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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa LA
ZZ, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna, promossa da:
Parte_1 con l'avv. LANDOLFO GIANFRANCO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. ZAMBONI GIULIANO
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato utile all'ottenimento della pensione di inabilità (ex artt 2 e 12 L.118/71) sull'assunto di essere invalida nella misura del 100% con totale e permanente inabilità lavorativa.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tali prestazioni, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza attribuendo un grado di invalidità pari solo al 85% a decorrere dal 01.03.2024 e, pertanto, insufficiente al riconoscimento del beneficio richiesto.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso. Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta riportandosi integralmente alle risultanze della Ctu espletata in sede di Atp.
Istruita la causa con il rinnovo della Ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
*** CP_ In via preliminare, va precisato che infondata appare l'eccezione di secondo cui l'aggravamento delle condizioni del ricorrente successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale, in sede sommaria, non potrebbe trovare ingresso nell'ambito del presente giudizio di merito, non potendo trovare applicazione in questa sede l'art. 149 disp. att.cpc. Sul punto, invero, il Tribunale intende dare continuità ai precedenti della Suprema Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 30860 del 2019; Cass. n. 14488 del 2019; Cass. n. 32760 del 2018), che hanno affermato l'erroneità dell'assunto secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l'inapplicabilità dell'art. 149 disp. att. c.p.c.., sicché l'eccezione può considerarsi nettamente superata in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (oltre alle sentenze succitate, cfr. CASS. SEZIONI UNITE
n. 12270/2004). Si aggiunga, inoltre, che l'art. 149 disp. att. c.p.c. ha una “duplice direzione” ed è volto, da un lato, ad attuare il principio di economia processuale e, dall'altro, a favorire la persona bisognosa, evitando che la stessa sia costretta, proprio in un momento in cui ha maggiore necessità per l'aggravamento della sua infermità, a proporre una nuova domanda all' (ex multis, Cass., CP_4 civ. sez. lav. 8 luglio 2004 n. 12658).
Venendo al merito, la domanda attrice è fondata e deve esser accolta nei limiti di cui appresso.
Nell'ambito del presente giudizio il ctu nominato in sede di opposizione, dott.ssa Persona_1 alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta e dell'esame obiettivo della perizianda, ha sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha accuratamente valutato il complesso di patologie accertate, giungendo ad attestare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario anelato.
Ed invero il Ctu ha effettuato le sue valutazioni cliniche così come ampiamente argomentato nella perizia resa, alla quale integralmente si rimanda, riportandosene qui, per brevità, le sole conclusioni:
“Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
La sig.ra , di anni 65, risulta affetta dalle seguenti patologie invalidanti: Parte_1 • Cardiopatia ipertensiva con insufficienza mitralica lieve moderata ed aritmia extrasistolica ventricolare (FE 45% - Classe II EHS) (cod. 6442) (50%);
• BPCO con sindrome disventilatoria di tipo ostruttivo di moderata severa entità in trattamento
(cod. 6407) (45%);
• Spondilodiscoartrosi con listesi di L4-L5 e radicolopatia cronica (cod. 7010) (40%);
• Sovrappeso in coxartrosi bilaterale e artrosi TT sin (cod. 7105) (31%);
• Ipoacusia neurosensoriale bilaterale (cod. 4005) (28%);
• Disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso ad andamento cronico (cod. 2205)
(25%);
• Sfumati esiti di emorragia subaracnoidea da rottura di aneurisma del sifone carotideo trattato con embolizzazione (2022) (cod. 1301) (10%).
Tali condizioni patologiche sono in grado di determinare, per la ricorrente, un'invalidità con totale
e permanente inabilità lavorativa (100%), con decorrenza dal mese di maggio 2025.”
Avverso tali risultanze inviate pure in bozza alle parti in data 4.08.2025, pervenivano le sole CP_ osservazioni concordi dei sanitari dell' sicché il Ctu rendeva la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ebbene le conclusioni del perito d'ufficio appaiono pienamente condivisibili dal Tribunale, in quanto immuni da vizi e censure.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione della pensione di inabilità civile
(ex art. 12 L. 118/71) a far data dal mese di maggio 2025.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello di introduzione del presente giudizio (10.07.2024), considerata altresì la soccombenza reciproca delle parti, sono compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a) riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinare la permanente riduzione della capacità lavorativa nella misura pari al 100% e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione della relativa pensione di inabilità con decorrenza dal mese di maggio
2025;
b) compensa integralmente le spese di lite;
CP_ c) spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 21/10/2025 Il Giudice
LA ZZ