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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/03/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO all'udienza del 28 marzo 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1392 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Jacopo ARCANGELI, che lo rappresenta e difende con l'Abogado Lorenza
ARCANGELI, giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella
PALMIERI, in virtù di delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma CP_1
Flaminio ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma, viale Regina CP_2
Margherita 206,
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex CP_1 art. l L.18/80, con decorrenza dal novembre 2021, come da decreto di omologa ex art. 445-bis del
30 gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del
DM 55/2014 comma 1bis, da distrarsi.
L' si è costituito, ha dedotto l'avvenuto pagamento e chiesto, in via principale, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese;
in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di giudizio.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dei ratei arretrati, disposto da successivamente alla notifica del CP_1 ricorso e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste con il ricorso, come rilevato dallo CP_1 stesso ricorrente.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle CP_1 spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento (tenuto conto che il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21 maggio 2015, n. 10455), con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206), aumentate del 5% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.– vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto CP_1 in data 1 settembre 2023, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato nel luglio
2023.
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero CP_1 in complessivi €2.250,17 di cui €1.956,67 per compensi ed €293,50 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 28 marzo 2024
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IL GIUDICE
Elisa Bertillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Elisa BERTILLO all'udienza del 28 marzo 2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1392 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 44, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Jacopo ARCANGELI, che lo rappresenta e difende con l'Abogado Lorenza
ARCANGELI, giusta procura alle liti
RICORRENTE
E
, in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Donatella
PALMIERI, in virtù di delega rilasciata dal Direttore della Filiale Metropolitana di Roma CP_1
Flaminio ed elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede oma, viale Regina CP_2
Margherita 206,
RESISTENTE
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio l' al fine di ottenere il pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento ex CP_1 art. l L.18/80, con decorrenza dal novembre 2021, come da decreto di omologa ex art. 445-bis del
30 gennaio 2023, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del
DM 55/2014 comma 1bis, da distrarsi.
L' si è costituito, ha dedotto l'avvenuto pagamento e chiesto, in via principale, CP_1 dichiararsi l'inammissibilità e/o improcedibilità e comunque l'infondatezza del ricorso, con vittoria di spese;
in subordine, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese
1 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
di giudizio.
Nelle note di trattazione scritta per l'udienza odierna, parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto pagamento dei ratei arretrati, disposto da successivamente alla notifica del CP_1 ricorso e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuto pagamento da parte di delle somme richieste con il ricorso, come rilevato dallo CP_1 stesso ricorrente.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudice che sussistano gravi motivi ex art. 92 c.p.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale (sent. n. 77/2018) per la compensazione al 50%, attesa la peculiarità della materia, l'estrema semplicità del giudizio e tenuto conto che l'elevato numero di domande di pagamento rivolte ad rende difficoltosa la celere risposta;
la restante metà delle CP_1 spese di lite – liquidate in dispositivo sulla base dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento (tenuto conto che il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21 maggio 2015, n. 10455), con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di attività istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206), aumentate del 5% ai sensi dell'art. 4 comma 1bis del D.M.– vanno poste a carico dell' considerato che il pagamento è avvenuto CP_1 in data 1 settembre 2023, mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato notificato nel luglio
2023.
Tali spese devono essere distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero CP_1 in complessivi €2.250,17 di cui €1.956,67 per compensi ed €293,50 per spese generali, oltre iva e cpa, da distrarsi;
compensa la restante parte.
Civitavecchia, 28 marzo 2024
2 di 3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
IL GIUDICE
Elisa Bertillo
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