Sentenza breve 28 giugno 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 28/06/2011, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00996/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00760/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di BR (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 760 del 2011, proposto da:
TT IS, rappresentato e difeso dagli avv. Enrico Codignola, Paolo Giudici, con domicilio eletto presso Enrico Codignola in BR, via Romanino,16;
contro
Comune di Villa D'Adda, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Ballerini, Francesco Daminelli, con domicilio eletto presso Mauro Ballerini in BR, v.le Stazione, 37;
per l’annullamento, previa sospensione,
del provvedimento 28 aprile 2011 prot. n°3679, con il quale il Responsabile del servizio tecnico del Comune di Villa d’Adda ha respinto la richiesta presentata il 3 marzo 2011 da TT IS per ottenere il permesso di costruire relativo al recupero a fini abitativi di un sottotetto nell’immobile di proprietà sito alla locale via Vestobio in zona A di P.R.G. sul mappale 1053;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa D'Adda;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato:
- che il provvedimento in epigrafe, prodotto in copia dal ricorrente sub A, denega il rilascio del richiesto permesso di costruire “considerato che l’edificio oggetto dell’intervento proposto, pur rientrando in zona A di PRG, è frontista di un edificio ricadente in zona F2 posto a distanza inferiore a mt. 10 dal medesimo, e il DM 1444/1968 non prevede deroga della distanza minima di mt. 10 dai fabbricati se non esclusivamente nell’ambito di pianificazione urbanistica ovvero mediante l’approvazione di appositi piani attuativi fra edifici omogenei”, deroghe tutte che, come pacifico in causa, nella specie non constano;
- che il recupero di un sottotetto a fini abitativi va considerato correttamente come nuova costruzione, come risulta da C.d.S. sez. V 24 febbraio 1999 n°195 nonché da TAR Lombardia Milano sez. II 10 dicembre 2010 n°7505 e, nella giurisprudenza della Sezione, dalla sentenza sez. I 29 settembre 2009 n°1712, citata anche dal ricorrente; è poi comunque soggetto alla disciplina del D.M. 2 aprile 1968 n°1444 in tema di distanze, così come ritenuto da C.d.S. sez. V 19 ottobre 1999 n°1565, pure citata dal ricorrente;
- che non appare pertinente al caso di specie la questione relativa alla applicabilità del limite di distanza di 10 metri per il caso di nuove costruzioni anche al caso in cui esse si collochino in zona A. Infatti, come evidenzia il provvedimento impugnato, il problema relativo alla distanza si pone non fra immobili siti entrambi in zona A, ma fra l’edificio del ricorrente in zona A e altro sito in zona F2. Ciò posto, se anche si ammettesse la possibilità di una deroga alla norma generale dell’art. 9 D.M. 1444/1968 per il caso di nuove costruzioni che interessino la sola zona A, detta deroga non si potrebbe estendere al caso presente, di immobili siti in zone diverse. A ciò osta in primo luogo il carattere di norma imperativa del D.M. 1444/1968, che, come correttamente rilevato dalla difesa comunale, ammette deroga solo nell’ambito di una ragionata pianificazione urbanistica. Osta poi in secondo luogo la mancanza di identità fra i due casi: una deroga interpretativa per la sola zona A potrebbe giustificarsi in base all’esigenza di preservare il carattere “spontaneo” dei centri storici, cresciuti in aderenza fra i vari edifici, esigenza non ricorrente nel rapporto fra zone diverse;
- che quindi il ricorso è infondato e va respinto;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna TT IS a rifondere al Comune di Villa d’Adda le spese di giudizio, spese che liquida in € 1.500 (millecinquecento) oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in BR nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Petruzzelli, Presidente
Sergio Conti, Consigliere
Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2011
IL SEGRETARIO