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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dr. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dr. Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dr. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 331/2024, avverso la sentenza n.198/2024 pubblicata il 29.1.24 dal Tribunale di Trani tra
, e , tutti elettivamente domiciliati in Trinitapoli Parte_1 Parte_2 Parte_3 presso lo studio dell'avv. Giacomo Lattanzio, che li rappresenta e difende come da procura speciale in atti
Appellanti
e
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata Controparte_1 in Bisceglie presso lo studio dell'avv. Biagio Lorusso, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
, e , rispettivamente padre, fratello e nonno del defunto Parte_1 Parte_2 Parte_3
, hanno evocato innanzi al Tribunale di Trani la per sentirla condannare ai danni Parte_3 CP_2 non patrimoniali loro spettanti, iure proprio e iure hereditatis, in relazione al decesso all'età di sedici anni del loro congiunto, il quale alle ore 19,45 circa dell'8.10.16, mentre percorreva la S.P. Canosa di Puglia – Cerignola in direzione Cerignola alla guida del motociclo Yamaha tg.DV70630 di sua proprietà, all'altezza del km 71+029 aveva perso il controllo del mezzo in corrispondenza di un dissesto del manto stradale non visibile né segnalato, così finendo per impattare contro un cartello di segnalazione del limite di velocità e riportando lesioni che alle ore 22,30 di quel giorno lo avevano condotto alla morte.
Si è costituita la e ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa sul rilievo che, come già ritenuto dal GIP CP_1 nell'archiviare il procedimento penale contro ignoti nonostante l'opposizione proposta dai congiunti della vittima, causa esclusiva dell'evento mortale doveva ritenersi la condotta del minorenne, in quanto connotata da plurimi profili di imprudenza, così come emersi nel corso della consulenza disposta dal PM procedente. La convenuta ha comunque chiesto accertarsi, in via di riconvenzione, la responsabilità, quanto meno concorrente, del conducente e del genitore esercente la responsabilità genitoriale nella causazione del sinistro.
1 Rigettate le richieste istruttorie avanzate dagli attori, con la sentenza appellata il Tribunale adìto ha rigettato la loro domanda e condannato gli stessi a rifondere alla controparte le spese di lite.
Avverso tale pronuncia i tre anno proposto appello per chiedere, in riforma della sentenza gravata, Pt_3 la condanna della a risarcire loro i danni già chiesti con l'atto di citazione, con vittoria di spese, o in CP_1 subordine quanto meno dichiarare compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Anche in grado di appello si è costituita la per chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1 sentenza impugnata con vittoria delle spese del grado, riproponendo altresì quanto dedotto in primo grado in via di riconvenzione.
Assegnati i termini di legge ex art.281 sexies c.p.c., all'udienza dell'11.6.25, svoltasi con modalità cartolari, la causa è stata riservata per la decisione.
*****
Con il principale motivo di impugnazione gli appellanti lamentano che il primo giudice abbia ravvisato una responsabilità esclusiva della vittima nella produzione dell'evento mortale ed escluso ogni valenza concausale del dissesto del manto stradale, così pervenendo al rigetto della loro domanda, nonostante le indagini svolte dal consulente del PM, ove correttamente lette alla luce della giurisprudenza in materia di insidie stradali, offrano elementi per concludere nel diverso senso da loro invocato o, quanto meno, impongano di approfondire la dinamica del sinistro attraverso le prove orali non ammesse in primo grado e riproposte nella presente sede.
Osserva tuttavia questa Corte che proprio il contenuto della consulenza invocata dagli appellanti porti a concludere per l'infondatezza della loro doglianza, senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori
(superflui anche in considerazione della pacifica assenza di testimoni oculari al momento del fatto).
Giova preliminarmente ricordare che, per insegnamento costante della S.C., in materia di responsabilità della p.a. ai sensi dell'art.2054 c.c., il custode può liberarsi dalla responsabilità per i danni cagionati dalla cosa da lui custodita dimostrando la ricorrenza del caso fortuito;
il quale, ove si sostanzi in un fatto naturale o nella condotta di un terzo estraneo, richiede che tale fattore sia imprevedibile e inevitabile;
mentre, ove si sostanzi nel comportamento della stessa vittima, richiede piuttosto che quest'ultimo abbia carattere colposo e, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, sia tale da assurgere a causa sopravvenuta avente efficacia causale esclusiva e quindi idonea ad elidere il nesso causale tra l'evento dannoso e la res (cfr., tra le tante pronunce, Cass.32546/24; 26895/24; 18981/24).
Ciò premesso, l'indagine del consulente del PM, agevolata anche dalla disponibilità di filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza di due esercizi commerciali prossimi al luogo dell'incidente (l'azienda La San Samuele e la stazione di servizio ENI), ha fatto emergere con chiarezza che nell'occasione: a) il giovane conduceva una moto Yamaha YZF-R 125, non sottoposto alla prescritta revisione quadriennale, le cui prestazioni velocistiche erano maggiorate grazie alla presenza di un terminale di scarico non originale a cui era stato sfilato il silenziatore interno (c.d. “Db killer”), senza il quale la legge non permette la circolazione su strada;
b) il era munito, oltre che di un c.d. patentino (valido solo per la guida dei ciclomotori), di un c.d. foglio Pt_3 rosa, conseguito da appena 8 giorni, che lo abilitava unicamente ad esercitazioni in luogo poco frequentati;
c) all'altezza della stazione di servizio ENI (dove la strada, dopo un'ampia curva, diviene rettilinea e si sdoppia in due corsie), il faro anteriore del mezzo – verosimilmente per le sollecitazioni ricevute dalla superficie dissestata – si era dapprima spento, per cui il veicolo aveva proseguito in avanti “praticamente al buio”, poi aveva ripreso a funzionare a intermittenza, ma intanto il mezzo avanzando si era imbattuto in un'area della carreggiata interessata da una profonda buca, e ciò aveva portato il veicolo a sbandare verso la barriera laterale e, nonostante la frenata eseguita sul bordo stradale coperto da terriccio umido per la pioggia, a impattare sul cartella stradale, con esiti letali per il suo conducente;
d) la velocità del mezzo, calcolabile con esattezza grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, era tra 123 e 126 km/h nel tratto in uscita dalla curva e di 138 km/h al momento dello sbandamento, a fronte di un limite di velocità che, dopo i più rigorosi limiti del tratto precedente, era fissato in 90 km/h.
2 E' dunque evidente come, nel caso in esame, il abbia tenuto una condotta connotata da un Pt_3 elevatissimo grado di colpa;
e ciò in quanto non soltanto, senza averne la licenza (e quindi presumibilmente neppure la competenza e comunque l'esperienza), si è posto alla guida di un motociclo di cilindrata 125 cc, peraltro non revisionato e alterato illecitamente in modo da aumentarne le prestazioni, così violando le plurime norme che in tale situazione vietano la circolazione per strada;
ma addirittura ha portato il motociclo a raggiungere una velocità assai superiore a quella consentita, velocità che ha poi mantenuto ed anzi aumentato nonostante la strada fosse dissestata e nonostante il dissesto avesse determinato, in un impianto elettrico poco efficiente proprio perché non revisionato, l'avaria del faro anteriore e quindi una rischiosissima condizione di marcia “praticamente al buio”, laddove elementari regole di comune prudenza consigliano, in un simile frangente, di arrestare immediatamente la marcia o, comunque, di procedere ad un'andatura minima e compatibile con la mancanza di illuminazione.
Una siffatta condotta per un verso è da reputarsi senz'altro contraria al generale dovere di ragionevole cautela (riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost.) incombente su ogni consociato, per altro verso risulta costituire un'evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, come tale idonea ad assurgere a fattore causale esclusivo dell'evento e a degradare a mera occasione la presenza della buca sul piano stradale, atteso che il se avesse osservato anche Pt_3 una soltanto delle plurime regole cautelari da lui violate, neppure sarebbe passato su quell'insidia, o comunque vi sarebbe passato con modalità tali da non innescare la serie causale culminata nell'evento mortale.
Va dunque condivisa la motivazione del giudice di prime cure laddove, correttamente valutando gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria alla luce della giurisprudenza della S.C. in materia, ha concluso nel senso dell'inconfigurabilità di una responsabilità della convenuta quale custode della strada pubblica CP_1 dove si è verificato il sinistro, per essere intervenuto nel caso di specie un fattore – la scellerata condotta del giovane idonea ad assorbire in sé l'eziologia dell'evento dannoso. Pt_3
Del resto risultano prive di fondamento le specifiche censure rivolte dagli appellanti a taluni passaggi argomentativi della sentenza impugnata.
Anzitutto non corrisponde a verità la tesi (sostenuta dagli appellanti estrapolando dalla relazione di CTU singole locuzioni) secondo cui la consulenza tecnica svolta nel procedimento penale sarebbe pervenuta alla conclusione – ingiustamente trascurata dal giudicante – di una rilevanza concausale della buca stradale;
osservandosi in proposito che il CTU si è doverosamente limitato a riferire – tra le altre circostanze – di una scarsa manutenzione della strada e della presenza di buche aventi un ruolo attivo nello sbandamento del mezzo e quindi nella dinamica del sinistro, mentre non ha accertato né avrebbe mai potuto accertare – trattandosi di attività riservata al giudicante – se la buca abbia avuto un ruolo (con)causale o sia stata invece mera occasione rispetto alla verificazione dell'incidente.
Neppure può fondatamente sostenersi che il dissesto abbia avuto un ruolo concausale del sinistro perché responsabile, oltre che del sinistro, anche dello spegnimento del faro anteriore, ossia di altro antecedente causale dello sbandamento;
osservandosi che anche sotto questo profilo risulta intervenuta, con valenza assorbente, una condotta gravemente colposa del il quale dapprima non ha debitamente revisionato Pt_3 il mezzo, così favorendo l'avaria elettrica, quindi, una volta verificatasi quest'ultima, ha pensato bene di non fermarsi (o comunque rallentare l'andatura), ma al contrario di proseguire al buio e ad altissima velocità.
Nessun rilievo, al fine di corroborare i profili di colpa dell'amministrazione convenuta, può rivestire infine la circostanza – pure invocata dagli appellanti – che la frenata di emergenza effettuata dal dopo lo Pt_3 sbandamento abbia avuto minore efficacia per via della presenza sull'asfalto di terriccio bagnato dalla pioggia;
risultando dalla relazione tecnica che tale materiale si trovava sul bordo estremo della carreggiata, in adiacenza al guard-rail di destra, ossia in una porzione della sede stradale non destinata alla marcia dei veicoli, ma che il motociclo si era trovato inopinatamente a percorrere, peraltro a velocità elevatissima, a seguito di uno sbandamento cagionato appunto dal comportamento colposo del così come sopra Pt_3 descritto.
3 Alla luce di quanto sopra esposto, va dunque confermata la decisione del primo giudice di rigettare la pretesa risarcitoria dei congiunti di in quanto infondata, con assorbimento di ogni domanda e/o Parte_3 eccezione proposta in via di riconvenzione dalla Provincia.
Neppure è suscettibile di accoglimento il motivo di appello, proposto in via subordinata dagli appellanti, volto a sentire dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese del giudizio di primo grado, poste dalla sentenza appellata a carico esclusivo degli attori;
osservandosi in proposito che la mera circostanza negativa dell'assenza di contatti tra le parti a fini transattivi prima dell'instaurazione della lite, invocata dagli appellanti, non può costituire un valido elemento per compensare le spese, anche solo parzialmente.
In base al criterio della soccombenza, i vanno altresì condannati, in solido tra loro, a rifondere alla Pt_3
convenuta le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo. CP_1
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, e avverso la sentenza n.198/2024 emessa dal Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale di Trani il 29.1.24, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti a rifondere alla in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.200,00, oltre R.S.G. del 15%,
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 11.6.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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