Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/05/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Massa, composto dai SIg.ri Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente rel.
Domenico Provenzano Giudice
Valentina Prudente Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 971 Reg. Gen. anno 2025 VG, vertente tra
( ) – ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati nello studio dell'Avv. Mario Mazzi, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti.
RICORRENTI
e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 23.5.2025, la causa veniva ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“CONCLUSIONI: • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio Concordatario tra di loro contratto a Massa il 31/08/1997 trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile - degli atti di
Matrimonio del Comune di Massa al n. 132, Serie A, Parte II;
• ordinare al Comune di Massa di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni: 1) I figli ormai maggiorenni, ma non ancora indipendenti economicamente, continueranno a vivere nell'abitazione sempre adibita a casa familiare sita in 54100 Massa (MS) Via Pandolfino n.198; 3) il SI. continuerà a Parte_2
versare alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € Parte_1
250,00 (Euroduecentocinquanta/00) per ciascuno di essi, somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario sul conto corrente conosciuto da quest'ultimo, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice dei prezzi al consumo (prima rivalutazione anno 2025). 4) i genitori sosterranno, ciascuno a
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale, ma effettuati privatamente;
d) farmaci
Cod omeopatici;
Firmato Da: MARIO MAZZI Emesso Da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA
Serial#: STUDIO LEGALE Avv. Mario Mazzi Via Dorsale n° CodiceFiscale_4
23/A 54100 Massa (MS) - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e/o universitario;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di recupero e lezioni private;
c) corsi di specializzazione master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc.); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni);
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- I coniugi dichiarano infine reciprocamente e vicendevolmente di aver regolato ogni rapporto e che non vi è null'altro da pretendere e/o dirimere tra gli stessi”.
FATTO E DIRITTO
1.
I coniugi con ricorso ritualmente depositato, hanno chiesto congiuntamente la Parte_3
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Massa il 31.8.1997
(dall'unione dei coniugi erano nati i figli , il 4.10.1999, e il 4.9.2002, maggiorenni ma Per_1 Per_2
non economicamente autosufficienti), deducendo a fondamento della domanda l'ininterrotta separazione legale da tempo sufficiente “ex lege”.
2.
Dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente, con decreto di omologa del Tribunale di Massa in data 3.10.2012 (doc. in atti).
Appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla decisa e ferma volontà manifestata da entrambe le parti di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Devesi pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto.
3.
Vanno recepite le concordate conclusioni, siccome rispondenti agli interessi della prole, in punto di contributo al mantenimento a carico del padre;
di regime di partecipazione alle spese straordinarie a carico dei genitori;
casa coniugale.
3.
Spese compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Massa il 31.8.1997 tra , nata a [...]
Massa il 18.3.1972, e , nato a [...] il [...], trascritto agli atti di matrimonio Controparte_1
del Comune di Massa all'anno 1997, atto n. 132, Parte II, Serie A;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massa di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle conseguenziali ulteriori incombenze;
recepisce le concordate condizioni, come da motivazione;
spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.5.2025 dal Tribunale di Massa, come sopra composto.
Il Presidente estensore
Giulio Giuntoli