Sentenza 1 dicembre 2025
Decreto collegiale 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 01/12/2025, n. 21594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21594 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21594/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12479 del 2025, proposto da AM EF TA OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pezzilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Unità, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Frosinone, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento della Questura di Frosinone in merito all'istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa IL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il sig. OM AM EF TA contesta l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone in merito all’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata, in data 31 maggio 2024, ai sensi della normativa previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023. Contestualmente, il ricorrente chiede che si dichiari il diritto ad ottenere il rilascio del suddetto permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 19, co. 2, lett. d-bis, del D. Lgs n. 286/98 (TUI), ovvero al rilascio di un altro titolo di soggiorno, così come stabilito all’art. 5, comma 9, del TUI.
Rappresenta in punto di fatto parte ricorrente: di aver ottenuto dalla Questura di Frosinone, in data 1° giugno 2023, un permesso di soggiorno per cure mediche valido fino al 23 maggio 2024; di aver presentato in data 31 maggio 2024 istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, tramite kit postale; di aver ricevuto, in data 30 luglio 2024, un biglietto di convocazione per fotosegnalamento per il 18 ottobre 2024; di essersi recato in data 18 ottobre 2024 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone, come da convocazione, ove gli è stato comunicato, solo verbalmente, di dover attendere, senza tuttavia che gli fissassero un nuovo appuntamento; di aver ricevuto dalla Questura, in data 27 novembre 2024, un cedolino recante il numero della pratica; di aver, a seguire, sollecitato più volte la Questura di Frosinone affinché concludesse il procedimento di causa, essendo ormai abbondantemente scaduto il termine di legge; a seguito di diffida, di essersi recato in data 6 maggio 2025 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Frosinone, ove gli è stata notificata una comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge 241/1990, in quanto “ non è possibile convertire, attraverso rinnovo, il permesso di soggiorno per motivi di salute con un permesso di soggiorno per lavoro. Significando che il permesso di soggiorno del quale chiede la conversione è stato rilasciato in data 23.05.2023 in piena vigenza della normativa che ha abrogato la possibilità di conversione del titolo di soggiorno per motivi di salute” ; nonostante le successive diffide, l’Amministrazione non ha ancora concluso il procedimento di causa con un provvedimento espresso.
In punto di diritto il ricorrente assume, inoltre, di avere titolo alla richiesta conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, invocando la perdurante applicabilità - al suo caso - della norma di cui al previgente art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. 286 del 1998 (“... il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche [...] convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ”), sì che, essendo titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche seguito ad una domanda di riconoscimento della protezione internazionale risalente al 7 ottobre 2022, avrebbe egli titolo alla conversione del permesso di soggiorno in forza della norma transitoria di cui all'art. 7, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20 (“ Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente ”), norma transitoria che lo sottrarrebbe all'operatività della disposizione di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), del decreto-legge n. 20/2023, nel testo modificato dalla legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, la quale - in relazione all'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998 - ha previsto la soppressione delle parole “ e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ”.
In data 17 novembre 2025 si è costituta in giudizio la Questura di Frosinone con atto di mera forma.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che l’Amministrazione non risulta a tutt’oggi aver adottato un provvedimento espresso sull’istanza del ricorrente, non potendosi in tal senso ritenere sufficiente il preavviso di rigetto.
In particolare, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D. Lgs. 286/98: “ Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico ”.
Nel caso di specie, il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis D. Lgs 286/98, rilasciato ad esito della domanda di protezione internazionale presentata in data 7 ottobre 2022, ossia prima dell’entrata in vigore del D.L. 20/2023.
In data 31 maggio 2024 il ricorrente ha presentato un’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Nonostante sia decorso il termine di legge, l’Amministrazione resistente è rimasta inerte, non avendo fornito alcun riscontro definitivo nel termine legale decorrente dall'istanza stessa. Né in sede processuale l’Amministrazione ha fornito riscontro in ordine alla sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di cui trattasi, essendosi limitata a costituirsi in giudizio con atto di mera forma.
Deve, dunque, ritenersi che il silenzio ingiustificatamente serbato dall’Amministrazione resistente costituisca inadempimento dell'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di conversione presentata dal ricorrente, con conseguente obbligo per la stessa di concludere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, il procedimento di cui trattasi mediante adozione di un provvedimento espresso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la costituzione di mera forma da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento di causa entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se antecedente.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
DA AN, Presidente
IL IM, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IM | DA AN |
IL SEGRETARIO