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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/01/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 869/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 869/2024 R.G. promosso da
(c.f. , Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 23/12/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data
28/11/2024 Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 16/01/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi del disposto degli articoli
473bis.47, 473-bis49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 2064/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 14 giugno 2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 18/03/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 14 giugno
2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473.bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2024 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art, 473-bis.51 depositate in data
28 novembre 2024 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Mira (VE) il 07.09.2002, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto comune con atto n. 62, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2002, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e come sopra trascritte.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delagato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/2002 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2
del Comune di Mira, al n. 62, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2002;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 869/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 869/2024 R.G. promosso da
(c.f. , Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con Decreto del 23/12/2024 il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter in data
28/11/2024 Per il PM intervenuto: “voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in data 16/01/2024 hanno presentato ricorso congiunto volto ad ottenere una pronuncia di separazione e quindi di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi del disposto degli articoli
473bis.47, 473-bis49 e 473-bis.51 c.p.c.
Con sentenza n. 2064/2024 del Tribunale di Venezia, depositata il 14 giugno 2024, è stata omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note di trattazione scritta depositate in data 18/03/2024 e con l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Venezia in data 14 giugno
2024, in ragione della domanda congiunta svolta dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi degli artt. 473.bis.51 e 279 c.p.c., con udienza fissata per il giorno 3 dicembre 2024 con modalità cartolare.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art, 473-bis.51 depositate in data
28 novembre 2024 hanno chiesto concordemente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Mira (VE) il 07.09.2002, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto comune con atto n. 62, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2002, ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
- confermare l'affidamento dei figli, il loro mantenimento, l'assegnazione della casa familiare e la regolamentazione dei rapporti anche patrimoniali tra i coniugi ed i figli nei modi e nei termini di cui al ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi e come sopra trascritte.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Giudice delagato nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 07/09/2002 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2
del Comune di Mira, al n. 62, parte II, serie A, Uff. 1, dell'anno 2002;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca