati, come detto, nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento gravato e assorbimento delle restanti questioni sollevate.
Le spese, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato - prot. n. 0008459 del 13.03.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO