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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5837 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2176/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2176/2022 r.g., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 9361/2021, pubblicata il 16 novembre 2021, pendente
TRA
pagina 1 di 15 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in NAPOLI, alla VIA C. CONSOLE, 3, presso lo studio dell'avv.
SA AR LA, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
NAPOLI, alla VIA EPOMEO, 81, presso lo studio dell'avv. MANDICO MONICA, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti APPELLATO
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“IN ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO E CONSEGUENTE RIFORMA DELLA
SENTENZA N. 9361/2021 resa dal Tribunale di Napoli:
IN RITO:
Dichiarare l'inammissibilità ovvero la nullità/inefficacia probatoria del giuramento decisorio reso dal sig. .; CP_1
NEL MERITO
1)dichiarare illegittima la pretesa creditoria fondata sull'assegno postale n.
5690430961-07 per € 24.000 emesso dalla Signora addì Parte_1
31.12.2007 e pertanto non dovuta;
pagina 2 di 15 2)dichiarare estinta l'obbligazione derivante dallo stesso assegno postale;
3)condannare il Signor alla restituzione del predetto assegno alla CP_1
Signora accertandone la sua illegale detenzione;
Parte_1
4)condannare il Signor alla refusione di spese e competenze CP_1
professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione all'Avv. IA AO
NO che se ne dichiara antistataria.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In via preliminare, dichiarare l'appello improcedibile, ai sensi degli artt. 348 bis
e ter c.p.c., per le ragioni sopra esposte;
2. in via denegata, e solo nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità, nel merito rigettare l'appello formulato, perché inammissibile e comunque infondata, per le ragioni sopra esposte
3. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”.
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21 marzo 2012, e ritualmente notificato con pedissequo decreto, adiva il Tribunale di CP_1
Napoli al fine di ottenere decreto di ingiunzione di pagamento per la somma di €
24.000, più spese per € 77,56, nei confronti di . A sostegno Parte_1
della propria richiesta allegava n. 1 assegno postale n. 5690430961-07 del 31 dicembre 2007, per la somma di € 24.000.
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, emetteva il decreto di ingiunzione di pagamento n. 165 del 26 marzo 2012 in favore del ricorrente nei confronti di per la somma di € 24.077,56, oltre interessi, Parte_1
spese, IVA e C.P.A. come per legge, altresì concedendo la formula di provvisoria esecutività.
I.2. Avverso detto decreto - con atto di citazione per l'udienza del 1° marzo
2013, notificato in data 24 ottobre 2012 - proponeva Parte_1
opposizione, deducendo:
1. l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 165/2012, emesso il 26 marzo 2012 e notificato solo il 14 settembre 2012, ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.;
2. l'illegittimità della pretesa creditoria, in ragione dell'asserita novazione dell'obbligazione, mediante girata, da parte dell'impresa Tecnovibra di Sorgente
pagina 4 di 15 , di n. 5 assegni all'opponente in sostituzione di quello originario, CP_2
illegittimamente trattenuto.
In ragione di ciò, l'opponente chiedeva di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tardivamente notificato e, nel merito, di dichiarare estinta, in quanto novata, l'obbligazione per € 24.000 di cui all'assegno postale n.
5690430961-07, nonché di accertare e dichiarare l'obbligo dell'opposto alla restituzione dell'assegno de quo e di condannare il medesimo al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.
I.3. Si costituiva in giudizio l'opposto , il quale impugnava quanto CP_1
dedotto e richiesto da parte avversa, domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine e nel merito, il rigetto delle domande dell'opponente e la condanna al pagamento della somma di € 24.000.
I.4. Il giudizio, originariamente incardinato presso la Sezione Distaccata di
Marano, veniva poi rimesso sul ruolo del Tribunale di Napoli, che ammetteva la prova per testi richiesta dall'attrice sulle circostanze di cui ai 5 capi della memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n.2.
I.5. All'udienza del 6 marzo 2017 veniva escusso il primo dei due testimoni. Alla successiva udienza del 7 novembre 2019, parte attrice dichiarava di voler rinunciare all'audizione del secondo testimone e decideva di deferire giuramento decisorio alla controparte, sulla base di formula articolata in n. 6 capi (cfr. verbale d'udienza del 7 novembre 2019). All'udienza del 22 ottobre 2020, l'attrice deferiva pagina 5 di 15 giuramento decisorio chiedendo l'aggiunta di un settimo capo alla formula e sottoscrivendo il deferimento personalmente. Da ultimo, all'udienza del 4 marzo
2021, il convenuto si dichiarava pronto a rendere il giuramento deferitogli,
effettivamente procedendo in tal senso.
I.6. Con sentenza n. 9361/2021, pubblicata in data 16 novembre 2021, il
Tribunale di Napoli, VIII Sezione civile, preso atto degli esiti vincolanti del giuramento decisorio prestato dal convenuto, così decideva:
“a) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiara nullo il precetto notificato in data 12.09.2012;
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 24.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data CP_1
di notifica del decreto ingiuntivo (settembre 2012) al soddisfo;
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 4.835,00 a titolo di compensi oltre iva, cpa e rimb CP_1
forf come per legge”.
II.1. La suddetta decisione veniva impugnata – con citazione per l'udienza del
15 novembre 2022, notificata l'11 maggio 2022 – da , la Parte_1
quale articolava due motivi di gravame, così rubricati: “1) Falsa applicazione della normativa dettata dall'art. 233 c.p.c.”; “2) inapplicabilità dell'art. 2738- erronea valutazione delle risultanze istruttorie (art. 116 c.p.c.)”. In accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, l'appellante chiedeva:
pagina 6 di 15 IN RITO
“dichiarare inammissibili i capi oggetto del giuramento reso dal Signor CP_1
, dichiarando, altresì, l'inefficacia probatoria del giuramento decisorio”;
[...]
NEL MERITO
“1) dichiarare novata ed estinta l'obbligazione dell'assegno postale n. 5690430961-
07 per € 24.000 emesso dalla Signora addì 31.12.2007”; Parte_1
“2) dichiarare illegittima la pretesa creditoria fondata sullo stesso assegno e pertanto non dovuta”;
“3) condannare il Signor alla restituzione del predetto assegno alla CP_1
Signora accertandone la sua illegale detenzione”; Parte_1
“4) condannare il Signor alla refusione di spese e competenze CP_1
professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione solidale agli Avv.ti
AR NO e IA AO NO che se ne dichiarano antistatari” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 14 novembre 2022, si costituiva
, il quale concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; in subordine, per il rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
II.3. All'udienza del 3 luglio 2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter
cod. proc. civ., la Corte riservava la causa in decisione e assegnava alle parti i pagina 7 di 15 termini ex art. 190 c.p.c (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va disattesa l'eccezione sollevata, in via pregiudiziale, da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La questione deve ritenersi, infatti, superata, poiché questa Corte,
procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 3595 del 2024).
Pertanto, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile, e si può dunque passare all'esame della fondatezza dello stesso nel merito. pagina 8 di 15 2. L'appello proposto da si fonda su due motivi, così Parte_1
testualmente rubricati:
1) “FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DETTATA DALL'ART. 233 c.p.c.”;
2) “INAPPLICABILITA' DELL'ART. 2738 c.c. – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE (ART. 116 c.p.c.)”.
3.Con il primo motivo di appello, parte appellante sostiene l'inammissibilità
(rectius nullità) del mezzo istruttorio de quo, in quanto: a) il Giudice di prime cure avrebbe “ammesso il giuramento sui capi di prova orale articolati nel corso della memoria istruttoria redatta nell'osservanza del II termine dell'art. 183 VI c. c.p.c.
che non comprendono quello aggiunto ai capitoli del giuramento, deferito nell'udienza del 18.6.2020, nel verbale dell'udienza celebrata il 22 ottobre 2020, la cui rilevanza attiene, appunto, alla genesi della pretesa creditoria” (citazione in appello, p. 8); e b) “l'efficacia del giuramento decisorio ai fini dell'assorbimento di ogni altro mezzo istruttorio viene prevista dall'art. 2738 c.c., postulando la
conformità dei capi che ne sono oggetto al modello indicato dall'art. 233 c.p.c., così come precisato dalla giurisprudenza riportata, nel caso di specie i capi ammessi erano idonei soltanto alla prova per testi e giammai al giuramento decisorio mancando l'alternativa della scelta se vincere giurando ovvero perdere sottraendosi al giuramento” (citazione in appello, p. 8).
Ebbene, le deduzioni esposte non meritano accoglimento, per l'assorbente ragione che non risultano proposte tempestivamente.
pagina 9 di 15 3.1. Secondo la costante giurisprudenza della S.C., in materia di assunzione di mezzi di prova, “qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità
secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione” (Cass. n. 21224 del 2025). Avendo, dunque, la doglianza de qua ad oggetto una semplice nullità relativa, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma
II, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere dedotta nei termini previsti dalla citata disposizione.
Come sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte proprio in materia di giuramento decisorio, infatti, "ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di
esso, atteso che, in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere" (Cass. 3 agosto 2005, n.
162014, citata da Cass. 12 novembre 2008, n. 27026).
3.2.Nel caso in esame, osserva la Corte, la parte “controinteressata” era presente al giuramento e – per quanto risulta dal verbale del 4 marzo 2021, come altresì rilevato dal Giudice di prime cure (sentenza impugnata, p. 4) – non ha eccepito in udienza l'esistenza dell'asserita nullità, mentre avrebbe dovuto farlo pagina 10 di 15 "nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso" (art.157 c.p.c., comma II), e cioè, in sostanza, nella prima occasione utile (cfr. Cass. 12 novembre
2008, n. 27026, cit.). Allo stesso modo, l'odierna appellante neppure ha sollevato alcuna contestazione in merito nella successiva memoria del 15 giugno 2021, depositata ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 24 giugno 2021, in tal modo determinando definitivamente la sanatoria dell'eventuale nullità in discorso.
In ogni caso, poi, con riferimento al settimo capo della formula del giuramento deferito dall'appellante, aggiunto all'udienza del 22 ottobre 2020 (così testualmente riportato dall'appellante a p. 6 dell'atto d'appello: “che l'importo di € 24.000,
rappresentato dall'assegno di € 24.000 è la somma di tutti gli interessi derivanti dagli anticipi in contanti corrisposti alle aziende da me rappresentate che sia
che mi corrispondevano con Parte_2 Parte_2
assegni postdatati della loro clientela”), e sul quale, come risulta dal verbale dell'udienza del 4 marzo 2021, effettivamente non è stato prestato giuramento, la
Corte rileva, innanzitutto, come parte appellante si sia limitata a dedurre, in sede d'appello, la rilevanza del capo omesso – che atterrebbe “alla genesi della pretesa creditoria” (atto d'appello, p. 8) – in maniera del tutto generica e apodittica, senza tuttavia offrire elementi volti a dimostrare in che cosa sarebbe consistita la decisività del capo omesso, tale che, se fosse stato reso giuramento sul punto, le sorti del giudizio sarebbero radicalmente mutate.
In ogni caso, a prescindere dal capo pretermesso dalla formula del giuramento
– che, per quanto appena detto, non è idoneo a inficiare i restanti capi del pagina 11 di 15 giuramento, poiché l'odierno appellato ha prestato validamente giuramento su circostanze senza dubbio idonee a decidere totalmente la lite, non mancando affatto (diversamente da quanto affermato da parte appellante) l'alternativa della scelta se vincere giurando ovvero perdere sottraendosi al giuramento (si veda, su tutte, la circostanza di cui al capo n. 5, a p. 2 del verbale di udienza del 7.11.2019, attinente al fatto estintivo della pretesa attorea su cui si basa l'intera difesa dell'opponente e negata in sede di giuramento da : “5) che trascorso CP_1
qualche tempo, chiesi al di frazionare il titolo di Euro 24.000, ed egli aderì Pt_1
consegnandomi i cinque assegni allegati in atti sicche' promisi la restituzione
dell'assegno di Euro 24.000 a firma della sig.ra ”) – ad Parte_1
avviso di chi scrive, non è possibile mettere in discussione gli effetti prodotti dal giuramento decisorio, atteso che l'esito della controversia, una volta deferito, è condizionato esclusivamente alle risposte rese dalla parte alla quale è stato deferito
(cfr. Cass. n. 29614/2023).
Al riguardo, infatti, il principio generale sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non può pronunciarsi la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (art. 156 c.p.c., comma 1)”, impone, altresì, di affermare “la validità del giuramento con riferimento ai capitoli di prova rispetto ai quali è stato correttamente espletato, a condizione che possa essere raggiunto il fine cui tende
questo speciale mezzo di prova, costituito dalla decisione totale o parziale della lite, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al
pagina 12 di 15 giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere la domanda sul punto che ha formato oggetto del giuramento” (Cassazione civile sez.
II - 19/07/2018, n. 19264).
Tanto basta a condurre al rigetto del primo motivo d'appello.
4. Al rigetto del primo motivo di appello, attesa l'efficacia vincolante del giuramento decisorio ex art. 2738 cod. civ., consegue l'assorbimento del secondo motivo relativo alla “inapplicabilità dell'art. 2738 c.c.” ed alla “erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.
5. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato,
e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014; cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi
ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il
pagina 13 di 15 massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di
questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per l'udienza del 15 Parte_1
novembre 2022, notificata l'11 maggio 2022 – avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli – VIII sezione civile n. 9361/2021, pubblicata il 16 novembre 2021, così dispone:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per i pagina 14 di 15 compensi professionali, oltre al 13% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Marielda Montefusco Consigliere relatore ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2176/2022 r.g., avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 9361/2021, pubblicata il 16 novembre 2021, pendente
TRA
pagina 1 di 15 (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in NAPOLI, alla VIA C. CONSOLE, 3, presso lo studio dell'avv.
SA AR LA, che la rappresenta e difende in virtù della procura in atti APPELLANTE
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
NAPOLI, alla VIA EPOMEO, 81, presso lo studio dell'avv. MANDICO MONICA, che lo rappresenta e difende in virtù della procura in atti APPELLATO
sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“IN ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI APPELLO E CONSEGUENTE RIFORMA DELLA
SENTENZA N. 9361/2021 resa dal Tribunale di Napoli:
IN RITO:
Dichiarare l'inammissibilità ovvero la nullità/inefficacia probatoria del giuramento decisorio reso dal sig. .; CP_1
NEL MERITO
1)dichiarare illegittima la pretesa creditoria fondata sull'assegno postale n.
5690430961-07 per € 24.000 emesso dalla Signora addì Parte_1
31.12.2007 e pertanto non dovuta;
pagina 2 di 15 2)dichiarare estinta l'obbligazione derivante dallo stesso assegno postale;
3)condannare il Signor alla restituzione del predetto assegno alla CP_1
Signora accertandone la sua illegale detenzione;
Parte_1
4)condannare il Signor alla refusione di spese e competenze CP_1
professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione all'Avv. IA AO
NO che se ne dichiara antistataria.
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così provvedere:
1. In via preliminare, dichiarare l'appello improcedibile, ai sensi degli artt. 348 bis
e ter c.p.c., per le ragioni sopra esposte;
2. in via denegata, e solo nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità, nel merito rigettare l'appello formulato, perché inammissibile e comunque infondata, per le ragioni sopra esposte
3. Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.”.
pagina 3 di 15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 21 marzo 2012, e ritualmente notificato con pedissequo decreto, adiva il Tribunale di CP_1
Napoli al fine di ottenere decreto di ingiunzione di pagamento per la somma di €
24.000, più spese per € 77,56, nei confronti di . A sostegno Parte_1
della propria richiesta allegava n. 1 assegno postale n. 5690430961-07 del 31 dicembre 2007, per la somma di € 24.000.
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Marano, emetteva il decreto di ingiunzione di pagamento n. 165 del 26 marzo 2012 in favore del ricorrente nei confronti di per la somma di € 24.077,56, oltre interessi, Parte_1
spese, IVA e C.P.A. come per legge, altresì concedendo la formula di provvisoria esecutività.
I.2. Avverso detto decreto - con atto di citazione per l'udienza del 1° marzo
2013, notificato in data 24 ottobre 2012 - proponeva Parte_1
opposizione, deducendo:
1. l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 165/2012, emesso il 26 marzo 2012 e notificato solo il 14 settembre 2012, ben oltre il termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c.;
2. l'illegittimità della pretesa creditoria, in ragione dell'asserita novazione dell'obbligazione, mediante girata, da parte dell'impresa Tecnovibra di Sorgente
pagina 4 di 15 , di n. 5 assegni all'opponente in sostituzione di quello originario, CP_2
illegittimamente trattenuto.
In ragione di ciò, l'opponente chiedeva di dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto tardivamente notificato e, nel merito, di dichiarare estinta, in quanto novata, l'obbligazione per € 24.000 di cui all'assegno postale n.
5690430961-07, nonché di accertare e dichiarare l'obbligo dell'opposto alla restituzione dell'assegno de quo e di condannare il medesimo al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.
I.3. Si costituiva in giudizio l'opposto , il quale impugnava quanto CP_1
dedotto e richiesto da parte avversa, domandando la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine e nel merito, il rigetto delle domande dell'opponente e la condanna al pagamento della somma di € 24.000.
I.4. Il giudizio, originariamente incardinato presso la Sezione Distaccata di
Marano, veniva poi rimesso sul ruolo del Tribunale di Napoli, che ammetteva la prova per testi richiesta dall'attrice sulle circostanze di cui ai 5 capi della memoria ex art. 183 c.p.c., comma VI, n.2.
I.5. All'udienza del 6 marzo 2017 veniva escusso il primo dei due testimoni. Alla successiva udienza del 7 novembre 2019, parte attrice dichiarava di voler rinunciare all'audizione del secondo testimone e decideva di deferire giuramento decisorio alla controparte, sulla base di formula articolata in n. 6 capi (cfr. verbale d'udienza del 7 novembre 2019). All'udienza del 22 ottobre 2020, l'attrice deferiva pagina 5 di 15 giuramento decisorio chiedendo l'aggiunta di un settimo capo alla formula e sottoscrivendo il deferimento personalmente. Da ultimo, all'udienza del 4 marzo
2021, il convenuto si dichiarava pronto a rendere il giuramento deferitogli,
effettivamente procedendo in tal senso.
I.6. Con sentenza n. 9361/2021, pubblicata in data 16 novembre 2021, il
Tribunale di Napoli, VIII Sezione civile, preso atto degli esiti vincolanti del giuramento decisorio prestato dal convenuto, così decideva:
“a) dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiara nullo il precetto notificato in data 12.09.2012;
b) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 24.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla data CP_1
di notifica del decreto ingiuntivo (settembre 2012) al soddisfo;
c) dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 4.835,00 a titolo di compensi oltre iva, cpa e rimb CP_1
forf come per legge”.
II.1. La suddetta decisione veniva impugnata – con citazione per l'udienza del
15 novembre 2022, notificata l'11 maggio 2022 – da , la Parte_1
quale articolava due motivi di gravame, così rubricati: “1) Falsa applicazione della normativa dettata dall'art. 233 c.p.c.”; “2) inapplicabilità dell'art. 2738- erronea valutazione delle risultanze istruttorie (art. 116 c.p.c.)”. In accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, l'appellante chiedeva:
pagina 6 di 15 IN RITO
“dichiarare inammissibili i capi oggetto del giuramento reso dal Signor CP_1
, dichiarando, altresì, l'inefficacia probatoria del giuramento decisorio”;
[...]
NEL MERITO
“1) dichiarare novata ed estinta l'obbligazione dell'assegno postale n. 5690430961-
07 per € 24.000 emesso dalla Signora addì 31.12.2007”; Parte_1
“2) dichiarare illegittima la pretesa creditoria fondata sullo stesso assegno e pertanto non dovuta”;
“3) condannare il Signor alla restituzione del predetto assegno alla CP_1
Signora accertandone la sua illegale detenzione”; Parte_1
“4) condannare il Signor alla refusione di spese e competenze CP_1
professionali del doppio grado di giudizio con attribuzione solidale agli Avv.ti
AR NO e IA AO NO che se ne dichiarano antistatari” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello).
II.2. Con comparsa di risposta all'appello del 14 novembre 2022, si costituiva
, il quale concludeva, in via preliminare, per la declaratoria di CP_1
inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e ter c.p.c.; in subordine, per il rigetto nel merito dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
II.3. All'udienza del 3 luglio 2025, celebrata secondo le modalità ex art. 127 ter
cod. proc. civ., la Corte riservava la causa in decisione e assegnava alle parti i pagina 7 di 15 termini ex art. 190 c.p.c (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.
Alla scadenza, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va disattesa l'eccezione sollevata, in via pregiudiziale, da parte appellata circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c..
La questione deve ritenersi, infatti, superata, poiché questa Corte,
procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha, sia pure implicitamente, ritenuto insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'art. 348 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza prevista dalla predetta disposizione (Cass. civ., Sez.
2 - Sentenza n. 3595 del 2024).
Pertanto, l'appello proposto deve ritenersi ammissibile, e si può dunque passare all'esame della fondatezza dello stesso nel merito. pagina 8 di 15 2. L'appello proposto da si fonda su due motivi, così Parte_1
testualmente rubricati:
1) “FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DETTATA DALL'ART. 233 c.p.c.”;
2) “INAPPLICABILITA' DELL'ART. 2738 c.c. – ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
RISULTANZE ISTRUTTORIE (ART. 116 c.p.c.)”.
3.Con il primo motivo di appello, parte appellante sostiene l'inammissibilità
(rectius nullità) del mezzo istruttorio de quo, in quanto: a) il Giudice di prime cure avrebbe “ammesso il giuramento sui capi di prova orale articolati nel corso della memoria istruttoria redatta nell'osservanza del II termine dell'art. 183 VI c. c.p.c.
che non comprendono quello aggiunto ai capitoli del giuramento, deferito nell'udienza del 18.6.2020, nel verbale dell'udienza celebrata il 22 ottobre 2020, la cui rilevanza attiene, appunto, alla genesi della pretesa creditoria” (citazione in appello, p. 8); e b) “l'efficacia del giuramento decisorio ai fini dell'assorbimento di ogni altro mezzo istruttorio viene prevista dall'art. 2738 c.c., postulando la
conformità dei capi che ne sono oggetto al modello indicato dall'art. 233 c.p.c., così come precisato dalla giurisprudenza riportata, nel caso di specie i capi ammessi erano idonei soltanto alla prova per testi e giammai al giuramento decisorio mancando l'alternativa della scelta se vincere giurando ovvero perdere sottraendosi al giuramento” (citazione in appello, p. 8).
Ebbene, le deduzioni esposte non meritano accoglimento, per l'assorbente ragione che non risultano proposte tempestivamente.
pagina 9 di 15 3.1. Secondo la costante giurisprudenza della S.C., in materia di assunzione di mezzi di prova, “qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità
secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che tale nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione” (Cass. n. 21224 del 2025). Avendo, dunque, la doglianza de qua ad oggetto una semplice nullità relativa, ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma
II, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere dedotta nei termini previsti dalla citata disposizione.
Come sottolineato dalla giurisprudenza della Suprema Corte proprio in materia di giuramento decisorio, infatti, "ai sensi dell'art. 157 c.p.c., comma 2, affinché sussista l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità (relativa) di un atto processuale, è necessario che la deduzione della medesima ad opera della parte avvenga nella prima istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di
esso, atteso che, in mancanza di tale deduzione, la nullità resta sanata e non può più essere eccepita dalla parte che, non opponendosi nella prima difesa successiva all'atto, ha implicitamente rinunciato a farla valere" (Cass. 3 agosto 2005, n.
162014, citata da Cass. 12 novembre 2008, n. 27026).
3.2.Nel caso in esame, osserva la Corte, la parte “controinteressata” era presente al giuramento e – per quanto risulta dal verbale del 4 marzo 2021, come altresì rilevato dal Giudice di prime cure (sentenza impugnata, p. 4) – non ha eccepito in udienza l'esistenza dell'asserita nullità, mentre avrebbe dovuto farlo pagina 10 di 15 "nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso" (art.157 c.p.c., comma II), e cioè, in sostanza, nella prima occasione utile (cfr. Cass. 12 novembre
2008, n. 27026, cit.). Allo stesso modo, l'odierna appellante neppure ha sollevato alcuna contestazione in merito nella successiva memoria del 15 giugno 2021, depositata ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 24 giugno 2021, in tal modo determinando definitivamente la sanatoria dell'eventuale nullità in discorso.
In ogni caso, poi, con riferimento al settimo capo della formula del giuramento deferito dall'appellante, aggiunto all'udienza del 22 ottobre 2020 (così testualmente riportato dall'appellante a p. 6 dell'atto d'appello: “che l'importo di € 24.000,
rappresentato dall'assegno di € 24.000 è la somma di tutti gli interessi derivanti dagli anticipi in contanti corrisposti alle aziende da me rappresentate che sia
che mi corrispondevano con Parte_2 Parte_2
assegni postdatati della loro clientela”), e sul quale, come risulta dal verbale dell'udienza del 4 marzo 2021, effettivamente non è stato prestato giuramento, la
Corte rileva, innanzitutto, come parte appellante si sia limitata a dedurre, in sede d'appello, la rilevanza del capo omesso – che atterrebbe “alla genesi della pretesa creditoria” (atto d'appello, p. 8) – in maniera del tutto generica e apodittica, senza tuttavia offrire elementi volti a dimostrare in che cosa sarebbe consistita la decisività del capo omesso, tale che, se fosse stato reso giuramento sul punto, le sorti del giudizio sarebbero radicalmente mutate.
In ogni caso, a prescindere dal capo pretermesso dalla formula del giuramento
– che, per quanto appena detto, non è idoneo a inficiare i restanti capi del pagina 11 di 15 giuramento, poiché l'odierno appellato ha prestato validamente giuramento su circostanze senza dubbio idonee a decidere totalmente la lite, non mancando affatto (diversamente da quanto affermato da parte appellante) l'alternativa della scelta se vincere giurando ovvero perdere sottraendosi al giuramento (si veda, su tutte, la circostanza di cui al capo n. 5, a p. 2 del verbale di udienza del 7.11.2019, attinente al fatto estintivo della pretesa attorea su cui si basa l'intera difesa dell'opponente e negata in sede di giuramento da : “5) che trascorso CP_1
qualche tempo, chiesi al di frazionare il titolo di Euro 24.000, ed egli aderì Pt_1
consegnandomi i cinque assegni allegati in atti sicche' promisi la restituzione
dell'assegno di Euro 24.000 a firma della sig.ra ”) – ad Parte_1
avviso di chi scrive, non è possibile mettere in discussione gli effetti prodotti dal giuramento decisorio, atteso che l'esito della controversia, una volta deferito, è condizionato esclusivamente alle risposte rese dalla parte alla quale è stato deferito
(cfr. Cass. n. 29614/2023).
Al riguardo, infatti, il principio generale sostenuto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui "non può pronunciarsi la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge" (art. 156 c.p.c., comma 1)”, impone, altresì, di affermare “la validità del giuramento con riferimento ai capitoli di prova rispetto ai quali è stato correttamente espletato, a condizione che possa essere raggiunto il fine cui tende
questo speciale mezzo di prova, costituito dalla decisione totale o parziale della lite, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al
pagina 12 di 15 giudice che verificare l'an iuratum sit e senz'altro accogliere o respingere la domanda sul punto che ha formato oggetto del giuramento” (Cassazione civile sez.
II - 19/07/2018, n. 19264).
Tanto basta a condurre al rigetto del primo motivo d'appello.
4. Al rigetto del primo motivo di appello, attesa l'efficacia vincolante del giuramento decisorio ex art. 2738 cod. civ., consegue l'assorbimento del secondo motivo relativo alla “inapplicabilità dell'art. 2738 c.c.” ed alla “erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.
5. In definitiva, per le ragioni sin qui esposte, l'appello deve essere rigettato,
e la sentenza impugnata dev'essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo il criterio generale dettato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano in base al D.M.
n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022 entrato in vigore il 23 ottobre
2022, secondo l'aggiornamento tabellare ivi previsto, tenuto conto delle fasi di giudizio effettivamente svolte e delle varie attività in concreto esplicate (nello specifico, va applicato lo scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00 tenuto conto del petitum e non va computata la fase istruttoria, non tenutasi in appello, ai sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/2014; cfr., sull'argomento, Cass. n. 89/21 [ord.]: «In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi
ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il
pagina 13 di 15 massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di
questo»).
Infine, giova rammentare che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/12, applicabile ai procedimenti introdotti a far data dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Sussistono, pertanto, nel caso i presupposti di cui alla norma in esame e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – con citazione per l'udienza del 15 Parte_1
novembre 2022, notificata l'11 maggio 2022 – avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli – VIII sezione civile n. 9361/2021, pubblicata il 16 novembre 2021, così dispone:
A) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
B) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.966,00 per i pagina 14 di 15 compensi professionali, oltre al 13% sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Marielda Montefusco Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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