Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 8606
CASS
Sentenza 12 aprile 2006

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In tema di atti interruttivi della prescrizione, qualora in seguito a provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. instaurato da assegnatari di alloggi Iacp, l'ente provveda all'esecuzione di opere edili nello stabile locato e la causa di merito sia definita con il rigetto della domanda, la pendenza di questo giudizio (e la relativa sentenza) non hanno effetto interruttivo della prescrizione in relazione alla pretesa di rimborso di quanto speso dall'ente per l'esecuzione dei lavori, ove nel giudizio di merito successivo all'ordinanza cautelare detta pretesa non sia stata fatta ritualmente valere, atteso che l'atto di costituzione in mora deve contenere l'esplicitazione della richiesta del creditore e deve essere comunicato direttamente al debitore e non al suo procuratore.

Il "pactum de non petendo" non integra violazione del divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione, fissato dall'art. 2936 cod. civ., in quanto incide sostanzialmente sulla stessa azionabilità della pretesa, per cui la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato con il patto stesso. (Nella specie le parti del contratto di compravendita di un immobile avevano pattuito che l'acquirente avrebbe manlevato parte venditrice da ogni spesa, salvo quanto relativo ad una controversia riguardante lo stesso immobile già oggetto di locazione tra le stesse. La S.C. ha cassato la sentenza di merito, che non aveva considerato la rilevanza della clausola ai fini della decorrenza della prescrizione della pretesa scaturita dalla relativa sentenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/04/2006, n. 8606
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8606
    Data del deposito : 12 aprile 2006

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