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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/01/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr. 96/2024
TRA
, (C. F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Parte_1 C.F._1
Amandola, (C. F. ), giusta delega in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alfonso Oliva, CP_1 C.F._3
(C.F. ), giusta delega in atti;
C.F._4
APPELLATO
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Consiglia CP_2 C.F._5
Anna Sepe, (C.F. , giusta delega in atti C.F._6 APPELLATA
Conclusioni di parte appellante:
“1. In via preliminare, dichiarare la sospensione della Sentenza n. 3698/2023, pronunziata dal Tribunale Civile di Napoli Nord in Aversa, nella Persona del G. M., Dott.ssa Annamaria
Buffardo, in data 15.09.2023, e notificata, a cura di parte avversa, in data 29.11.2023, nelle more dello svolgimento dell'incardinando giudizio di appello, in virtù di tutto quanto ampiamente dimostrato e palesato;
2. dichiarare l'ammissibilità del presente atto di citazione in appello per risarcimento del danno così come proposto;
3. quindi, nel merito, dichiarare l'assoluta illegittimità della Sentenza n. 3698/2023, pronunziata dal Tribunale Civile di Napoli Nord in Aversa, nella Persona del G. M., Dott.ssa
Annamaria Buffardo, in data 15.09.2023, e notificata, a cura di parte avversa, in data
29.11.2023 e, di conseguenza, procedere all'annullamento integrale della stessa;
4. consequenzialmente, dichiarare la sussistenza della integrale responsabilità in ordine a quanto accaduto al Sig. in capo ai Sig.to ed;
Parte_1 CP_1 CP_2
5. condannare i Sig.ri , C. F. ed , C. F. CP_1 C.F._3 CP_2
, congiuntamente ed in solido, al ristoro delle lesioni e dei pregiudizi C.F._5
sofferti dal Sig. , il tutto nei limiti della somma di € 52.000,00; Parte_1
6. in via ulteriormente consequenziale, condannare le parti appellate, congiuntamente ed in solido, al versamento delle spese di giudizio, C. P. A. e spese generali come per Legge, da attribuirsi al sottoscritto Procuratore, che si dichiara anticipatario.”
Conclusioni dell'appellato : CP_1
“
1. In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ai sensi dell'342 comma 1 c.p.c per
i motivi esposti al punto 1) che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti.
2. Nel merito respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto da controparte con conseguente conferma della Sentenza n. 3698/23 del 15/09/23 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord, dott.ssa Buffardo, a conclusione del procedimento recante R.G. n. 4545/2015, per tutti
i motivi di cui in parte narrativa;
3. Rigettare l'istanza di sospensione per tutti i motivi esposti in parte motiva che qui abbiansi per integralmente riportati e trascritti.
4. condannare l'appellante alla refusione delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre il rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
Conclusioni dell'appellata : CP_2
“In via preliminare, rigettare integralmente l'istanza di sospensiva della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata n.3698.2023, resa dal Tribunale di Napoli Nord, con condanna dell'appellante al pagamento delle doppie spese di giudizio ed onorari legali, nonché ai sensi dall'ultimo comma dell'art 283 cpc. condannare l'appellante alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende perché trattasi di istanza inammissibile o manifestamente infondata;
- dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello, così come in premessa;
- nel merito, rigettare l'appello in quanto inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto
e diritto, e per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza;
- sempre in via subordinata, nell'inverosimile ipotesi di accoglimento dell'appello ritenendo responsabile la sig. , ridurre l'ammontare del danno così come richiesto dall'appellante CP_2
perché la domanda così come quantificata risulta del tutto sproporzionata;
- in ogni caso e comunque, condannare parte appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario, oltre che ad una somma da determinarsi in via equitativa ex art. 96 cpc.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli Nord e chiedendo l'accoglimento delle CP_2 CP_1
seguenti conclusioni:
“a) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dei convenuti e CP_1 [...]
rispettivamente cedente dell'azienda e proprietaria dei locali commerciali ove veniva CP_2 esercitata l'attività di bar, per non aver il primo, comunicato alla il subentro del nuovo CP_2
conduttore e per aver la seconda, ignorato la successione ope legis nel rapporto locatizio, avendo stipulato altro contratto di locazione con terzi per aver essi, con la loro condotta illegittima ed violazione delle norme in materia, cagionato, o concorso nella causazione, di tutti i danni subito dal sig. e quindi per causa imputabile ad essi Parte_1
convenuti; b) Accertare l'entità dei danni subiti dall'istante a titolo di lucro cessante, danno emergente, perdita del capitale investito e perdita di avviamento commerciale di base e complementare;
c) Conseguentemente dichiarare il diritto dell'istante al risarcimento dei danni tutti patiti come sopra descritti e per l'effetto condannare essi convenuti CP_1
e in solido, o chi di ragione, al pagamento in favore dell'istante della somma CP_2
di € 6.000,00 per danni da lucro cessante, € 12.000,00 per perdita del capitale investito ed €
18.000,00 (€ 1000,00 x 18 mesi) per perdita di avviamento commerciale di base, in tutto quantificati in € 36.000,00, oltre danno emergente perdita di avviamento commerciale complementare nella misura che l'On.le Giudice riterrà di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo da contenersi nei limiti di € 52.000,00; d) Di conseguenza rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto CP_1 con ogni opportuno provvedimento;
e) Condannare essi convenuti, o chi di loro, al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio, oltre CPA e spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione alla procuratrice per aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo, in via preliminare, CP_1
l'improcedibilità della domanda per mancata instaurazione del procedimento di mediazione e la nullità dell'atto introduttivo;
nel merito, contestava le istanze avanzate da parte attrice chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) rigettare la domanda attorea per tutte le motivazioni sopra riportate;
2) in via riconvenzionale, condannare l'attore al pagamento della restante somma di € 23.000,00, così come sopra riportato e provato anche per tabulas;
3)condannare l'attore alla refusione di tutte le spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oneri accessori ex lege, il tutto con attribuzione ed in favore del procuratore anticipatario.”
Si costituiva, altresì, la convenuta la quale eccepiva l'improcedibilità della domanda a CP_2 causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e la nullità dell'atto di citazione;
nel merito deduceva il proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità rispetto ai fatti controversi, l'infondatezza della domanda attorea e, comunque, la quantificazione sproporzionata dei danni.
Istruita la causa mediante l'assunzione dei mezzi di prova richiesti ed ammessi, il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 3698/2023 pubblicata il 15.09.2023, così decideva:
“
1. rigetta le domande avanzate da;
Parte_1
2. condanna al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 CP_1
€ 23.000,00 oltre interessi al saggio legale a far data dalla scadenza di ogni singolo effetto cambiario fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano per Parte_1 [...]
in € 237,00 per esborsi ed in €. 5.500,00 per compensi professionali ed in favore di CP_1
in € 3.500,00 per compensi professionali, il tutto oltre spese generali al 15%, CP_2 oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dei rispettivi procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.”
Il giudizio di appello.
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la predetta Parte_1
sentenza.
Si costituivano, quindi, in giudizio gli appellati e i quali, CP_1 CP_2
resistendo all'impugnazione, ne evidenziavano la inammissibilità e, nel merito, ne chiedevano comunque l'integrale rigetto.
All'udienza del 30.10.2024, il Consigliere istruttore sottoponeva alle parti la questione relativa alla inammissibilità dell'atto di appello dedotta dalle parti appellate, ai sensi dell0'art. 34 bis c.p.c., e rinviava la causa dinanzi al Collegio, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 22.1.2025.
A tale udienza, le parti discutevano la causa riportandosi integralmente alle memorie depositate, e la Corte riservava la decisione.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, trattandosi di un accertamento da effettuare d'ufficio in quanto attinente all'ammissibilità del gravame, occorre verificare se l'appello in oggetto risponda ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. (Cass. n. 11204 del 24/04/2019). Orbene, l'art. 342 c.p.c., nella sua nuova formulazione, prevede che la motivazione dell'appello debba contenere, a pena di inammissibilità: a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende impugnare;
b) l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
c) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
d) l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
Pertanto, come ritenuto da autorevole dottrina, l'atto di appello, per superare il vaglio di ammissibilità, deve essere strutturato in quattro diversi profili: un profilo “volitivo” consistente nell'indicazione delle parti della sentenza che si intende impugnare (capi della sentenza, ma anche sottocapi quando assumano un rilievo autonomo rispetto alla decisione); un profilo “argomentativo” consistente, invece, nell'indicazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento riguardo alla ricostruzione del fatto;
un profilo
“censorio” consistente nell'indicazione del perché si assume sia stata violata la legge;
ed, infine, un profilo di causalità consistente nella giustificazione del rapporto causa ed effetto fra la violazione dedotta e l'esito della lite.
È importante, però, specificare che non occorre né che l'appellante formuli un progetto alternativo di sentenza da contrappore a quella di primo grado, né che proponga l'appello con una determinata forma e né che trascriva integralmente o parzialmente la sentenza appellata, essendo, invece, tenuto ad individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum”, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal giudice di prime cure, pertinenti e chiare ragioni di dissenso.
Occorre, quindi, che l'appellante motivi il proprio gravame indicando in modo chiaro ed inequivoco tutte le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze.
Conseguentemente, soprattutto quando la sentenza di primo grado è censurata nella sua interezza, come nel caso di specie, è necessario che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità in correlazione, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata, non avendo il giudizio di appello natura di “novum iudicium”, ma restando la cognizione del giudice circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso i diversi motivi di gravame.
L'art. 342 c.p.c. va pertanto interpretato – come da puntuale e chiara giurisprudenza - nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, affiancando alla parte volitiva, una parte argomentativa in grado di confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, incrinandone, allo stesso tempo, il fondamento logico-giuridico
(Cass. n. 36481 del 13/12/2022; Cass. n. 3194 del 04/02/2019).
Nel caso di specie, l'appellante non ha affatto indicato né le parti della sentenza che ha inteso appellare, né le modifiche alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, essendosi, invece, limitato ad affermare che palmare illegittimità della pronunzia fornita dal Giudice di Prime Cure, è doveroso nonché bastevole ricondursi al disposto normativo di cui all'art. 34 della Legge n. 392 del 1978. >>.
L'appellante, dunque, omettendo di specificare, con argomentazioni puntuali e dettagliate, per quali ragioni e, soprattutto, in relazione a quali parti, la pronuncia del giudice di prime cure sarebbe integralmente da riformare, ha impedito di cogliere natura, portata e senso dell'appello.
La lettura dell'atto di appello evidenzia la assoluta mancanza dei requisiti contenutistici richiesti ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per la sua validità: ed infatti, non vi è alcuna spiegazione della vicenda in fatto sottesa al giudizio, non vi è alcun riferimento al contenuto della decisione impugnata, neanche in via indiretta, né alcuna indicazione degli specifici motivi di censura. Al contrario, in una disorganica e generica prospettazione di istituti e relative discipline, quali la indennità di avviamento, viene indicata nella rubrica dei motivi, la non pertinente ed asserita violazione di norme di rango costituzionale (art. 2, art. 97 Cost.) evidentemente richiamate in modo ultroneo, suggestivo ed inconferente.
In palese assenza, quindi, di un'esposizione chiara e specifica delle doglianze rivolte alla sentenza impugnata tale da consentire al presente giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, il proposto appello va dichiarato inammissibile non essendo, pertanto, possibile il suo esame nel merito.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti ai difensori delle parti appellate vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla non rilevante difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri (cfr. Cass. civ., Sez.
6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3698/2023 pubblicata in data 15.09.2023 dal Tribunale di Napoli Nord.
2. Condanna, altresì, l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese processuali che liquida, per il secondo grado di giudizio in € 5.200,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovute.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del
2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 22.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefano Celentano Dott. Giulio Cataldi