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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore ed estensore dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado d'appello da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Mandico,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di elettronica certificata
Email_1
nei confronti di
1 (codice fiscale e P. IVA ), anche Controparte_1 P.IVA_1
nella sua qualità di procuratrice di Parte_3 CP_2
(numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano e C.F. ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Andrea Cantone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Dante n. 9
Provvedimento impugnato: ordinanza del Tribunale di Milano resa e pubblicata in data
10 gennaio 2023 a definizione del procedimento N. 12683/2022 R.g. avente ad
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni
Per l'appellante
-Condannare la nella sua qualità di procuratrice di CP_1 CP_1
in ragione della “soccombenza virtuale”, e Controparte_3
per l'effetto disporre la liquidazione delle spese del giudizio di prime cure, in conformità al
D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, tenuto conto: - del valore indeterminabile della controversia, - della sua limitata complessità (connessa anche al rito prescelto e all'assenza di attività istruttoria), in misura pari ai compensi medi liquidabili per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come riproposto nella motivazione n. 4.
-Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata
Nel merito dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello;
2 in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dai e Parte_4
, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In subordine confermare l'ORDINANZA e, per l'effetto, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
In via di ulteriore subordine limitarsi la liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti entro i minimi tabellari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio al fine di accertare Controparte_3
che: “(…) la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata a loro carico, era illegittima, in quanto doveva essere rettificata da “rapporti non contestati” a “rapporti contestati”, in forma retroattiva
a far data dal mese di ottobre 2021(…); di vedersi riconosciuto il conseguente diritto ad ottenere la condanna, in capo alla predetta società, di provvedere alla immediata rettifica della segnalazione, con determinazione, da parte del Tribunale, ex art. 614 bis CPC, delle misure di coercizione per ogni giorno di inadempimento, da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenza di causa”.
Più in dettaglio, i ricorrenti deducevano che in data 18 settembre 2019 ad istanza di
[...]
, nella qualità di procuratrice della cessionaria CP_1 Controparte_3
veniva instaurata procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di
[...]
Santa Maria Capua Vetere recante n. R.G.E. 264/2019, in danno della sola sig.ra sulla base di contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, Parte_1
del 31.03.2004 - Rep. n. 196.047 e Racc. n. 15.769 – stipulato dai sig.ri e Parte_1
con Parte_2 Controparte_4
3 In data 11 novembre 2021 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano ricorso in opposizione ex art. 615, II c.p.c. e art. 617, II c.p.c., avverso il precetto loro notificato, rispettivamente in data 08/09 e 25/10 2021. Nel contempo, veniva iscritta a ruolo la procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere R.G.E. 249/2021 e veniva istaurato sub-procedimento di opposizione all'esecuzione.
Con ordinanza del 19/01/2022 le due procedure esecutive venivano riunite con il conseguente unico procedimento N. R.G.E. 264/2019.
I ricorrente argomentavano che -nonostante le contestazioni del credito da parte dei sig.ri e a mezzo delle descritte opposizioni all'esecuzione- presso la Parte_1 Parte_2
Centrale Rischi della Banca di Italia, alla data di presentazione del ricorso del 31 marzo 2022
(il Giudice fissava la prima udienza in data 22 settembre 2022 assegnando termine per la notifica alla resistente del 4 luglio 2022), risultava ancora la segnalazione del credito di come “non contestato”: invece, a fronte delle Controparte_3
predette opposizioni alle esecuzioni pendenti, la segnalazione avrebbe dovuto indicare il credito come “contestato”.
I ricorrenti allegavano che avevano interesse alla rettifica della segnalazione in Centrale
Rischi, perché, in dipendenza della stessa, apparivano debitori senza alcuna giustificazione e ciò impediva loro di avere accesso al credito.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_3
che contestava le avverse pretese e faceva rilevare che gli odierni ricorrenti avevano stipulato con (poi fusa per incorporazione in Bank P.I.C.) Controparte_4 CP_1
un contratto di mutuo e, a garanzia delle obbligazioni assunte, avevano concesso, a favore della Banca, una ipoteca di primo grado sul fabbricato di loro proprietà.
A fronte del loro inadempimento nel pagamento delle rate, la Banca aveva risolto il contratto e aveva avviato la procedura esecutiva nei confronti dei debitori che, avverso la stessa, avevano proposto opposizione.
4 Nelle more, i predetti sigg.ri e introducevano il presente giudizio;
Parte_1 Parte_2
tuttavia già alla data del 4 agosto 2022 (cfr. all. 3 primo grado Banca), aveva CP_1
provveduto a formalizzare la richiesta di “rettifica rischi”, con efficacia retroattiva, dal mese di ottobre 2021, come da domanda dei ricorrenti: in ragione di ciò, chiedeva di CP_1
acclarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, all'esito, così concludeva: “accogliersi integralmente il Ricorso, acclarare la cessata materia del contendere con condanna, in capo alla resistente, al pagamento delle spese e competenze di causa, in virtù del principio della soccombenza virtuale”.
Il Tribunale con l'ordinanza impugnata così statuiva:
“Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le domande svolte in sede di conclusioni del Ricorso ex art. 702 bis CPC.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di causa.”
Il Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, così motivava quanto alla regolazione delle spese di lite: “con compensazione integrale delle spese di lite, in quanto, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la Banca, oggi resistente, aveva effettivamente formalizzato, in data
04\08\2022, la richiesta di “rettifica rischi”, con efficacia retroattiva, dal mese di ottobre 2021 (cfr. all. 3
e 4 resistente)”.
Parte appellante e ha impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale, Parte_1 Parte_2
concludendo per la riforma dell'ordinanza laddove ha compensato le spese di lite: conseguentemente chiede condanna dell'appellata alla rifusione in suo favore delle CP_1
spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Monica Mandico dichiaratasi antistatario. L'appellante ha chiesto, poi, la condanna della Banca alla rifusione in suo favore delle spese del secondo grado di giudizio.
5 L'unico motivo di appello articolato dall'appellante attiene, dunque, alla regolazione delle spese di lite che in primo grado sono state integralmente compensate fra le parti, in seguito a declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'appellante argomenta che i ricorrenti sono stati pienamente vittoriosi in prime cure, considerato che soltanto dopo la notifica del ricorso la Banca si è attivata per la rettifica -come da domanda- di quanto risultante alla Centrale dei rischi.
L'appellata costituendosi, ha replicato che si è attivata per la rettifica allorché CP_1
ha ricevuto la notifica del ricorso, che è quindi manifestamente infondato;
ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
La causa è stata chiamata per l'udienza di trattazione il 21 giugno 2023; è stata, quindi, rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 maggio 2024 (celebrata mediante deposito telematico di note scritte delle parti). Decorsi i termini per gli scritti difensivi finali, è stata decisa nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
Motivi della decisione
L'appello è fondato per le ragioni di seguito descritte.
L'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza impugnata con riferimento alle spese di lite regolate, in prime cure, in forza del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass.
21757/2021); in tesi dell'appellante, essendo parte ricorrente totalmente vittoriosa, non ci sarebbe spazio per la compensazione delle spese di lite fra le parti, pur disposta dal
Tribunale.
La doglianza coglie nel segno.
6 Osserva la Corte, invero, che la Banca si è attivata per la rettifica richiesta soltanto in data 4 agosto 2022 ovverossia dopo un mese dalla notifica del ricorso, notifica che si è perfezionata in data 4 luglio 2022. Le procedure esecutive da cui dipendeva la litigiosità del credito contestato, tuttavia, pendevano almeno dal novembre 2021 (opposizioni a precetto).
Ne segue che la compensazione delle spese di lite disposta in prime cure non trova giustificazione alcuna, non ricorrendo il presupposto della reciproca soccombenza (o dell'assoluta novità della questione affrontata o del mutamento di giurisprudenza su una questione dirimente;
cfr. Cass. 19533/2022).
Nella fattispecie, invero, parte ricorrente è risultata pienamente vittoriosa.
Pertanto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, parte resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, secondo i valori minimi (in ragione della semplicità della causa) per causa di valore indeterminabile/bassa complessità, come specificato in dispositivo (esclusa la fase istruttoria non svolta in prime cure).
Le (sole) spese di lite del primo grado di giudizio vanno attribuite all'avvocato Monica
Mandico, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dalla parziale riforma dell'ordinanza impugnata, segue l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla Banca.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii, sono liquidate come indicato in dispositivo secondo i valori minimi, alla luce della semplicità dell'unica questione trattata, per causa di valore indeterminabile/bassa
7 complessità (con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nemmeno in grado di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 287/2023, così provvede:
I accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Milano resa e pubblicata in data 10 gennaio 2023, a definizione del procedimento N.
12683/2022 R.g., condanna parte resistente anche Controparte_1
nella sua qualità di procuratrice di a Controparte_3
rifondere a parte ricorrente e le spese del primo Parte_1 Parte_2
grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Monica Mandico dichiaratasi antistatario;
II fermo il resto;
III condanna l'appellata anche nella sua qualità di Controparte_1
procuratrice di alla rifusione in favore della Controparte_3
parte appellante e delle ulteriori spese del grado, Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio, come sopra composta, in data 2 ottobre
2024.
Il Consigliere est.
ANNA FERRARI
Il Presidente
DOMENICO BONARETTI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente
dott.ssa Anna Ferrari Consigliere relatore ed estensore dott. Manuela Cortelloni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso in grado d'appello da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Mandico,
[...] C.F._2
elettivamente domiciliati presso l'indirizzo di elettronica certificata
Email_1
nei confronti di
1 (codice fiscale e P. IVA ), anche Controparte_1 P.IVA_1
nella sua qualità di procuratrice di Parte_3 CP_2
(numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Milano e C.F. ), P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Andrea Cantone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Dante n. 9
Provvedimento impugnato: ordinanza del Tribunale di Milano resa e pubblicata in data
10 gennaio 2023 a definizione del procedimento N. 12683/2022 R.g. avente ad
Oggetto: contratti bancari
Conclusioni
Per l'appellante
-Condannare la nella sua qualità di procuratrice di CP_1 CP_1
in ragione della “soccombenza virtuale”, e Controparte_3
per l'effetto disporre la liquidazione delle spese del giudizio di prime cure, in conformità al
D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale, tenuto conto: - del valore indeterminabile della controversia, - della sua limitata complessità (connessa anche al rito prescelto e all'assenza di attività istruttoria), in misura pari ai compensi medi liquidabili per le fasi di studio e introduttiva e a quelli minimi per la fase decisoria, con distrazione a favore del procuratore del ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come riproposto nella motivazione n. 4.
-Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata
Nel merito dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello;
2 in ogni caso, respingere tutte le domande formulate dai e Parte_4
, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti;
Parte_2
In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
In subordine confermare l'ORDINANZA e, per l'effetto, compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
In via di ulteriore subordine limitarsi la liquidazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore degli odierni appellanti entro i minimi tabellari.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio al fine di accertare Controparte_3
che: “(…) la segnalazione in Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata a loro carico, era illegittima, in quanto doveva essere rettificata da “rapporti non contestati” a “rapporti contestati”, in forma retroattiva
a far data dal mese di ottobre 2021(…); di vedersi riconosciuto il conseguente diritto ad ottenere la condanna, in capo alla predetta società, di provvedere alla immediata rettifica della segnalazione, con determinazione, da parte del Tribunale, ex art. 614 bis CPC, delle misure di coercizione per ogni giorno di inadempimento, da quantificarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e competenza di causa”.
Più in dettaglio, i ricorrenti deducevano che in data 18 settembre 2019 ad istanza di
[...]
, nella qualità di procuratrice della cessionaria CP_1 Controparte_3
veniva instaurata procedura esecutiva immobiliare dinanzi al Tribunale di
[...]
Santa Maria Capua Vetere recante n. R.G.E. 264/2019, in danno della sola sig.ra sulla base di contratto di mutuo fondiario, garantito da ipoteca, Parte_1
del 31.03.2004 - Rep. n. 196.047 e Racc. n. 15.769 – stipulato dai sig.ri e Parte_1
con Parte_2 Controparte_4
3 In data 11 novembre 2021 i sig.ri e Parte_1 Parte_2
proponevano ricorso in opposizione ex art. 615, II c.p.c. e art. 617, II c.p.c., avverso il precetto loro notificato, rispettivamente in data 08/09 e 25/10 2021. Nel contempo, veniva iscritta a ruolo la procedura di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di S. Maria Capua
Vetere R.G.E. 249/2021 e veniva istaurato sub-procedimento di opposizione all'esecuzione.
Con ordinanza del 19/01/2022 le due procedure esecutive venivano riunite con il conseguente unico procedimento N. R.G.E. 264/2019.
I ricorrente argomentavano che -nonostante le contestazioni del credito da parte dei sig.ri e a mezzo delle descritte opposizioni all'esecuzione- presso la Parte_1 Parte_2
Centrale Rischi della Banca di Italia, alla data di presentazione del ricorso del 31 marzo 2022
(il Giudice fissava la prima udienza in data 22 settembre 2022 assegnando termine per la notifica alla resistente del 4 luglio 2022), risultava ancora la segnalazione del credito di come “non contestato”: invece, a fronte delle Controparte_3
predette opposizioni alle esecuzioni pendenti, la segnalazione avrebbe dovuto indicare il credito come “contestato”.
I ricorrenti allegavano che avevano interesse alla rettifica della segnalazione in Centrale
Rischi, perché, in dipendenza della stessa, apparivano debitori senza alcuna giustificazione e ciò impediva loro di avere accesso al credito.
Istaurato il contraddittorio, si costituiva Controparte_3
che contestava le avverse pretese e faceva rilevare che gli odierni ricorrenti avevano stipulato con (poi fusa per incorporazione in Bank P.I.C.) Controparte_4 CP_1
un contratto di mutuo e, a garanzia delle obbligazioni assunte, avevano concesso, a favore della Banca, una ipoteca di primo grado sul fabbricato di loro proprietà.
A fronte del loro inadempimento nel pagamento delle rate, la Banca aveva risolto il contratto e aveva avviato la procedura esecutiva nei confronti dei debitori che, avverso la stessa, avevano proposto opposizione.
4 Nelle more, i predetti sigg.ri e introducevano il presente giudizio;
Parte_1 Parte_2
tuttavia già alla data del 4 agosto 2022 (cfr. all. 3 primo grado Banca), aveva CP_1
provveduto a formalizzare la richiesta di “rettifica rischi”, con efficacia retroattiva, dal mese di ottobre 2021, come da domanda dei ricorrenti: in ragione di ciò, chiedeva di CP_1
acclarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
La parte ricorrente, all'esito, così concludeva: “accogliersi integralmente il Ricorso, acclarare la cessata materia del contendere con condanna, in capo alla resistente, al pagamento delle spese e competenze di causa, in virtù del principio della soccombenza virtuale”.
Il Tribunale con l'ordinanza impugnata così statuiva:
“Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a tutte le domande svolte in sede di conclusioni del Ricorso ex art. 702 bis CPC.
Compensa integralmente, tra le parti, le spese e competenze di causa.”
Il Tribunale, nel dichiarare cessata la materia del contendere, così motivava quanto alla regolazione delle spese di lite: “con compensazione integrale delle spese di lite, in quanto, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la Banca, oggi resistente, aveva effettivamente formalizzato, in data
04\08\2022, la richiesta di “rettifica rischi”, con efficacia retroattiva, dal mese di ottobre 2021 (cfr. all. 3
e 4 resistente)”.
Parte appellante e ha impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale, Parte_1 Parte_2
concludendo per la riforma dell'ordinanza laddove ha compensato le spese di lite: conseguentemente chiede condanna dell'appellata alla rifusione in suo favore delle CP_1
spese di lite del primo grado di giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Monica Mandico dichiaratasi antistatario. L'appellante ha chiesto, poi, la condanna della Banca alla rifusione in suo favore delle spese del secondo grado di giudizio.
5 L'unico motivo di appello articolato dall'appellante attiene, dunque, alla regolazione delle spese di lite che in primo grado sono state integralmente compensate fra le parti, in seguito a declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'appellante argomenta che i ricorrenti sono stati pienamente vittoriosi in prime cure, considerato che soltanto dopo la notifica del ricorso la Banca si è attivata per la rettifica -come da domanda- di quanto risultante alla Centrale dei rischi.
L'appellata costituendosi, ha replicato che si è attivata per la rettifica allorché CP_1
ha ricevuto la notifica del ricorso, che è quindi manifestamente infondato;
ha concluso per il rigetto dell'appello e per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 cpc.
La causa è stata chiamata per l'udienza di trattazione il 21 giugno 2023; è stata, quindi, rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 29 maggio 2024 (celebrata mediante deposito telematico di note scritte delle parti). Decorsi i termini per gli scritti difensivi finali, è stata decisa nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
Motivi della decisione
L'appello è fondato per le ragioni di seguito descritte.
L'appellante lamenta l'erroneità dell'ordinanza impugnata con riferimento alle spese di lite regolate, in prime cure, in forza del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass.
21757/2021); in tesi dell'appellante, essendo parte ricorrente totalmente vittoriosa, non ci sarebbe spazio per la compensazione delle spese di lite fra le parti, pur disposta dal
Tribunale.
La doglianza coglie nel segno.
6 Osserva la Corte, invero, che la Banca si è attivata per la rettifica richiesta soltanto in data 4 agosto 2022 ovverossia dopo un mese dalla notifica del ricorso, notifica che si è perfezionata in data 4 luglio 2022. Le procedure esecutive da cui dipendeva la litigiosità del credito contestato, tuttavia, pendevano almeno dal novembre 2021 (opposizioni a precetto).
Ne segue che la compensazione delle spese di lite disposta in prime cure non trova giustificazione alcuna, non ricorrendo il presupposto della reciproca soccombenza (o dell'assoluta novità della questione affrontata o del mutamento di giurisprudenza su una questione dirimente;
cfr. Cass. 19533/2022).
Nella fattispecie, invero, parte ricorrente è risultata pienamente vittoriosa.
Pertanto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, parte resistente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, secondo i valori minimi (in ragione della semplicità della causa) per causa di valore indeterminabile/bassa complessità, come specificato in dispositivo (esclusa la fase istruttoria non svolta in prime cure).
Le (sole) spese di lite del primo grado di giudizio vanno attribuite all'avvocato Monica
Mandico, che ha dichiarato di averle anticipate ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dalla parziale riforma dell'ordinanza impugnata, segue l'infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla Banca.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellata e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato dai difensori delle parti, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii, sono liquidate come indicato in dispositivo secondo i valori minimi, alla luce della semplicità dell'unica questione trattata, per causa di valore indeterminabile/bassa
7 complessità (con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta nemmeno in grado di appello).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Prima Sezione Civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa N. R.G. 287/2023, così provvede:
I accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di
Milano resa e pubblicata in data 10 gennaio 2023, a definizione del procedimento N.
12683/2022 R.g., condanna parte resistente anche Controparte_1
nella sua qualità di procuratrice di a Controparte_3
rifondere a parte ricorrente e le spese del primo Parte_1 Parte_2
grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Monica Mandico dichiaratasi antistatario;
II fermo il resto;
III condanna l'appellata anche nella sua qualità di Controparte_1
procuratrice di alla rifusione in favore della Controparte_3
parte appellante e delle ulteriori spese del grado, Parte_1 Parte_2
che liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a, come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio, come sopra composta, in data 2 ottobre
2024.
Il Consigliere est.
ANNA FERRARI
Il Presidente
DOMENICO BONARETTI
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