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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 390/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzata in atti Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t., CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.2.2024, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di SMCV,
[...]
in funzione di Giudice del Lavoro, n.12/24, pubblicata il 02.01.2024, che rigettava il suo ricorso con cui chiedeva accertarsi il suo diritto a vedersi retribuito il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile perché non risulta essere stato notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, comunicato dalla Cancelleria in data 28.2.2024 e la resistente non si è costituita.
Come è noto, invero, il tema dell'applicabilità degli artt. 181 e 348 c.p.c. al rito del lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte di Cassazione che da ultimo ( Cass. n. 5238/2011) ne ha così riassunto lo schema applicativo e le reciproche interferenze:
“… il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente"
è quello secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, né i principi cui esso si ispira (vedi, da ultimo, da Cass. 9 marzo 2009. n. 5643).Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio; b) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio l'appellante non sia presente. A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui. come si desume anche dal testo dell'art. 348 cod. proc. civ., le
2 cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, (vedi, per tutte. Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio 2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé il comportamento del convenuto. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007. n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n.
7586).
Né va omesso di considerare che, d'altronde, è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982, n. 1169 e
Cass. 25 maggio 2005, n. 11014).”
La pronuncia appena riportata si muove, dunque, nel solco dei costanti precedenti della stessa Corte di legittimità in punto di ambito di operatività dell'art. 348 c.p.c.
Può, quindi, affermarsi che alla stregua del diritto vivente, generato dal rapporto tra la regola iuris affermata da Cass. SS.UU. n. 20604/2008 ed il regime della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione con rito lavoro, lo stesso ricorso deve essere dichiarato, sin dalla prima udienza, improcedibile qualora:
- il ricorrente ( al quale sia stata ritualmente comunicato l'avviso ex art. 435
c.p.c. di fissazione d'udienza) non compaia a tale udienza;
3 - il resistente non sia costituito;
- ovvero non sia stata data prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
Per i motivi suddetti l'appello va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso.
- nulla per le spese
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 13 gennaio 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 390/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
generalizzata in atti Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Galluccio
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale p.t., CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Maresca
APPELLATA
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso depositato presso questa Corte in data 21.2.2024, Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di SMCV,
[...]
in funzione di Giudice del Lavoro, n.12/24, pubblicata il 02.01.2024, che rigettava il suo ricorso con cui chiedeva accertarsi il suo diritto a vedersi retribuito il tempo occorrente per indossare e dismettere la divisa.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è improcedibile perché non risulta essere stato notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, comunicato dalla Cancelleria in data 28.2.2024 e la resistente non si è costituita.
Come è noto, invero, il tema dell'applicabilità degli artt. 181 e 348 c.p.c. al rito del lavoro è stata oggetto di ripetuti interventi della Corte di Cassazione che da ultimo ( Cass. n. 5238/2011) ne ha così riassunto lo schema applicativo e le reciproche interferenze:
“… il principio che può ormai dirsi essere assurto al rango di "diritto vivente"
è quello secondo cui la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile per il rito ordinario, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, non ostandovi la specialità di tale rito, né i principi cui esso si ispira (vedi, da ultimo, da Cass. 9 marzo 2009. n. 5643).Da questo principio si trae la conclusione della necessità: a) di disporre la cancellazione della causa dal ruolo nell'ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti (ritualmente convocate) sia all'udienza di discussione sia alla successiva udienza di rinvio; b) di dichiarare l'improcedibilità dell'impugnazione ove alla prima udienza sia presente solo l'appellato e anche all'udienza di rinvio l'appellante non sia presente. A questo indirizzo, dal quale non vi è motivo di discostarsi, se ne è affiancato un altro secondo cui. come si desume anche dal testo dell'art. 348 cod. proc. civ., le
2 cause di improcedibilità dell'appello si collegano sempre a comportamenti colpevoli dell'appellante, cioè a condotte a lui imputabili sotto il profilo dell'inerzia o dell'imprudenza, (vedi, per tutte. Cass. 25 luglio 2006, n. 16938 e nello stesso senso Cass. 19 luglio 2010. n. 16821), senza che assuma rilievo, di per sé il comportamento del convenuto. Del resto, è l'appellante l'unico soggetto destinatario e fruitore delle disposizioni dettate dall'art. 348 cod. proc. civ., escludenti ogni decadenza a suo danno per l'ipotesi di mancata comparizione all'udienza di discussione, attraverso la facoltà di essere posto in condizione di comparire all'udienza successiva a quella disertata (Cass. 5 maggio 2001, n. 6326; Cass. 6 marzo 2007. n. 5125; Cass. 28 marzo 2007, n.
7586).
Né va omesso di considerare che, d'altronde, è pacifico che l'applicazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e la conseguente emissione di un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo presuppongono la mancata comparizione di entrambe le parti sia alla prima udienza sia a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, sul presupposto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo (vedi, per tutte, Cass. 24 febbraio 1982, n. 1169 e
Cass. 25 maggio 2005, n. 11014).”
La pronuncia appena riportata si muove, dunque, nel solco dei costanti precedenti della stessa Corte di legittimità in punto di ambito di operatività dell'art. 348 c.p.c.
Può, quindi, affermarsi che alla stregua del diritto vivente, generato dal rapporto tra la regola iuris affermata da Cass. SS.UU. n. 20604/2008 ed il regime della mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione con rito lavoro, lo stesso ricorso deve essere dichiarato, sin dalla prima udienza, improcedibile qualora:
- il ricorrente ( al quale sia stata ritualmente comunicato l'avviso ex art. 435
c.p.c. di fissazione d'udienza) non compaia a tale udienza;
3 - il resistente non sia costituito;
- ovvero non sia stata data prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
Per i motivi suddetti l'appello va, pertanto, dichiarato improcedibile.
Nulla per le spese attesa la mancanza di instaurazione del contraddittorio.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- dichiara improcedibile il ricorso.
- nulla per le spese
Così deciso in Napoli il 13 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Sebastiano Napolitano Dott. Raffaella Genovese
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