Art. 7.
L'ultimo comma dell' articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311 , e' sostituito dal seguente:
"I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale".
L'ultimo comma dell' articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311 , e' sostituito dal seguente:
"I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale".