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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2922/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2922/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO PESCATORE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA TRANFAGLIA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025
FATTO
Con ricorso del 02/10/2024, deduceva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Benevento (atto n. 29, parte II, Controparte_1
serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1985); che i coniugi fissavano la propria residenza in
Benevento, in Via XXV Luglio n.38; che dall'unione coniugale nascevano due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le incompatibilità caratteriali rendevano intollerabile il prosieguo della convivenza con il resistente;
deduceva, inoltre, di non godere di alcun tipo di entrata, mentre la famiglia aveva sempre vissuto in maniera dignitosa, potendo contare sulle entrate lavorative del resistente, ora pensionato.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare i coniugi a vivere separati;
con reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, fatta salva la possibilità, per , di reperire alloggio idoneo e liberare Controparte_1
l'abitazione dai propri effetti personali entro e non oltre il termine di mesi sei dalla pronuncia della separazione;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro
400,00 per il mantenimento della ricorrente, nonché il pagamento del mutuo gravante sull'abitazione
-sino al suo integrale soddisfo- e del 50% delle spese di mantenimento dell'immobile -sino a quando si prolungherà l'occupazione dello stesso-.
In data 19/12/2024 si costituiva il resistente, il quale rappresentava la propria piena adesione alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 06/03/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e il Giudice, su richiesta delle parti, disponeva la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale.
Nelle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025, entrambe le parti confermavano la propria volontà di separarsi e chiedevano di dichiarare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: “[…]b) Assegnare la casa Parte_1 Controparte_1
Part coniugale, con gli arredi in essa contenuti, a , concedendo a Parte_1 Controparte_1
termine di sei mesi per liberarla e trovare altro alloggio;
c) porre a carico di un Controparte_1
assegno mensile di Euro 400,00 da corrispondersi al giorno cinque di ciascun mese a partire dal mese di aprile 2025, a titolo di mantenimento per la OR , secondo le Parte_1
modalità che le parti concorderanno, da rivalutarsi annualmente, come per legge;
d) porre a carico del le spese del mutuo, che resteranno a suo carico sino a completa estinzione Controparte_1 dello stesso, oltre metà delle spese di mantenimento dell'immobile, sin quando durerà la coabitazione;
e) disporre effettuarsi le dovute comunicazioni all'Ufficio di Stato civile del Comune di Benevento per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, registrato presso il Comune di
Benevento nell'anno 1985, numero 29, parte II, serie A”.
Con provvedimento del 10/04/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta. Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 29, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1985);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo di cui alle note depositate da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025, riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2922/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. STEFANO PESCATORE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA TRANFAGLIA, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025
FATTO
Con ricorso del 02/10/2024, deduceva: di aver contratto matrimonio con Parte_1
, registrato negli atti di matrimonio del Comune di Benevento (atto n. 29, parte II, Controparte_1
serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1985); che i coniugi fissavano la propria residenza in
Benevento, in Via XXV Luglio n.38; che dall'unione coniugale nascevano due figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le incompatibilità caratteriali rendevano intollerabile il prosieguo della convivenza con il resistente;
deduceva, inoltre, di non godere di alcun tipo di entrata, mentre la famiglia aveva sempre vissuto in maniera dignitosa, potendo contare sulle entrate lavorative del resistente, ora pensionato.
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
autorizzare i coniugi a vivere separati;
con reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto, fatta salva la possibilità, per , di reperire alloggio idoneo e liberare Controparte_1
l'abitazione dai propri effetti personali entro e non oltre il termine di mesi sei dalla pronuncia della separazione;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro
400,00 per il mantenimento della ricorrente, nonché il pagamento del mutuo gravante sull'abitazione
-sino al suo integrale soddisfo- e del 50% delle spese di mantenimento dell'immobile -sino a quando si prolungherà l'occupazione dello stesso-.
In data 19/12/2024 si costituiva il resistente, il quale rappresentava la propria piena adesione alle richieste della ricorrente.
All'udienza del 06/03/2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di separazione e il Giudice, su richiesta delle parti, disponeva la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale.
Nelle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025, entrambe le parti confermavano la propria volontà di separarsi e chiedevano di dichiarare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: “[…]b) Assegnare la casa Parte_1 Controparte_1
Part coniugale, con gli arredi in essa contenuti, a , concedendo a Parte_1 Controparte_1
termine di sei mesi per liberarla e trovare altro alloggio;
c) porre a carico di un Controparte_1
assegno mensile di Euro 400,00 da corrispondersi al giorno cinque di ciascun mese a partire dal mese di aprile 2025, a titolo di mantenimento per la OR , secondo le Parte_1
modalità che le parti concorderanno, da rivalutarsi annualmente, come per legge;
d) porre a carico del le spese del mutuo, che resteranno a suo carico sino a completa estinzione Controparte_1 dello stesso, oltre metà delle spese di mantenimento dell'immobile, sin quando durerà la coabitazione;
e) disporre effettuarsi le dovute comunicazioni all'Ufficio di Stato civile del Comune di Benevento per le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio, registrato presso il Comune di
Benevento nell'anno 1985, numero 29, parte II, serie A”.
Con provvedimento del 10/04/2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta. Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti l'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 29, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno 1985);
II. OMOLOGA le condizioni necessarie di cui all'accordo di cui alle note depositate da entrambe le parti in sostituzione dell'udienza del 04/04/2025, riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO delle ulteriori condizioni;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano