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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9458 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 19460/2024 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
T R A
(nato in [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Domenico Chelini 9, presso lo studio degli avv.ti Renata
Celentano e Federica Rosati che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuta contumace all'udienza del 29.9.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 8.733,07, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo;
compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la società convenuta a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente la restante metà che si liquida in € 2.694,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha lavorato alle dipendenze della Parte_1 Controparte_1 dal 30.10.2021 al 17.8.2023. La natura del rapporto di lavoro (subordinata) e la durata di esso si ricavano inequivocabilmente dal contratto di assunzione, dai cedolini paga e dalla comunicazione delle dimissioni. Dalla stessa documentazione si ricava che il lavoratore è stato inquadrato, come cuoco pizzaiolo, nel livello C1 del Ccnl per il settore Turismo (Anpit-Cisal) e che è stato assunto per lavorare a tempo pieno (40 ore settimanali)
L' ha sostenuto che le mansioni svolte presso il ristorante di via Parte_1
Faleria 57, Roma, denominato Shooters (mansioni di responsabile del reparto pizzeria) dovevano essere ricondotte alla declaratoria del superiore livello contrattuale B2 e che l'orario di lavoro sempre seguìto era stato dalle 16,30 a mezzanotte per sei giorni alla settimana.
Sostenuto altresì di non essersi visto riconoscere tutto il dovuto, l' Parte_1
ha chiesto la condanna della società al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 17.670,21, oltre accessori, come da conteggi allegati.
Nonostante la ritualità della notifica (effettuata a mezzo pec all'indirizzo della società convenuta), quest'ultima, in Liquidazione dal marzo 2025, non si è costituita.
Emessa ordinanza ex art. 423 c.p.c (sulla base di quanto riportato nel cedolino paga di agosto 2023), ammesso (ma non espletato) l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, espletata prova per testimoni e richiesta la produzione di nuovi conteggi, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda dell' è fondata, nei limiti e nei termini che seguono. Parte_1
Ciò che il ricorrente ha sostenuto (aver svolto mansioni riconducibili al superiore livello B2 e orario di lavoro superiore rispetto a quello ordinario a tempo pieno) è infatti fondato solo in parte.
Quanto alle mansioni, il testimone ascoltato ( Testimone_1
collega di lavoro) ha riferito che il ricorrente ha svolto nel ristorante in esame
[...]
l'attività di pizzaiolo, essendo stato con una certa frequenza supportato da un aiuto.
Al riguardo, il Ccnl applicato al rapporto di lavoro (Ccnl del settore Turismo,
Anpit-Cisal) stabilisce che al livello C1 appartenga chi “appronta in autonomia cibi, dolci, bevande e servizi, propri delle sue mansioni, garantendo l'elevata qualità richiesta ed il soddisfacente raggiungimento dei risultati”. A questo livello appartiene, in particolare, il primo pizzaiolo o il pizzaiolo unico.
Al più elevato livello B2 appartiene invece chi svolge l'attività di gestore responsabile di cucina e di primo cuoco, e cioè chi opera in un settore diverso (la cucina) rispetto a quello ove pacificamente ha operato il ricorrente (che come detto si è occupato solo di pizzeria).
2 Sicché l'inquadramento del ricorrente nel livello C1 appare corretto e legittimo.
Quanto invece all'orario di lavoro, lo stesso testimone ascoltato ha riferito che il ricorrente ha lavorato dalle 16,30 a mezzanotte per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo, quasi sempre di mercoledì.
Peraltro, ulteriori elementi di conferma dei fatti allegati dal ricorrente si deducono dalla mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società convenuta (al quale il relativo verbale ammissivo è stato ritualmente notificato, sempre via pec all'indirizzo della società convenuta).
Da ciò consegue che può ritenersi dimostrato lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario di lavoro giornaliero di sette ore e mezza per sei giorni settimanali, per un totale di 45 ore settimanali, orario superiore rispetto al tempo pieno di assunzione (40 ore settimanali).
Sulla base dei dati incontroversi documentalmente dimostrati e sulla base dell'orario di lavoro emerso all'esito del giudizio, al ricorrente è stato dato incarico di rielaborare i conteggi, tenendo appunto conto dei suddetti parametri (rapporto di lavoro subordinato dal 30.10.2021 al 17.8.2023; retribuzione di un lavoratore inquadrato nel livello C1 del Ccnl del settore Turismo/Anpit-Cisal; orario di lavoro di 45 ore settimanali, pari a sette e ore mezza al giorno, dalle 16,30 a mezzanotte, su sei giorni alla settimana) e considerando nella voce “dovuto” l'ordinaria retribuzione mensile, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario anche notturno e festivo e il
Tfr e detratto quanto percepito per gli stessi titoli come da cedolini paga.
Ebbene, sulla base dei corretti conteggi rielaborati, il credito complessivo del ricorrente è pari a € 8.733,07.
La ora in Liquidazione, deve pertanto essere condannata Controparte_1
a pagare al ricorrente detta somma (nella quale rimane naturalmente assorbito l'importo di cui all'ordinanza ex art. 423 c.p.c., emessa in corso di causa), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo.
Visto l'esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate per la metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo e distratta ex art. 93 c.p.c., deve essere posta a carico della società convenuta.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 3
(cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da €
5.200,01 a € 26.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio,
3 introduttiva, istruttoria e decisionale), nei rispettivi valori medi. Del totale così raggiunto (€ 5.388,00) si è liquidata solo la metà, in virtù della disposta compensazione.
Roma, 29.9.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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