CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 09/01/2026, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 268/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5742/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5493/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249029340584000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7927/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò il sollecito di pagamento n. 07120249029340584000 dell'importo di euro 260,22 notificato dall'A.D.E.R. l'8 luglio 2024 relativo alla tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2014 al Comune di Napoli
e la correlata cartella di pagamento notificata il 14 novembre 2022, deducendo:
di avere pagato l'imposta;
il decorso del termine di prescrizione;
la carenza di motivazione dell'atto.
L'ader si costituì in giudizio documentando la notifica della cartella di pagamento e deducendo la sua estraneità alla precedente fase di notifica dell'avviso di accertamento, di competenza dell'ente impositore.
Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio a seguito di chiamata in causa, precisò che il contribuente aveva versato la somma di euro 291,00, minore di quella dovuta, che era di euro 463,29 oltre sanzioni ed interessi, residuando quindi, in favore del Comune, il credito di euro 230,00. Documentò, inoltre, la notifica del prodromico avviso di accertamento n. 859374/51538 dell'8 novembre 2017 avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data 28 dicembre 2017.
Il ricorrente, all'esito della produzione documentale, depositò il 12 marzo 2025 una memoria illustrativa con la quale sollevò eccezioni sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 07120210016546273.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 5493 emessa all'udienza del 25.3.2025 e depositata il 26.3.2025 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
450,00 a favore dell'ER ed in euro 350,00 a favore del Comune di Napoli.
Ritenne il primo giudice:
che l'eccezione di pagamento fosse intempestiva, dovendo essere sollevata impugnando l'avviso di accertamento;
la prescrizione non fosse maturata per effetto della notifica della cartella di pagamento;
che l'omessa notifica degli atti presupposti avesse determinato il consolidamento della pretesa.
La sentenza è stata impugnata al contribuente che ne ha chiesto la riforma totale con vittoria di spese.
Si è costituita l'ER che ha così concluso: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, 2^ comma d.lgs n. 546/92 ;
nel merito, respingere il gravame in quanto inammissibile ed infondato per tutti i motivi sopra esposti e dedotti.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha sollevato una questione di ammissibilità delle eccezioni relative alla regolarità della notifica della cartella.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali prodotte da controparte, presupposte all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, limitandosi a presentare, pur a fronte del mutamento del thema decidendum in data 12 marzo 2025 una memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie delle intimazioni di pagamento e delle ingiunzioni fiscali costituenti il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che ER aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria illustrativa, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5,
e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella esattoriale, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
L'appellante con il primo motivo sostiene che la CGT avrebbe erroneamente ritenuto che l'eccezione di avvenuto pagamento andasse sollevata impugnando l'avviso di accertamento.
Il collegio ritiene che sia corretta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che fosse preclusa la possibilità di sollevare eccezioni su vizi antecedenti la notifica dell'avviso di accertamento non impugnato.
L'omessa impugnazione determina la cristallizzazione della pretesa.
La difesa del contribuente ha inoltre evidenziato che lo “sgorbio” riportato sulla raccomandata depositata dal Comune di Napoli non fosse attribuibile all'appellante giacché sulla ricevuta di ritorno della raccomandata depositata dal Comune è indicato in basso a sinistra:” Firma per esteso del ricevente” e di fianco è riportata l'indicazione:” Firma dell'incaricato alla distribuzione” ed entrambe le firma sembrerebbero essere state apposte dalla stessa persona. Aggiunge che l'incaricato alla distribuzione non avrebbe la qualità di pubblico ufficiale per cui le sue attestazioni non necessiterebbero, per essere smentite, della proposizione di querela di falso. Ancora la Società_1, nel 2017 non aveva la licenza individuale e mancherebbe la possibilità di ricondurre la ricevuta di ritorno all'avviso di accertamento. Viziata sarebbe anche la notifica della cartella di pagamento che sembrerebbe notificata mediante il deposito alla Casa Comunale: ma in atti non vi è nulla riguardo l'iter da seguire in tali ipotesi di notifica. Eccessiva sarebbe anche la somma liquidata a titolo di spese che, peraltro, dovevano essere compensate.
In relazione alla notifica dell'avviso di accertamento n, 859374/51538 dell'8 novembre 2017 la ricollegabilità della ricevuta di ritorno all'avviso di accertamento si ricava dai riferimenti ad esso contenuti sull'atto depositato: “4657412 1kxdw 015009 CF_Ricorrente_1 - liquidazionitari2014terparte2.7z”. In relazione alla firma del ricevente, fatta apponendo una sigla a lui non attribuibile, l'eccezione non è fondata.
Nel caso di notifica a mezzo servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile, la notifica deve ritenersi validamente effettuata fino a querela di falso, in quando l'agente postale non ha l'obbligo di identificare il soggetto al quale l'atto e' consegnato, ne' e' ravvisabile alcuna delle ipotesi di nullita' di cui all'art. 160 cpc ( Cass.. n.14279 del 2024 ).
Erroneo è anche il rilievo che il portalettere non sarebbe pubblico ufficiale,.
Secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione - Cass., sent. n. 21412 del primo giugno 2022 - il portalettere assume la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e dell'avvenuta ricezione della corrispondenza affidatagli. Secondo la Suprema
Corte, ciò vale anche a seguito della trasformazione dell'ente Poste in società per azioni privata - Cass., sent. n. 35512 del 26 agosto 2013- . In pratica, il postino è un incaricato di un pubblico servizio in quanto svolge una funzione di certificazione della corrispondenza che gli viene affidata e che a propria volta consegna.
L'appellante ha dedotto la nullità della notifica riconducendola alla assenza di legittimazione da parte della Società_1.
L'eccezione non è fondata.
La L. 124/2017, entrata in vigore il 10 settembre 2017, quindi in epoca antecedente la notifica effettuata il
28 dicembre 2017, ha ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a Poste Italiane, le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti privati, a patto, però, che questi avessero preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 2 D.lgs. 261/99.
Tale disposizione prevede che il Ministero subordini il rilascio della licenza al fatto che l'operatore postale privato sia in grado di rispettare “specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, così da poter attribuire efficacia fidefacente all'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020).
Si tratta, quindi, di una vera e propria licenza individuale speciale che deve essere preesistente alla spedizione dell'atto da notificare affinché il procedimento notificatorio possa essere considerato valido.
Nel caso della Società_1 va rilevato che l'operatore era munito di licenza all'epoca di effettuazione della notifica – Aut. N..DCOPD0685 -.
In relazione alle eccezioni sollevate sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento, dalla documentazione depositata in primo grado dall'ER risulta che il messo, non avendo trovato alcuna delle persone cui consegnare il plico presso il domicilio fiscale del contribuente, lo depositò, ai sensi dell'articolo
26 del dpr 602/73 alla casa comunale ed inviò comunicazione con lettera raccomandata ricevuta dal destinatario che appose una sigla che appare simile a quella a suo tempo apposta sulla ricevuta della notifica dell'avviso di accertamento.
La difesa del contribuente non ha effettuato tempestivo e circostanziato disconoscimento della sottoscrizione.
Può essere accolto l'ultimo motivo di impugnazione, relativo al regolamento delle spese, in quanto le plurime eccezioni solevate vertono su questioni sulle quali si sono registrati contrasti in giurisprudenza.
L'appello va parzialmente accolto. Le spese anche di questo grado vanno per le medesime ragioni suesposte compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello annullando la sentenza nella parte in cui ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese;
confermandola nel testo. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
MELITO VITTORIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5742/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5493/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
31 e pubblicata il 26/03/2025
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 07120249029340584000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7927/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riforma della sentenza
Appellato: conferma della sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnò il sollecito di pagamento n. 07120249029340584000 dell'importo di euro 260,22 notificato dall'A.D.E.R. l'8 luglio 2024 relativo alla tassa sui rifiuti dovuta per l'anno 2014 al Comune di Napoli
e la correlata cartella di pagamento notificata il 14 novembre 2022, deducendo:
di avere pagato l'imposta;
il decorso del termine di prescrizione;
la carenza di motivazione dell'atto.
L'ader si costituì in giudizio documentando la notifica della cartella di pagamento e deducendo la sua estraneità alla precedente fase di notifica dell'avviso di accertamento, di competenza dell'ente impositore.
Il Comune di Napoli, costituitosi in giudizio a seguito di chiamata in causa, precisò che il contribuente aveva versato la somma di euro 291,00, minore di quella dovuta, che era di euro 463,29 oltre sanzioni ed interessi, residuando quindi, in favore del Comune, il credito di euro 230,00. Documentò, inoltre, la notifica del prodromico avviso di accertamento n. 859374/51538 dell'8 novembre 2017 avvenuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in data 28 dicembre 2017.
Il ricorrente, all'esito della produzione documentale, depositò il 12 marzo 2025 una memoria illustrativa con la quale sollevò eccezioni sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento n. 07120210016546273.
La Corte in composizione monocratica con sentenza n. 5493 emessa all'udienza del 25.3.2025 e depositata il 26.3.2025 rigettò il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
450,00 a favore dell'ER ed in euro 350,00 a favore del Comune di Napoli.
Ritenne il primo giudice:
che l'eccezione di pagamento fosse intempestiva, dovendo essere sollevata impugnando l'avviso di accertamento;
la prescrizione non fosse maturata per effetto della notifica della cartella di pagamento;
che l'omessa notifica degli atti presupposti avesse determinato il consolidamento della pretesa.
La sentenza è stata impugnata al contribuente che ne ha chiesto la riforma totale con vittoria di spese.
Si è costituita l'ER che ha così concluso: in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del proposto gravame per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 57, 2^ comma d.lgs n. 546/92 ;
nel merito, respingere il gravame in quanto inammissibile ed infondato per tutti i motivi sopra esposti e dedotti.
Nella seduta del 22 dicembre 2025 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ader ha sollevato una questione di ammissibilità delle eccezioni relative alla regolarità della notifica della cartella.
L'eccezione è fondata.
Ed invero, con i motivi di gravame l'appellante ha dedotto i medesimi vizi già eccepiti nel giudizio di prime cure ove, tuttavia, a fronte della presentazione documentale attestante la procedura notificatoria delle cartelle esattoriali prodotte da controparte, presupposte all'intimazione di pagamento, aveva omesso di procedere a norma dell'art. 24 d. lgs. 546/92, limitandosi a presentare, pur a fronte del mutamento del thema decidendum in data 12 marzo 2025 una memoria illustrativa ex art. 32 stesso decreto per ciò solo incorrendo, quindi, o nel divieto di cui all'art. 57 d. lgs 546/92, cfr. (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 18877/2020; Cass. Sez.V, Ordinanza n.17373 del 19-8-2020).
Rileva, difatti, questa Corte di secondo grado che la difesa del contribuente non si è avvalsa innanzi ai primi giudici della facoltà di integrazione dei motivi, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi 1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con reiterate pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie delle intimazioni di pagamento e delle ingiunzioni fiscali costituenti il presupposto della intimazione impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 - 5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479).
Con successivo ulteriore e più recente dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una
“memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» (così, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo l'allora ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni aveva prodotto, sostenendone la legittimità, la documentazione notificatoria degli atti presupposti e prodromici a quello opposto – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione delle cartelle in questione, comprovata dai documenti che ER aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria illustrativa, segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi 1, 2, 3 e 5,
e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione della cartella esattoriale, sollevate nel giudizio di prime cure mediante memoria e non, invece, contestate con la procedura tassativamente prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che il collegio pienamente condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito nel merito addivenendo, quindi, al rigetto del ricorso e non definendolo mediante una declaratoria di inammissibilità dello stesso.
L'art. 24 d.lgs. 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
L'appellante con il primo motivo sostiene che la CGT avrebbe erroneamente ritenuto che l'eccezione di avvenuto pagamento andasse sollevata impugnando l'avviso di accertamento.
Il collegio ritiene che sia corretta la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che fosse preclusa la possibilità di sollevare eccezioni su vizi antecedenti la notifica dell'avviso di accertamento non impugnato.
L'omessa impugnazione determina la cristallizzazione della pretesa.
La difesa del contribuente ha inoltre evidenziato che lo “sgorbio” riportato sulla raccomandata depositata dal Comune di Napoli non fosse attribuibile all'appellante giacché sulla ricevuta di ritorno della raccomandata depositata dal Comune è indicato in basso a sinistra:” Firma per esteso del ricevente” e di fianco è riportata l'indicazione:” Firma dell'incaricato alla distribuzione” ed entrambe le firma sembrerebbero essere state apposte dalla stessa persona. Aggiunge che l'incaricato alla distribuzione non avrebbe la qualità di pubblico ufficiale per cui le sue attestazioni non necessiterebbero, per essere smentite, della proposizione di querela di falso. Ancora la Società_1, nel 2017 non aveva la licenza individuale e mancherebbe la possibilità di ricondurre la ricevuta di ritorno all'avviso di accertamento. Viziata sarebbe anche la notifica della cartella di pagamento che sembrerebbe notificata mediante il deposito alla Casa Comunale: ma in atti non vi è nulla riguardo l'iter da seguire in tali ipotesi di notifica. Eccessiva sarebbe anche la somma liquidata a titolo di spese che, peraltro, dovevano essere compensate.
In relazione alla notifica dell'avviso di accertamento n, 859374/51538 dell'8 novembre 2017 la ricollegabilità della ricevuta di ritorno all'avviso di accertamento si ricava dai riferimenti ad esso contenuti sull'atto depositato: “4657412 1kxdw 015009 CF_Ricorrente_1 - liquidazionitari2014terparte2.7z”. In relazione alla firma del ricevente, fatta apponendo una sigla a lui non attribuibile, l'eccezione non è fondata.
Nel caso di notifica a mezzo servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento con firma illeggibile, la notifica deve ritenersi validamente effettuata fino a querela di falso, in quando l'agente postale non ha l'obbligo di identificare il soggetto al quale l'atto e' consegnato, ne' e' ravvisabile alcuna delle ipotesi di nullita' di cui all'art. 160 cpc ( Cass.. n.14279 del 2024 ).
Erroneo è anche il rilievo che il portalettere non sarebbe pubblico ufficiale,.
Secondo il pacifico insegnamento della Corte di Cassazione - Cass., sent. n. 21412 del primo giugno 2022 - il portalettere assume la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in ragione dei compiti di certificazione della consegna e dell'avvenuta ricezione della corrispondenza affidatagli. Secondo la Suprema
Corte, ciò vale anche a seguito della trasformazione dell'ente Poste in società per azioni privata - Cass., sent. n. 35512 del 26 agosto 2013- . In pratica, il postino è un incaricato di un pubblico servizio in quanto svolge una funzione di certificazione della corrispondenza che gli viene affidata e che a propria volta consegna.
L'appellante ha dedotto la nullità della notifica riconducendola alla assenza di legittimazione da parte della Società_1.
L'eccezione non è fondata.
La L. 124/2017, entrata in vigore il 10 settembre 2017, quindi in epoca antecedente la notifica effettuata il
28 dicembre 2017, ha ampliato la platea degli operatori abilitati alle notifiche via posta ex L. 890/1982, prevedendo che, oltre a Poste Italiane, le notifiche potessero essere validamente effettuate anche da soggetti privati, a patto, però, che questi avessero preventivamente ottenuto una specifica licenza individuale dal
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) rilasciata secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 2 D.lgs. 261/99.
Tale disposizione prevede che il Ministero subordini il rilascio della licenza al fatto che l'operatore postale privato sia in grado di rispettare “specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi”, così da poter attribuire efficacia fidefacente all'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto (cfr. Cass. SS.UU. n. 299/2020).
Si tratta, quindi, di una vera e propria licenza individuale speciale che deve essere preesistente alla spedizione dell'atto da notificare affinché il procedimento notificatorio possa essere considerato valido.
Nel caso della Società_1 va rilevato che l'operatore era munito di licenza all'epoca di effettuazione della notifica – Aut. N..DCOPD0685 -.
In relazione alle eccezioni sollevate sulla regolarità della notifica della cartella di pagamento, dalla documentazione depositata in primo grado dall'ER risulta che il messo, non avendo trovato alcuna delle persone cui consegnare il plico presso il domicilio fiscale del contribuente, lo depositò, ai sensi dell'articolo
26 del dpr 602/73 alla casa comunale ed inviò comunicazione con lettera raccomandata ricevuta dal destinatario che appose una sigla che appare simile a quella a suo tempo apposta sulla ricevuta della notifica dell'avviso di accertamento.
La difesa del contribuente non ha effettuato tempestivo e circostanziato disconoscimento della sottoscrizione.
Può essere accolto l'ultimo motivo di impugnazione, relativo al regolamento delle spese, in quanto le plurime eccezioni solevate vertono su questioni sulle quali si sono registrati contrasti in giurisprudenza.
L'appello va parzialmente accolto. Le spese anche di questo grado vanno per le medesime ragioni suesposte compensate.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello annullando la sentenza nella parte in cui ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese;
confermandola nel testo. Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado