Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 00643/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00856/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 856 del 2021, proposto da
ME KI, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Sforza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, Questura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, presso i cui uffici è ope legis domiciliato in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del decreto del Questore della provincia di Bologna del 16.09.2020, notificato al ricorrente in data 28.08.2021, che ha respinto l'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato nonché di ogni altro eventuale provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche se ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Paolo Carpentieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, gli atti indicati in epigrafe.
L’Amministrazione si è costituita a resistere in giudizio.
In assenza di ulteriori e più recenti attività processuali delle parti, la causa è stata iscritta nel ruolo “aggiunto” dell’udienza di merito del 28 maggio 2025 al fine di verificare l’attuale persistenza di un interesse della parte alla decisione della controversia.
Con nota depositata in data 9 aprile 2024 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito.
Chiamata alla predetta udienza pubblica del 28 maggio 2025, la causa è stata quindi assunta in decisione.
Il Collegio prende atto della suindicata dichiarazione di parte ai fini della conseguenziale declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO