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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/06/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 65 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv.
Costantino Murgia, che la difende e rappresenta in giudizio per procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione
attrice in riassunzione
contro
, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Trullu, che lo rappresenta e lo difende per procura speciale rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa in riassunzione ed in forza di deliberazione della G.C. n. 43 del 29/5/2024
convenuto in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice in riassunzione: Voglia, codesta Ecc.ma Corte, richiamata la citata
Ordinanza dell'Ecc.ma Corte di cassazione, Sezione Prima Civile, n. Racc. Gen. 33171/2023,
pubblicata il 29.11.2023, non notificata;
respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, anche di carattere istruttorio;
in accoglimento del presente atto in riassunzione, nonché dei motivi proposti nei precedenti atti giudiziari, e ricorso, nonché, occorrendo, dei motivi proposti con l'atto d'appello,
notificato in data 08.05.2014, e di quelli riproposti anche in questa sede.
“In via principale: preso atto della cassazione dell'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 49/2018,
riformare, occorrendo, anche quella di primo grado emessa dal Tribunale, accogliendo
integralmente le richieste dell'odierna agente in riassunzione contenute nel presente ricorso e nei precedenti atti difensivi, in particolare nell'atto d'appello notificato in data 08.05.2013, proposto
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 3354/2023: richieste che, per quanto riguarda i
motivi di impugnazione allora dedotti e riproposti in questa sede, vengono confermate come segue
relativamente alle somme: Voglia codesta Ecc.ma Corte:
A) Condannare il al pagamento, in favore della riassumente in riassunzione Controparte_1
della complessiva somma di € 412.399,77, richiesta in primo Parte_2
grado con l'atto di citazione, già rivalutata e gravata da interessi fino al 10.06.2006, come anche
risulta dal seguente dettaglio:
- la somma di € 60.688,53, di cui € 35.208,98 per capitale, ed € 25.479,55 per interessi (vedi
sentenza di primo grado, pag. 8 e 9), oltre gli interessi al tasso legale dalla pronuncia di primo
grado (10.06.2006) e fino al saldo (vedi sentenza di primo grado, pag.12);
- la differenza tra la somma di € 412.399,77, richiesta in primo grado, e quella di € 60.688,53, già
riconosciuta dalla sentenza di primo grado, differenza pari a € 351.711,24 (€ 412.399,77 –
60.688,53 = € 351.711,24) di cui: € 138.032,54 per importo capitale residuo lavori (compresi quelli non contabilizzati col 3° SAL) e Stato Finale (atto di citazione in primo grado, pag. 2); €
112.425,05 per importo riserve, somma che si ottiene detraendo dall'importo originariamente
previsto a tale titolo, pari a € 147.634,03 (v. atto di citazione, pag. 2), l'importo capitale della
riserva n. 1, pari a € 35.208,98, come stabilito dalla sentenza di primo grado (pag. 8); €
101.253,65 per rivalutazione e interessi, al netto della somma di € 25.479,55 corrispondente, quest'ultima, all'importo dovuto per rivalutazione e interessi in base alla riserva n. 1, come da sentenza di primo grado (pag. 9); totale € 351.711,24 (138.032,54 + 112.425,05 + € 101.253,65 = € 351.711,24). A decorrere dal 10.06.2006, sulla somma di € 60.688,53, e sulla somma di €
351.711,24 sono dovuti fino al saldo gli ulteriori interessi (legali e di mora), la rivalutazione
monetaria, gli interessi sugli interessi e il maggior danno.
B) Confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3354/2013 nella parte in cui ha disposto la
condanna del , odierno resistente, al pagamento della somma di € Controparte_1
60.688,53, oltre interessi legali e di mora, la rivalutazione monetaria, gli interessi sugli interessi, e
il maggior danno, dalla pronuncia e fino al saldo;
C) In subordine, accertare e dichiarare per la mancata risoluzione del contratto rep. n. 4/96 per
grave inadempimento del e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti dalla ricorrente per le causali meglio calendate in premessa (e anche nell'atto
d'appello) e quantificate nella stessa misura di €. 351.711,24, o in quella maggiore o minore che
sarà ritenuta di giustizia, con gli oneri accessori dal 10.6.2006 e fino al saldo, e precisamente gli
interessi (legali e di mora), la rivalutazione monetaria, gli interessi sugli interessi ed il maggior
danno; e comunque condannare il resistente al pagamento della somma di Controparte_1
cui risulterà debitore a seguito delle attività che saranno svolte in sede di rinvio;
D) In ogni caso, dichiarare estinte le garanzie fideiussorie e per l'effetto condannare il resistente
alla restituzione della cauzione a suo tempo versata ed al risarcimento del Controparte_1
danno per la ritardata esecuzione del collaudo, con interessi, rivalutazione e/o maggior danno;
E) In ulteriore subordine, ammettere tutti i mezzi istruttori come dedotti nel giudizio di primo grado
nelle memorie 183, VI co, c.p.c.;
F. Con la vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio;
In ogni caso:
Condannare il resistente alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio (Tribunale, CP_1
Corte d'Appello, Corte di cassazione), compreso quello di rinvio”.
Nell'interesse del convenuto in riassunzione:
l'Ecc.ma Corte di Appello voglia, contrariis reiectis, per quanto non coperto dal giudicato formatosi a seguito del parziale rigetto del ricorso per cassazione:
1. Preliminarmente: dichiarare la decadenza della società attrice dalle riserve per intempestività e/o irregolarità delle stesse;
2. Nel merito: rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
3. In via riconvenzionale e condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione principale:
previo accertamento della irregolare esecuzione delle opere descritte nel corpo del su esteso atto e negli atti della D.L., ridurre proporzionalmente il prezzo dell'appalto, a mente dell'art. 1668, 1°
comma, c.c.;
4. Sempre in via riconvenzionale e condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione principale: condannare la società appaltatrice, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, nella misura che si accerterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione.
5. Col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società convenne in Parte_3
giudizio il davanti al Tribunale di Cagliari, esponendo che: Controparte_1
- con contratto stipulato in data 13.03.1996 l'ente convenuto le aveva concesso in appalto la realizzazione di un lago collinare in località “Medau Succu”;
- nel corso dei lavori l'impresa aveva iscritto cinque riserve per l'ammontare complessivo di £
285.859.336, oltre al capitale residuo per lavori eseguiti per £ 267.268.262 (comprensivo dell'importo non contabilizzato nel 3° SAL e di cui alla riserva n. 3), oltre interessi, aggiornamento prezzi, svalutazione monetaria, mancata disponibilità finanziaria, IVA e Cassa Previdenza;
- i lavori, previa redazione di due perizie di variante e due sospensioni, si erano conclusi il
30.5.2000 ma, nonostante la nomina del collaudatore da parte dell'Assessorato ai LLPP della RAS,
le opere non erano mai state collaudate per l'assenza “dell'indispensabile approvazione della contabilità finale” da parte del Controparte_1
- nonostante le richieste indirizzate sia al Comune che all'amministrazione Regionale per sollecitare il compimento delle attività necessarie, a distanza di cinque anni dalla conclusione dei lavori non era stato ancora compiuto il definitivo collaudo data la totale inerzia della amministrazione convenuta, evidentemente equivalente ad un rifiuto di collaudare le opere. Censurata, quindi, la condotta gravemente inadempiente del l'attore ne chiese la condanna CP_1
al pagamento di € 412.399,77 a titolo di saldo ancora dovuto per tutti i lavori eseguiti e per le riserve iscritte;
in subordine, chiese la risoluzione del contratto per grave inadempimento del con condanna al risarcimento dei danni. CP_1
Inoltre, domandò che fosse dichiarata l'estinzione delle garanzie fideiussorie, con condanna del al relativo svincolo, oltre alla restituzione della cauzione versata e al risarcimento del CP_1
danno per ritardata esecuzione del collaudo.
Si costituì in giudizio il eccependo preliminarmente la decadenza della Controparte_1
società attrice, essendo state le riserve iscritte tardivamente negli atti di contabilità e non confermate alla sottoscrizione dello stato finale dei lavori.
Nel merito contestò il contenuto delle riserve, ritenendole infondate e incongrue e, quanto al mancato collaudo, evidenziò che il sopralluogo di verifica della Direzione Lavori, effettuato il
27.6.2000 dopo la comunicazione dell'impresa della ultimazione dei lavori, aveva rilevato la mancata esecuzione a regola d'arte di importanti opere (indicate nella relazione della Direzione
Lavori); di talché, al fine di invitare l'impresa a fornire una relazione in merito all'esecuzione delle attività, la Direzione Lavori aveva provveduto all'emissione dell'ordine di servizio n. 5 e della nota del 31.7.2000, i quali, tuttavia, erano rimasti senza esito, così da far ritenere l'opera non compiuta a regola d'arte, non ultimata, e quindi non collaudabile.
Per tali ragioni, il chiese, oltre al rigetto delle domande, la condanna in via riconvenzionale CP_1
dell'impresa al pagamento della penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori e la riduzione del prezzo ex art 1668 c.c.
Istruita la causa con produzioni documentali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
3354/2013 il Tribunale, richiamandosi agli esiti della CTU, accolse parzialmente la domanda relativa alla riserva n. 1, concernente i maggiori oneri sopportati dall'impresa per il periodo prolungato di sospensione dipesa dalla necessità di reperire materiali di cava idonei per la realizzazione dello sbarramento a monte del lago collinare, e condannò il al pagamento di CP_1
€ 60.688,53, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Per il resto, il giudice rigettò le domande attoree, ritenendo, sulla base degli esiti dell'accertamento peritale, che:
- la riserva n. 2, relativa al mancato raggiungimento di un adeguato livello produttivo a causa di mancate disposizioni tecniche previste nelle perizie suppletive e di variante, fosse intempestiva,
oltre che incongrua;
- la riserva n. 3, relativa alla mancata contabilizzazione di opere eseguite al 2.3.2000, seppur tempestivamente proposta al pari delle riserve n. 1 e 4, fosse infondata data la carenza di prove delle opere di cui era stato chiesto il pagamento al fine della loro contabilizzazione;
- la riserva n. 4, attinente a spese sostenute per il progetto esecutivo dello scarico di superficie,
compresi rilievi e calcoli di verifica strutturale, fosse infondata giacché riguardante adempimenti necessari per la corretta esecuzione dell'opera appaltata e, quindi, già previsti in contratto a carico dell'impresa;
- la riserva n. 5, concernente gli oneri sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza del corpo diga in occasione delle infiltrazioni manifestatesi in data 31.12.2000, fosse intempestiva e infondata per assenza di specificità e congruità in quanto relativa al pagamento di onorari versati a non meglio indicati professionisti per consulenze geologica e tecnico ingegneristica.
Inoltre, con riferimento alla complessiva somma domandata dalla appaltatrice, il Tribunale
evidenziò che, sulla scorta della relazione del ctu, la riserva n. 3 avrebbe avuto ad oggetto anche il pagamento del 4° Sal e del saldo finale dei lavori per i quali, tuttavia, l'appaltatrice non aveva fornito apposita e separata domanda, essendosi limitata a chiedere il pagamento del complessivo importo di € 412.399,77 con riferimento alle cinque riserve.
Da ultimo, il giudice rigettò le domande riconvenzionali proposte dal Controparte_1
ritenendo il ritardo non imputabile all'impresa appaltatrice e non provati i vizi dell'opera allegati,
anche in ragione del lasso di tempo trascorso senza interventi di manutenzione.
Avverso tale decisione la propose appello, contestando le statuizioni Parte_3
di rigetto della sola fondatezza delle riserve nn. 2, 3, 4 e 5, oltre al mancato riconoscimento della domanda attinente al pagamento dell'importo capitale residuo per i lavori eseguiti.
Segnatamente, l'appellante dedusse che:
- l'importo della riserva n. 2 non poteva ritenersi incongruo in quanto le maggiori quantità di lavori già previsti non erano stati contestati dalla stazione appaltante e rappresentavano i maggiori costi determinati dall'assenza di indicazioni della Direzioni Lavori su aspetti decisivi sulle opere derivanti dalla perizia suppletiva n.2.;
- la riserva n. 3 aveva ad oggetto la mancata contabilizzazione di opere eseguite al 2.3.2000 ma non contabilizzate col 3° SAL e ricadenti nell'importo capitale residuo per lavori indicato in citazione e per il quale era stata formulata apposita domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice;
- quanto alla riserva n. 4, l'impresa aveva ricevuto l'appalto per un progetto esecutivo ma non vi era alcun obbligo di predisporre ad esclusivo carico della appaltatrice delle integrazioni progettuali e i relativi costi aggiuntivi;
- gli importi della riserva n. 5 erano stati compiutamente esplicitati con indicazione delle prestazioni eseguite.
Inoltre, l'appellante rinnovò in via subordinata la domanda di risoluzione del contratto di appalto con condanna dell'ente al risarcimento dei danni.
Il si costituì, contestando nel merito il fondamento dell'impugnazione e proponendo CP_1
appello incidentale rivolto ad ottenere la pronuncia di decadenza di tutte le riserve e, in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale, la riduzione del prezzo dell'appalto ed il risarcimento danni per inadempimento in caso di accoglimento dell'appello della Parte_4
[...]
Con sentenza n. 49/2018 la Corte d'Appello di Cagliari, preso atto dell'irreperibilità del fascicolo di parte attrice, ritirato dopo il deposito dell'impugnata sentenza e non ridepositato con l'atto di appello, contenente i documenti posti dalla parte a fondamento della propria pretesa in giudizio,
rigettò l'appello principale, ritenendo non provata la domanda in merito ai danni allegati, i maggiori oneri sostenuti e le somme richieste con le riserve n. 3 e n. 4; per altro verso, rilevò la formazione del giudicato in merito alla intempestività delle riserve n. 2 e n. 5, accertata dal primo giudice ma non sottoposta ad alcuna censura.
Inoltre, rigettò le domande di risoluzione del contratto e di condanna dell'ente al risarcimento del danno e dichiarò l'inammissibilità della dichiarazione di estinzione delle garanzie fideiussorie e di restituzione della cauzione;
domande non esaminate dal primo giudice e semplicemente riproposte dall'appellante nelle conclusioni in assenza di deduzioni o allegazioni.
Con riferimento all'appello incidentale, la Corte accolse l'eccezione di tardività della riserva n. 1,
attinente ai maggiori costi derivati dalla sospensione necessaria per il reperimento di materiali di cava in altro sito, in quanto, da un lato, la riserva era stata iscritta per la prima volta nel verbale di ripresa dei lavori invece che al momento della sottoscrizione del verbale di sospensione, momento in cui si era ampiamente manifestata la idoneità della sospensione fatto a produrre il maggior esborso lamentato;
da un altro lato, la richiesta dei maggiori oneri contenuti nella riserva non era stata reiterata in sede di conto finale, da reputarsi pienamente valido seppur redatto dal collaudatore incaricato dall'amministrazione in luogo del direttore dei lavori.
Da ultimo, dichiarò assorbito il motivo di appello incidentale condizionato.
La (già S.p.A.) propose ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, Parte_1
contestando, in particolare, nell'ordine: l'esistenza di uno specifico obbligo al deposito in appello dell'intero fascicolo di parte del grado precedente in presenza, peraltro, del dovere del giudice di disporre la ricerca e ricostruzione dei documenti ritualmente prodotti;
l'inadempimento degli oneri probatori per il mancato deposito della documentazione relativa all'appalto, non essendo dato comprendere dalle annotazioni al fascicolo di primo grado l'identità di chi effettivamente avesse ritirato il fascicolo ed essendovi, comunque, la possibilità di procedere tramite la cancelleria al recupero dello stesso ovvero di utilizzare a fini probatori il contenuto della consulenza d'ufficio presente agli atti;
il rigetto della domanda subordinata di risoluzione del contratto;
l'accertamento in ordine alla presupposti da cui far discendere l'intempestività dell'iscrizione della riserva n.1.
Inoltre, nel contesto del secondo motivo di ricorso, contestò la formazione del giudicato sulla intempestività delle riserve n. 2 e n. 5.
Con ordinanza n. 33171/2023 la Corte di Cassazione ha rigettato il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto e ha accolto i primi due, ribadendo il principio di non dispersione della prova in tema di produzioni documentali come declinato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 4835/2023.
Con riferimento al tema della formazione del giudicato sulla intempestività delle riserve n. 2 e n. 5,
ha affermato la correttezza della valutazione della Corte d'Appello. La Corte ha, dunque, parzialmente cassato la sentenza impugnata, demandando a questa Corte
d'Appello, in diversa composizione, di esaminare nuovamente la controversia nell'osservanza del principio statuito in relazione ai motivi accolti e ad una nuova regolamentazione delle spese dei due giudizi di merito, oltre che a quelle del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato, la ha Parte_1
riassunto il procedimento formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito il contestando il fondamento delle avverse doglianze e Controparte_1
reiterando, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, la domanda di accertamento delle irregolarità delle opere con contestuale riduzione del prezzo d'appalto, oltre al risarcimento del danno,
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n. 33171/23, con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza n. 49/2018 di questa Corte, la Suprema Corte ha disposto un rinnovato esame delle deduzioni delle parti (tra cui,
in base al contenuto del medesimo provvedimento, “quella relativa alla tempestività della
iscrizione della riserva n. 1”) alla luce del seguente principio: “il principio di "non dispersione (o di
acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche
che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato
nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si
esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della
parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di
esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata
ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte
argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni,
trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le
rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame
del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai
motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva
offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in
secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp.
att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento
prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che
sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo,
ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in
originale, determinati documenti acquisiti in primo grado”.
Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale si era discostata dal predetto principio, non potendosi addebitare alla parte il mancato assolvimento dell'onere della prova, e di conseguenza pronunciare il rigetto delle domande proposte, per il solo fatto che in appello i documenti prodotti,
da ritenersi invece definitivamente acquisiti, non erano stati rinvenuti;
il giudice del gravame avrebbe dovuto, invece, procedere all'esame delle domande ed eccezioni delle parti, ponendo a fondamento del proprio convincimento il documento in formato cartaceo, già prodotto ma non rinvenibile nei fascicoli di parte, tramite l'apprezzamento del contenuto trascritto (o indicato) nella sentenza impugnata, in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se necessario, ordinando alla parte la produzione, in copia o in originale, dei documenti già acquisiti.
Tanto premesso, ai fini della decisione, occorre anzitutto specificare l'oggetto del presente procedimento di rinvio, considerato che le parti in riassunzione hanno riportato pedissequamente le conclusioni assunte in primo grado, senza considerare la formazione progressiva del giudicato.
Anzitutto, non costituiscono oggetto del presente giudizio di rinvio le domande, formulate dalla di risoluzione del contratto per inadempimento del di Parte_1 CP_1
restituzione della cauzione e svincolo delle garanzie fideiussorie, già oggetto di ricorso per cassazione con il terzo motivo, espressamente rigettato dalla Suprema Corte al punto 5
dell'ordinanza, con conseguente giudicato sul punto.
Per altro verso, la società attrice ha richiesto anche il riesame delle riserve n. 2 e n. 5, reiterando la tesi già sostenuta col ricorso per cassazione, ossia che il Tribunale si sarebbe espresso solo in ordine all'incongruità delle stesse ma non anche sulla loro tempestività; di talché sia la Corte d'Appello nella sentenza cassata, sia il Supremo Collegio nel giudizio di legittimità, avrebbero errato nel ritenere la formazione del giudicato in ordine alla tardività delle due predette riserve senza procedere al loro esame nel merito.
A fondamento della necessità di procedere, nel presente giudizio di rinvio, anche all'esame della riserva n. 2, l'attrice ha sottolineato il passaggio della ordinanza della Corte di Cassazione (pg 10
dell'ordinanza n. 33171/23: “è, quindi, agevole osservare che alla pagina 9-10 di questa sentenza si
parla di incongruità delle riserve 2 e 5, ma solo dopo il rilievo (pagina 6) che la parte avrebbe
dovuto fornire prova della tempestività delle riserve e che dalla documentazione in atti e dalla
consulenza emergeva, invece, che delle cinque riserve solo le nn. 1, 2 e 3 sono state iscritte
tempestivamente e ritualmente”), per altro verso, ha sostenuto l'erroneità della decisione dell'organo nomofilattico quanto al giudicato sulla riserva n. 5.
Orbene, premesso che non è dato comprendere la doglianza relativa ad una omessa pronuncia “di merito” da parte della Suprema Corte (pag. 106 della citazione in riassunzione), e tanto meno è
possibile, nel giudizio di rinvio, effettuare una valutazione e una modifica delle statuizioni del giudice di legittimità, risulta evidente la presenza di un mero errore di redazione nell'ordinanza n.
33171/23.
Dall'esame complessivo della decisione emerge inequivocabilmente da ben tre riferimenti alla tardività delle riserve nn. 2 e 5, contenuti nel passaggio motivazionale in discorso, l'oggetto della statuizione della Corte di Cassazione che, difatti, ha concluso esplicitando che: “pertanto, per
quanto il Tribunale abbia aggiunto ad abundantiam una notazione sulla incongruità delle riserve, è
evidente che esse sono state respinte perché ritenute intempestive e pertanto il giudice d'appello ha
correttamente ritenuto che si sia formato il giudicato sulle riserve 2 e 5, poiché la censura non
riguardava la loro tempestività”.
A definitiva riprova del refuso si aggiunga il tenore del rilievo della sentenza del Tribunale,
espressamente richiamato dalla Suprema Corte, tra l'altro nello stesso contesto della statuizione invocata dall'attore in riassunzione (pagina 6 della sentenza del Tribunale “Nel caso in esame, è
emerso documentalmente e attraverso i rilievi del CTU che delle 5 riserve solo le n. 1, 3 e 4 sono
state iscritte tempestivamente e ritualmente”); tenore che, ad abundantiam, destituisce di fondamento gli assunti dell'attore in riassunzione.
Quindi, in ordine alla intempestività delle riserve nn. 2 e 5, deve ritenersi preclusa la possibilità di un qualsiasi ulteriore esame per effetto del giudicato formatosi per la mancata proposizione di apposita censura con l'atto d'appello e dal decisum di rigetto del relativo motivo di ricorso del
Supremo Consesso.
Analoga conclusione vale con riferimento alla eccezione di decadenza per intempestività delle riserve nn. 3 e 4, reiterata dal convenuto in questa sede;
a tal proposito, infatti, giova ricordare che il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza, rappresenta un processo chiuso e vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza della Suprema Corte, che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico. Ebbene, come evincibile dal contenuto dell'ordinanza di rimessione, è stato rinviato a questa Corte, in applicazione dell'affermato principio di diritto, l'esame nel merito delle sole riserve nn. 3 e 4, nonché quello relativo alla “tempestiva iscrizione della riserva 1” (pg. 10
ordinanza), cosicché deve ritenersi ormai precluso l'esame di profili di decadenza delle riserve nn. 3
e 4.
Resta, quindi, l'esame delle riserve n. 1, 3 e 4 e della domanda di pagamento del saldo, rispetto alle quali deve procedersi all'applicazione del principio contenuto nella ordinanza di rimessione della
Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento
ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza
nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi
formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo
giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni”.
Tale esame, quando, come nel caso di specie, il documento ritualmente acquisito non sia più
reperibile al fascicolo di parte, deve esser compiuto ricorrendo “al deposito della copia rilasciata
alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.” ovvero in base a quanto “trascritto o indicato
nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo” o, in ultima istanza,
ordinando, se necessario, “alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati
documenti acquisiti in primo grado”.
Applicando i predetti principi e specificato che l'attore, quale parte interessata, non ha provveduto neppure nel presente giudizio alla produzione del proprio fascicolo, meramente preannunciata ma non seguita dal relativo adempimento (pg. 119 dell'atto di citazione ex art. 392 c.p. “Saranno
depositati i seguenti atti e documenti: … 2. In forma cartacea: Atti e documenti già prodotti presso
la Corte di Cassazione e relativi ai fascicoli di parte di tutti i gradi di giudizio, che vengono
richiamati come segue…”), si ritiene in necessario procedere, in primo luogo, all'esame della fondatezza della riserva n. 4; esame che può essere effettuato alla luce del contenuto dell'elaborato peritale del CTU in primo grado, dott. ing. , il quale, sul punto, ha rilevato la Persona_1
incongruità della riserva iscritta per “spese sostenute per l'esecuzione del progetto esecutivo dello scarico di superficie, compresi rilievi plano altimetrici e i calcoli di verifica strutturale” ,
trattandosi di costi da ritenersi a totale carico dell'impresa per prestazioni originariamente previse in contratto.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la quale ha asserito che le ulteriori integrazioni progettuali sono intervenute per necessità rivelatesi successivamente all'assunzione dell'incarico, la valutazione del consulente tecnico appare corretta e condivisibile, atteso che trattasi in modo evidente di spese funzionali all'esecuzione corretta e a regola d'arte dell'opera e la cui necessità, peraltro, invocata nonostante i numerosi elaborati progettuali in allegato all'appalto per l'esecuzione del progetto, è stata denunciata in termini assolutamente generici.
Con riferimento alla riserva n. 1, afferente ai maggiori costi per il periodo prolungato di sospensione disposta per il reperimento di materiali di cava idonei per lo sbarramento a monte del lago collinare, è parimenti opportuno prendere le mosse dai rilievi del CTU.
Quest'ultimo ha confermato la circostanza, allegata in primo grado dall'impresa (vd. pagina 4 dell'atto di citazione in primo grado “sono state inserite, inoltre, le opportune osservazioni nell'Ordine di Servizio n. 4 (successivamente trascritte nel “certificato di ripresa dei lavori” e quindi nel registro di contabilità n. 1 come riserva n.1”), che la stessa era stata iscritta per la prima volta in sede di firma del verbale di ripresa dei lavori del 18.10.1999 e, inoltre, la sua mancata conferma nella sottoscrizione dello Stato Finale.
Fermo restando che è pacifico il principio per il quale la pretesa del maggior compenso o rimborso,
derivante dal pregiudizio o maggiori costi causati dalla sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione, vada iscritta nel primo momento utile dopo l'emersione della concreta idoneità pregiudizievole del fatto (ex multis Cass. n. 7479/2017), l'attrice ne ribadito la tempestività, asserendo che il carattere lesivo e pregiudizievole dei fatti richiamati a giustificazione della riserva in questione si era rivelato soltanto successivamente al verbale di sospensione n. 2 del
16.3.1998.
La prospettazione, tuttavia, non appare condivisibile.
La sospensione dei lavori n. 2 era stata disposta con verbale del 16.3.1998 in quanto per la realizzazione dello sbarramento dell'invaso il geologo incaricato aveva consigliato l'uso delle terre, previamente costipate, reperibili nell'area dell'invaso stesso;
tuttavia, dopo aver realizzato lo sbarramento fino a una quota di circa 8 metri dalla fondazione, il materiale del luogo era risultato non avere la necessaria idoneità per l'impiego richiesto, cosicché si era riscontrata la necessità di ricorrere all'uso di altro materiale “da reperire presso cave esterne”. Dunque, la complessità della operazione di reperimento del materiale di sbancamento da cave di prestito, ben definita nel verbale di sospensione n.2 (vd allegati dal primo CTU, Ing. , rendeva ben evidente, già al Persona_2
momento della sospensione dei lavori, che la ricerca non si sarebbe risolta in tempi brevi, o comunque ragionevoli, trattandosi di reperire una cava avente materiale idoneo;
quindi, fin dal momento del verbale di sospensione dei lavori l'impresa era consapevole delle potenziali ripercussioni pregiudizievoli, atteso, peraltro, che era rimessa alla stessa impresa l'attività di individuazione di più siti di prestito (vedasi allegato del primo CTU in primo grado, Pg. 1
dell'offerta prezzi, voce C.11), come evincibile anche dal sollecito del direttore dei lavori del
22.05.1998.
Pertanto, è assolutamente ragionevole ritenere che fosse onere dell'appaltatrice provvedere alla iscrizione della riserva già al tempo del verbale di sospensione, salvo poi procedere alla specifica quantificazione dei costi aggiuntivi in sede di successiva registrazione.
A tutto ciò si aggiunga, inoltre, anche la pacifica mancata conferma della riserva nello Stato Finale,
il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non può reputarsi un mero atto di revisione contabile limitatamente alle riserve - ma non per gli importi in esso contenuti - in quanto redatto dal collaudatore a ciò incaricato dall'Assessorato ai LL.PP. della RAS, e non invece dal direttore dei lavori. Posto che le riserve vanno iscritte nella contabilità, e quindi a tal fine assumeva rilievo, ai fini della conferma della riserva, anche un atto asseritamente dotato di mera valenza contabile,
quale quello redatto nella specie dal collaudatore, va rilevato che la stessa attrice (come si esporrà in seguito), ha invocato lo stesso Stato al fine di vedersi riconosciuti gli importi di cui alla CP_2
riserva n. 3 ed il saldo per i lavori eseguiti successivamente al SAL n. 3; il che si pone in aperta contraddizione con la tesi sostenuta dall'attrice in ordine alla non necessità di confermare la riserva n. 1 nello Stato Finale.
Per tali ragioni, quindi, rispetto alla riserva n. 1 deve dichiararsi la decadenza dell'impresa al diritto a farla valere.
Per quanto concerne la riserva n. 3, il consulente ha sottolineato che la stessa era stata apposta dall'impresa per la mancata contabilizzazione delle opere eseguite al 02.03.2000 e ha dato atto di non poter accertare quali opere effettivamente fossero state realizzate a tale data, avendo quale unico dato certo la definitiva conclusione dei lavori al 30.05.2000.
Con l'atto d'appello l'odierna attrice in riassunzione aveva specificamente contestato tale conclusione, fatta propria dal Tribunale, sul rilievo che i lavori, per mera omissione del D.L., non erano stati allibrati al momento della redazione del 3° SAL del 02.03.2000 sul registro di contabilità, pur risultando eseguiti a tale data “secondo il computo trasmesso al Direttore dei
Lavori”.
Inoltre, e soprattutto, ha anche specificato che l'importo oggetto della riserva n. 3 attiene a lavori eseguiti al 02.03.2000 ma contabilizzati, assieme a quelli eseguiti da questa data fino alla ultimazione dei lavori in data 30.05.2000, col 4° SAL e con lo Stato Finale.
A fronte di tale dato, l'attore ha, quindi, dedotto che l'importo ancora dovuto, come risultante dai predetti documenti, comprensivo anche della riserva n. 3, era stato specificamente domandato fin dal primo grado a titolo di somma capitale dovuta de residuo per lavori eseguiti ma non remunerati ad ultimazione delle opere, contestando sotto tale aspetto la statuizione del giudice di primo grado di ritenere che il complessivo importo domandato fosse riferito per intero e in via esclusiva alle 5
riserve iscritte.
Dalla motivazione della decisione impugnata emerge effettivamente l'errore in cui è caduto il giudicante nel considerare “che la riserva n.3 avrebbe ad oggetto anche il pagamento del 4° SAL” e che gli ulteriori importi non considerati nella riserva in discorso sarebbero sforniti di apposita domanda.
Come dedotto nell'atto d'appello, in realtà, con l'atto di citazione in primo grado l'odierna attrice in riassunzione aveva domandato il pagamento della complessiva somma di € 412.399,77 di cui L.
285.859.336 a titolo di capitale dovuto quale sommatoria degli importi indicati nelle riserve nn. 1,
2, 4, e 5 (senza rivalutazione e non gravata da interessi) e L. 267.268.262 quale importo dovuto,
senza rivalutazione e interessi, a titolo di saldo per i lavori eseguiti fino al 02.03.2000 ma non contabilizzati col SAL n.3, e quelli compiuti da tale data fino al 30.05.2000.
Secondo le specifiche deduzioni formulate dall'attrice in primo grado e con l'atto d'appello, e in questo giudizio ribadite, dunque, con la riserva n. 3 era stato chiesto che venisse effettuata “la
completa contabilizzazione delle opere eseguite a tutto il 02.03.2000”, posto che al momento della redazione del 3° SAL il Direttore dei Lavori aveva omesso di valutare e contabilizzare lavori che, a quella data, risultavano già realizzati;
pertanto, con l'atto di citazione era stato chiesto il pagamento,
oltre che delle predette quattro riserve, anche dell'importo di lire 267.268.262, costituito da lire
140.816.945 (importo lordo) – lire 133.072.000 (importo netto) per lavori eseguiti e non contabilizzati con il terzo SAL, e di lire 126.451.317 a titolo di capitale residuo per i lavori eseguiti successivamente al terzo SAL e all'emissione del relativo certificato di pagamento del 6.3.2000,
nonché per lo Stato Finale, pari a lire 37.813.000; lavori che, secondo le deduzioni dell'attrice,
“sono stati poi contabilizzati dal LA col 4° SAL (ivi compresi quelli non contabilizzati col
3° SAL a fronte del quale è stato anche emesso il certificato di pagamento n. 4 per l'importo
complessivo di lire 231.145.000 (V. Registro di contabilità n. 2, pag. 6, ns Doc n. 3). Il
LA ha quindi emesso anche lo Stato Finale (in data 30.05.2000) per l'importo di L.
37.813.000, accertando quindi il saldo complessivamente ancora dovuto in L. 268.958.000 (V.
Registro di contabilità n. 2, pag. 10 ns Doc n. 3)”.
Ebbene, per la valutazione della domanda di parte attrice di pagamento del saldo, nella composizione sopra indicata, occorre valutare la documentazione specificamente richiamata a fondamento della domanda (registro di contabilità n. 1 vd. pg. 10 atto di appello;
registro di contabilità n. 2 vd. pg. 11 atto di appello e pg. 112 atto di citazione in riassunzione;
verbale di ultimazione dei lavori del 30.5.2000) che, peraltro, non sono in atti, non avendo parte attrice prodotto il proprio fascicolo.
Di conseguenza, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, non essendo possibile trarre la prova di quanto richiesto da altri elementi in atti, occorre rimettere la causa in sede istruttoria con separata ordinanza al fine di acquisire la documentazione richiamata da parte attrice, certamente nei limiti dei soli documenti già prodotti in primo grado con l'atto di citazione e con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Alla sentenza definitiva è, pertanto, rimesso lo scrutinio relativo alla fondatezza delle domande vertenti sull'importo richiesto a titolo di capitale residuo, comprensivo dell'importo asseritamente dovuto per i lavori di cui alla riserva n. 3, nonché, per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico,
per l'esame del motivo di appello incidentale condizionato, dichiarato assorbito nella sentenza della
Corte d'Appello n. 49/2018 e ritualmente reiterato dal convenuto in riassunzione (vd. Cass. civ. n.
14541/2022).
La liquidazione delle spese processuali è parimenti rinviata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, in sede di rinvio, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta la domanda formulata dalla società relativa alle somme Parte_1
pretese con la riserva n. 1;
2. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 65 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro-
mossa da in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante, con sede in Cagliari ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio dell'avv.
Costantino Murgia, che la difende e rappresenta in giudizio per procura speciale in calce all'atto di citazione in riassunzione
attrice in riassunzione
contro
, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Trullu, che lo rappresenta e lo difende per procura speciale rilasciata su foglio separato allegata alla comparsa in riassunzione ed in forza di deliberazione della G.C. n. 43 del 29/5/2024
convenuto in riassunzione
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'attrice in riassunzione: Voglia, codesta Ecc.ma Corte, richiamata la citata
Ordinanza dell'Ecc.ma Corte di cassazione, Sezione Prima Civile, n. Racc. Gen. 33171/2023,
pubblicata il 29.11.2023, non notificata;
respinta ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, anche di carattere istruttorio;
in accoglimento del presente atto in riassunzione, nonché dei motivi proposti nei precedenti atti giudiziari, e ricorso, nonché, occorrendo, dei motivi proposti con l'atto d'appello,
notificato in data 08.05.2014, e di quelli riproposti anche in questa sede.
“In via principale: preso atto della cassazione dell'impugnata sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 49/2018,
riformare, occorrendo, anche quella di primo grado emessa dal Tribunale, accogliendo
integralmente le richieste dell'odierna agente in riassunzione contenute nel presente ricorso e nei precedenti atti difensivi, in particolare nell'atto d'appello notificato in data 08.05.2013, proposto
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 3354/2023: richieste che, per quanto riguarda i
motivi di impugnazione allora dedotti e riproposti in questa sede, vengono confermate come segue
relativamente alle somme: Voglia codesta Ecc.ma Corte:
A) Condannare il al pagamento, in favore della riassumente in riassunzione Controparte_1
della complessiva somma di € 412.399,77, richiesta in primo Parte_2
grado con l'atto di citazione, già rivalutata e gravata da interessi fino al 10.06.2006, come anche
risulta dal seguente dettaglio:
- la somma di € 60.688,53, di cui € 35.208,98 per capitale, ed € 25.479,55 per interessi (vedi
sentenza di primo grado, pag. 8 e 9), oltre gli interessi al tasso legale dalla pronuncia di primo
grado (10.06.2006) e fino al saldo (vedi sentenza di primo grado, pag.12);
- la differenza tra la somma di € 412.399,77, richiesta in primo grado, e quella di € 60.688,53, già
riconosciuta dalla sentenza di primo grado, differenza pari a € 351.711,24 (€ 412.399,77 –
60.688,53 = € 351.711,24) di cui: € 138.032,54 per importo capitale residuo lavori (compresi quelli non contabilizzati col 3° SAL) e Stato Finale (atto di citazione in primo grado, pag. 2); €
112.425,05 per importo riserve, somma che si ottiene detraendo dall'importo originariamente
previsto a tale titolo, pari a € 147.634,03 (v. atto di citazione, pag. 2), l'importo capitale della
riserva n. 1, pari a € 35.208,98, come stabilito dalla sentenza di primo grado (pag. 8); €
101.253,65 per rivalutazione e interessi, al netto della somma di € 25.479,55 corrispondente, quest'ultima, all'importo dovuto per rivalutazione e interessi in base alla riserva n. 1, come da sentenza di primo grado (pag. 9); totale € 351.711,24 (138.032,54 + 112.425,05 + € 101.253,65 = € 351.711,24). A decorrere dal 10.06.2006, sulla somma di € 60.688,53, e sulla somma di €
351.711,24 sono dovuti fino al saldo gli ulteriori interessi (legali e di mora), la rivalutazione
monetaria, gli interessi sugli interessi e il maggior danno.
B) Confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 3354/2013 nella parte in cui ha disposto la
condanna del , odierno resistente, al pagamento della somma di € Controparte_1
60.688,53, oltre interessi legali e di mora, la rivalutazione monetaria, gli interessi sugli interessi, e
il maggior danno, dalla pronuncia e fino al saldo;
C) In subordine, accertare e dichiarare per la mancata risoluzione del contratto rep. n. 4/96 per
grave inadempimento del e per l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni subiti dalla ricorrente per le causali meglio calendate in premessa (e anche nell'atto
d'appello) e quantificate nella stessa misura di €. 351.711,24, o in quella maggiore o minore che
sarà ritenuta di giustizia, con gli oneri accessori dal 10.6.2006 e fino al saldo, e precisamente gli
interessi (legali e di mora), la rivalutazione monetaria, gli interessi sugli interessi ed il maggior
danno; e comunque condannare il resistente al pagamento della somma di Controparte_1
cui risulterà debitore a seguito delle attività che saranno svolte in sede di rinvio;
D) In ogni caso, dichiarare estinte le garanzie fideiussorie e per l'effetto condannare il resistente
alla restituzione della cauzione a suo tempo versata ed al risarcimento del Controparte_1
danno per la ritardata esecuzione del collaudo, con interessi, rivalutazione e/o maggior danno;
E) In ulteriore subordine, ammettere tutti i mezzi istruttori come dedotti nel giudizio di primo grado
nelle memorie 183, VI co, c.p.c.;
F. Con la vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio;
In ogni caso:
Condannare il resistente alla rifusione delle spese di tutti i gradi del giudizio (Tribunale, CP_1
Corte d'Appello, Corte di cassazione), compreso quello di rinvio”.
Nell'interesse del convenuto in riassunzione:
l'Ecc.ma Corte di Appello voglia, contrariis reiectis, per quanto non coperto dal giudicato formatosi a seguito del parziale rigetto del ricorso per cassazione:
1. Preliminarmente: dichiarare la decadenza della società attrice dalle riserve per intempestività e/o irregolarità delle stesse;
2. Nel merito: rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
3. In via riconvenzionale e condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione principale:
previo accertamento della irregolare esecuzione delle opere descritte nel corpo del su esteso atto e negli atti della D.L., ridurre proporzionalmente il prezzo dell'appalto, a mente dell'art. 1668, 1°
comma, c.c.;
4. Sempre in via riconvenzionale e condizionatamente all'accoglimento dell'impugnazione principale: condannare la società appaltatrice, in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno conseguente all'inadempimento, nella misura che si accerterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione.
5. Col favore delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Società convenne in Parte_3
giudizio il davanti al Tribunale di Cagliari, esponendo che: Controparte_1
- con contratto stipulato in data 13.03.1996 l'ente convenuto le aveva concesso in appalto la realizzazione di un lago collinare in località “Medau Succu”;
- nel corso dei lavori l'impresa aveva iscritto cinque riserve per l'ammontare complessivo di £
285.859.336, oltre al capitale residuo per lavori eseguiti per £ 267.268.262 (comprensivo dell'importo non contabilizzato nel 3° SAL e di cui alla riserva n. 3), oltre interessi, aggiornamento prezzi, svalutazione monetaria, mancata disponibilità finanziaria, IVA e Cassa Previdenza;
- i lavori, previa redazione di due perizie di variante e due sospensioni, si erano conclusi il
30.5.2000 ma, nonostante la nomina del collaudatore da parte dell'Assessorato ai LLPP della RAS,
le opere non erano mai state collaudate per l'assenza “dell'indispensabile approvazione della contabilità finale” da parte del Controparte_1
- nonostante le richieste indirizzate sia al Comune che all'amministrazione Regionale per sollecitare il compimento delle attività necessarie, a distanza di cinque anni dalla conclusione dei lavori non era stato ancora compiuto il definitivo collaudo data la totale inerzia della amministrazione convenuta, evidentemente equivalente ad un rifiuto di collaudare le opere. Censurata, quindi, la condotta gravemente inadempiente del l'attore ne chiese la condanna CP_1
al pagamento di € 412.399,77 a titolo di saldo ancora dovuto per tutti i lavori eseguiti e per le riserve iscritte;
in subordine, chiese la risoluzione del contratto per grave inadempimento del con condanna al risarcimento dei danni. CP_1
Inoltre, domandò che fosse dichiarata l'estinzione delle garanzie fideiussorie, con condanna del al relativo svincolo, oltre alla restituzione della cauzione versata e al risarcimento del CP_1
danno per ritardata esecuzione del collaudo.
Si costituì in giudizio il eccependo preliminarmente la decadenza della Controparte_1
società attrice, essendo state le riserve iscritte tardivamente negli atti di contabilità e non confermate alla sottoscrizione dello stato finale dei lavori.
Nel merito contestò il contenuto delle riserve, ritenendole infondate e incongrue e, quanto al mancato collaudo, evidenziò che il sopralluogo di verifica della Direzione Lavori, effettuato il
27.6.2000 dopo la comunicazione dell'impresa della ultimazione dei lavori, aveva rilevato la mancata esecuzione a regola d'arte di importanti opere (indicate nella relazione della Direzione
Lavori); di talché, al fine di invitare l'impresa a fornire una relazione in merito all'esecuzione delle attività, la Direzione Lavori aveva provveduto all'emissione dell'ordine di servizio n. 5 e della nota del 31.7.2000, i quali, tuttavia, erano rimasti senza esito, così da far ritenere l'opera non compiuta a regola d'arte, non ultimata, e quindi non collaudabile.
Per tali ragioni, il chiese, oltre al rigetto delle domande, la condanna in via riconvenzionale CP_1
dell'impresa al pagamento della penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori e la riduzione del prezzo ex art 1668 c.c.
Istruita la causa con produzioni documentali e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n.
3354/2013 il Tribunale, richiamandosi agli esiti della CTU, accolse parzialmente la domanda relativa alla riserva n. 1, concernente i maggiori oneri sopportati dall'impresa per il periodo prolungato di sospensione dipesa dalla necessità di reperire materiali di cava idonei per la realizzazione dello sbarramento a monte del lago collinare, e condannò il al pagamento di CP_1
€ 60.688,53, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al saldo.
Per il resto, il giudice rigettò le domande attoree, ritenendo, sulla base degli esiti dell'accertamento peritale, che:
- la riserva n. 2, relativa al mancato raggiungimento di un adeguato livello produttivo a causa di mancate disposizioni tecniche previste nelle perizie suppletive e di variante, fosse intempestiva,
oltre che incongrua;
- la riserva n. 3, relativa alla mancata contabilizzazione di opere eseguite al 2.3.2000, seppur tempestivamente proposta al pari delle riserve n. 1 e 4, fosse infondata data la carenza di prove delle opere di cui era stato chiesto il pagamento al fine della loro contabilizzazione;
- la riserva n. 4, attinente a spese sostenute per il progetto esecutivo dello scarico di superficie,
compresi rilievi e calcoli di verifica strutturale, fosse infondata giacché riguardante adempimenti necessari per la corretta esecuzione dell'opera appaltata e, quindi, già previsti in contratto a carico dell'impresa;
- la riserva n. 5, concernente gli oneri sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza del corpo diga in occasione delle infiltrazioni manifestatesi in data 31.12.2000, fosse intempestiva e infondata per assenza di specificità e congruità in quanto relativa al pagamento di onorari versati a non meglio indicati professionisti per consulenze geologica e tecnico ingegneristica.
Inoltre, con riferimento alla complessiva somma domandata dalla appaltatrice, il Tribunale
evidenziò che, sulla scorta della relazione del ctu, la riserva n. 3 avrebbe avuto ad oggetto anche il pagamento del 4° Sal e del saldo finale dei lavori per i quali, tuttavia, l'appaltatrice non aveva fornito apposita e separata domanda, essendosi limitata a chiedere il pagamento del complessivo importo di € 412.399,77 con riferimento alle cinque riserve.
Da ultimo, il giudice rigettò le domande riconvenzionali proposte dal Controparte_1
ritenendo il ritardo non imputabile all'impresa appaltatrice e non provati i vizi dell'opera allegati,
anche in ragione del lasso di tempo trascorso senza interventi di manutenzione.
Avverso tale decisione la propose appello, contestando le statuizioni Parte_3
di rigetto della sola fondatezza delle riserve nn. 2, 3, 4 e 5, oltre al mancato riconoscimento della domanda attinente al pagamento dell'importo capitale residuo per i lavori eseguiti.
Segnatamente, l'appellante dedusse che:
- l'importo della riserva n. 2 non poteva ritenersi incongruo in quanto le maggiori quantità di lavori già previsti non erano stati contestati dalla stazione appaltante e rappresentavano i maggiori costi determinati dall'assenza di indicazioni della Direzioni Lavori su aspetti decisivi sulle opere derivanti dalla perizia suppletiva n.2.;
- la riserva n. 3 aveva ad oggetto la mancata contabilizzazione di opere eseguite al 2.3.2000 ma non contabilizzate col 3° SAL e ricadenti nell'importo capitale residuo per lavori indicato in citazione e per il quale era stata formulata apposita domanda, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice;
- quanto alla riserva n. 4, l'impresa aveva ricevuto l'appalto per un progetto esecutivo ma non vi era alcun obbligo di predisporre ad esclusivo carico della appaltatrice delle integrazioni progettuali e i relativi costi aggiuntivi;
- gli importi della riserva n. 5 erano stati compiutamente esplicitati con indicazione delle prestazioni eseguite.
Inoltre, l'appellante rinnovò in via subordinata la domanda di risoluzione del contratto di appalto con condanna dell'ente al risarcimento dei danni.
Il si costituì, contestando nel merito il fondamento dell'impugnazione e proponendo CP_1
appello incidentale rivolto ad ottenere la pronuncia di decadenza di tutte le riserve e, in via subordinata all'accoglimento dell'appello principale, la riduzione del prezzo dell'appalto ed il risarcimento danni per inadempimento in caso di accoglimento dell'appello della Parte_4
[...]
Con sentenza n. 49/2018 la Corte d'Appello di Cagliari, preso atto dell'irreperibilità del fascicolo di parte attrice, ritirato dopo il deposito dell'impugnata sentenza e non ridepositato con l'atto di appello, contenente i documenti posti dalla parte a fondamento della propria pretesa in giudizio,
rigettò l'appello principale, ritenendo non provata la domanda in merito ai danni allegati, i maggiori oneri sostenuti e le somme richieste con le riserve n. 3 e n. 4; per altro verso, rilevò la formazione del giudicato in merito alla intempestività delle riserve n. 2 e n. 5, accertata dal primo giudice ma non sottoposta ad alcuna censura.
Inoltre, rigettò le domande di risoluzione del contratto e di condanna dell'ente al risarcimento del danno e dichiarò l'inammissibilità della dichiarazione di estinzione delle garanzie fideiussorie e di restituzione della cauzione;
domande non esaminate dal primo giudice e semplicemente riproposte dall'appellante nelle conclusioni in assenza di deduzioni o allegazioni.
Con riferimento all'appello incidentale, la Corte accolse l'eccezione di tardività della riserva n. 1,
attinente ai maggiori costi derivati dalla sospensione necessaria per il reperimento di materiali di cava in altro sito, in quanto, da un lato, la riserva era stata iscritta per la prima volta nel verbale di ripresa dei lavori invece che al momento della sottoscrizione del verbale di sospensione, momento in cui si era ampiamente manifestata la idoneità della sospensione fatto a produrre il maggior esborso lamentato;
da un altro lato, la richiesta dei maggiori oneri contenuti nella riserva non era stata reiterata in sede di conto finale, da reputarsi pienamente valido seppur redatto dal collaudatore incaricato dall'amministrazione in luogo del direttore dei lavori.
Da ultimo, dichiarò assorbito il motivo di appello incidentale condizionato.
La (già S.p.A.) propose ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, Parte_1
contestando, in particolare, nell'ordine: l'esistenza di uno specifico obbligo al deposito in appello dell'intero fascicolo di parte del grado precedente in presenza, peraltro, del dovere del giudice di disporre la ricerca e ricostruzione dei documenti ritualmente prodotti;
l'inadempimento degli oneri probatori per il mancato deposito della documentazione relativa all'appalto, non essendo dato comprendere dalle annotazioni al fascicolo di primo grado l'identità di chi effettivamente avesse ritirato il fascicolo ed essendovi, comunque, la possibilità di procedere tramite la cancelleria al recupero dello stesso ovvero di utilizzare a fini probatori il contenuto della consulenza d'ufficio presente agli atti;
il rigetto della domanda subordinata di risoluzione del contratto;
l'accertamento in ordine alla presupposti da cui far discendere l'intempestività dell'iscrizione della riserva n.1.
Inoltre, nel contesto del secondo motivo di ricorso, contestò la formazione del giudicato sulla intempestività delle riserve n. 2 e n. 5.
Con ordinanza n. 33171/2023 la Corte di Cassazione ha rigettato il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto e ha accolto i primi due, ribadendo il principio di non dispersione della prova in tema di produzioni documentali come declinato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 4835/2023.
Con riferimento al tema della formazione del giudicato sulla intempestività delle riserve n. 2 e n. 5,
ha affermato la correttezza della valutazione della Corte d'Appello. La Corte ha, dunque, parzialmente cassato la sentenza impugnata, demandando a questa Corte
d'Appello, in diversa composizione, di esaminare nuovamente la controversia nell'osservanza del principio statuito in relazione ai motivi accolti e ad una nuova regolamentazione delle spese dei due giudizi di merito, oltre che a quelle del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., tempestivamente notificato, la ha Parte_1
riassunto il procedimento formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.
Si è costituito il contestando il fondamento delle avverse doglianze e Controparte_1
reiterando, in caso di accoglimento dell'impugnazione principale, la domanda di accertamento delle irregolarità delle opere con contestuale riduzione del prezzo d'appalto, oltre al risarcimento del danno,
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'ordinanza n. 33171/23, con la quale è stata parzialmente cassata la sentenza n. 49/2018 di questa Corte, la Suprema Corte ha disposto un rinnovato esame delle deduzioni delle parti (tra cui,
in base al contenuto del medesimo provvedimento, “quella relativa alla tempestività della
iscrizione della riserva n. 1”) alla luce del seguente principio: “il principio di "non dispersione (o di
acquisizione) della prova", operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche
che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato
nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si
esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della
parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Il giudice d'appello ha il potere-dovere di
esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata
ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte
argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni,
trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le
rispettive deduzioni. Affinché il giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame
del documento già prodotto in formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai
motivi di impugnazione o alle domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva
offerto in comunicazione (perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in
secondo grado), mediante deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp.
att. c.p.c. Il giudice di appello può inoltre porre a fondamento della propria decisione il documento
prodotto in formato cartaceo non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che
sia trascritto o indicato nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo,
ovvero, se lo ritiene necessario, può ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in
originale, determinati documenti acquisiti in primo grado”.
Secondo la Suprema Corte, la Corte territoriale si era discostata dal predetto principio, non potendosi addebitare alla parte il mancato assolvimento dell'onere della prova, e di conseguenza pronunciare il rigetto delle domande proposte, per il solo fatto che in appello i documenti prodotti,
da ritenersi invece definitivamente acquisiti, non erano stati rinvenuti;
il giudice del gravame avrebbe dovuto, invece, procedere all'esame delle domande ed eccezioni delle parti, ponendo a fondamento del proprio convincimento il documento in formato cartaceo, già prodotto ma non rinvenibile nei fascicoli di parte, tramite l'apprezzamento del contenuto trascritto (o indicato) nella sentenza impugnata, in altro provvedimento o atto del processo ovvero, se necessario, ordinando alla parte la produzione, in copia o in originale, dei documenti già acquisiti.
Tanto premesso, ai fini della decisione, occorre anzitutto specificare l'oggetto del presente procedimento di rinvio, considerato che le parti in riassunzione hanno riportato pedissequamente le conclusioni assunte in primo grado, senza considerare la formazione progressiva del giudicato.
Anzitutto, non costituiscono oggetto del presente giudizio di rinvio le domande, formulate dalla di risoluzione del contratto per inadempimento del di Parte_1 CP_1
restituzione della cauzione e svincolo delle garanzie fideiussorie, già oggetto di ricorso per cassazione con il terzo motivo, espressamente rigettato dalla Suprema Corte al punto 5
dell'ordinanza, con conseguente giudicato sul punto.
Per altro verso, la società attrice ha richiesto anche il riesame delle riserve n. 2 e n. 5, reiterando la tesi già sostenuta col ricorso per cassazione, ossia che il Tribunale si sarebbe espresso solo in ordine all'incongruità delle stesse ma non anche sulla loro tempestività; di talché sia la Corte d'Appello nella sentenza cassata, sia il Supremo Collegio nel giudizio di legittimità, avrebbero errato nel ritenere la formazione del giudicato in ordine alla tardività delle due predette riserve senza procedere al loro esame nel merito.
A fondamento della necessità di procedere, nel presente giudizio di rinvio, anche all'esame della riserva n. 2, l'attrice ha sottolineato il passaggio della ordinanza della Corte di Cassazione (pg 10
dell'ordinanza n. 33171/23: “è, quindi, agevole osservare che alla pagina 9-10 di questa sentenza si
parla di incongruità delle riserve 2 e 5, ma solo dopo il rilievo (pagina 6) che la parte avrebbe
dovuto fornire prova della tempestività delle riserve e che dalla documentazione in atti e dalla
consulenza emergeva, invece, che delle cinque riserve solo le nn. 1, 2 e 3 sono state iscritte
tempestivamente e ritualmente”), per altro verso, ha sostenuto l'erroneità della decisione dell'organo nomofilattico quanto al giudicato sulla riserva n. 5.
Orbene, premesso che non è dato comprendere la doglianza relativa ad una omessa pronuncia “di merito” da parte della Suprema Corte (pag. 106 della citazione in riassunzione), e tanto meno è
possibile, nel giudizio di rinvio, effettuare una valutazione e una modifica delle statuizioni del giudice di legittimità, risulta evidente la presenza di un mero errore di redazione nell'ordinanza n.
33171/23.
Dall'esame complessivo della decisione emerge inequivocabilmente da ben tre riferimenti alla tardività delle riserve nn. 2 e 5, contenuti nel passaggio motivazionale in discorso, l'oggetto della statuizione della Corte di Cassazione che, difatti, ha concluso esplicitando che: “pertanto, per
quanto il Tribunale abbia aggiunto ad abundantiam una notazione sulla incongruità delle riserve, è
evidente che esse sono state respinte perché ritenute intempestive e pertanto il giudice d'appello ha
correttamente ritenuto che si sia formato il giudicato sulle riserve 2 e 5, poiché la censura non
riguardava la loro tempestività”.
A definitiva riprova del refuso si aggiunga il tenore del rilievo della sentenza del Tribunale,
espressamente richiamato dalla Suprema Corte, tra l'altro nello stesso contesto della statuizione invocata dall'attore in riassunzione (pagina 6 della sentenza del Tribunale “Nel caso in esame, è
emerso documentalmente e attraverso i rilievi del CTU che delle 5 riserve solo le n. 1, 3 e 4 sono
state iscritte tempestivamente e ritualmente”); tenore che, ad abundantiam, destituisce di fondamento gli assunti dell'attore in riassunzione.
Quindi, in ordine alla intempestività delle riserve nn. 2 e 5, deve ritenersi preclusa la possibilità di un qualsiasi ulteriore esame per effetto del giudicato formatosi per la mancata proposizione di apposita censura con l'atto d'appello e dal decisum di rigetto del relativo motivo di ricorso del
Supremo Consesso.
Analoga conclusione vale con riferimento alla eccezione di decadenza per intempestività delle riserve nn. 3 e 4, reiterata dal convenuto in questa sede;
a tal proposito, infatti, giova ricordare che il giudizio di rinvio, a seguito di cassazione della sentenza, rappresenta un processo chiuso e vincolato dagli enunciati contenuti nella sentenza della Suprema Corte, che ne costituiscono il presupposto logico-giuridico. Ebbene, come evincibile dal contenuto dell'ordinanza di rimessione, è stato rinviato a questa Corte, in applicazione dell'affermato principio di diritto, l'esame nel merito delle sole riserve nn. 3 e 4, nonché quello relativo alla “tempestiva iscrizione della riserva 1” (pg. 10
ordinanza), cosicché deve ritenersi ormai precluso l'esame di profili di decadenza delle riserve nn. 3
e 4.
Resta, quindi, l'esame delle riserve n. 1, 3 e 4 e della domanda di pagamento del saldo, rispetto alle quali deve procedersi all'applicazione del principio contenuto nella ordinanza di rimessione della
Suprema Corte, secondo cui “il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento
ritualmente prodotto in primo grado nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza
nei propri scritti difensivi, mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi
formulati o delle domande ed eccezioni riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo
giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni”.
Tale esame, quando, come nel caso di specie, il documento ritualmente acquisito non sia più
reperibile al fascicolo di parte, deve esser compiuto ricorrendo “al deposito della copia rilasciata
alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c.” ovvero in base a quanto “trascritto o indicato
nella decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo” o, in ultima istanza,
ordinando, se necessario, “alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati
documenti acquisiti in primo grado”.
Applicando i predetti principi e specificato che l'attore, quale parte interessata, non ha provveduto neppure nel presente giudizio alla produzione del proprio fascicolo, meramente preannunciata ma non seguita dal relativo adempimento (pg. 119 dell'atto di citazione ex art. 392 c.p. “Saranno
depositati i seguenti atti e documenti: … 2. In forma cartacea: Atti e documenti già prodotti presso
la Corte di Cassazione e relativi ai fascicoli di parte di tutti i gradi di giudizio, che vengono
richiamati come segue…”), si ritiene in necessario procedere, in primo luogo, all'esame della fondatezza della riserva n. 4; esame che può essere effettuato alla luce del contenuto dell'elaborato peritale del CTU in primo grado, dott. ing. , il quale, sul punto, ha rilevato la Persona_1
incongruità della riserva iscritta per “spese sostenute per l'esecuzione del progetto esecutivo dello scarico di superficie, compresi rilievi plano altimetrici e i calcoli di verifica strutturale” ,
trattandosi di costi da ritenersi a totale carico dell'impresa per prestazioni originariamente previse in contratto.
Al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la quale ha asserito che le ulteriori integrazioni progettuali sono intervenute per necessità rivelatesi successivamente all'assunzione dell'incarico, la valutazione del consulente tecnico appare corretta e condivisibile, atteso che trattasi in modo evidente di spese funzionali all'esecuzione corretta e a regola d'arte dell'opera e la cui necessità, peraltro, invocata nonostante i numerosi elaborati progettuali in allegato all'appalto per l'esecuzione del progetto, è stata denunciata in termini assolutamente generici.
Con riferimento alla riserva n. 1, afferente ai maggiori costi per il periodo prolungato di sospensione disposta per il reperimento di materiali di cava idonei per lo sbarramento a monte del lago collinare, è parimenti opportuno prendere le mosse dai rilievi del CTU.
Quest'ultimo ha confermato la circostanza, allegata in primo grado dall'impresa (vd. pagina 4 dell'atto di citazione in primo grado “sono state inserite, inoltre, le opportune osservazioni nell'Ordine di Servizio n. 4 (successivamente trascritte nel “certificato di ripresa dei lavori” e quindi nel registro di contabilità n. 1 come riserva n.1”), che la stessa era stata iscritta per la prima volta in sede di firma del verbale di ripresa dei lavori del 18.10.1999 e, inoltre, la sua mancata conferma nella sottoscrizione dello Stato Finale.
Fermo restando che è pacifico il principio per il quale la pretesa del maggior compenso o rimborso,
derivante dal pregiudizio o maggiori costi causati dalla sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione, vada iscritta nel primo momento utile dopo l'emersione della concreta idoneità pregiudizievole del fatto (ex multis Cass. n. 7479/2017), l'attrice ne ribadito la tempestività, asserendo che il carattere lesivo e pregiudizievole dei fatti richiamati a giustificazione della riserva in questione si era rivelato soltanto successivamente al verbale di sospensione n. 2 del
16.3.1998.
La prospettazione, tuttavia, non appare condivisibile.
La sospensione dei lavori n. 2 era stata disposta con verbale del 16.3.1998 in quanto per la realizzazione dello sbarramento dell'invaso il geologo incaricato aveva consigliato l'uso delle terre, previamente costipate, reperibili nell'area dell'invaso stesso;
tuttavia, dopo aver realizzato lo sbarramento fino a una quota di circa 8 metri dalla fondazione, il materiale del luogo era risultato non avere la necessaria idoneità per l'impiego richiesto, cosicché si era riscontrata la necessità di ricorrere all'uso di altro materiale “da reperire presso cave esterne”. Dunque, la complessità della operazione di reperimento del materiale di sbancamento da cave di prestito, ben definita nel verbale di sospensione n.2 (vd allegati dal primo CTU, Ing. , rendeva ben evidente, già al Persona_2
momento della sospensione dei lavori, che la ricerca non si sarebbe risolta in tempi brevi, o comunque ragionevoli, trattandosi di reperire una cava avente materiale idoneo;
quindi, fin dal momento del verbale di sospensione dei lavori l'impresa era consapevole delle potenziali ripercussioni pregiudizievoli, atteso, peraltro, che era rimessa alla stessa impresa l'attività di individuazione di più siti di prestito (vedasi allegato del primo CTU in primo grado, Pg. 1
dell'offerta prezzi, voce C.11), come evincibile anche dal sollecito del direttore dei lavori del
22.05.1998.
Pertanto, è assolutamente ragionevole ritenere che fosse onere dell'appaltatrice provvedere alla iscrizione della riserva già al tempo del verbale di sospensione, salvo poi procedere alla specifica quantificazione dei costi aggiuntivi in sede di successiva registrazione.
A tutto ciò si aggiunga, inoltre, anche la pacifica mancata conferma della riserva nello Stato Finale,
il quale, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non può reputarsi un mero atto di revisione contabile limitatamente alle riserve - ma non per gli importi in esso contenuti - in quanto redatto dal collaudatore a ciò incaricato dall'Assessorato ai LL.PP. della RAS, e non invece dal direttore dei lavori. Posto che le riserve vanno iscritte nella contabilità, e quindi a tal fine assumeva rilievo, ai fini della conferma della riserva, anche un atto asseritamente dotato di mera valenza contabile,
quale quello redatto nella specie dal collaudatore, va rilevato che la stessa attrice (come si esporrà in seguito), ha invocato lo stesso Stato al fine di vedersi riconosciuti gli importi di cui alla CP_2
riserva n. 3 ed il saldo per i lavori eseguiti successivamente al SAL n. 3; il che si pone in aperta contraddizione con la tesi sostenuta dall'attrice in ordine alla non necessità di confermare la riserva n. 1 nello Stato Finale.
Per tali ragioni, quindi, rispetto alla riserva n. 1 deve dichiararsi la decadenza dell'impresa al diritto a farla valere.
Per quanto concerne la riserva n. 3, il consulente ha sottolineato che la stessa era stata apposta dall'impresa per la mancata contabilizzazione delle opere eseguite al 02.03.2000 e ha dato atto di non poter accertare quali opere effettivamente fossero state realizzate a tale data, avendo quale unico dato certo la definitiva conclusione dei lavori al 30.05.2000.
Con l'atto d'appello l'odierna attrice in riassunzione aveva specificamente contestato tale conclusione, fatta propria dal Tribunale, sul rilievo che i lavori, per mera omissione del D.L., non erano stati allibrati al momento della redazione del 3° SAL del 02.03.2000 sul registro di contabilità, pur risultando eseguiti a tale data “secondo il computo trasmesso al Direttore dei
Lavori”.
Inoltre, e soprattutto, ha anche specificato che l'importo oggetto della riserva n. 3 attiene a lavori eseguiti al 02.03.2000 ma contabilizzati, assieme a quelli eseguiti da questa data fino alla ultimazione dei lavori in data 30.05.2000, col 4° SAL e con lo Stato Finale.
A fronte di tale dato, l'attore ha, quindi, dedotto che l'importo ancora dovuto, come risultante dai predetti documenti, comprensivo anche della riserva n. 3, era stato specificamente domandato fin dal primo grado a titolo di somma capitale dovuta de residuo per lavori eseguiti ma non remunerati ad ultimazione delle opere, contestando sotto tale aspetto la statuizione del giudice di primo grado di ritenere che il complessivo importo domandato fosse riferito per intero e in via esclusiva alle 5
riserve iscritte.
Dalla motivazione della decisione impugnata emerge effettivamente l'errore in cui è caduto il giudicante nel considerare “che la riserva n.3 avrebbe ad oggetto anche il pagamento del 4° SAL” e che gli ulteriori importi non considerati nella riserva in discorso sarebbero sforniti di apposita domanda.
Come dedotto nell'atto d'appello, in realtà, con l'atto di citazione in primo grado l'odierna attrice in riassunzione aveva domandato il pagamento della complessiva somma di € 412.399,77 di cui L.
285.859.336 a titolo di capitale dovuto quale sommatoria degli importi indicati nelle riserve nn. 1,
2, 4, e 5 (senza rivalutazione e non gravata da interessi) e L. 267.268.262 quale importo dovuto,
senza rivalutazione e interessi, a titolo di saldo per i lavori eseguiti fino al 02.03.2000 ma non contabilizzati col SAL n.3, e quelli compiuti da tale data fino al 30.05.2000.
Secondo le specifiche deduzioni formulate dall'attrice in primo grado e con l'atto d'appello, e in questo giudizio ribadite, dunque, con la riserva n. 3 era stato chiesto che venisse effettuata “la
completa contabilizzazione delle opere eseguite a tutto il 02.03.2000”, posto che al momento della redazione del 3° SAL il Direttore dei Lavori aveva omesso di valutare e contabilizzare lavori che, a quella data, risultavano già realizzati;
pertanto, con l'atto di citazione era stato chiesto il pagamento,
oltre che delle predette quattro riserve, anche dell'importo di lire 267.268.262, costituito da lire
140.816.945 (importo lordo) – lire 133.072.000 (importo netto) per lavori eseguiti e non contabilizzati con il terzo SAL, e di lire 126.451.317 a titolo di capitale residuo per i lavori eseguiti successivamente al terzo SAL e all'emissione del relativo certificato di pagamento del 6.3.2000,
nonché per lo Stato Finale, pari a lire 37.813.000; lavori che, secondo le deduzioni dell'attrice,
“sono stati poi contabilizzati dal LA col 4° SAL (ivi compresi quelli non contabilizzati col
3° SAL a fronte del quale è stato anche emesso il certificato di pagamento n. 4 per l'importo
complessivo di lire 231.145.000 (V. Registro di contabilità n. 2, pag. 6, ns Doc n. 3). Il
LA ha quindi emesso anche lo Stato Finale (in data 30.05.2000) per l'importo di L.
37.813.000, accertando quindi il saldo complessivamente ancora dovuto in L. 268.958.000 (V.
Registro di contabilità n. 2, pag. 10 ns Doc n. 3)”.
Ebbene, per la valutazione della domanda di parte attrice di pagamento del saldo, nella composizione sopra indicata, occorre valutare la documentazione specificamente richiamata a fondamento della domanda (registro di contabilità n. 1 vd. pg. 10 atto di appello;
registro di contabilità n. 2 vd. pg. 11 atto di appello e pg. 112 atto di citazione in riassunzione;
verbale di ultimazione dei lavori del 30.5.2000) che, peraltro, non sono in atti, non avendo parte attrice prodotto il proprio fascicolo.
Di conseguenza, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con l'ordinanza di rinvio, non essendo possibile trarre la prova di quanto richiesto da altri elementi in atti, occorre rimettere la causa in sede istruttoria con separata ordinanza al fine di acquisire la documentazione richiamata da parte attrice, certamente nei limiti dei soli documenti già prodotti in primo grado con l'atto di citazione e con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c.
Alla sentenza definitiva è, pertanto, rimesso lo scrutinio relativo alla fondatezza delle domande vertenti sull'importo richiesto a titolo di capitale residuo, comprensivo dell'importo asseritamente dovuto per i lavori di cui alla riserva n. 3, nonché, per evidenti ragioni di ordine logico-giuridico,
per l'esame del motivo di appello incidentale condizionato, dichiarato assorbito nella sentenza della
Corte d'Appello n. 49/2018 e ritualmente reiterato dal convenuto in riassunzione (vd. Cass. civ. n.
14541/2022).
La liquidazione delle spese processuali è parimenti rinviata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, in sede di rinvio, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta la domanda formulata dalla società relativa alle somme Parte_1
pretese con la riserva n. 1;
2. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 4 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu