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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 12/06/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 484 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Corso Carlo Pisacane n. 11 in Palinuro (SA), presso lo studio dell'Avv. Matteo Correale, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(p.iva: ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Centola (SA) via Trav. Verdi 140, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cotroneo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 12.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.03.2022, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ai sensi dell'art. 2094 c.c. e ciò per i periodi indicati in narrativa;
b) accertare e dichiarare la fondatezza delle doglianze del ricorrente ed, in forza dei titoli e delle causali di cui in narrativa, condannare “ –in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di euro 4.900,00 (importo al netto) di cui all'allegato prospetto contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. oltre ogni somma dovuta per differenza contributiva, in subordine, della somma che l'adito Giudice riterrà di Giustizia;
d) condannare la resistente al pagamento delle competenze di giudizio, con attribuzione allo scrivente Avvocato che se ne dichiara antistatario.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Preliminarmente, ai fini della nullità del ricorso in materia di lavoro contenente la domanda che abbia per oggetto spettanze retributive, è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. Quindi, l'eccezione deve essere rigettata. Inoltre, deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità del ricorso, atteso che la domanda – ad avviso del giudicante – contiene esplicitamente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni. Orbene, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con CP_ vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “cameriere”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato,
Pag. 2 di 3 posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 5.799,83. La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 5.799,83, oltre ulteriori Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 22.03.2022 da nei confronti della Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso un CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di “cameriere”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 5.799,83 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., in favore CP_1 del ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 484 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertenteTRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Corso Carlo Pisacane n. 11 in Palinuro (SA), presso lo studio dell'Avv. Matteo Correale, dal quale è rappresentato e difeso, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
(p.iva: ) in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Centola (SA) via Trav. Verdi 140, presso lo studio dell'avv. Alessandro Cotroneo, dal quale è rappresentata e difesa come da procura agli atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note all'udienza del 12.06.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.03.2022, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:… “accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ai sensi dell'art. 2094 c.c. e ciò per i periodi indicati in narrativa;
b) accertare e dichiarare la fondatezza delle doglianze del ricorrente ed, in forza dei titoli e delle causali di cui in narrativa, condannare “ –in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di euro 4.900,00 (importo al netto) di cui all'allegato prospetto contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c. oltre ogni somma dovuta per differenza contributiva, in subordine, della somma che l'adito Giudice riterrà di Giustizia;
d) condannare la resistente al pagamento delle competenze di giudizio, con attribuzione allo scrivente Avvocato che se ne dichiara antistatario.…” Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la in persona del CP_1 legale rappresentante p.t., che nel contestare la domanda, concludeva per il rigetto della medesima in quanto infondata in fatto ed indiritto oltre vittoria di spese. Si procedeva all'escussione di testi ed all'espletamento della CTU, e successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda va accolta nei limiti della motivazione che segue. Preliminarmente, ai fini della nullità del ricorso in materia di lavoro contenente la domanda che abbia per oggetto spettanze retributive, è irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici o la mancata notificazione, con il ricorso, del conteggio prodotto dal lavoratore. Quindi, l'eccezione deve essere rigettata. Inoltre, deve essere rigettata anche l'eccezione di nullità del ricorso, atteso che la domanda – ad avviso del giudicante – contiene esplicitamente l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni. Orbene, dall'esame della documentazione in atti e all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con CP_ vincolo di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “cameriere”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria CP_ attività lavorativa alle dipendenze della convenuta per le ore e i giorni indicati in ricorso. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato,
Pag. 2 di 3 posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. Quindi, ritenendo corrette e immuni da vizi le conclusioni del nominato CTU contabile rese nella relazione peritale, ritualmente depositata e rimasta incontestata, le differenze retributive dovute al ricorrente al netto di quanto già percepito ammontano al lordo a complessivi € 5.799,83. La parte resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 5.799,83, oltre ulteriori Parte_1 interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Le spese e competenze processuali seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte resistente così come liquidate in dispositivo. Le spese e competenze di CTU si liquidano con separato decreto e vanno poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso del 22.03.2022 da nei confronti della Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., è intercorso un CP_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi e orario indicato in ricorso con mansioni di “cameriere”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 5.799,83 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., in favore CP_1 del ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Parte_1 complessivi € 1.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e quanto altro dovuto per legge con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
- liquida il compenso del CTU con separato decreto ponendo il pagamento a carico di parte resistente. Così deciso in Vallo della Lucania 12 giugno 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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