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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, quale giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n. 15030/2024 R.G. instaurata da
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Pappola e Angelo D'Andrea, domicilio eletto in Monza, piazza. Trento e Trieste n. 13,
ricorrente contro
RO
,
[...]
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l' RO CP_1
per la gestione del , in , Via Soderini n.24, Controparte_2 CP_1
Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore del ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“- previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della Legge n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 17
novembre 2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00
annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/2023 o, nella denegata e non creduta ipotesi fosse necessario limitare la richiesta agli anni 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 - conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e RO
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
- In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22,2022/2023 condannarsi il al pagamento della somma di €2.500,00 o quella minore o RO
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
2 - In via ulteriormente subordinata previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 condannarsi il al pagamento della somma di €2000,00 o di quella minore o RO
maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.
- Il tutto con vittoria di spese di lite in favore del procuratore Avv. Pappolla Francesca che si dichiara antistatario
Si è costituita l'Amministrazione resistente contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto. Ha eccepito la prescrizione parziale del diritto in relazione agli a. s. 2018/19 e 2019/20 nonché la carenza di interesse ad agire per l'a. s.
2022/23 durante il quale, oltre a svolgere attività di supplenza, il docente ha anche effettuato la prova ai sensi del DPCM 28.11.016 con conseguente diritto al bonus.
La difesa attorea ha rinunciato, in sede di discussione, alla domanda relativa all'anno scolastico 2018/19.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa in prima udienza.
Ciò posto, il ricorrente espone di essere un docente della scuola superiore di secondo grado, attualmente in servizio presso l'istituto TECNICO E LICEO - M. CURIE -
MITD400008 in virtù di contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2023 per 18 ore settimanali;
( doc.6).
In precedenza, aveva svolto servizio, in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei seguenti contratti e per i periodi come sotto specificati:
A.S. 2018/2019: - contratto dal 05/10/2018 e cessazione al 31/08/2019 per n. 18 ore di servizio settimanali presso l'istituto "MARTINO BASSI" (MIIS04900C);
sempre per l'A.S 2018/2019 contratto dal 21/05/2018 e cessazione al 08/06/2018 per n.
3 A.S. 2019/2020: contratto 13/11/2019 e cessazione al 30/06/2020, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'istituto LI (MIIS074005) A.S. 2020/2021:
- contratto dal 16/11/2020 e cessazione al 30/06/2021, per n. 13 ore di servizio settimanali, presso l'istituto AN AR (MITF13000Q)
A.S. 2021/2022: contratto dal 09/09/2021 e cessazione al 30/06/2022 per n. 17 ore di servizio settimanali, presso l'istituto GI TO (MIIS01200T)
A.S. 2022/2023: contratto dal 28/09/2022 e cessazione al 31/08/2023 per n. 18 ore di servizio settimanali, presso l'istituto ISTITUTO TECNICO E LICEO - M. CURIE
(MITD40
Per tali anni scolastici, il ricorrente non ha beneficiato della c.d. “Carta Docenti”.
In diritto, il ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto
diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi
4 per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_3
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_4
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima”.
5 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_5
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_6
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali
6 a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Il sistema così delineato deve necessariamente essere valutato alla luce del quadro costituzionale e dei principi sanciti a livello europeo.
Ciò posto, sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo,
di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di
7 specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Preso atto della rinuncia alla domanda per l'anno scolastico 2018/19; considerato altresì che per l'anno scolastico 2019/2020, la diffida inviata il 18 ottobre 2024 è
successiva al decorso di 5 anni dalla data del primo contratto sottoscritto per l'anno medesimo (5 ottobre 2019), con conseguente prescrizione del diritto, riconosce il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui
8 tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente medesima, per la complessiva somma di € 1.500,00 oltre accessori come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) dato atto dell'avvenuta rinuncia alla domanda per l'anno scolastico 2018/19,
condanna il ad attribuire al ricorrente il RO
beneficio suindicato, tramite la carta elettronica, per gli a. s. 2020/21, 2021/22 e
2022/23;
3) rigetta la domanda quanto all'anno 2019/20;
4) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 13/03/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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12 ore di servizio settimanali presso l'istituto LI (MIIS074005),