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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/09/2025, n. 12459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12459 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N.15791/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott. Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15791 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 03.04.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Conte e Flavia Marsella ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio della prima, in via Po n.22, giusta procura depositata nel fascicolo telematico in data
01.03.2022, unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Renda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Ettore Franceschini n.37, giusta procura in atti
CONVENUTO
E
, in persona del Ministro p.t. – Questura di Roma Controparte_2 ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
pagina 1 di 9 CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 25.03.2025 e 2.04.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 1.03.2022 e in data 20.02.2022, Parte_1 conveniva in giudizio di fronte a questo Tribunale il (e la Questura di Roma, sua Controparte_2 articolazione), nonché , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Controparte_1
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, delibata nelle fatti [fattispecie] oggetto di causa l'esistenza del delitto di lesioni e, comunque, la natura di illecito extracontrattuale degli stessi:
- Accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore Sig. è conseguenza della condotta Parte_1 del convenuto Sig. ; Controparte_1
- condannare il Sig. nonché il e la di Roma, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido ovvero ognuno per il proprio titolo e responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali cosi specificati nel petitum e nel quantum, ovvero a quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa a seguito della chiesta disponenda CTU nedico-legale
- condannare le parti convenute al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario”.
A tal fine, il sig. deduceva che: - era dipendente del , dal giugno 2021 nei Parte_1 Controparte_2 ruoli civili con la qualifica di funzionario amministrativo presso la Questura di Roma alla via Statilia;
- nel lontano 2004, durante il servizio presso l'ufficio Vettovagliamento del Reparto Mobile di Roma, precisamente in data 31.01.2004, era stato vittima di un'aggressione, da parte del collega, l'isp.
[...]
; - all'epoca, l'ispettore ricopriva la mansione di “Responsabile Ufficio CP_1 Parte_1
Vettovagliamento e Contabilità”, mentre l'ispettore aveva l'incarico di “Responsabile della CP_1
Mensa”; - a seguito dell'aggressione, il sig. era stato imputato dei reati di cui agli artt. 81, 612 CP_1
pagina 2 di 9 comma 2 e 594 comma 4 c.p. (capo A) e del reato di cui agli artt. 582/585 c.p. (capo B); - nel procedimento penale l'attore, persona offesa, si era costituito quale parte civile (ammessa in data
5.12.2006); - con la sentenza n. 4528/10, in data 25 febbraio 2010, il era condannato, per il reato CP_1 di cui al capo A), alla pena di mesi due di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, quantificato in euro 2.000; - con la medesima sentenza l'imputato era CP_1 assolto dal reato di cui al capo B); - la sentenza era impugnata dalla parte civile, e in via incidentale dall'imputato; - la Corte d'Appello di Roma il 14.07.2011, con la sentenza n.4791/2011, confermava la condanna relativamente al capo A) di imputazione (sentenza sul punto divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato); - dopo avere separato il giudizio in relazione al capo B) dell'imputazione, la Corte d'Appello con la sentenza n. 3103/15 confermava anche la sentenza di primo grado e quindi l'assoluzione del per non avere commesso CP_1 il fatto, in ordine al reato di cui agli artt. 582/585 c.p.. (ovvero per avere cagionato a , Parte_1 colpendolo al corpo con un estintore, un trauma cranico non commotivo guarito in un arco temporale inferiore a giorni venti); - la Corte di Cassazione- V sezione penale, con sentenza n. 673/2017 depositata il
14.04.2017, accoglieva il ricorso proposto dal sig. (parte civile), annullava la sentenza Parte_1 impugnata e rinviava ex art. 622 c.p.p. “per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello”; - il giudizio di rinvio non veniva riassunto ex art. 622 c.p.p.; - il sig. con l'odierna Parte_1 domanda intendeva ottenere il risarcimento di tutti danni subiti in conseguenza della condotta (di cui al capo B) della imputazione nel giudizio penale), costituente fatto di reato, posta in essere dal Sig.
[...]
in suo danno nei locali dell' Ufficio Vettovagliamento Primo Reparto Mobile di Roma;
- in CP_1 particolare con riguardo alla posizione del Questura di Roma, allegava che l'ente Controparte_2 era responsabile della condotta illecita del dipendente per il fatto avvenuto nei locali della Polizia di Stato per ragioni inerenti all'attività lavorativa espletata.
Si costituiva tempestivamente il , eccependo: - la nullità della domanda per omessa Controparte_2 indicazione della causa petendi;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere la domanda attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo giusta il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 63 D.Lgs. 165/01. Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito pagina 3 di 9 risarcitorio in quanto riferito a fatti risalenti al 31.12.2004, evidenziando che, a fronte della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio ex art. 622 cpp non era stato riassunto dinanzi al Giudice civile nel termine di legge, con conseguente effetto estintivo dell'intero giudizio e applicazione dell'art. 2945, 3° co. c.c.. Allegava l'infondatezza nel merito della domanda, nell'an e nel quantum, rilevando che la condotta del dipendente risultava del tutto estranea alle funzioni istituzionali CP_1 dallo stesso rivestite e non legate all'esercizio della funzione neanche in termini di occasionalità necessaria. Infine, eccepiva la compensatio lucri cum damno, in ragione della quale avrebbero dovuto essere scomputate dalla pretesa risarcitoria eventualmente riconosciuta tutte le prestazioni percepite dall'attore, “ad esempio a titolo indennitario, in relazione ai medesimi fatti che si assumono imputabili alla deducente Amministrazione”. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Giudice adito contrariis reiectis ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
ritenere e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda in mancanza di tempestivi atti interruttivi;
comunque ritenere l'avversa domanda del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla;
in estremo subordine ridurre la pretesa alla luce di quanto già percepito dall'attore per indennità e provvidenze erogate in relazione ai medesimi fatti.
Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva , eccependo in via preliminare: - la nullità dell'atto di citazione per la Controparte_4 mancata osservanza dei termini a comparire;
- la mancata riassunzione della causa in sede civile nei termini previsti, a fronte del rinvio ex art. 622 c.p.p.; - l'infondatezza della domanda attorea.
A seguito dell'ordinanza del 27.09.2022 con cui il Tribunale, in ragione della nullità della citazione, fissava una nuova udienza di comparizione e trattazione al fine di consentire al convenuto di integrare le CP_1 proprie difese nel rispetto dei termini di legge (almeno 20 giorni prima dell'udienza), quest'ultimo depositava tempestivamente comparsa di costituzione e risposta (in data 23.11.2022), eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione, riguardo alla domanda proposta, devoluta al giudice amministrativo e la prescrizione della pretesa risarcitoria, in considerazione della mancata riassunzione ex art. 622 c.p.p. e della conseguente estinzione del giudizio. Reiterava altresì le contestazioni pagina 4 di 9 già svolte in ordine alla totale infondatezza della domanda. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e/o accertare e dichiarare che l'asserito diritto vantato dall'attore è prescritto, ai sensi degli artt. 2946 e 2947 c.c., in assenza di atti interruttivi, trattandosi di fatti risalenti al 31/1/2004;
2) nel merito, in via principale accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore non è conseguenza della condotta del convenuto, sig. , che non ha colpito l'attore alla fronte con un Controparte_1 estintore, né lo ha aggradito fisicamente;
3) per l'effetto, respingere la domanda attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali asseritamente subiti dall'attore e quantificati dallo stesso in €. 98.660,50;
4) in via meramente subordinata, all'esito dell'eventuale istruttoria, accertare e dichiarare il danno effettivamente subito dall'attore e ridurlo in misura di giustizia.
Con condanna dell'attore alle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale del sig. (deferito dall'attore) e prova per teste, CP_1 era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla difesa erariale per omessa indicazione della causa petendi è infondata, atteso che dalla lettura dell'atto introduttivo si evincono i fatti storici posti a fondamento della domanda, oltre a risultare indicazioni sufficienti per l'individuazione della causa petendi
e dell'oggetto della stessa, tali da consentire alle controparti un'adeguata difesa.
Nella sostanza, parte attrice ha posto a fondamento della domanda risarcitoria svolta a titolo extracontrattuale una condotta illecita costituente reato allegata come commessa da
[...]
, dipendente del , sul luogo di lavoro, per ragioni inerenti all'attività CP_1 Controparte_2 lavorativa espletata. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 164, 4° comma e 163, n. 4 cpc, i vizi della editio actionis sono costituiti dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda
(che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, per il principio iura novit
pagina 5 di 9 curia). Ne consegue che, considerata l'evocazione in giudizio (oltre che del dipendente) anche del e visto il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione, le Controparte_2 deduzioni attoree meritano di essere integrate con gli artt. 2049 c.c. e 28 Cost., attesa l'invocata responsabilità del per il fatto del proprio dipendente. CP_2
Giova ricordare che “Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto
(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo” (cfr. tra tante Cass.
n.28852/2021). L'art. 28 della Cost. prevede poi che “i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti . In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici” .
Anche l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito è infondata, in quanto la domanda risarcitoria proposta trova fondamento, secondo le allegazioni di parte attrice, nell'illecito commesso dal dipendente del sul luogo e per ragioni di lavoro. Non Controparte_2 sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 3 e 63 d.lgs. 165/2001, in quanto il risarcimento richiesto non trova fondamento nel rapporto di pubblico impiego e nei relativi obblighi imposti al datore di lavoro pubblico. Al riguardo è appena il caso di ricordare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “La domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico chieda la condanna di funzionari dell'ente stesso al risarcimento dei danni che deriverebbero da un loro comportamento illegittimo o illecito, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione dell'istanza anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto alla violazione di obblighi specifici che trovino la loro ragion d'essere nel rapporto di pubblico impiego, quantomeno quale esito di un potenziale, benchè inconsueto e sotto forma di degenerazione od eccesso, sviluppo di sequenze di eventi connesse al loro ordinario espletamento, ed attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari” (cfr. Cass. S.U. n. 23228/2016).
pagina 6 di 9 Nell'odierno giudizio non assume pertanto alcuna rilevanza la documentazione prodotta dalla difesa erariale relativa ad altra causa intentata dal medesimo odierno attore nei confronti del
[...]
, dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro e definita (anche all'esito del giudizio di CP_2 appello) con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Dalle sentenze depositate dal convenuto si evince infatti che, in quella sede, il CP_2
ha proposto nei confronti del una domanda risarcitoria per mobbing, lamentando di Parte_1 CP_2 essere stato vittima di gravi, ripetuti ed estenuanti comportamenti mobbizzanti nel proprio ambiente di lavoro (domanda evidentemente diversa da quella oggetto di scrutinio).
L'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da entrambe le parti convenute è, al contrario, fondata.
E' pacifico e documentato che per gli stessi fatti, avvenuti il 31.01.2004, posti a fondamento dell'odierna domanda, il si è costituito parte civile nel giudizio penale in data 05.12.2006 e che nel Parte_1 procedimento penale la Corte di Cassazione con sentenza n.673/2017, depositata il 14.04.2017 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice), ha annullato la sentenza (impugnata dal quale parte civile) di Parte_1 assoluzione del per il reato di cui agli artt.582-585 c.p., rinviando, quanto alle statuizioni civili, CP_1 per un nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.c.. E' altrettanto pacifico che il non ha provveduto alla riassunzione nel termine di legge con Parte_1 conseguente estinzione del giudizio. Tale estinzione non impedisce la proposizione di una nuova domanda, come è avvenuto nel caso di specie.
Parte attrice sostiene che nessuna prescrizione sarebbe maturata, a fronte dell'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione provocato dalla costituzione di parte civile nel processo penale. Secondo parte attrice, l'effetto sospensivo verrebbe meno solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza del processo penale in cui detta costituzione di parte civile è stata spiegata, ai sensi dell'art. 2945 c.c..
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 2945 c.c. (“effetti e durata della sospensione”) dispone che:
“Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
pagina 7 di 9 Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”.
Nel caso in esame trova applicazione il terzo comma della richiamata disposizione, in quanto il processo, in ragione della mancata riassunzione disposta ex art. 622 c.p.p., si è estinto e conseguentemente permane l'effetto interruttivo provocato dalla costituzione di parte civile nel processo penale, ma il nuovo periodo deve cominciare a decorrere dalla data dello stesso atto interruttivo (rappresentato appunto dall'atto con cui il si è costituito parte civile in data 05.12.2006). Parte_1
In sostanza, nel caso in cui si verifichi l'estinzione del giudizio, l'atto interruttivo di cui al comma 2 art. 2945 c.c. (ovvero qualsiasi atto con cui il danneggiato abbia proposto la domanda giudiziale;
nel caso di specie l'atto di costituzione di parte civile depositato in sede penale) ha soltanto l'effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.
Tale conclusione trova riscontro nella consolidata giurisprudenza di legittimità che in casi analoghi ha statuito che “l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi
l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto” (cfr. Cass. n.29554/2024; Cass.
n.34100/2019; Cass. n.15756/2007).
Nella fattispecie in oggetto, la sentenza della Corte di Cassazione del 2017, che ha disposto il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. non contiene alcuna pronuncia di merito sulla domanda risarcitoria che sia idonea al passaggio in giudicato, di talché non può realizzarsi l'effetto interruttivo sospensivo di cui all'art.2945, 2° co. c.c., con conseguente applicazione del comma 3 del medesimo articolo.
pagina 8 di 9 Ciò detto, tenuto conto che l'atto interruttivo di costituzione della parte civile in sede penale risale al dicembre 2006 e che la domanda è stata proposta nell'odierno giudizio solo in data 01.03.2022, deve ritenersi ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto per illecito aquiliano.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare preclude l'esame nel merito dell'azione svolta dall'attore. La domanda proposta da parte attrice deve pertanto essere rigettata per intervenuta prescrizione.
La natura dell'odierna pronuncia e la particolarità della vicenda provocata da una oggettiva conflittualità tra le parti (evincibile dagli atti) giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda svolta dall'attore per intervenuta prescrizione della pretesa azionata;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 11.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott. Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15791 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2022, trattenuta in decisione giusta ordinanza pronunciata in data 03.04.2025, all'esito della scadenza del termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Conte e Flavia Marsella ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio della prima, in via Po n.22, giusta procura depositata nel fascicolo telematico in data
01.03.2022, unitamente all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Renda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via
Ettore Franceschini n.37, giusta procura in atti
CONVENUTO
E
, in persona del Ministro p.t. – Questura di Roma Controparte_2 ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello
Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
pagina 1 di 9 CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI: come da note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 25.03.2025 e 2.04.2025, da intendersi interamente richiamate e trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato rispettivamente in data 1.03.2022 e in data 20.02.2022, Parte_1 conveniva in giudizio di fronte a questo Tribunale il (e la Questura di Roma, sua Controparte_2 articolazione), nonché , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Controparte_1
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, delibata nelle fatti [fattispecie] oggetto di causa l'esistenza del delitto di lesioni e, comunque, la natura di illecito extracontrattuale degli stessi:
- Accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore Sig. è conseguenza della condotta Parte_1 del convenuto Sig. ; Controparte_1
- condannare il Sig. nonché il e la di Roma, in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido ovvero ognuno per il proprio titolo e responsabilità, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, biologici e morali cosi specificati nel petitum e nel quantum, ovvero a quell'altra somma che verrà accertata in corso di causa a seguito della chiesta disponenda CTU nedico-legale
- condannare le parti convenute al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, con attribuzione al sottoscritto Avvocato, che si dichiara antistatario”.
A tal fine, il sig. deduceva che: - era dipendente del , dal giugno 2021 nei Parte_1 Controparte_2 ruoli civili con la qualifica di funzionario amministrativo presso la Questura di Roma alla via Statilia;
- nel lontano 2004, durante il servizio presso l'ufficio Vettovagliamento del Reparto Mobile di Roma, precisamente in data 31.01.2004, era stato vittima di un'aggressione, da parte del collega, l'isp.
[...]
; - all'epoca, l'ispettore ricopriva la mansione di “Responsabile Ufficio CP_1 Parte_1
Vettovagliamento e Contabilità”, mentre l'ispettore aveva l'incarico di “Responsabile della CP_1
Mensa”; - a seguito dell'aggressione, il sig. era stato imputato dei reati di cui agli artt. 81, 612 CP_1
pagina 2 di 9 comma 2 e 594 comma 4 c.p. (capo A) e del reato di cui agli artt. 582/585 c.p. (capo B); - nel procedimento penale l'attore, persona offesa, si era costituito quale parte civile (ammessa in data
5.12.2006); - con la sentenza n. 4528/10, in data 25 febbraio 2010, il era condannato, per il reato CP_1 di cui al capo A), alla pena di mesi due di reclusione oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, quantificato in euro 2.000; - con la medesima sentenza l'imputato era CP_1 assolto dal reato di cui al capo B); - la sentenza era impugnata dalla parte civile, e in via incidentale dall'imputato; - la Corte d'Appello di Roma il 14.07.2011, con la sentenza n.4791/2011, confermava la condanna relativamente al capo A) di imputazione (sentenza sul punto divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'imputato); - dopo avere separato il giudizio in relazione al capo B) dell'imputazione, la Corte d'Appello con la sentenza n. 3103/15 confermava anche la sentenza di primo grado e quindi l'assoluzione del per non avere commesso CP_1 il fatto, in ordine al reato di cui agli artt. 582/585 c.p.. (ovvero per avere cagionato a , Parte_1 colpendolo al corpo con un estintore, un trauma cranico non commotivo guarito in un arco temporale inferiore a giorni venti); - la Corte di Cassazione- V sezione penale, con sentenza n. 673/2017 depositata il
14.04.2017, accoglieva il ricorso proposto dal sig. (parte civile), annullava la sentenza Parte_1 impugnata e rinviava ex art. 622 c.p.p. “per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello”; - il giudizio di rinvio non veniva riassunto ex art. 622 c.p.p.; - il sig. con l'odierna Parte_1 domanda intendeva ottenere il risarcimento di tutti danni subiti in conseguenza della condotta (di cui al capo B) della imputazione nel giudizio penale), costituente fatto di reato, posta in essere dal Sig.
[...]
in suo danno nei locali dell' Ufficio Vettovagliamento Primo Reparto Mobile di Roma;
- in CP_1 particolare con riguardo alla posizione del Questura di Roma, allegava che l'ente Controparte_2 era responsabile della condotta illecita del dipendente per il fatto avvenuto nei locali della Polizia di Stato per ragioni inerenti all'attività lavorativa espletata.
Si costituiva tempestivamente il , eccependo: - la nullità della domanda per omessa Controparte_2 indicazione della causa petendi;
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, per essere la domanda attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo giusta il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 63 D.Lgs. 165/01. Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione dell'asserito credito pagina 3 di 9 risarcitorio in quanto riferito a fatti risalenti al 31.12.2004, evidenziando che, a fronte della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione, il giudizio di rinvio ex art. 622 cpp non era stato riassunto dinanzi al Giudice civile nel termine di legge, con conseguente effetto estintivo dell'intero giudizio e applicazione dell'art. 2945, 3° co. c.c.. Allegava l'infondatezza nel merito della domanda, nell'an e nel quantum, rilevando che la condotta del dipendente risultava del tutto estranea alle funzioni istituzionali CP_1 dallo stesso rivestite e non legate all'esercizio della funzione neanche in termini di occasionalità necessaria. Infine, eccepiva la compensatio lucri cum damno, in ragione della quale avrebbero dovuto essere scomputate dalla pretesa risarcitoria eventualmente riconosciuta tutte le prestazioni percepite dall'attore, “ad esempio a titolo indennitario, in relazione ai medesimi fatti che si assumono imputabili alla deducente Amministrazione”. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Giudice adito contrariis reiectis ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
ritenere e dichiarare la prescrizione dell'avversa domanda in mancanza di tempestivi atti interruttivi;
comunque ritenere l'avversa domanda del tutto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarla;
in estremo subordine ridurre la pretesa alla luce di quanto già percepito dall'attore per indennità e provvidenze erogate in relazione ai medesimi fatti.
Con vittoria di spese e competenze”.
Si costituiva , eccependo in via preliminare: - la nullità dell'atto di citazione per la Controparte_4 mancata osservanza dei termini a comparire;
- la mancata riassunzione della causa in sede civile nei termini previsti, a fronte del rinvio ex art. 622 c.p.p.; - l'infondatezza della domanda attorea.
A seguito dell'ordinanza del 27.09.2022 con cui il Tribunale, in ragione della nullità della citazione, fissava una nuova udienza di comparizione e trattazione al fine di consentire al convenuto di integrare le CP_1 proprie difese nel rispetto dei termini di legge (almeno 20 giorni prima dell'udienza), quest'ultimo depositava tempestivamente comparsa di costituzione e risposta (in data 23.11.2022), eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la giurisdizione, riguardo alla domanda proposta, devoluta al giudice amministrativo e la prescrizione della pretesa risarcitoria, in considerazione della mancata riassunzione ex art. 622 c.p.p. e della conseguente estinzione del giudizio. Reiterava altresì le contestazioni pagina 4 di 9 già svolte in ordine alla totale infondatezza della domanda. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) in via preliminare, ritenere e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo e/o accertare e dichiarare che l'asserito diritto vantato dall'attore è prescritto, ai sensi degli artt. 2946 e 2947 c.c., in assenza di atti interruttivi, trattandosi di fatti risalenti al 31/1/2004;
2) nel merito, in via principale accertare e dichiarare che il danno subito dall'attore non è conseguenza della condotta del convenuto, sig. , che non ha colpito l'attore alla fronte con un Controparte_1 estintore, né lo ha aggradito fisicamente;
3) per l'effetto, respingere la domanda attrice di condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e morali asseritamente subiti dall'attore e quantificati dallo stesso in €. 98.660,50;
4) in via meramente subordinata, all'esito dell'eventuale istruttoria, accertare e dichiarare il danno effettivamente subito dall'attore e ridurlo in misura di giustizia.
Con condanna dell'attore alle spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
La causa, istruita mediante interrogatorio formale del sig. (deferito dall'attore) e prova per teste, CP_1 era trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla difesa erariale per omessa indicazione della causa petendi è infondata, atteso che dalla lettura dell'atto introduttivo si evincono i fatti storici posti a fondamento della domanda, oltre a risultare indicazioni sufficienti per l'individuazione della causa petendi
e dell'oggetto della stessa, tali da consentire alle controparti un'adeguata difesa.
Nella sostanza, parte attrice ha posto a fondamento della domanda risarcitoria svolta a titolo extracontrattuale una condotta illecita costituente reato allegata come commessa da
[...]
, dipendente del , sul luogo di lavoro, per ragioni inerenti all'attività CP_1 Controparte_2 lavorativa espletata. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 164, 4° comma e 163, n. 4 cpc, i vizi della editio actionis sono costituiti dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda
(che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, per il principio iura novit
pagina 5 di 9 curia). Ne consegue che, considerata l'evocazione in giudizio (oltre che del dipendente) anche del e visto il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione, le Controparte_2 deduzioni attoree meritano di essere integrate con gli artt. 2049 c.c. e 28 Cost., attesa l'invocata responsabilità del per il fatto del proprio dipendente. CP_2
Giova ricordare che “Ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., è sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto
(committente), un altro (commesso) esplichi un'attività per conto del primo” (cfr. tra tante Cass.
n.28852/2021). L'art. 28 della Cost. prevede poi che “i funzionari e dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti . In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici” .
Anche l'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario adito è infondata, in quanto la domanda risarcitoria proposta trova fondamento, secondo le allegazioni di parte attrice, nell'illecito commesso dal dipendente del sul luogo e per ragioni di lavoro. Non Controparte_2 sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex artt. 3 e 63 d.lgs. 165/2001, in quanto il risarcimento richiesto non trova fondamento nel rapporto di pubblico impiego e nei relativi obblighi imposti al datore di lavoro pubblico. Al riguardo è appena il caso di ricordare la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui “La domanda con cui il lavoratore dipendente di un ente pubblico chieda la condanna di funzionari dell'ente stesso al risarcimento dei danni che deriverebbero da un loro comportamento illegittimo o illecito, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto fondata sulla deduzione di un fatto illecito extracontrattuale e proposta tra privati, non ostando a ciò la proposizione dell'istanza anche nei confronti dell'ente pubblico sotto il profilo della responsabilità solidale dello stesso, non essendo comunque ricollegabile il risarcimento richiesto alla violazione di obblighi specifici che trovino la loro ragion d'essere nel rapporto di pubblico impiego, quantomeno quale esito di un potenziale, benchè inconsueto e sotto forma di degenerazione od eccesso, sviluppo di sequenze di eventi connesse al loro ordinario espletamento, ed attenendo al merito l'effettiva riferibilità all'ente dei comportamenti dei funzionari” (cfr. Cass. S.U. n. 23228/2016).
pagina 6 di 9 Nell'odierno giudizio non assume pertanto alcuna rilevanza la documentazione prodotta dalla difesa erariale relativa ad altra causa intentata dal medesimo odierno attore nei confronti del
[...]
, dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro e definita (anche all'esito del giudizio di CP_2 appello) con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Dalle sentenze depositate dal convenuto si evince infatti che, in quella sede, il CP_2
ha proposto nei confronti del una domanda risarcitoria per mobbing, lamentando di Parte_1 CP_2 essere stato vittima di gravi, ripetuti ed estenuanti comportamenti mobbizzanti nel proprio ambiente di lavoro (domanda evidentemente diversa da quella oggetto di scrutinio).
L'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata da entrambe le parti convenute è, al contrario, fondata.
E' pacifico e documentato che per gli stessi fatti, avvenuti il 31.01.2004, posti a fondamento dell'odierna domanda, il si è costituito parte civile nel giudizio penale in data 05.12.2006 e che nel Parte_1 procedimento penale la Corte di Cassazione con sentenza n.673/2017, depositata il 14.04.2017 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice), ha annullato la sentenza (impugnata dal quale parte civile) di Parte_1 assoluzione del per il reato di cui agli artt.582-585 c.p., rinviando, quanto alle statuizioni civili, CP_1 per un nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.c.. E' altrettanto pacifico che il non ha provveduto alla riassunzione nel termine di legge con Parte_1 conseguente estinzione del giudizio. Tale estinzione non impedisce la proposizione di una nuova domanda, come è avvenuto nel caso di specie.
Parte attrice sostiene che nessuna prescrizione sarebbe maturata, a fronte dell'effetto interruttivo sospensivo della prescrizione provocato dalla costituzione di parte civile nel processo penale. Secondo parte attrice, l'effetto sospensivo verrebbe meno solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza del processo penale in cui detta costituzione di parte civile è stata spiegata, ai sensi dell'art. 2945 c.c..
La tesi non può essere condivisa.
L'art. 2945 c.c. (“effetti e durata della sospensione”) dispone che:
“Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
pagina 7 di 9 Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'art. 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”.
Nel caso in esame trova applicazione il terzo comma della richiamata disposizione, in quanto il processo, in ragione della mancata riassunzione disposta ex art. 622 c.p.p., si è estinto e conseguentemente permane l'effetto interruttivo provocato dalla costituzione di parte civile nel processo penale, ma il nuovo periodo deve cominciare a decorrere dalla data dello stesso atto interruttivo (rappresentato appunto dall'atto con cui il si è costituito parte civile in data 05.12.2006). Parte_1
In sostanza, nel caso in cui si verifichi l'estinzione del giudizio, l'atto interruttivo di cui al comma 2 art. 2945 c.c. (ovvero qualsiasi atto con cui il danneggiato abbia proposto la domanda giudiziale;
nel caso di specie l'atto di costituzione di parte civile depositato in sede penale) ha soltanto l'effetto interruttivo della prescrizione, e non anche sospensivo, poiché quest'ultimo è operante, ai sensi dell'art. 2945 c.c., solo se l'estinzione del giudizio viene evitata.
Tale conclusione trova riscontro nella consolidata giurisprudenza di legittimità che in casi analoghi ha statuito che “l'instaurazione del giudizio interrompe la prescrizione e ne sospende il decorso fino al passaggio in giudicato della sentenza (anche di rito) che lo definisce, ma - se il processo, terminato con pronuncia declinatoria della competenza (insuscettibile di passaggio in giudicato in senso sostanziale), si estingue per mancata tempestiva riassunzione - viene meno l'unicità del processo e non può prodursi
l'effetto sospensivo ex art. 2945, comma 2, c.c., operante solo se l'estinzione viene evitata, e la prescrizione decorre dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio estinto” (cfr. Cass. n.29554/2024; Cass.
n.34100/2019; Cass. n.15756/2007).
Nella fattispecie in oggetto, la sentenza della Corte di Cassazione del 2017, che ha disposto il rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. non contiene alcuna pronuncia di merito sulla domanda risarcitoria che sia idonea al passaggio in giudicato, di talché non può realizzarsi l'effetto interruttivo sospensivo di cui all'art.2945, 2° co. c.c., con conseguente applicazione del comma 3 del medesimo articolo.
pagina 8 di 9 Ciò detto, tenuto conto che l'atto interruttivo di costituzione della parte civile in sede penale risale al dicembre 2006 e che la domanda è stata proposta nell'odierno giudizio solo in data 01.03.2022, deve ritenersi ampiamente maturato il termine quinquennale di prescrizione previsto per illecito aquiliano.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare preclude l'esame nel merito dell'azione svolta dall'attore. La domanda proposta da parte attrice deve pertanto essere rigettata per intervenuta prescrizione.
La natura dell'odierna pronuncia e la particolarità della vicenda provocata da una oggettiva conflittualità tra le parti (evincibile dagli atti) giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda svolta dall'attore per intervenuta prescrizione della pretesa azionata;
- compensa le spese del giudizio tra le parti.
Roma, 11.09.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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