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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 13/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4274/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmela Giuffrida, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
(cod.fisc. ) nata a [...]/ SP Controparte_1 C.F._1
(Brasile) il 28.12.1981, in proprio nonché esercente la responsabilità genitoriale (unitamente al sig. nato a [...]/SP (Brasile) il 12.02.1980) sulla minore: Controparte_2
(cod. fisc. ) nata a [...] /SP (Brasile) il Persona_1 C.F._2
29.04.2014;
Contr cod. fisc. ) nata a [...] /SP (Brasile) Parte_1 C.F._3
il 13.09.1979, in proprio nonché quale esercente la responsabilità genitoriale (unitamente a
[...]
nato a [...] /SP(Brasile) il 04.07.1974) sul minore: Per_2
(cod.fisc. ) nato a [...] Persona_3 C.F._4
Paulista/SP (Brasile) il 25.08.2013;
(cod. fisc. ) nato a [...] /SP (Brasile) Parte_2 C.F._5
il 23.10.1966;
(cod.fisc. ), nata a Parte_3 C.F._6
Montes Claros /MG (Brasile) il 07.01.2005;
1 (cod.fisc. – 05) nato a [...] /MG Parte_4 C.F._7
(Brasile) il 23.08.1969;
(cod.fisc. ) nata a [...] Parte_5 C.F._8
Paulista /SP (Brasile) il 14.04.1971;
(cod.fisc. 32) nata a [...] Parte_6 C.F._9
Paulista /SP (Brasile) il 10.11.1975;
Rappresentati e difesi dall'Avv. Dosso Paola del Foro di Vicenza.
Contro
Il , in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_3
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e non costituitosi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 17.10.2023, il soggetto indicato in epigrafe proponeva ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_3
In data 24.10.2023, in Pubblico Ministero depositava le proprie conclusioni nulla opponendo alle richieste del ricorrente.
In data 25.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 17.07.2024 mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 14.11.2024, il Difensore di parte ricorrente depositava note in trattazione scritta.
In data 14.11.2024 Il si costituiva. CP_3
In data 15.01.2025 il Giudice letto l'atto di costituzione del e ritenuto necessario in CP_3
osservanza del principio del contradittorio che la controparte interloquisse su tali rilievi assegnava termine di 10 gg per il deposito di memorie;
In data 22.01.2025 il Difensore di parte ricorrente depositava sue memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede
2 all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Si rileva altresì che i ricorrenti, non hanno presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale d'Italia in Brasile, come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
Va tuttavia rilevato che, nel caso di specie, la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale d'Italia è del tutto irrilevante in quanto l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna è un obbligo, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis. Infatti, nel caso di specie, la discendenza
è anche per linea materna atteso che nella linea è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, l'Amministrazione, ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948.
Ad abundantiam, si sottolinea comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce mai una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda del ricorrente sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Nella comparsa di costituzione, il , eccepisce il mancato assolvimento dell'onere CP_3
probatorio per non avere la parte ricorrente fornito puntuale dimostrazione della cittadinanza italiana di avo dei ricorrenti. Osserva a tal fine che: Persona_4
- lo status di cittadino italiano non poteva sussistere al momento della nascita del sig.
[...]
visto che il Comune di provenienza della famiglia ( ) era parte dell'Impero Per_4 Per_5 asburgico fino all'esito della Prima guerra Mondiale (quindi successivamente alla sua nascita);
- egli non può aver acquisito la cittadinanza jure sanguinis, secondo i criteri fissati dalla legge
555/1912 sulla cittadinanza italiana, poiché i suoi genitori non erano italiani ma sudditi dell'Impero Austro Ungarico;
3 - la cittadinanza italiana non è insorta in capo a in base alla mera annessione del Persona_4 territorio di nascita dell'avo all'allora Regno d'Italia per due ragioni:
1) non vi è alcuna certezza in ordina alla data di emigrazione dell'avo dei ricorrenti in Brasile, che pertanto ben potrebbe essere intervenuta prima dell'annessione del Comune di provenienza all'Italia. L'accertamento della data di effettiva partenza della famiglia dai luoghi di origine per il Sudamerica è rilevante anche perché, laddove l'avo fosse emigrato del 16 luglio 1920, i ricorrenti avrebbero dovuto esercitare il proprio diritto di essere riconosciuti cittadini italiani entro il 20.12.2020, termine a tal fine concesso dalla legge
14/12/2010, n. 379 recante “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti” pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 2000, n. 295.
2) In secondo luogo, se anche si provasse che l'emigrazione è avvenuta dopo l'annessione, da ciò non deriverebbe un'automatica acquisizione della cittadinanza. Infatti, all'esito della prima guerra mondiale non si verificò un fenomeno di generalizzata trasformazione della cittadinanza da austroungarica ad italiana (o serba o croata ecc.) sulla base della individuazione del luogo di nascita, conseguentemente alla dissoluzione dell'Impero ma fu invece il diritto internazionale, attraverso i Trattati di pace, a fissare le regole per l'acquisto della cittadinanza italiana e, segnatamente, venne assunto il principio (o istituto) della pertinenza (Heimatrecht), peculiare istituto del diritto amministrativo austriaco.
Nonostante tale istituto non fosse contemplato né dalla disciplina del Codice civile italiano del 1865 in tema di cittadinanza, né dalla legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912 il trattato di Saint Germain( ratificato dal Regno d'Italia con LEGGE 26 settembre 1920, n.
1322 (Concernente l'approvazione del Trattato di pace concluso fra l'Italia e l'Austria a San
Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia)stabilì che l'acquisto della cittadinanza italiana fosse riservato ai soli pertinenti nati nei territori annessi. Segnatamente, l'art. 70 statuiva che “Chiunque abbia la pertinenza in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro-ungarica acquisterà di pieno dritto, ad esclusione della cittadinanza austriaca, la cittadinanza dallo Stato che esercita la sovranità sul territorio predetto”. Poiché tale istituto era di difficile applicazione, venne emesso il R.D. 30 dicembre 1920 n. 1890 di cui si riportano gli articoli salienti ai fini del presente caso:
- l'art. 1 prevedeva che il diritto di cittadinanza acquisiti ai sensi degli articoli 70
e 71 del Trattato di San Germano, dovesse essere accertato dal Comune di pertinenza, con obbligo per il Comune di compilare e pubblicare entro tre mesi
4 dall'entrata in vigore del decreto una lista delle persone per le quali si verifichino le condizioni previste dalle indicate norme del Trattato di pace.
- l'art. 4 prevedeva che coloro che volessero eleggere la cittadinanza italiana per diritto di opzione ai termini dell'art. 72 e seguenti del trattato di San Germano, dovevano farne dichiarazione scritta entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato stesso e cioè entro il 15 luglio 1921.
Tali documenti (iscrizione nel registro del Comune di e esercizio del diritto di Per_5
opzione) non sono state prodotta dai ricorrenti.
Il conclude pertanto chiedendo in via principale il rigetto della domanda per CP_3 mancato assolvimento dell'onere probatorio e in subordine l'estinzione del diritto vantato per implicita rinuncia dei ricorrenti.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Come correttamente osservato dal ministero, la mera circostanza della nascita in territorio successivamente annesso al Regno d'Italia non comporta automaticamente l'acquisizione della cittadinanza italiana.
Detto ciò, il Giudice ritiene tuttavia che i ricorrenti abbiano fornito prova sufficiente della cittadinanza italiana dell'avo.
Con riguardo alla prova del fatto che il ricorrente non fosse emigrato prima dell'annessione, si rileva che i ricorrenti hanno prodotto il certificato di matrimonio dell'avo Persona_4 celebrato il 29.01.1921 e rilasciato dall'Arcidiocesi di Gorizia. Da tale certificato si evince che il ricorrente non era ancora emigrato alla data di annessione del territorio al Regno d'Italia avvenuta il
16.07.1920 ai sensi dell'art.70 del Trattato di San Germano, ratificato dal Regno d'Italia con l. 26 settembre 1920 n. 1322.
Si osserva altresì che la legge 379/2000, che prevedeva la possibilità di rendere una dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro i previsti termini, si applicava solo ai discendenti di coloro che erano emigrati prima del 16.07.1920. Nel caso di specie, considerato che l'avo emigrava dopo il 1921, non si applicano le disposizioni della richiamata legge. Pertanto non vi nessun diritto di opzione andava esercitato per mantenere la cittadinanza italiana.
Con riferimento alla mancata dimostrazione da parte dei ricorrenti della rapporto di pertinenza, , si evidenzia che i ricorrenti hanno versato in giudizio un carteggio intercorso via- e- mail tra il difensore di parte e l'ufficio dello stato civile del Comune di , dal quale si evince Per_5 che l'Ufficio dello stato civile del predetto Comune non dispone dei registri dello stato civile prima del 1924.
Considerato che
gli atti inerenti la cittadinanza fanno parte del registro dello stato civile,
5 deve ritenersi plausibile che non sia presente neanche tale elenco. Di conseguenza, risulta oggettivamente impossibile per parte ricorrente produrre quanto richiesto dalla controparte.
A ciò si aggiunga che l'inserimento da parte del Comune nelle liste dei soggetti che avevano acquisito la cittadinanza non era attributivo della cittadinanza italiana ma meramente ricognitivo della cittadinanza italiana in quanto questa si acquisiva esclusivamente in base al principio della pertinenza.
Considerato che non vi è dubbio che l'avo sia nato ad [...] che sia successivamente Per_5 Per_5 divenuta territorio italiano, non v'è dubbio sul fatto che , in applicazione del il criterio della pertinenza, l'avo debba essere ritenuto cittadino italiano.
I ricorrenti hanno inoltre fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis
– , cittadino italiano, nato a [...] il giorno 20 marzo 1895, figlio Persona_6
di e , emigrato in Brasile – non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_7 Persona_8
brasiliano.
Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo il quale, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” alla figlia che Per_9
a sua volta la trasmetteva ai propri discendenti.
Risulta altresì risolta la questione oggetto dell'odierno procedimento sulla problematica della cd “grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889 - del Governo provvisorio brasiliano - veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da
6 un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio). Segnatamente, la documentazione prodotta in atti dimostra che:
- Dal matrimonio tra e celebrato con rito Persona_6 Persona_10
religioso ad Aquileia (GO), in data 29/01/1921, nasceva una figlia:
o ( a seguito del matrimonio) nata in data [...] Persona_11 Persona_12
presso la tenuta , distretto di pace di Collina, circoscrizione di Barretos e dal Per_13
matrimonio con celebrato in Brasile il 03.02.1945 nascevano due figlie: CP_4
➢ nata in data [...] a [...], la quale si univa in CP_5 matrimonio con in data 26.06.1978 e dall'unione Persona_14
nascevano due figlie:
• L'odierna ricorrente nata in data [...] a Persona_15
Sao Paulo (Brasile), la quale si univa in matrimonio con e Persona_2 dall'unione nasceva un figlio:
✓ L'odierno ricorrente nato in [...] Persona_3
25.08.2013 a Bragança Paulista/SP (Brasile)
• L'odierna ricorrente nata in data [...] a [...] Controparte_1
Paulo (Brasile), la quale si univa in matrimonio con e Controparte_2 dall'unione nasceva una figlia:
✓ L'odierna ricorrente nata in data [...] a Persona_1
Bragança Paulista/SP (Brasile)
➢ nata in data [...] a [...], la quale si univa in Parte_5 matrimonio in data 08.12.1965 con e dall'unione nascevano Persona_16
quattro figli:
7 • L'odierno ricorrente nato in data [...] Parte_2
a San Paolo (Brasile), il quale si univa in matrimonio con Controparte_6
[...]
• L'odierno ricorrente nato in data [...] a Parte_4
Pocos de Caldas /MG (Brasile), il quale si univa in matrimonio con Persona_17
per poi divorziare il 02.10.2015. Tuttavia, dall'unione nasceva una figlia:
[...]
✓ L'odierna ricorrente nata in Parte_3
data 07.01.2005 a Monte Claros /MG (Brasile).
• L'odierna ricorrente nata in [...] Parte_5
14.04.1971 a Bragança Paulista/SP (Brasile)
• L'odierna ricorrente nata in data [...] a Parte_6
Bragança Paulista/SP (Brasile), la quale si univa in matrimonio con Persona_18
[...]
Dall'esame della linea di discendenza si osserva che alcune trasmissioni in linea materna e alcune celebrazioni di matrimoni sono avvenute durante la vigenza della la quale non permetteva NumeroD_1
alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero. Su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze l'ava ( a Persona_11 Persona_12
seguito del matrimonio) nata in data [...] presso la tenuta , distretto di pace di Collina, Per_13
circoscrizione di Barretos, anche se donna ha mantenuto la cittadinanza italiana e l'ha potuta trasmettere alle proprie figlie e quest'ultime l'hanno potuta trasmettere ai propri figli, odierni ricorrenti.
8 Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_3
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_3 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
9 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 13.02.2025
Il Giudice
Carmela Giuffrida
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