Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 2
In tema di atti interruttivi della prescrizione, qualora in seguito a provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. instaurato da assegnatari di alloggi Iacp, l'ente provveda all'esecuzione di opere edili nello stabile locato e la causa di merito sia definita con il rigetto della domanda, la pendenza di questo giudizio (e la relativa sentenza) non hanno effetto interruttivo della prescrizione in relazione alla pretesa di rimborso di quanto speso dall'ente per l'esecuzione dei lavori, ove nel giudizio di merito successivo all'ordinanza cautelare detta pretesa non sia stata fatta ritualmente valere, atteso che l'atto di costituzione in mora deve contenere l'esplicitazione della richiesta del creditore e deve essere comunicato direttamente al debitore e non al suo procuratore.
Il "pactum de non petendo" non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso. (Nella specie le parti del contratto di compravendita di un immobile avevano pattuito che l'acquirente avrebbe manlevato parte venditrice da ogni spesa, salvo quanto relativo ad una controversia riguardante lo stesso immobile già oggetto di locazione tra le stesse. La S.C. ha cassato la sentenza di merito, che non aveva considerato la rilevanza della clausola ai fini della decorrenza della prescrizione della pretesa scaturita dalla relativa sentenza).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 8606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8606 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.R.T.E. di GENOVA, AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA, ex I.A.C.P., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Dott. ing. Del Bianco Alessandro, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA LUISA REVELLI, difesa dagli avvocati SERRA CARACCIOLO EVA, TOSCANO ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NZ NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TEULADA 38A, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MARIA LOCATELI, che la difende unitamente all'avvocato EVANGELISTI MARCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 439/01 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione terza civile, emessa il 17/05/01, depositata il 01/06/01, R.G. 587/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/05 dal Consigliere Dott. Giulio LEVI;
udito l'Avvocato Antonino TOSCANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Lo I.A.C.P. di Genova chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo del Pretore di Genova del 16.4.1996 per l'importo di L.
2.872.500 in danno di RE CO a titolo di rimborso pro quota delle spese sostenute dall'Istituto per lavori di rifacimento dello stabile sito in Genova ove risiedeva la RE, opera eseguita dall'ente giusta ordinanza pretorile emessa ex art. 700 c.p.c. su ricorso della RE, nonché di altri assegnatari di unità immobiliari ubicate nello stabile suddetto.
Esponeva che i ricorrenti erano risultati soccombenti nel successivo giudizio di merito conclusosi con sentenza del Tribunale di Genova del 8.6.1988. La RE si opponeva al decreto esponendo che le opere delle cui spese lo I.A.C.P. chiedeva di essere risarcito non coincidevano con quelle poste ad oggetto della procedura d'urgenza cui aveva fatto cenno lo I.A.C.P.; assumeva che il credito azionato si era estinto per prescrizione.
L'opponente osservava inoltre che aveva acquistato l'unità immobiliare assegnatale nello stato di fatto e diritto nel quale essa si trovava "impregiudicato l'esito della causa di merito" relativa al provvedimento di urgenza emesso dal Pretore.
L'opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione assumendo che la definizione del giudizio innanzi al Tribunale era propedeutica ad ogni azione di rimborso da parte dell'Ente, ai che infondata era l'eccezione di prescrizione ignorando le sorti di quel giudizio.
Con sentenza 22-23/6/1998 il Pretore di Genova revocava il decreto accogliendo la prospettazione dell'opponente quanto alla compiuta maturazione della ordinaria prescrizione decennale del diritto al rimborso azionato dall'Ente.
L'A.R.T.E. (ex I.A.C.P.) impugnava la sentenza del Pretore censurando l'affermazione dell'esigibilità del credito azionato, a prescindere dall'esito della causa dinanzi al Tribunale, il cui esito secondo l'appellante sarebbe stato pregiudiziale alle proprie iniziative finalizzate al rimborso. Con il secondo motivo lamentava la mancata valutazione di quella fase del giudizio sotto il profilo della valenza dell'atto ai fini interruttivi della prescrizione e col terzo motivo che il primo giudice non avrebbe valutato la clausola contenuta nell'atto di cessione definitiva dell'alloggio, con la quale la RE dichiarava di avere manlevato lo I.A.C.P. da qualsiasi onere e spese. Si costituiva l'opponente e la Corte d'Appello di Genova confermava la sentenza del Pretore di Genova. Ricorreva per Cassazione l'A.R.T.E. per due motivi. Resisteva la RE con controricorso.
Depositava memoria l'A.R.T.E.
DIRITTO
Il ricorso viene affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione ed errata applicazione degli artt. 2935, 2943 e 2945 c.c.. 2) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione ed omessa decisione circa un punto decisivo.
Deduce la ricorrente che la Corte territoriale è incorsa in grave errore logico-giuridico e quindi che la sentenza è censurabile laddove ha riconosciuto che il diritto dell'Ente al rimborso di quanto aveva speso per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria è maturato dopo l'emanazione della sentenza n. 1705/88 del Tribunale di Genova e, quindi, non ha riconosciuto effetto interruttivo al giudizio concluso con tale sentenza. Si osserva al riguardo che la ricorrente non tiene conto del principio di cui all'art. 112 c.p.c. perché nella causa conclusasi con la sentenza del Tribunale di Genova lo I.A.C.P si limita a chiedere la reiezione delle domande attoree, senza formulare alcuna riconvenzionale, causa che era stata promossa dalla RE e altri assegnatari (fase di merito a seguito di procedimento ex art. 700 c.p.c.) per ottenere dall'Istituto le opere necessarie ad eliminare i pericoli di vizi di costruzione del caseggiato, nonché la restituzione delle somme anticipate per l'impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, da loro eseguita a seguito dell'ordinanza del Pretore, stante l'inattività dello I.A.C.P..
Correttamente la sentenza impugnata ha osservato che, poiché il successivo giudizio proposto dal Tribunale di Genova che costituiva la fase di merito rispetto all'ordinanza pretorile, non poteva avere oggetto diverso da quello che costituiva il decisum del provvedimento d'urgenza, non poteva dunque ritenersi che nell'ambito di detto procedimento potesse trovare spazio un accertamento ulteriore e diverso rispetto a quello del diritto che cautelarmene era stato riconosciuto e cioè solo del diritto all'esecuzione delle opere di impermeabilizzazione del terrazzo effettuate.
Esattamente quindi i giudici di secondo grado hanno deciso che la sentenza n. 1705/88 non poteva avere alcun effetto interruttivo in quanto il procedimento non aveva per oggetto alcun credito vantato dallo I.A.C.P. e perché l'atto di costituzione in mora deve essere comunicato direttamente al debitore e non al suo procuratore (Cass. 7.12.1999, n. 13669), e perché l'atto deve contenere l'esplicitazione della sua pretesa (Cass. 24.9.1999, n. 10504); ed infine la domanda giudiziale ha effetto interruttivo della prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva in giudizio, purché detta domanda sia idonea a instaurare un valido rapporto processuale (Cass., 17.12.1999, n. 14243). Conseguentemente correttamente ha concluso la sentenza impugnata, affermando che la pronunzia pretorile è nella sua parte dispositiva confermabile, perché il diritto azionato col ricorso monitorio (31.3.1993) già si era estinto per il decorso della prescrizione decennale, il cui termine iniziale il primo Giudice ha fatto coincidere con il deposito del conto finale (6.6.1982). Il motivo va dunque rigettato.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che la Corte territoriale nulla ha deciso riguardo all'interpretazione di una clausola contenuta nell'atto di cessione dell'alloggio stipulato nel 1983 prodotto dalla RE, clausola con la quale l'acquirente avrebbe dichiarato di tenere manlevato lo I.A.C.P. da qualsiasi onere o spesa, impregiudicato l'esito della causa pendente davanti al Tribunale di Genova promosso con citazione notificata in data 3.3 1978. A tale riguardo si deve osservare che il pactum de non patendo non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione fissato dall'art. 2936 c.c., in quanto incide sull'azionabilità della pretesa, ragion per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso (Cfr. Cass., 19.10.1995, n. 10887; Cass., 27.3.1979, n. 1776; Cass., 9.2.1974, n. 4128). Ciò premesso, il motivo deve essere accolto perché effettivamente la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla questione che era stata sottoposta al suo esame, quale richiamata nel motivo. In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo con rinvio anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.
P.Q.M.
La Corte rigetta. il primo motivo. Accoglie il secondo. Cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2006