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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5952 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023 promosso da:
nato a [...] il [...] CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] CF: ; CP C.F._2
Resistente-contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Revocare il provvedimento emesso con la Sentenza di divorzio n. 2270/2021 pubbl. il
19/07/2021 che pone a carico del e in favore della un assegno di € 200,00 mensili Pt_1 CP
quale contributo per il mantenimento della figlia , ormai da circa due anni indipendente Per_1 economicamente e che dispone l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Maracalagonis, via Repubblica n. 5, di proprietà esclusiva del , odierno ricorrente, a , quale Pt_1 CP collocataria della figlia delle parti , all'epoca ancora studentessa universitaria e quindi Per_1
non ancora indipendente, ma che si è laureata in Scienze Infermieristiche nel novembre 2021 e che ormai da quasi due anni è stata assunta come infermiera laureata e svolge detto lavoro raggiungendo così l'indipendenza economica.
2. Condannare la a rilasciare in favore del con uno specifico ordine di rilascio l'ex CP Pt_1
casa coniugale sita in Maracalagonis, via Repubblica n. 5.
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2023 ha chiesto la modifica della sentenza n. Parte_1
2270/2021 pubblicata il 19.07.2021, con la quale il Tribunale di Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1443/2017, ha disposto l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta per continuare ad abitarvi unitamente alla figlia (nata il [...]), studentessa universitaria di scienze Per_1 infermieristiche, ed ha posto in capo al l'obbligo do contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 mediante il versamento di € 200,00 mensili in favore della convenuta.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte Per_1 della stessa, e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla CP
, nonostante regolare citazione, non si è costituita in giudizio. CP
Sentito il ricorrente, il giudice delegato, con provvedimento del 18.01.2024, ha disposto, in via temporanea ed urgente, la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente.
Istruita con prova documentale, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Deve essere confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente un contributo al mantenimento della figlia e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale Per_1 disposta in favore della resistente.
Risulta, infatti, dimostrato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia delle parti, (nata il [...]), che, come risulta dalla documentazione in atti, svolge la Per_1 professione di infermiera a far data dal 01.10.2022 seppur con contratto a tempo determinato.
Sul punto, rileva quanto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.40282 del
15.12.2021: “la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (cfr. Cass. n. 6509/2017)”.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte resistente
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Revoca l'obbligo posto in capo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
(nata il [...]); Persona_2
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di;
CP
3) nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 3.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Latti Giorgio Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5952 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno
2023 promosso da:
nato a [...] il [...] CF: Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Marinella Collu, che lo rappresentano e difendono per procura speciale;
Ricorrente
contro
, nata a [...] il [...] CF: ; CP C.F._2
Resistente-contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1. Revocare il provvedimento emesso con la Sentenza di divorzio n. 2270/2021 pubbl. il
19/07/2021 che pone a carico del e in favore della un assegno di € 200,00 mensili Pt_1 CP
quale contributo per il mantenimento della figlia , ormai da circa due anni indipendente Per_1 economicamente e che dispone l'assegnazione dell'ex casa coniugale, sita in Maracalagonis, via Repubblica n. 5, di proprietà esclusiva del , odierno ricorrente, a , quale Pt_1 CP collocataria della figlia delle parti , all'epoca ancora studentessa universitaria e quindi Per_1
non ancora indipendente, ma che si è laureata in Scienze Infermieristiche nel novembre 2021 e che ormai da quasi due anni è stata assunta come infermiera laureata e svolge detto lavoro raggiungendo così l'indipendenza economica.
2. Condannare la a rilasciare in favore del con uno specifico ordine di rilascio l'ex CP Pt_1
casa coniugale sita in Maracalagonis, via Repubblica n. 5.
Con vittoria di spese e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.09.2023 ha chiesto la modifica della sentenza n. Parte_1
2270/2021 pubblicata il 19.07.2021, con la quale il Tribunale di Cagliari, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva n. 1443/2017, ha disposto l'assegnazione della casa coniugale in favore della convenuta per continuare ad abitarvi unitamente alla figlia (nata il [...]), studentessa universitaria di scienze Per_1 infermieristiche, ed ha posto in capo al l'obbligo do contribuire al mantenimento della figlia Pt_1 mediante il versamento di € 200,00 mensili in favore della convenuta.
Ha domandato, in particolare, la revoca dell'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia stante il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte Per_1 della stessa, e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla CP
, nonostante regolare citazione, non si è costituita in giudizio. CP
Sentito il ricorrente, il giudice delegato, con provvedimento del 18.01.2024, ha disposto, in via temporanea ed urgente, la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere un contributo per il mantenimento della figlia e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta in favore della resistente.
Istruita con prova documentale, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Deve essere confermata la revoca dell'obbligo del ricorrente di corrispondere alla resistente un contributo al mantenimento della figlia e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale Per_1 disposta in favore della resistente.
Risulta, infatti, dimostrato il raggiungimento dell'indipendenza economica da parte della figlia delle parti, (nata il [...]), che, come risulta dalla documentazione in atti, svolge la Per_1 professione di infermiera a far data dal 01.10.2022 seppur con contratto a tempo determinato.
Sul punto, rileva quanto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n.40282 del
15.12.2021: “la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza di questa Corte reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento. Infatti, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (cfr. Cass. n. 6509/2017)”.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione di parte resistente
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) Revoca l'obbligo posto in capo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
(nata il [...]); Persona_2
2) revoca l'assegnazione della casa coniugale disposta in favore di;
CP
3) nulla per le spese.
Così deciso in Cagliari nella camera di Consiglio del 3.04.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti