Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/03/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
Giudice dott. Alessandro Carra
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7004/2023 R.G.
TRA
rappresentati e difesi dall'avv. Moana Casarano, come da Parte 1 e Parte_2
mandato in atti
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 30.10.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19.10.2023, le parti indicate in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 14.5.2015 e di non aver generato prole;
hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni previste nello stesso atto introduttivo e, nel rispetto dei termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status depositata in data 8.2.2024
è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
la causa, pertanto, è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della 1. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. la dimora coniugale ubicata nel Comune di UF, alla via Aldo Moro n. 7, di proprietà dei Sig.ri Persona 1 e Persona 2 genitori della Sig.ra Parte 3 unitamente ai
, , mobili, arredi e pertinenze, rimane nel permanente esclusivo godimento della Sig.ra | [...] Pt 3 ; il Sig. in accordo con la Sig.ra Parte 3 all'atto del Parte 1
, deposito del presente ricorso ha già provveduto al trasferimento presso l'abitazione di proprietà della di lui madre, Sig.ra Controparte_1 sita in Casarano (Le) alla Via Duca D'Aosta n. 48 '
pr,
3. I coniugi rinunciano al mantenimento reciproco e non si devono assegno a tale titolo avendo entrambi reddito proprio;
4. i coniugi dichiarano di avere già definito in separata sede ogni aspetto afferente la ripartizione tra essi dei beni (mobili e capitale) in comunione;
5. i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 14.5.2015 in UF (Le) e trascritto nel registro dello stato civile di quel Comune al n. 4 parte I Ufficio 1 anno 2015, alle condizioni indicate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 10.3.25
Il giudice estensore La Presidente
dott.ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore