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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5112/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24.04.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] in data [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], Scala B, Interno n. 12 con l'Avv. Gianluca Carafa presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] in data [...] cittadino: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], Scala B, Interno n. 12 con l'Avv. Gianluca Carafa presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 18.08.2020 in Arese (MI)
(anno 2020, atto N. 10, parte I)
In separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il Sig. s'impegna ad acquistare la quota parte di proprietà della Sig.ra Parte_2 Parte_1 pari al 50% della casa coniugale sita in Arese (MI), CAP 20044, Via Valera n. 13, Scala B,
[...]
Interno n. 12, censito al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 5, Mappale 647, appartamento e cantina: Subalterno 51, autorimessa: Subalterno 2, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%, corrispondendo in favore della Sig.ra che accetta, la somma di € 70.000,00 Parte_1
(euro Settantamila/00) che verrà versata in unica soluzione a saldo a mezzo assegno circolare alla data prevista per il rogito notarile da fissarsi entro 3 (tre) mesi dalla pubblicazione della sentenza. Le parti convengono che il mutuo gravante sull'immobile sito in Arese (MI), CAP 20044, Via Valera n.
13, Scala B, Interno n. 12, resterà ad esclusivo carico del Sig. . Parte_2
3) Le parti convengono, in merito all'immobile sito in Palau (SS), Via Capo d'Orso s.n.c., di esclusiva nuda proprietà del figlio maggiorenne del Sig. , Sig. , vantando gli Parte_2 Persona_1 esponenti su detto immobile il diritto di usufrutto vitalizio, in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno, con diritto di accrescimento reciproco, come risulta dall'atto di rogito del 31.10.2018, che la Sig.ra rinuncia all'usufrutto vitalizio e, in particolare, si impegna a rinunciare avanti al Parte_1 notaio in sede di rogito notarile alla Sua quota di ½ dell'usufrutto vitalizio previsto in Suo favore con accrescimento in favore del cousufruttuario Sig. , come da clausola di accrescimento Parte_2 contenuta nell'atto di provenienza del 31.10.2018. Fino a quando non avrà reperito altra abitazione, la Sig.ra potrà abitare nell'immobile di Palau. Parte_1
4) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano a pretendere il contributo al mantenimento l'una nei confronti dell'altra.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1 C.F._1
e (C.F. ) che hanno contratto matrimonio con rito Parte_2 C.F._2 civile in Arese (MI) in data 18.08.2020;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Arese (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG